Lexipedia

Decisione

14.2006.37

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto e eccezione di inadempimento contrattuale

16 giugno 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. AO

1, interpellata per il tramite della __________ di __________, ditta fornitrice

di pompe a calore, ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire una

trivellazione profonda 100 metri e atta ad accogliere un impianto geotermico sulla

particella n. __________ RFD __________ appartenente a __________, al costo di fr.

10'329.60. L'incarico le è stato confermato per iscritto da AP 1. Date le

caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno, la procedente ha di

fatto optato per due separate trivellazioni di 50 metri ciascuna. Il 27

febbraio 2004 l'istante ha emesso una fattura finale di fr. 10'706.20 per le

prestazioni eseguite.

C. All'udienza di contraddittorio del

29 marzo 2006, l'istante ha riconfermato le sue domande. La convenuta ha contestato

l'istanza e l'esistenza di un valido titolo di rigetto. In particolare ha

sostenuto che la conferma d'incarico non era stata prodotta in originale e che la

prima pagina del documento non era stata sottoscritta. Oltre ad avere notificato

tempestivamente i difetti alla procedente, sollevato l'eccezione di inadempimento

del contratto, ha altresì contestato la lettera della __________, scritta in

lingua tedesca, così come delle firme apposte in calce ad esso. L'ipotesi di un

eventuale pagamento era comunque assoggettata ad una verifica dell'impianto da

eseguire oltre alla sua presenza, a quella dell'istante e della __________. In

via subordinata ha proposto di compensare le pretese dell'istante con un proprio

credito per danni, quantificato in complessivi fr. 28'582.¿.

D. Con

sentenza 3 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura __________, ha

accolto l'istanza. Accertato che fra le parti era sorto un contratto d'appalto,

ha riconosciuto nella conferma d'incarico agli atti un valido titolo di

rigetto. Malgrado fosse stata prodotta solo in copia e la prima pagina non

fosse sottoscritta dall'escussa, il documento recava comunque apposta la firma della

committente in calce alla seconda pagina dove era specificato l'ammontare della

mercede, e il modo di pagamento. Il primo giudice ha invece respinto

l'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dalla convenuta, non

ritenendola più attendibile della tesi dell'istante. Ha escluso anche l'eventualità

di una compensazione con il preteso risarcimento danni di fr. 28'582.¿.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, affermando che la

notifica dei difetti e il danno patìto trovano riscontro nella documentazione

agli atti. Ribadisce che il pagamento era in ogni caso subordinato ai dovuti accertamenti,

nel caso concreto mai avvenuti. Trattandosi inoltre di una mercede

condizionata, l'importo non era affatto esigibile all'avvio dell'esecuzione. Rimprovera

all'istante di non avere reso verosimili le pretese difficoltà tecniche

all¿esecuzione di un'unica trivellazione di m 100. Sostiene infine che agli

atti non figura alcun riconoscimento di debito da lei validamente firmato.

F. La

procedente ha rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a riconfermare

l'istanza e la sentenza impugnata.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

op. cit., in: Rep 1989

pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di

volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro:

essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

Un

contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto

provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita. Nel caso in cui

l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, il rigetto

dell'opposizione può venir concesso, fintanto che il committente non eccepisce

che l'opera non è stata compiuta, oppure non è stata regolarmente eseguita e

consegnata. In caso di difetti, il committente deve inoltre rendere verosimile

di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 [14.2004.66] consid.

2c e CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18] consid. 1b; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco, n. 87 s. ad art. 82 LEF).

