14.2006.41
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo tra due persone
23 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2006.41
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo tra due persone
3 IDENTITÀ
MUTUO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
art. 312segg. CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.41
Lugano
23 agosto
2006
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 novembre 2005 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 9/11 novembre 2005
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con
sentenza 10 aprile 2006 (EF.2005.3559), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 24 aprile 2006 chiede la reiezione dell'istanza e postula la riduzione a
fr. 500.– dell'indennità riconosciuta alla controparte, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 17 maggio 2006 si
oppone al gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 27 aprile 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 9/11 novembre 2005 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1
per l'importo di fr. 200'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto
di mutuo, corrispondenza e documenti relativi, in particolare lettera di
disdetta del 27 ottobre 2004”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La procedente sostiene
di avere accreditato alla propria figlia, __________, ed al marito di
quest'ultima, AP 1, un importo di fr. 200'000.– destinato alla costruzione
della loro nuova casa, di averlo versato su un conto bancario appartenente
all'escusso e di aver validamente disdetto il mutuo.
C. All'udienza di contraddittorio tenutasi il 17 febbraio 2006,
l'istante ha riconfermato la sua richiesta. L'escusso vi si è opposto, escludendo
l'esistenza di un qualsiasi riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Egli
ha poi eccepito di falso la firma apposta per suo conto sui documenti prodotti dall'istante;
ha altresì contestato la sua legittimazione passiva.
D. Con
sentenza 10 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l'istanza. Constatato che il convenuto non aveva reso verosimile l'eccezione di
falso dei documenti, ha ammesso l'esistenza di un valido contratto di mutuo,
regolarmente disdetto. Donde il rigetto dell'opposizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 che, anche in questa
sede, contesta l'esistenza di un valido contratto di mutuo. Evidenzia l'assenza
di prove concrete sull'avvenuto versamento da parte dell'istante e, comunque di
un suo obbligo di restituzione della somma richiesta. I documenti
dimostrerebbero al limite che unica beneficiaria del prestito era la figlia
della procedente. Considerando non adeguata l'indennità fissata dal Pretore in
fr. 2'500.–, chiede che venga ridotta a fr. 500.–.
F. Con
le sue osservazioni AO 1, postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep
1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7
pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto
in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno
2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
Il
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr.
CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re
J./W. SA; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).
2. A
detta dell'appellante non è possibile riconoscere nella documentazione agli
atti un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 312 segg. CO, e quindi un valido
riconoscimento di debito del convenuto. Sostiene di non essere mai stato il
destinatario di quel prestito, concesso semmai alla moglie.
a) La
procedente produce agli atti copia di due scritti 7 e 14 dicembre 1999 (doc. B
e C), ciascuno di essi riferito ad un importo di fr. 100'000.–. Entrambi, redatti
e sottoscritti da AO 1, sono indirizzati a tale __________ della __________, invitandolo
Considerandi
a trasferire complessivamente fr. 200'000.– su un conto presso la __________ a __________,
intestato al convenuto. In calce ai medesimi, il 24 dicembre 1999 sono state
apposte due ulteriori firme. La prima, leggibile, appartiene pacificamente a __________.
ll convenuto nega invece di essere l'autore dell'altra, e ne contesta
l'autenticità (cfr. appello, n. 5 a pag. 7). La questione invero non è
determinante ai fini del presente giudizio. L'istante in effetti, quale causa
del versamento ha indicato “Für Tochter __________ als zinsloses Darlehen für
Hausbau”, dimostrando con ciò l'intenzione di prestare fr. 200'000.– alla
figlia e non al convenuto. Tale precisazione -in assenza di ulteriori elementi-
esclude altresì l'eventualità di un rapporto di solidarietà tra coniugi, di per
sé il semplice utilizzo del conto bancario intestato al marito non essendo che
un modo di versamento. Questi due documenti non esprimono in definitiva una chiara,
esplicita, univoca ed indiscutibile volontà del convenuto di obbligarsi verso
l'istante a pagare (concretamente a restituire) una determinata somma di
denaro. Rappresentano per contro un contratto di mutuo scritto nei confronti
della moglie dell'escusso.
b) Con
lo scritto 27 ottobre 2004 (doc. D1 e D2), l'istante ha espresso l'intenzione
di rescindere il prestito senza interessi del 7/14 dicembre 1999, per
complessivi fr. 200'000.–, chiedendo la restituzione di tutto l'importo entro
il 1° gennaio 2005. E, essendo trascorse tra la richiesta dell'istante (27
ottobre 2004) e il termine fissato per il rimborso (1° gennaio 2005), ben oltre
le sei settimane (cfr. art. 318 CO), il presupposto dell'esigibilità della
pretesa risulta adempiuto. Nondimeno, se è vero che la disdetta è intestata ai
coniugi “__________-AP 1” -come si è visto- gli atti documentano l'esistenza di
un contratto di mutuo solo tra istante e la di lei figlia, non invece tra istante
e convenuto (sopra, consid. 2a). Di conseguenza, quella medesima disdetta ha un
senso e comporta effetti solo nei confronti della beneficiaria del mutuo,
ossia __________.
c) In
definitiva, nel presente caso, l'identità dell'escusso AP 1 non corrisponde con
quella che, secondo i documenti agli atti, risulta essere quella del debitore. Infatti,
non esiste valido riconoscimento di debito relativamente al convenuto. Irrilevante
diventa quindi l'esame dell'eccezione di falsità della firma sollevata
dall'escusso, così come della problematica relativa alla capacità di
discernimento dell’escusso, da questi affermata (appello, n. 5 a pag. 7-8).
3.
Dal momento che non
v'è motivo per accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'appello 24
aprile 2006 di AP 1, __________, dev'essere accolto. La tassa di giustizia e
l'indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
4.
L’appellante ritiene
infine che le ripetibili dovute a controparte e fissate dal primo giudice in
fr. 2'500.-- debbano essere ridotte a fr. 500.--. Questa domanda non appare
tuttavia formulata in via subordinata, ossia per il caso in cui la domanda
principale relativa al rigetto dell’opposizione fosse respinta, ma è
contestuale alla prima. In altre parole la riduzione è richiesta anche nel caso
di vittoria dell’appellante e di reiezione dell’istanza ossia “a prescindere
dall’esito del gravame” (appello, ad 7). In particolare l’auspicata riforma
della decisione pretorile prevede, oltre alla reiezione dell’istanza, che la
tassa di giustizia resti a carico dell’istante e che questa parte sia obbligata
a rifondergli un’indennità di soli fr. 500.--. Di fronte a questa richiesta,
non v’è motivo per una disamina del calcolo delle indennità: la domanda va
pertanto accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 24 aprile 2006
di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 e 2 della
sentenza 10 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________, viene
riformato come segue:
“1. L'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione 21 novembre 2005 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,
è respinta.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di
indennità.”
2.
La tassa di
giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO
1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a
titolo di indennità.
3.
Intimazione:
– RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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