14.2006.40
rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di rimborso di un credito - esigibilità - interessi
11 settembre 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.40
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di rimborso di un credito - esigibilità - interessi
ESIGIBILITÀ
INTERESSI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.40
Lugano
11 settembre
2006
/LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 ottobre 2004 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
RI 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 3/10 maggio 2004 dell'UE di __________
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 11 aprile
2006 (EF.2004.3151), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 781'965.60 oltre interessi al 7% dal 19.9.2003.
2. La tassa di giustizia e le spese, in
complessivi fr. 450.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.– a
titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 24 aprile 2006 chiede la reiezione dell'istanza, mentre -in via
subordinata- ne postula il parziale accoglimento chiedendo che l'opposizione
sia rigettata limitatamente all'importo di fr. 335'000.–, rispettivamente -in
via ancora più subordinata- che l'opposizione sia mantenuta per quanto attiene gli
interessi di mora computati sull'importo di fr. 349'967.55, protestate spese,
tasse e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 2 giugno 2006 propone
il parziale accoglimento del gravame nella misura in cui chiede di mantenere
l'opposizione per gli interessi di mora calcolati sull'importo di fr. 349'967.55,
protestate spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 16 aprile 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/10 maggio
2004 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 784'965.60
oltre interessi al 7% dal 19.9.2003. Quale titolo di credito ha indicato: “Convenzione
24.9.03 e convenzione 8.5.02 con complemento del 17.6.02: fr. 335'000.– debito
residuo in capitale; fr. 100'000.– indennità per spese legali e amministrative;
fr. 320'253.90 per interessi maturati sino al 30.4.03; fr. 29'711.67 per
interessi maturati dal 1.5 al 18.9.03”. Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per l'importo di fr. 435'000.–,
compresi interessi del 7% dal 19 settembre 2003, e per l'importo di fr.
349'965.55 senza interessi.
B. Con
convenzione 8 maggio 2002 RI 1 aveva pattuito con __________, __________, le modalità
di rimborso a rate di un suo debito in capitale di fr. 600'532.50, compresi interessi
capitalizzati per fr. 320'253.90, oltre ad un'indennità per spese legali e
amministrative di fr. 100'000.–. RI 1 ha altresì autorizzato __________ a soddisfare
Fatti
i suoi crediti con la vendita di 1'700 azioni __________ (nell'eventualità di
una loro quotazione in borsa), da lui consegnate a titolo di garanzia
supplementare, fermo restando l'obbligo di restituirgli l'eventuale eccedenza. L'escusso
si è inoltre riservato il diritto di rivendicare tutto il pacchetto azionario,
qualora avesse altrimenti saldato il suo debito. Le pretese della società dovevano
considerarsi tacitate con il pagamento dell'importo complessivo (doc. B).
RI
1 e __________, hanno completato la predetta convenzione il 17 giugno 2002, precisando
che con il ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento di anche solo una delle rate
semestrali prestabilite, tutto il debito residuo, comprensivo di capitale e di
interessi, sarebbe divenuto immediatamente esigibile (doc. B1).
Il
24 settembre 2003 RI 1 ha sottoscritto con AO 1, __________, una seconda convenzione.
Riferendosi all'accordo 8 maggio 2002 e al relativo complemento, le parti hanno
preso atto che il convenuto aveva sino ad allora versato a __________, __________,
acconti per fr. 265'532.50 e che la società aveva ceduto a AO 1, __________, il
credito rimasto scoperto. RI 1 ha quindi riconosciuto di avere verso l'istante
un debito, aggiornato al 30.04.2003, di complessivi fr. 784'965.57, ossia: un
debito in capitale di fr. 335'000.–, interessi capitalizzati di fr. 320'253.90
e un'indennità per spese di fr. 100'000.–, cui si aggiungevano interessi
correnti fino al 18.09.2003 pari a fr. 29'711.67. L'escusso ha altresì ammesso di
essere in mora con il pagamento della rata semestrale scaduta il 30 aprile 2003,
donde l'esigibilità di tutto il debito residuo. Quale garanzia del pagamento dell'intero
importo e nell'intento di evitare una procedura di realizzazione di pegno, RI 1
ha dichiarato di consegnare a AO 1 azioni __________, riservandosi tuttavia la
possibilità, qualora il loro valore in borsa fosse aumentato entro i successivi
sei mesi, di procedere alla loro vendita e di estinguere il debito con gli
introiti conseguiti. A diminuzione del proprio credito, ma senza riguardo alla
loro quotazione, AO 1 poteva invece pretenderne la vendita la prima volta il 31
gennaio 2004. Una volta incassati fr. 784'965.57 oltre interessi, l'istante si
sarebbe ritenuta tacitata di ogni e qualsiasi pretesa verso l'escusso (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio del 7
febbraio 2005, l'escusso ha anzitutto posto in compensazione un credito di fr.
