14.2006.39
Appello contro decisione di rigetto provvisorio. Solidarietà tra più debitori.
20 marzo 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2006.39
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, CEF
Titolo:
Appello contro decisione di rigetto provvisorio. Solidarietà tra più debitori.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 CO
art. 143 CO
art. 144 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2006.39
Lugano
20 marzo 2007
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 gennaio 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20 gennaio 2006 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura __________, con sentenza 3 aprile 2006 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio __________ è respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 330.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 1'500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 14 aprile 2006
postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le
osservazioni 8 maggio 2006 della parte appellata che si oppone all’appello, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In
fatto:
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 19/20 gennaio 2006 __________
AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 250’000.-- oltre interessi al 12% dal
28 settembre 2001, fr. 1'810.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2003, fr.
10'000.--oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2001, fr. 3'000.-- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 2002 e fr. 26'700.-- oltre interessi al 5% dal
18 gennaio 2006.
Interposta
tempestiva opposiziona dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una convenzione stipulata con AP
1 e suo marito __________ il 1. dicembre 2003 (doc. A), con cui quest’ultimi si
sono riconosciuti debitori solidali nei suoi confronti, tra l’altro, dei
seguenti importi, come segue:
“……………….
1.__________
e AP 1 si riconoscono debitori solidali nei confronti di AO 1 dei seguenti
importi:
fr.
276'000.-- oltre interessi al 12% dal 28.09.2001 su fr. 250'000.--;
fr.
1'810.-- oltre interessi al 5% dal 16.05.03;
fr.
30'000.-- oltre interessi al 5% dal 2012.01 su
fr.
10’000.-- e dal 15.01.02 su fr. 20'000.--;
2. Il
pagamento dei debiti riconosciuti avverrà in rate mensili di fr. 1'000.-- ciascuna,
alla fine di ogni mese, la prima volta a far tempo dal mese di novembre 2003.
3. Il
mancato pagamento puntuale anche di una sola rata rende esigibile verso __________
e AP 1 in solido gli interi importi riconosciuti e i relativi interessi.
4.__________
e AP 1 s’impegnano a consegnare a AO 1, a garanzia del pagamento dei debiti
riconosciuti e con facoltà di mettere all’incato l’immobile in caso di mancato
rispetto della presente convenzione, le seguenti cartelle ipotecarie gravanti
la part. n. __________ di loro proprietà:
cartelle
ipotecaria al portatorte di fr. 50'000.-- in 3. grado;
cartella
ipotecaria al portatore di fr. 50'000.-- in 3. grado;
cartella
ipotecaria al portatore di fr. 100'000.-- in 3. grado;
cartella
ipotecaria al portatore di fr. 100'000.-- in 3. grado.
Queste
cartelle ipotecarie dovranno essere consegnate a AO 1 non appena verranno
liberate dal fisco, che le trattiene in garanzia del pagamento degli arretrati
fiscali dei coniugi __________ __________ e AP 1.
In
caso di mancata tempestiva consegna di anche una sola delle predette cartelle
ipotecarie, gli interi importi riconosciuti e i relativi interessi diventeranno
esigibili nei confronti di __________ e AP 1 in solido.
……..”
Il
procedente ha asserito che i coniugi __________i hanno pagato complessivamente
17 rate di fr. 1'000.-- ciascuna, interrompendo il versamento delle ulteriori
rate nel mese di maggio 2005. Inoltre il 22 marzo 2003 i coniugi __________
hanno donato il fondo part. n. __________ RFD di __________ alla figlia __________,
mentre le cartelle ipotecarie di 3. grado sono risultate essere iscritte a
Registro fondiario in favore di __________ (doc. B). Il creditore ha pertanto
chiesto con lettera 25 novembre 2005 (doc. C) il pagamento delle rate arretrate
e la consegna dei titoli ipotecari, con l’avvertenza che in caso contrario
avrebbe proceduto all’incasso dell’intero credito.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che l’impegno
assunto con la sottoscrizione da parte sua e di suo marito __________ della
convenzione doc. A trae origine da un’operazione illegale. Infatti l’importo di
cui si sono dichiarati debitori solidali, rappresentava la quota di
partecipazione di AO 1 ad un’iniziativa che aveva quale unico scopo il
contrabbando di sigarette insieme al noto contrabbandiere __________, come si
evince dalle dichiarazioni scritte di quest’ultimo 18 febbraio 2006
rispettivamente 2 marzo 2006 (doc. 1 e 2). La debitrice ha poi rilevato che la
somma messa a disposizione è stata utilizzata unicamente per l’acquisto di
sigarette e per pagarne le spese di trasporto, asserendo che AO 1 si è fatto
firmare un riconoscimento di debito per fr. 300'000.--, pur avendo versato solo
la somma di fr. 270'000.--, avendo trattenuto la sua partecipazione agli utili
di fr. 30'000.--, il che risulta chiaramente dalla composizione della somma
posta in esecuzione (fr. 270'000.-- + fr. 30'000.--). L’escussa ha osservato
che la merce è stata però sequestrata e che ne è seguita un’azione penale in __________
in cui sono stati imputati e condannati sia __________ che AO 1. A questo
proposito AP 1 ha prodotto uno scritto 20 novembre 2003 dell’avv. __________
(doc. 3), aggiungendo che per motivi di privacy non ha prodotto agli atti la
sentenza emessa dal tribunale __________. Secondo la convenuta la convenzione
doc. A, essendo il risultato di un’operazione illecita, è nulla ai sensi
dell’art. 20 CO.