2.Nell¿istanza, la procedente fonda la

sua pretesa sulla conferma d'ordine (doc. D: ¿Auftragbestätigung¿) 5 febbraio

2004, sulla cui autenticità e completezza la convenuta non solleva più

obiezioni. Come a ragione ha ravvisato il Segretario assessore, il documento rappresenta

un contratto d'appalto tra AO 1 in qualità di appaltatrice, e AP 1 in qualità

di committente (art. 363 CO). In particolare, la procedente si è impegnata ad installare

l'attrezzatura necessaria, effettuare la trivellazione per la posa delle sonde termiche

e i collegamenti alla casa, mentre la convenuta, sottoscrivendo la conferma

d'ordine in data 9 febbraio 2004, si è obbligata a retribuire queste

prestazioni con una mercede di fr. 10'329.60.

Agli

atti figura poi la fattura 27 febbraio 2004, la cui scadenza per il pagamento è

fissata al 18 marzo 2004, ma presenta un importo complessivo di fr. 10'706.20 (doc.

F, pag. 2). Al momento di far spiccare il precetto esecutivo pertanto l'importo

era esigibile limitatamente a fr. 10'329.60. La cifra corrisponde a quella di

cui l'istante chiede il rigetto provvisorio dell'opposizione, come rettificato in

sede di udienza di discussione (verbale 29 marzo 2006, pag. 3).

Poco

importa che la convenuta con scritto 8 aprile 2004 abbia informato l'istante di

sospendere il pagamento in attesa di non meglio specificate verifiche (doc. I;

appello, pag. 4). Si tratta in effetti di una modifica unilaterale delle

condizioni di pagamento stabilite a suo tempo nel contratto d'appalto, cui non

risulta che l'istante abbia in qualche modo acconsentito. Sotto questo profilo,

si rivela ancor meno pertinente la lettera 18 agosto 2004 (doc. L), improntata

unicamente sulla questione dei difetti dell'opera, argomento da esaminare

semmai nell'ambito delle eccezioni sollevate dalla medesima. In definitiva la

conferma d'ordine 5/9 febbraio 2004 insieme con la fattura 27 febbraio 2004

costituiscono, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio

dell'opposizione secondo l'art. 82 LEF per la somma capitale di fr. 10'329.60 oltre

interessi dal 18 marzo 2004.

3. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nell'esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale

l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di

non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF).

4. AP

1 solleva l'eccezione di inadempimento contrattuale,

l'appaltatrice avendo deliberatamente deciso di eseguire due trivellazioni,

ciascuna di 50 metri, al posto di una singola di 100 metri. Oltretutto l'istante

nemmeno avrebbe sostanziato le pretese difficoltà tecniche che l'avrebbero

indotta ad optare per quella scelta. Incontestabile sarebbe poi l'esistenza dei

difetti, la loro tempestiva notifica alla procedente, così come i conseguenti

danni subìti e di cui chiede la compensazione.

a) Ora, pacifico

che la conferma d'ordine sottoscritta dalla convenuta prevedeva una

trivellazione profonda 100 metri (doc. D, pag. 1: ¿Erdwärme-Sondenbohrungen¿.Anzahl

(1) Länge (100)¿), è altrettanto vero -poiché la medesima istante non ha mai

preteso il contrario- che di fatto sono state eseguite due trivellazioni di 50

metri ciascuna (istanza, pag. 3). Ciò trova peraltro riscontro nella fattura

emessa dall'istante (doc. F, pag. 1: ¿Anzahl (2) Länge (50)¿), e anche nel

protocollo finale prodotto agli atti (doc. E e H, ¿Beilage 2¿). Se non che,

l'eventualità di una simile modifica nell' esecuzione -come ha rilevato il

Segretario assessore- era prevista dall'art. 5.1 delle condizioni generali vigenti

in materia di trivellazioni e parte integrante della conferma d'ordine. Esso prevede infatti: ¿Die AO 1 ist jedoch berechtigt, im Falle

aussergewöhnlicher und/oder schwieriger Bodenverhältnisse, die das Erreichen

der Endtiefe mit den vorhandenen Geräten und Materialien nicht zulassen, die

Bohrungen und Sonden auf mehrere Bohrlöcher aufzuteilen¿ (doc. D, pag. 1 retro). Condizione indicata in estratto anche sopra la firma

dell'escussa (doc. D, pag. 2).

