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Decisione

14.2006.42

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto (fornitura aste metalliche) - eccezione d'inadempimento contrattuale

23 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente, ditta attiva nel ramo della meccanica di precisione, fonda la sua

pretesa sull'offerta 3 marzo 2005 a seguito della quale AP 1 le aveva affidato l'incarico

di produrre una serie di aste metalliche secondo appositi disegni. Alla

consegna, fissata entro le successive 8 settimane, i pezzi dovevano presentarsi

puliti, esenti da bave e imballati. AO 1 produce poi, fra l'altro, la sua

conferma d'ordine 9 marzo 2005, uno scritto 11 agosto 2005 dell'escussa, tre

bollettini di consegna 23, 25 e 31 maggio 2005 con relativa fattura di complessivi

fr. 8'004.15, e la diffida di pagamento.

C. All'udienza di contraddittorio del 6

febbraio 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha

contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto. Ha evidenziato il ritardo

nei tempi di consegna della merce e la carente qualità del materiale elaborato,

difetti -a suo dire- prontamente resi noti all'istante. Pertanto, chiede di

respingere l'istanza anche per inadempienza contrattuale della procedente.

D. Con

sentenza 11 aprile 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha

ritenuto la documentazione agli atti valido riconoscimento di debito, sottolineando

come la convenuta, con lo scritto 11 agosto 2005, avesse anche riconosciuto i

bollettini di consegna agli atti. Non ha per contro ritenuto sufficientemente fondata

l’eccezione di inadempienza, i difetti essendo stati notificati a circa due

mesi dalla consegna della merce.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene di avere

dimostrato che la merce non è stata fornita in ossequio ai tempi ed ai modi stabiliti

con la sua conferma d'ordine. Ritiene poi che la qualità dei manufatti non corrisponde

a quella pattuita.

La

procedente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7 pag. 3).

Anche

un contratto di appalto firmato, può costituire valido titolo di rigetto

provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita. Nel caso in cui

l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, il rigetto

dell'opposizione può venir concesso, fintanto che il committente non eccepisce

che l'opera non è stata compiuta, oppure non è stata regolarmente eseguita e

consegnata. In caso di difetti, il committente deve inoltre rendere verosimile

di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 [14.2004.66] consid.

2c e CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18] consid. 1b; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 s. ad art. 82).

2. In questa sede l'escussa non contesta l'esistenza di un valido

contratto d'appalto, tra AO 1 in qualità di appaltatrice, e lei medesima in

qualità di committente (art. 363 CO). Ciò peraltro, in consonanza con quanto da

lei affermato nella lettera 11 agosto 2005 (doc. L, n. 1), con riferimento

esplicito all'offerta 3 marzo 2005 dell'istante e alla relativa conferma di AP

1 (doc. B). Questi due documenti, completati con l’esplicita presa di posizione

della debitrice di cui allo scritto 11 agosto 2005 (doc. L, pag. 4) riproducono

in forma scritta i termini del contratto, ossia i suoi elementi essenziali.

In

definitiva l'offerta e l'ordine 3 marzo 2005 (doc. B), e la conferma 9 marzo

2005 (doc. C), confermati dalla lettera 11 agosto 2005 (doc. L) sono, in linea

di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la

somma capitale di fr. 7'810.50 (fr. 7'258.80 e IVA del 7.6%) oltre interessi

dal 1° settembre 2005, importo esigibile al momento della notifica del precetto

esecutivo.

3. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, pag. 350 con rif.).

Nell'esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale

l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di

non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF).

4. L'appellante

solleva l'eccezione di inadempimento contrattuale, sostenendo che l'appaltatrice

avrebbe consegnato in ritardo sui termini pattuiti le aste metalliche ordinate

e che la qualità delle stesse sarebbe inferiore rispetto a quanto pattuito. Il

Pretore non ha invece ritenuto sufficientemente fondati la tardività nella consegna

e l'esistenza di difetti, in quanto la convenuta aveva notificato l'inadempienza

all'istante dopo circa due mesi (sentenza impugnata, pag. 2).

a) L'offerta 3

marzo 2005 indica quale termine di fornitura “8 settimane dall'ordine” (doc.

B). Ora, agli atti figurano tre bollettini di consegna datati rispettivamente 23,

25 e 31 maggio 2005 (doc. D, E, F) concernenti l’insieme delle forniture. Ciascuna

di queste prestazioni è quindi stata fatturata il medesimo giorno della

consegna, con esplicito riferimento al bollettino in questione, ed indirizzata

alla convenuta (doc. G, H e I). Ancora in sede di udienza poi, l'istante ha

dichiarato che la fornitura dei manufatti risaliva al 31 maggio 2005 (verbale,

pag. 2). Ma la convenuta, in proposito si è limitata a sollevare generiche

contestazioni. Certo, in questa sede mette in dubbio le date e l'autenticità di

quei bollettini di consegna (appello, pag. 3 in basso). Ma, a parte il fatto

che la censura, proposta per la prima volta in appello, sarebbe irricevibile

(art. 22 cpv. 4 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), dagli atti nemmeno risulta

-né è mai stato preteso- che l'escussa abbia in qualche modo reagito a quelle fatture,

lamentandosi nei confronti dell'istante di una pretesa di pagamento per forniture

di merce mai avvenute. Solo con lettera 11 agosto 2005 e unicamente per bocca

del suo direttore, la convenuta pretende che la consegna fosse tardiva e

rimprovera all'istante di non aver rispettato il termine di 8 settimane (doc.

L, n. 1). Ma ciò non basta. L'escussa, in concreto, non ha reso verosimile che

la consegna non sia avvenuta alla data dei bollettini.

b) L'appellante contesta

altresì la qualità delle aste fornite dall'istante, che sostiene di aver potuto

verificare solo a fine luglio 2005. Ma, come si è appena visto, non ci sono

elementi oggettivi che sorreggono la tesi di una consegna tardiva. Di conseguenza,

l'escussa nemmeno poteva rendere verosimile di avere contestato tempestivamente

l'opera. Non v'è quindi motivo per una disamina sui pretesi difetti della

merce.

5. A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 maggio 2006 di AP 1, __________,

dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante,

mentre non si assegnano indennità, AO 1, __________, avendo rinunciato a

formulare le sue osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

Considerandi

2.

maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 405.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo

carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

RA 1, __________;

AO 1, __________.

Comunicazione alla Pretura

__________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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