Replicando
AO 1 ha osservato che nella convenzione doc. A Arcellaschi non è stato neppure
menzionato. D’altro canto i coniugi __________ hanno pagato diverse delle rate
concordate. La pretesa posta in esecuzione corrisponde agli importi indicati
nella convenzione. Il procedente ha inoltre contestato i doc. 1 e 2,
trattandosi di fotocopie e sostenendo che inoltre non vi è prova
dell’autenticità della firma di __________.
Con
la duplica l’escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni, sostenendo
l’autenticità dei doc. 1 e 2 e dichiarandosi disposta a produrne gli originali.
D. Con sentenza 31 marzo 2006 la Segretaria assessore della __________,
ha accolto l’istanza ritenendo la convenzione doc. A valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo richiesto
dal procedente. La prima giudice ha rilevato che le due dichiarazioni scritte
di __________ (doc. 1 e 2) non permettono di rendere verosimile l’eccezione di
nullità della convenzione doc. A, ciò già per il fatto che __________ risulta
avere un interesse nella causa in oggetto, atteso che dal doc. A emerge che per
il medesimo debito ivi indicato di fr. 286'700.--oltre interessi al 12% dal 28
agosto 2001 su fr. 250'000.-- egli era stato escusso quale debitore solidale
unitamente a __________ (clausola a) e b) del doc. A). In prima sede è stato
poi osservato che diverso sarebbe stato il caso se l’escussa avesse prodotto
gli eccepiti accertamenti eseguiti dal giudice penale __________, ritenuto che
per provarne la verosimiglianza non può bastare lo scritto di cui al doc. 3.
Pure l’affermazione della debitrice, secondo la quale la sottoscrizione della
convenzione doc. A sarebbe stata estorta dal procedente, non è stata confortata
da alcun riscontro oggettivo.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa riconfermandosi in sostanza
nelle sue argomentazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte
appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) Se il
credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep
1989.
pag. 331).
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr.
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
b) Secondo
l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano
di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento
dell’intera obbligazione. In virtù dell’art. 144 CO il creditore può a sua
scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od
una parte soltanto. Tutti i debitori restano obbligati fiché sia estinta
l’intera obbligazione.
c) Orbene la
convenzione 1. dicembre 2003 (doc. A), sottoscritta da AP 1, costituisce una chiara
dichiarazione di volontà, con la quale quest’ultima si è obbligata,
solidalmente con suo marito __________ ai sensi dell’art. 143 cpv. 1 CO, a
pagare a AO 1 fr. 276'000.-- oltre interessi al 12 % dal 28 settembre 2001 su
fr. 250'000.--, fr. 1'810.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2003 e fr.
30'000.-- oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2001 su fr. 10'000.-- e dal 15
gennaio 2002 su fr. 20'000.--, in rate mensili di fr. 1'000.-- alla fine di
ogni mese, la prima volta dal mese di novembre 2003. Questo documento
costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 LEF nei confronti di AP 1 per gli importi posti in esecuzione.
2.
a) Per l'art.
82.
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a
meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe
l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
b) L’escussa eccepisce
la nullità dell’impegno contenuto nella convenzione doc. A ai sensi dell’art.
20.
CO, sostenendo che tale impegno trae origine da un’operazione illegale
avente quale unico scopo il contrabbando di sigarette. A conforto delle sue
allegazioni AP 1 ha prodotto due dichiarazioni 18 febbraio 2006 rispettivamente
2.
marzo 2006 di __________ (doc. 1 e 2), in cui quest’ultimo afferma che __________
e AP 1 non sono debitori di AO 1 e che quest’ultimo alla consegna ad __________
dell’importo di fr. 300'000.-- era al corrente che questa somma – ad eccezione
di fr. 30'000.-- che già aveva trattenuto quale utile – era destinata
all’acquisto di sigarette per il contrabbando. L’operazione non essendo
riuscita,
AO 1 non può pretendere il
rimborso da parte dei coniugi __________. Orbene, a prescidere dalla questione
a sapere se la firma di __________ apposta sui due predetti scritti sia valida,
queste due dichiarazioni non possono essere considerate riscontri oggettivi.
Infatti dalla convenzione doc. A emerge (doc. A premessa punto b) che per il
medesimo credito, oggetto della convenzione, è pure stato escusso, quale
debitore solidale di __________, anche __________. Da qui l’interesse di quest’ultimo
a sostenere che il credito vantato da AO 1 trae origine da un’operazione
illegale e di conseguenza è nullo, per cui le sue dichiarazioni doc. 1 e 2
vanno ritenute di parte e non costituiscono riscontri oggettivi. D’altro canto
il fax 20 novembre 2003 dell’avv. __________ (doc. 3) non fornisce alcun indizio
in merito all’esistenza di un procedimento penale per traffico illecito di
sigarette contro il procedente e tanto meno indica che la convenzione doc. A sia
da mettere in relazione con tale procedimento. Altri documenti in merito a
questa procedura in __________ non sono stati prodotti da AP 1. Va poi
osservato che, da parte dei coniugi __________, sono state pagate 17 delle rate
mensili previste dalla convenzione doc. A, il che mal si concilia con
l’eccezione di nullità dell’impegno assunto fatta valere dall’escussa.
La sentenza pretorile va
quindi confermata.
3.
L’appello
14.
aprile 2006 di AP 1 non ha motivo per essere accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
L’appello
14.
aprile 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 495.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1,
la quale rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - avv. RA 1, __________ - avv. RA 2, __________ Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.
291'510.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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