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Decisione

14.2006.41

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo tra due persone

23 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. La procedente sostiene

di avere accreditato alla propria figlia, __________, ed al marito di

quest'ultima, AP 1, un importo di fr. 200'000.– destinato alla costruzione

della loro nuova casa, di averlo versato su un conto bancario appartenente

all'escusso e di aver validamente disdetto il mutuo.

C. All'udienza di contraddittorio tenutasi il 17 febbraio 2006,

l'istante ha riconfermato la sua richiesta. L'escusso vi si è opposto, escludendo

l'esistenza di un qualsiasi riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Egli

ha poi eccepito di falso la firma apposta per suo conto sui documenti prodotti dall'istante;

ha altresì contestato la sua legittimazione passiva.

D. Con

sentenza 10 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l'istanza. Constatato che il convenuto non aveva reso verosimile l'eccezione di

falso dei documenti, ha ammesso l'esistenza di un valido contratto di mutuo,

regolarmente disdetto. Donde il rigetto dell'opposizione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 che, anche in questa

sede, contesta l'esistenza di un valido contratto di mutuo. Evidenzia l'assenza

di prove concrete sull'avvenuto versamento da parte dell'istante e, comunque di

un suo obbligo di restituzione della somma richiesta. I documenti

dimostrerebbero al limite che unica beneficiaria del prestito era la figlia

della procedente. Considerando non adeguata l'indennità fissata dal Pretore in

fr. 2'500.–, chiede che venga ridotta a fr. 500.–.

F. Con

le sue osservazioni AO 1, postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep

1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7

pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno

2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

Il

contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della

somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr.

CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto;

vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una

ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale

pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re

J./W. SA; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

2. A

detta dell'appellante non è possibile riconoscere nella documentazione agli

atti un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 312 segg. CO, e quindi un valido

riconoscimento di debito del convenuto. Sostiene di non essere mai stato il

destinatario di quel prestito, concesso semmai alla moglie.

a) La

procedente produce agli atti copia di due scritti 7 e 14 dicembre 1999 (doc. B

e C), ciascuno di essi riferito ad un importo di fr. 100'000.–. Entrambi, redatti

e sottoscritti da AO 1, sono indirizzati a tale __________ della __________, invitandolo

Considerandi

a trasferire complessivamente fr. 200'000.– su un conto presso la __________ a __________,

intestato al convenuto. In calce ai medesimi, il 24 dicembre 1999 sono state

apposte due ulteriori firme. La prima, leggibile, appartiene pacificamente a __________.

ll convenuto nega invece di essere l'autore dell'altra, e ne contesta

l'autenticità (cfr. appello, n. 5 a pag. 7). La questione invero non è

determinante ai fini del presente giudizio. L'istante in effetti, quale causa

del versamento ha indicato “Für Tochter __________ als zinsloses Darlehen für

Hausbau”, dimostrando con ciò l'intenzione di prestare fr. 200'000.– alla

figlia e non al convenuto. Tale precisazione -in assenza di ulteriori elementi-

esclude altresì l'eventualità di un rapporto di solidarietà tra coniugi, di per

sé il semplice utilizzo del conto bancario intestato al marito non essendo che

un modo di versamento. Questi due documenti non esprimono in definitiva una chiara,

esplicita, univoca ed indiscutibile volontà del convenuto di obbligarsi verso

l'istante a pagare (concretamente a restituire) una determinata somma di

denaro. Rappresentano per contro un contratto di mutuo scritto nei confronti

della moglie dell'escusso.

b) Con

lo scritto 27 ottobre 2004 (doc. D1 e D2), l'istante ha espresso l'intenzione

di rescindere il prestito senza interessi del 7/14 dicembre 1999, per

complessivi fr. 200'000.–, chiedendo la restituzione di tutto l'importo entro

il 1° gennaio 2005. E, essendo trascorse tra la richiesta dell'istante (27

ottobre 2004) e il termine fissato per il rimborso (1° gennaio 2005), ben oltre

le sei settimane (cfr. art. 318 CO), il presupposto dell'esigibilità della

pretesa risulta adempiuto. Nondimeno, se è vero che la disdetta è intestata ai

coniugi “__________-AP 1” -come si è visto- gli atti documentano l'esistenza di

un contratto di mutuo solo tra istante e la di lei figlia, non invece tra istante

e convenuto (sopra, consid. 2a). Di conseguenza, quella medesima disdetta ha un

senso e comporta effetti solo nei confronti della beneficiaria del mutuo,

ossia __________.

c) In

definitiva, nel presente caso, l'identità dell'escusso AP 1 non corrisponde con

quella che, secondo i documenti agli atti, risulta essere quella del debitore. Infatti,

non esiste valido riconoscimento di debito relativamente al convenuto. Irrilevante

diventa quindi l'esame dell'eccezione di falsità della firma sollevata

dall'escusso, così come della problematica relativa alla capacità di

discernimento dell’escusso, da questi affermata (appello, n. 5 a pag. 7-8).

3.

Dal momento che non

v'è motivo per accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'appello 24

aprile 2006 di AP 1, __________, dev'essere accolto. La tassa di giustizia e

l'indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

4.

L’appellante ritiene

infine che le ripetibili dovute a controparte e fissate dal primo giudice in

fr. 2'500.-- debbano essere ridotte a fr. 500.--. Questa domanda non appare

tuttavia formulata in via subordinata, ossia per il caso in cui la domanda

principale relativa al rigetto dell’opposizione fosse respinta, ma è

contestuale alla prima. In altre parole la riduzione è richiesta anche nel caso

di vittoria dell’appellante e di reiezione dell’istanza ossia “a prescindere

dall’esito del gravame” (appello, ad 7). In particolare l’auspicata riforma

della decisione pretorile prevede, oltre alla reiezione dell’istanza, che la

tassa di giustizia resti a carico dell’istante e che questa parte sia obbligata

a rifondergli un’indennità di soli fr. 500.--. Di fronte a questa richiesta,

non v’è motivo per una disamina del calcolo delle indennità: la domanda va

pertanto accolta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 24 aprile 2006

di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 e 2 della

sentenza 10 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________, viene

riformato come segue:

“1. L'istanza di rigetto provvisorio

dell'opposizione 21 novembre 2005 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,

è respinta.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di

indennità.”

2.

La tassa di

giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO

1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a

titolo di indennità.

3.

Intimazione:

– RA 1, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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