3'000.–. Ha poi sostenuto che solo il debito capitale di fr. 335'000.– era stato
ceduto all'istante e poteva ritenersi scaduto. Non invece gli interessi
arretrati per fr. 349'967.55 e l'indennità spese di fr. 100'000.–, che tuttavia
non produceva interessi. Nella peggiore delle ipotesi, l'opposizione avrebbe potuto
essere rigettata limitatamente al debito capitale e agli interessi arretrati
(capitalizzati). Ha comunque contestato la qualità di riconoscimento di debito
verso l'istante della convenzione 24 settembre 2003, in quanto le parti non
avevano mai adempiuto ai rispettivi obblighi. In replica, la procedente ha evidenziato
che nella convenzione il convenuto aveva implicitamente riconosciuto la
cessione di credito da __________ all'istante, contestando per il resto le
affermazioni avversarie.
D. Con
sentenza 11 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l'istanza. Il primo giudice ha ritenuto la documentazione agli atti valido
riconoscimento di debito. Ha ammesso l'esigibilità per il capitale, gli
interessi e l'indennità, visto che, come stabilito dalla convenzione 24
settembre 2003, di fatto l'escusso era in ritardo con il rimborso delle rate anche
se poi, la cessione di azioni alla procedente da parte dell'escusso non era mai
stata perfezionata. Posta l'acquiescenza dell'istante alla compensazione di fr.
3'000.–, il primo giudice ha accolto l'istanza nella misura di fr. 781'965.60
oltre interessi dal 19 settembre 2003.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'appellante sostiene anzitutto
che il Pretore ha concesso più di quanto richiesto dalla procedente. In ogni
caso solo il debito capitale poteva ritenersi scaduto. Sulla base del complemento
17 giugno 2002 inoltre, esigibili erano al limite il debito capitale e gli
interessi. Nega l'esistenza di un valido riconoscimento di debito riferito
all'indennità di fr. 100'000.–, sul quale oltretutto neppure potevano essere conteggiati
interessi. Afferma che i riferimenti al credito dell'istante contenuti nella
convenzione 24 settembre 2003, erano puramente accessori e subordinati alla cessione
delle azioni. Sostiene infine che l'atto di cessione è stato sottoscritto il 24
dicembre 2004, oltre sette mesi dopo la notifica del PE e a un anno e tre mesi dalla
convenzione 24 settembre 2003.
F. Con
le sue osservazioni AO 1, postula il parziale accoglimento dell'appello nella
misura in cui il Pretore è andato oltre le sue richieste. Di ogni altra argomentazione
si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep
1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile
o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Egli deve dimostrare, con
documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro
dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con
rinvii).
Considerandi
2.
L'appellante
sostiene che, eventualmente, la documentazione agli atti può costituire un
valido riconoscimento di debito, esigibile, per il capitale di fr. 335'000.–, compresi
al limite gli interessi arretrati. Di certo, non per l'indennità di fr.
100'000.–.
a) Ora, alla clausola
n. 2 della convenzione 8 maggio 2002 RI 1 ha riconosciuto di avere nei
confronti di __________ un debito composto come segue: capitale di fr. 600'532.50,
fr. 320'253.90 di interessi arretrati e fr. 100'000.– quale indennità per spese
legali ed amministrative (doc. B, n. 2). Il complemento 17 giugno 2002 alla
surriferita convenzione concerne solo l'esigibilità del credito, stabilendo che,
“qualora il signor RI 1 fosse in ritardo di oltre 15 giorni con il pagamento di
una o più rate di pagamento, fissate dalla predetta convenzione, tutto il
debito residuo sarà immediatamente esigibile, per capitale ed interessi sin lì
maturati” (doc. B1, n. 2bis).
b) La
convenzione 24 settembre 2003, stipulata tra escusso e procedente -ancorché
incentrata sulla garanzia supplementare costituita dalle azioni __________ non si
limita a rinviare alla convenzione 8 maggio 2002 e al relativo complemento, o a
dar atto del fatto che __________ aveva ceduto all'istante il sopraccitato credito.
