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Decisione

14.2006.44

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di vendita -identità tra escussa e debitrice secondo i documenti - mezzi di prova

23 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita 20 maggio 2005 con cui ha ceduto

all'escussa l'attività commerciale e l'inventario dello __________ di __________,

per complessivi fr. 275'000.–, completata dalla convenzione 8 luglio 2005. La

convenuta si sarebbe dimostrata inadempiente nei pagamenti, donde l'avvio

dell'esecuzione.

C. All'udienza di contraddittorio del 30

marzo 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'identità

dell'escussa, poiché per il medesimo credito erano state promosse due distinte esecuzioni

nei confronti di due debitrici senza rapporto di solidarietà. Ha poi sottolineato

che il prezzo di vendita era stato diminuito a fr. 260'000.–, cifra che comunque

aveva saldato. Ha compensato l'eventuale, ma contestato, credito residuo, con difetti

presenti nel locale e nell'inventario. In replica, l'istante ha ridotto la sua pretesa

a fr. 121'000.–. Per il resto le parti hanno ribadito il loro punto di vista.

D. Con

sentenza 12 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________

ha parzialmente accolto l'istanza di rigetto provvisorio

dell'opposizione. Sulla base della documentazione agli atti, ha

riconosciuto AP 1 quale acquirente, e quindi debitrice del prezzo concordato.

Egli ha escluso una riduzione del prezzo da fr. 275'000.– a fr. 260'000.–. Di

questi, cui ha aggiunto fr. 6'000.– per l'inventario merce, solo fr. 76'000.–

non erano stati pagati ed erano esigibili. Inoltre la convenuta aveva accennato

ai pretesi difetti la prima volta solo il 12 settembre 2005, quando i documenti

agli atti risalivano a inizio agosto 2005. In proposito poi, nemmeno si era espressa

all'udienza. Infine, egli ha ridotto il tasso d'interesse per mora al 5%.

E. Contro

la sentenza pretorile 12 aprile 2006 si aggrava tempestivamente AP 1.

Rimprovera il primo giudice per averla giudicata debitrice del credito posto in

esecuzione. Riconferma il prezzo finale in fr. 260'000.–, da lei pagato, e si

duole del fatto che il primo giudice non abbia conteggiato un ulteriore versamento

di fr. 100'000.–, fondato su due dichiarazioni agli atti. Ripropone infine la

compensazione con i difetti documentati e notificati tempestivamente.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7 pag. 3).

Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di

massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di

acquisto indicatovi (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n.

113 ad art. 82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel

momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era

esigibile (Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 14 n. 71 I e 72).

2. Già rispondendo all'istanza, l'escussa aveva negato l'identità

fra escussa e debitrice, perché erano state avviate due diverse esecuzioni,

l'una nei confronti suoi, l'altra nei confronti della società __________, e

perché fra queste due persone non v'era vincolo di solidarietà. Ora,

l'appellante riprende e sviluppa questo stesso tema, giungendo ad affermare che

l'istante fosse “perfettamente consapevole” che le pattuizioni agli atti erano

state superate, modificando la titolarità del debitore: vale a dire -come

avrebbe implicitamente ammesso la stessa procedente- che il contratto era stato

ceduto a __________. Sennonché, i documenti a disposizione del giudice del

rigetto sui quali deve fondare il proprio giudizio (art. 20 cpv. 2 LALEF), non

possono indurre ad ammettere questa eccezione.

In

particolare, la prima convenzione, 20 maggio 2005 (doc. B) è stata pattuita esclusivamente

dalle signore AO 1 e AP 1, ancorché quest'ultima abbia precisato di agire “per

sé stessa, rispettivamente per una persona giuridica di gestione dell'esercizio

pubblico”: quindi, sicuramente ogni impegno era allora stato assunto dalla qui

debitrice personalmente e da nessun altri, la questione “persona giuridica”

apparendo solo come prospettiva incerta. La seconda convenzione, d'altra parte,

ossia quella conclusa l'8 luglio 2005 (doc. A) a modifica e integrazione dei

termini di pagamento della prima pattuizione, è anch'essa stata conclusa fra le

stesse persone (“la signora AO 1 in qualità di parte venditrice e la signora AP

1 in qualità di acquirente…”). La __________ compare invero nel testo della

Convenzione, ma non come debitrice delle obbligazioni dell'escussa, bensì

unicamente come eventuale cedente dei diritti relativi alla locazione dei vani

commerciali dell'esercizio pubblico in favore della signora AO 1 o di terzi

(punto 4 di quel patto: doc. A). La tesi dell'appellante non trova pertanto

nessun conforto negli atti del processo.

3. Solo

a titolo abbondanziale, l'appellante affronta il merito della lite, contestando

sia l'importo stabilito contrattualmente, sia gli importi che il primo giudice

ha considerato pagati sul prezzo convenuto. Per quanto riguarda il primo punto,

afferma che con il secondo accordo (doc. A) le parti avrebbero inteso ridurre

il prezzo totale della pattuizione. Ma non è così: infatti, il prezzo a corpo

dell'inventario è stato stabilito il 20 maggio 2005 (doc. B) in fr. 275'000.– e

il medesimo sarebbe stato soluto come segue: fr. 20'000.– alla firma del

contratto, fr. 195'000.– entro l'immissione in possesso dell'inventario (ossia

il 1° luglio 2005) e fr. 60'000.– in rate mensili di fr. 5'000.–, la prima

volta il 31 luglio 2005. L'8 luglio (doc. A) è stato modificato il modo di

pagamento, tenendo conto anzitutto dell'avvenuto versamento di fr. 20'000.–

alla firma del primo contratto. Il saldo di fr. 255'000.– sarebbe poi stato

saldato come segue: fr. 60'000.– seduta stante, fr. 80'000.– per il tramite di

un assegno, fr. 55'000.– entro il 31 agosto 2005 e fr. 60'000.– a rate mensili

di fr. 5'000.–, la prima volta alla fine di agosto. Facendo i conti

correttamente, non v'è pertanto stata nessuna riduzione del prezzo. Semmai, il

credito complessivo è stato aumentato di fr. 6'000.– corrispondente al

cosiddetto “inventario merce” (doc. A, punto 5).

In

secondo luogo, l'appellante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto

conto delle due testimonianze scritte (doc. 3 e 4) prodotte per accertare il

pagamento di due volte fr. 50'000.– da parte della debitrice. Orbene, fuori

discussione il fatto che simile prova sia esplicitamente ammessa in sede di

rigetto dell'opposizione (art. 20 cpv. 3 LALEF), resta la facoltà del giudice

di valutarne la forza probatoria secondo il principio dell'art. 90 CPC. Nel

caso concreto, entrambe le dichiarazioni non appaiono sufficientemente

verosimili: la prima poiché, firmata da tale __________ e datata 28 marzo 2006

(peraltro 2 giorni prima del contraddittorio in Pretura) non è collocata nel

tempo, né il fatto attestato trova alcun riscontro in una ricevuta sottoscritta

dalla creditrice (così come per il doc. 9), né è stato mai preteso nella

corrispondenza precedente la presente procedura; né fa eccezione la generica

affermazione del patrocinatore della debitrice, secondo cui essa avrebbe pagato

complessivamente fr. 260'000.–, senza tuttavia esprimersi sul dettaglio dei

pagamenti (doc. 5). La seconda dichiarazione poi può essere disattesa già per

il fatto che, riferita al 20 maggio 2005, ossia alla data di sottoscrizione del

primo contratto, urta con i termini del medesimo, così come riprodotti nel

testo (doc. B): così come esso attesta il primo acconto di fr. 20'000.–, tanto avrebbe

potuto (o dovuto) indicare il versamento di un ulteriore acconto di fr.

50'000.–; inoltre, non risulta che -a quella data- esistesse la volontà di una

diversa pattuizione, segnatamente relativa a un anticipo di addirittura fr.

100'000.– come sostengono i dichiaranti.

4. L'appellante

non dice nulla a proposito della tardiva notifica dei difetti. Quindi ammette

che le cose siano andate come dice il Segretario assessore. Quand'anche vi

fosse la verifica dei difetti, la debitrice non potrebbe metterli in conto per

questo motivo. Si può pertanto omettere ogni altra considerazione.

5. A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 3 maggio 2006 di AP 1, __________,

deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

3 maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

avv. RA 2, __________;

avv. RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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