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Decisione

14.2006.40

rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di rimborso di un credito - esigibilità - interessi

11 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti con la vendita di 1'700 azioni __________ (nell'eventualità di

una loro quotazione in borsa), da lui consegnate a titolo di garanzia

supplementare, fermo restando l'obbligo di restituirgli l'eventuale eccedenza. L'escusso

si è inoltre riservato il diritto di rivendicare tutto il pacchetto azionario,

qualora avesse altrimenti saldato il suo debito. Le pretese della società dovevano

considerarsi tacitate con il pagamento dell'importo complessivo (doc. B).

RI

1 e __________, hanno completato la predetta convenzione il 17 giugno 2002, precisando

che con il ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento di anche solo una delle rate

semestrali prestabilite, tutto il debito residuo, comprensivo di capitale e di

interessi, sarebbe divenuto immediatamente esigibile (doc. B1).

Il

24 settembre 2003 RI 1 ha sottoscritto con AO 1, __________, una seconda convenzione.

Riferendosi all'accordo 8 maggio 2002 e al relativo complemento, le parti hanno

preso atto che il convenuto aveva sino ad allora versato a __________, __________,

acconti per fr. 265'532.50 e che la società aveva ceduto a AO 1, __________, il

credito rimasto scoperto. RI 1 ha quindi riconosciuto di avere verso l'istante

un debito, aggiornato al 30.04.2003, di complessivi fr. 784'965.57, ossia: un

debito in capitale di fr. 335'000.–, interessi capitalizzati di fr. 320'253.90

e un'indennità per spese di fr. 100'000.–, cui si aggiungevano interessi

correnti fino al 18.09.2003 pari a fr. 29'711.67. L'escusso ha altresì ammesso di

essere in mora con il pagamento della rata semestrale scaduta il 30 aprile 2003,

donde l'esigibilità di tutto il debito residuo. Quale garanzia del pagamento dell'intero

importo e nell'intento di evitare una procedura di realizzazione di pegno, RI 1

ha dichiarato di consegnare a AO 1 azioni __________, riservandosi tuttavia la

possibilità, qualora il loro valore in borsa fosse aumentato entro i successivi

sei mesi, di procedere alla loro vendita e di estinguere il debito con gli

introiti conseguiti. A diminuzione del proprio credito, ma senza riguardo alla

loro quotazione, AO 1 poteva invece pretenderne la vendita la prima volta il 31

gennaio 2004. Una volta incassati fr. 784'965.57 oltre interessi, l'istante si

sarebbe ritenuta tacitata di ogni e qualsiasi pretesa verso l'escusso (doc. C).

C. All'udienza di contraddittorio del 7

febbraio 2005, l'escusso ha anzitutto posto in compensazione un credito di fr.

3'000.–. Ha poi sostenuto che solo il debito capitale di fr. 335'000.– era stato

ceduto all'istante e poteva ritenersi scaduto. Non invece gli interessi

arretrati per fr. 349'967.55 e l'indennità spese di fr. 100'000.–, che tuttavia

non produceva interessi. Nella peggiore delle ipotesi, l'opposizione avrebbe potuto

essere rigettata limitatamente al debito capitale e agli interessi arretrati

(capitalizzati). Ha comunque contestato la qualità di riconoscimento di debito

verso l'istante della convenzione 24 settembre 2003, in quanto le parti non

avevano mai adempiuto ai rispettivi obblighi. In replica, la procedente ha evidenziato

che nella convenzione il convenuto aveva implicitamente riconosciuto la

cessione di credito da __________ all'istante, contestando per il resto le

affermazioni avversarie.

D. Con

sentenza 11 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l'istanza. Il primo giudice ha ritenuto la documentazione agli atti valido

riconoscimento di debito. Ha ammesso l'esigibilità per il capitale, gli

interessi e l'indennità, visto che, come stabilito dalla convenzione 24

settembre 2003, di fatto l'escusso era in ritardo con il rimborso delle rate anche

se poi, la cessione di azioni alla procedente da parte dell'escusso non era mai

stata perfezionata. Posta l'acquiescenza dell'istante alla compensazione di fr.

3'000.–, il primo giudice ha accolto l'istanza nella misura di fr. 781'965.60

oltre interessi dal 19 settembre 2003.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'appellante sostiene anzitutto

che il Pretore ha concesso più di quanto richiesto dalla procedente. In ogni

caso solo il debito capitale poteva ritenersi scaduto. Sulla base del complemento

17 giugno 2002 inoltre, esigibili erano al limite il debito capitale e gli

interessi. Nega l'esistenza di un valido riconoscimento di debito riferito

all'indennità di fr. 100'000.–, sul quale oltretutto neppure potevano essere conteggiati

interessi. Afferma che i riferimenti al credito dell'istante contenuti nella

convenzione 24 settembre 2003, erano puramente accessori e subordinati alla cessione

delle azioni. Sostiene infine che l'atto di cessione è stato sottoscritto il 24

dicembre 2004, oltre sette mesi dopo la notifica del PE e a un anno e tre mesi dalla

convenzione 24 settembre 2003.

F. Con

le sue osservazioni AO 1, postula il parziale accoglimento dell'appello nella

misura in cui il Pretore è andato oltre le sue richieste. Di ogni altra argomentazione

si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep

1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile

o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Egli deve dimostrare, con

documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro

dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con

rinvii).

Considerandi

2.

L'appellante

sostiene che, eventualmente, la documentazione agli atti può costituire un

valido riconoscimento di debito, esigibile, per il capitale di fr. 335'000.–, compresi

al limite gli interessi arretrati. Di certo, non per l'indennità di fr.

100'000.–.

a) Ora, alla clausola

n. 2 della convenzione 8 maggio 2002 RI 1 ha riconosciuto di avere nei

confronti di __________ un debito composto come segue: capitale di fr. 600'532.50,

fr. 320'253.90 di interessi arretrati e fr. 100'000.– quale indennità per spese

legali ed amministrative (doc. B, n. 2). Il complemento 17 giugno 2002 alla

surriferita convenzione concerne solo l'esigibilità del credito, stabilendo che,

“qualora il signor RI 1 fosse in ritardo di oltre 15 giorni con il pagamento di

una o più rate di pagamento, fissate dalla predetta convenzione, tutto il

debito residuo sarà immediatamente esigibile, per capitale ed interessi sin lì

maturati” (doc. B1, n. 2bis).

b) La

convenzione 24 settembre 2003, stipulata tra escusso e procedente -ancorché

incentrata sulla garanzia supplementare costituita dalle azioni __________ non si

limita a rinviare alla convenzione 8 maggio 2002 e al relativo complemento, o a

dar atto del fatto che __________ aveva ceduto all'istante il sopraccitato credito.

In effetti, RI 1 e AO 1 hanno puntualizzato nel dettaglio gli estremi della pretesa

ceduta a quest'ultima, riconoscendo a carico del primo un “debito in capitale

di fr. 335'000.–, interessi precedenti di fr. 320'253.90, copertura spese

legali e amministrative di fr. 100'000.– e interessi correnti al 18.9.2003 di

fr. 29'711.67”, per un totale di fr. 784'965.57 (doc. C, premessa d). Le parti

hanno pure dichiarato che “tutto il debito residuo è attualmente esigibile in

blocco”, dato il ritardo dell'escusso con il rimborso di una rata scaduta il

30.04.2003

(doc. C, premessa f). E l'appellante non ha mai preteso di

non avere sottoscritto questo accordo, rispettivamente non ha mai sostenuto che

il medesimo fosse non valido a qualsivoglia titolo.

c) L'appellante

afferma invero che la convenzione 24 settembre 2003 era stata conclusa “nell'ambito

di un'operazione finanziaria relativa alla cessione ad AO 1 di un rilevante

pacchetto azionario” mai perfezionata, e che “il riferimento al credito vantato

da AO 1 ed il suo calcolo erano meramente accessori” (appello, ad 7). Ma la

clausola n. 1 dell'accordo precisa che “le premesse sono parte integrante della

presente convenzione”, mentre la n. 4 stabilisce “AO 1 si dichiarerà integralmente

tacitata di ogni e qualsiasi pretesa e non vanterà pertanto più alcun credito

ne confronti di RI 1, a qualsivoglia titolo” una volta incassati fr. 784'965.57

oltre interessi passivi (doc. C). Ciò che di fatto non è mai avvenuto.

Di

modo che -come stabilito dal Pretore- la convenzione 24 settembre 2003, insieme

a quella 8 maggio 2002 ed al successivo complemento, costituiscono sufficiente riconoscimento di debito dell'escusso per la somma capitale di fr.

335'000.–, per interessi di fr. 349'965.60 (fr. 320'253.90 e fr. 29'711.67) e

per l'indennità di fr. 100'000.–, importi esigibili al momento di promuovere

l'esecuzione.

3.

A

detta dell'appellante l'indennità di fr. 100'000.– non produce interessi,

quindi potevano essere calcolati solo sull'importo di fr. 335'000.– (appello, ad

6.

e pag. 5). A torto. Certo la convenzione 8 maggio 2002 non computava interessi

al 6% sull'importo di fr. 100'000.– (doc. B, n. 2). Nondimeno, secondo il

complemento del 17 giugno 2002, il tasso d'interesse per mora al 7% era

riferito a “tutto il debito residuo” diventato esigibile (doc. B1). E, come

visto, al 24 settembre 2003, l'intero importo era già scaduto (sopra, consid.

2b). Pertanto, nulla impediva all'istante di rivendicare interessi e sul

capitale di fr. 335'000.–, e sull'indennità di fr. 100'000.– (istanza, pag. 1).

4.

L'appellante

afferma anche di poter rafforzare la propria tesi, facendo capo al contenuto

della cessione fra __________, e AO 1, "sottoscritta il 24 dicembre 2004,

ovvero sette mesi dopo la notifica del __________ ed oltre un anno e tre mesi

dopo la sottoscrizione della convenzione doc. C": Sennonché, il rinvio

all'estratto autentico della cessione di credito non è di nessuna utilità;

infatti, il documento in questione, prodotto in trascrizione parziale, attesta una

cessione di credito del 24 dicembre 2002 (doc. I, pag. 4), e non del 2004 e

soprattutto non riferisce alcunché sull'entità dei crediti ceduti, salvo

indicare che "vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano, comprensivo di ogni diritto e accessorio esistente in data odierna

ecc." (punto 6). D'altra parte, il liquidatore della società cedente, __________,

ha dichiarato che insieme al credito di fr. 335'000.–, sono stati ceduti gli

interessi e l'indennità per spese (doc. L), peraltro conformemente alla lettera

20.

febbraio 2003 all'escusso, nella quale confermava la validità della

convenzione 8 maggio 2002 e del relativo complemento “salvo per il fatto che a __________

subentra AO 1” (doc. D).

5.

A

ragione invece, l'appellante rimprovera al Pretore di aver giudicato oltre le

richieste dell'istante. Il primo giudice ha infatti concesso il rigetto

provvisorio dell'opposizione per fr. 781'965.60 oltre interessi al 7% dal 19

settembre 2003, mentre l'istante aveva preteso interessi solo sulla cifra

capitale di fr. 435'000.-, specificando che su fr. 349'965.55 non correvano interessi

("senza interessi"). Formulazione identica a quella proposta in

questa sede con le osservazioni che la società istante ha presentato all'appello,

con la sola modifica della data dalla quale decorrerebbero gli interessi: non

più il 19, ma il 24 settembre 2003, ossia la data dell'ultima convenzione.

6.

In

questo senso e in questi limiti l'appello dev'essere accolto. La tassa di

giustizia e l'indennità in appello seguono la pressoché totale soccombenza

dell'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

24.

aprile 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza 11 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________,

viene riformato come segue:

“1. L'istanza

21 ottobre 2004 di AO 1, __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione

interposta da RI 1 al PE __________, è rigettata in via provvisoria per fr.

781'965.60, oltre interessi al 7% dal 24 settembre 2003 su fr. 432'000.-".

2. La

tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 900. – a titolo di

indennità.

3. Intimazione:

RI 1, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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