In effetti, RI 1 e AO 1 hanno puntualizzato nel dettaglio gli estremi della pretesa
ceduta a quest'ultima, riconoscendo a carico del primo un “debito in capitale
di fr. 335'000.–, interessi precedenti di fr. 320'253.90, copertura spese
legali e amministrative di fr. 100'000.– e interessi correnti al 18.9.2003 di
fr. 29'711.67”, per un totale di fr. 784'965.57 (doc. C, premessa d). Le parti
hanno pure dichiarato che “tutto il debito residuo è attualmente esigibile in
blocco”, dato il ritardo dell'escusso con il rimborso di una rata scaduta il
30.04.2003
(doc. C, premessa f). E l'appellante non ha mai preteso di
non avere sottoscritto questo accordo, rispettivamente non ha mai sostenuto che
il medesimo fosse non valido a qualsivoglia titolo.
c) L'appellante
afferma invero che la convenzione 24 settembre 2003 era stata conclusa “nell'ambito
di un'operazione finanziaria relativa alla cessione ad AO 1 di un rilevante
pacchetto azionario” mai perfezionata, e che “il riferimento al credito vantato
da AO 1 ed il suo calcolo erano meramente accessori” (appello, ad 7). Ma la
clausola n. 1 dell'accordo precisa che “le premesse sono parte integrante della
presente convenzione”, mentre la n. 4 stabilisce “AO 1 si dichiarerà integralmente
tacitata di ogni e qualsiasi pretesa e non vanterà pertanto più alcun credito
ne confronti di RI 1, a qualsivoglia titolo” una volta incassati fr. 784'965.57
oltre interessi passivi (doc. C). Ciò che di fatto non è mai avvenuto.
Di
modo che -come stabilito dal Pretore- la convenzione 24 settembre 2003, insieme
a quella 8 maggio 2002 ed al successivo complemento, costituiscono sufficiente riconoscimento di debito dell'escusso per la somma capitale di fr.
335'000.–, per interessi di fr. 349'965.60 (fr. 320'253.90 e fr. 29'711.67) e
per l'indennità di fr. 100'000.–, importi esigibili al momento di promuovere
l'esecuzione.
3.
A
detta dell'appellante l'indennità di fr. 100'000.– non produce interessi,
quindi potevano essere calcolati solo sull'importo di fr. 335'000.– (appello, ad
6.
e pag. 5). A torto. Certo la convenzione 8 maggio 2002 non computava interessi
al 6% sull'importo di fr. 100'000.– (doc. B, n. 2). Nondimeno, secondo il
complemento del 17 giugno 2002, il tasso d'interesse per mora al 7% era
riferito a “tutto il debito residuo” diventato esigibile (doc. B1). E, come
visto, al 24 settembre 2003, l'intero importo era già scaduto (sopra, consid.
2b). Pertanto, nulla impediva all'istante di rivendicare interessi e sul
capitale di fr. 335'000.–, e sull'indennità di fr. 100'000.– (istanza, pag. 1).
4.
L'appellante
afferma anche di poter rafforzare la propria tesi, facendo capo al contenuto
della cessione fra __________, e AO 1, "sottoscritta il 24 dicembre 2004,
ovvero sette mesi dopo la notifica del __________ ed oltre un anno e tre mesi
dopo la sottoscrizione della convenzione doc. C": Sennonché, il rinvio
all'estratto autentico della cessione di credito non è di nessuna utilità;
infatti, il documento in questione, prodotto in trascrizione parziale, attesta una
cessione di credito del 24 dicembre 2002 (doc. I, pag. 4), e non del 2004 e
soprattutto non riferisce alcunché sull'entità dei crediti ceduti, salvo
indicare che "vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, comprensivo di ogni diritto e accessorio esistente in data odierna
ecc." (punto 6). D'altra parte, il liquidatore della società cedente, __________,
ha dichiarato che insieme al credito di fr. 335'000.–, sono stati ceduti gli
interessi e l'indennità per spese (doc. L), peraltro conformemente alla lettera
20.
febbraio 2003 all'escusso, nella quale confermava la validità della
convenzione 8 maggio 2002 e del relativo complemento “salvo per il fatto che a __________
subentra AO 1” (doc. D).
5.
A
ragione invece, l'appellante rimprovera al Pretore di aver giudicato oltre le
richieste dell'istante. Il primo giudice ha infatti concesso il rigetto
provvisorio dell'opposizione per fr. 781'965.60 oltre interessi al 7% dal 19
settembre 2003, mentre l'istante aveva preteso interessi solo sulla cifra
capitale di fr. 435'000.-, specificando che su fr. 349'965.55 non correvano interessi
("senza interessi"). Formulazione identica a quella proposta in
questa sede con le osservazioni che la società istante ha presentato all'appello,
con la sola modifica della data dalla quale decorrerebbero gli interessi: non
più il 19, ma il 24 settembre 2003, ossia la data dell'ultima convenzione.
6.
In
questo senso e in questi limiti l'appello dev'essere accolto. La tassa di
giustizia e l'indennità in appello seguono la pressoché totale soccombenza
dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
24.
aprile 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della sentenza 11 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________,
viene riformato come segue:
“1. L'istanza
21 ottobre 2004 di AO 1, __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione
interposta da RI 1 al PE __________, è rigettata in via provvisoria per fr.
781'965.60, oltre interessi al 7% dal 24 settembre 2003 su fr. 432'000.-".
2. La
tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 900. – a titolo di
indennità.
3. Intimazione:
–
RI 1, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster