14.2006.42
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto (fornitura aste metalliche) - eccezione d'inadempimento contrattuale
23 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2006.42
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto (fornitura aste metalliche) - eccezione d'inadempimento contrattuale
APPALTO
DIFETTI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 363 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.42
Lugano
23 agosto
2006
LS/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 dicembre 2005 da
AO 1
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 23/26 settembre
2005 dell'UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza 11 aprile 2006 (EF.2005.475),
ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 270.–, sono poste a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 2 maggio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e
ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 23/26
settembre 2005 dell'UEF __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 8'004.15
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, indicando quale titolo di credito
“Fattura no. 5876 del 23.05.05 Fr. 1'609.70, fattura no. 5891 del 31.05.05 Fr.
2'796.75, fattura no. 5881 del 25.05.05 Fr. 3'597.70 – Diffida del 23.08.2005”.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
Fatti
B. La
procedente, ditta attiva nel ramo della meccanica di precisione, fonda la sua
pretesa sull'offerta 3 marzo 2005 a seguito della quale AP 1 le aveva affidato l'incarico
di produrre una serie di aste metalliche secondo appositi disegni. Alla
consegna, fissata entro le successive 8 settimane, i pezzi dovevano presentarsi
puliti, esenti da bave e imballati. AO 1 produce poi, fra l'altro, la sua
conferma d'ordine 9 marzo 2005, uno scritto 11 agosto 2005 dell'escussa, tre
bollettini di consegna 23, 25 e 31 maggio 2005 con relativa fattura di complessivi
fr. 8'004.15, e la diffida di pagamento.
C. All'udienza di contraddittorio del 6
febbraio 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha
contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto. Ha evidenziato il ritardo
nei tempi di consegna della merce e la carente qualità del materiale elaborato,
difetti -a suo dire- prontamente resi noti all'istante. Pertanto, chiede di
respingere l'istanza anche per inadempienza contrattuale della procedente.
D. Con
sentenza 11 aprile 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha
ritenuto la documentazione agli atti valido riconoscimento di debito, sottolineando
come la convenuta, con lo scritto 11 agosto 2005, avesse anche riconosciuto i
bollettini di consegna agli atti. Non ha per contro ritenuto sufficientemente fondata
l’eccezione di inadempienza, i difetti essendo stati notificati a circa due
mesi dalla consegna della merce.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene di avere
dimostrato che la merce non è stata fornita in ossequio ai tempi ed ai modi stabiliti
con la sua conferma d'ordine. Ritiene poi che la qualità dei manufatti non corrisponde
a quella pattuita.
La
procedente non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Anche
un contratto di appalto firmato, può costituire valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita. Nel caso in cui
l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, il rigetto
dell'opposizione può venir concesso, fintanto che il committente non eccepisce
che l'opera non è stata compiuta, oppure non è stata regolarmente eseguita e
consegnata. In caso di difetti, il committente deve inoltre rendere verosimile
di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 [14.2004.66] consid.
2c e CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18] consid. 1b; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 s. ad art. 82).
2. In questa sede l'escussa non contesta l'esistenza di un valido
contratto d'appalto, tra AO 1 in qualità di appaltatrice, e lei medesima in
qualità di committente (art. 363 CO). Ciò peraltro, in consonanza con quanto da
lei affermato nella lettera 11 agosto 2005 (doc. L, n. 1), con riferimento
esplicito all'offerta 3 marzo 2005 dell'istante e alla relativa conferma di AP
1 (doc. B). Questi due documenti, completati con l’esplicita presa di posizione
della debitrice di cui allo scritto 11 agosto 2005 (doc. L, pag. 4) riproducono
in forma scritta i termini del contratto, ossia i suoi elementi essenziali.
In
definitiva l'offerta e l'ordine 3 marzo 2005 (doc. B), e la conferma 9 marzo
2005 (doc. C), confermati dalla lettera 11 agosto 2005 (doc. L) sono, in linea
di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la
somma capitale di fr. 7'810.50 (fr. 7'258.80 e IVA del 7.6%) oltre interessi
dal 1° settembre 2005, importo esigibile al momento della notifica del precetto
esecutivo.
3. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 350 con rif.).
Nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale
l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di
non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82
LEF).
4. L'appellante
solleva l'eccezione di inadempimento contrattuale, sostenendo che l'appaltatrice
avrebbe consegnato in ritardo sui termini pattuiti le aste metalliche ordinate
e che la qualità delle stesse sarebbe inferiore rispetto a quanto pattuito. Il
Pretore non ha invece ritenuto sufficientemente fondati la tardività nella consegna
e l'esistenza di difetti, in quanto la convenuta aveva notificato l'inadempienza
all'istante dopo circa due mesi (sentenza impugnata, pag. 2).
a) L'offerta 3
marzo 2005 indica quale termine di fornitura “8 settimane dall'ordine” (doc.
B). Ora, agli atti figurano tre bollettini di consegna datati rispettivamente 23,
25 e 31 maggio 2005 (doc. D, E, F) concernenti l’insieme delle forniture. Ciascuna
di queste prestazioni è quindi stata fatturata il medesimo giorno della
consegna, con esplicito riferimento al bollettino in questione, ed indirizzata
alla convenuta (doc. G, H e I). Ancora in sede di udienza poi, l'istante ha
dichiarato che la fornitura dei manufatti risaliva al 31 maggio 2005 (verbale,
pag. 2). Ma la convenuta, in proposito si è limitata a sollevare generiche
contestazioni. Certo, in questa sede mette in dubbio le date e l'autenticità di
quei bollettini di consegna (appello, pag. 3 in basso). Ma, a parte il fatto
che la censura, proposta per la prima volta in appello, sarebbe irricevibile
(art. 22 cpv. 4 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), dagli atti nemmeno risulta
-né è mai stato preteso- che l'escussa abbia in qualche modo reagito a quelle fatture,
lamentandosi nei confronti dell'istante di una pretesa di pagamento per forniture
di merce mai avvenute. Solo con lettera 11 agosto 2005 e unicamente per bocca
del suo direttore, la convenuta pretende che la consegna fosse tardiva e
rimprovera all'istante di non aver rispettato il termine di 8 settimane (doc.
L, n. 1). Ma ciò non basta. L'escussa, in concreto, non ha reso verosimile che
la consegna non sia avvenuta alla data dei bollettini.
b) L'appellante contesta
altresì la qualità delle aste fornite dall'istante, che sostiene di aver potuto
verificare solo a fine luglio 2005. Ma, come si è appena visto, non ci sono
elementi oggettivi che sorreggono la tesi di una consegna tardiva. Di conseguenza,
l'escussa nemmeno poteva rendere verosimile di avere contestato tempestivamente
l'opera. Non v'è quindi motivo per una disamina sui pretesi difetti della
merce.
5. A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 maggio 2006 di AP 1, __________,
dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante,
mentre non si assegnano indennità, AO 1, __________, avendo rinunciato a
formulare le sue osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
Considerandi
2.
maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 405.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo
carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
–
RA 1, __________;
–
AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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