Il

primo giudice, concludendo alla carente verosimiglianza della tesi

dell¿escussa, ha accennato anche al protocollo 20 febbraio 2004 (doc. E)

chiamato ¿Prüf- und Abnahmeprotokoll¿ che attesta la correttezza del lavoro svolto

e sul quale figura la firma -secondo il Segretario assessore- di un dipendente

della convenuta. In appello questa afferma che chi ha firmato quell'atto non

era persona abilitata a rappresentarla. Sennonchè l'eccezione è nuova poiché

non sollevata in prima sede, dove -pur avendo preso atto della documentazione

prodotta- la parte non ha osservato nulla al proposito. La contestazione, in

quanto proposta solo in appello, è pertanto inammissibile (art. 321 CPC).

b) L'appellante

sostiene anche che l'istante non ha provato l'esistenza di difficoltà tecniche

riconducibili alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sottosuolo,

come da lui preteso, contravvenendo pertanto al suo onere della prova. In

proposito il Segretario assessore ha stabilito che la procedente aveva reso

verosimile queste circostanze, ma che la convenuta non aveva sollevato

contestazioni di sorta. A ragione. Dagli atti risulta in effetti che l'istante con

lettera 16 agosto 2004 ha specificato per iscritto le ragioni che l'avevano costretta

a dividere in due la preventivata trivellazione di 100 metri (doc. H). Il

successivo 18 agosto la convenuta ha quindi richiesto una spiegazione più dettagliata

dei motivi addotti (doc. L). Il medesimo giorno, è seguita la presa di

posizione della procedente che, in definitiva, ha ribadito di avere

correttamente adempiuto ai propri obblighi ed ha rivendicato il versamento

della mercede (doc. M). Dopo di allora -e fino all'atto di appello- la

convenuta non ha più detto alcunché sulla questione. Soprattutto non l'ha fatto

in occasione del contraddittorio, omettendo di mettere in dubbio le difficoltà

tecniche lamentate dall'istante (cfr. verbale 29 marzo 2006, pag. 1 e 2). Di

modo che la censura, proposta per la prima volta in appello, è irricevibile (art.

22 cpv. 4 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

c) L'appellante

ripropone in questa sede il tema del ¿problema legato al riscaldamento¿. Preteso

difetto questo notificato altresì con lo scritto 8 aprile 2004, evidenziando appunto

un ¿grosso problema di scambio termico¿ e un ¿problema di rendimento¿ (doc.

I). Ma nulla agli atti indica che questo sia dovuto al fatto che sono state

eseguite due trivellazioni di 50 metri ciascuna, in luogo di quella di 100.

Certo l'appellante ricollega i due fatti, facendo riferimento ad un calcolo

della ¿Hochschule St. Gallen nach SIA 380¿ (doc. L). Ed è altrettanto vero che la

medesima considerazione è riprodotta nello scritto 20 agosto 2004 del proprietario

della particella sulla quale sono stati effettuati i lavori (doc. O). Ma non

sono che allegazioni di parte prive di oggettività e di sufficiente riscontro

probatorio o di verosimiglianza e, peraltro, prontamente contestate dalla

procedente (doc. M).

d) Come detto (sopra,

consid. 3), l'onere di rendere verosimile l'inadempimento contrattuale spettava

alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le

sue allegazioni. In definitiva, non avendo l'escussa reso verosimile ex art. 82

LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale, il Segretario assessore non

poteva che accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione.

5. La richiesta di compensazione è stata respinta dal primo giudice,

poiché fondata sul preteso inadempimento. Su questo tema l¿appello è silente.

6. A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 13 aprile 2006 di AP 1, __________,

deve essere respinto.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante mentre non si assegnano

indennità, AO 1, __________, avendo rinunciato a formulare le sue osservazioni (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

13 aprile 2006 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.¿, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

¿

RA 1, __________;

¿

RA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

__________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster