14.2006.44
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di vendita -identità tra escussa e debitrice secondo i documenti - mezzi di prova
23 agosto 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2006.44
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di vendita -identità tra escussa e debitrice secondo i documenti - mezzi di prova
3 IDENTITÀ
MEZZO DI PROVA
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VENDITA
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 20 cpv. 3 LALEF
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.44
Lugano
23 agosto
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 31 gennaio 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 25/28 novembre 2005
dell'UE di __________;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________,
con sentenza 12 aprile 2006 (EF.2006.328), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria limitatamente alla somma di fr. 76'000.–, con interessi al 5%
su fr. 66'000.– a far capo dal 1° settembre 2005; su fr. 5'000.– a far capo dal
1° ottobre 2005; su fr. 5'000.– a far capo dal 1° novembre 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 280.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 140.–. Indennità compensate.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 3 maggio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e
ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 9 giugno 2006 si
oppone al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 9 maggio 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 25/28 novembre
2005 dell'UE di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 151'000.–
oltre interessi al 6% dal 1° settembre 2005, indicando __________, __________,
quale condebitrice solidale. Come titolo di credito ha indicato “Convenzione
del 8.7.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto
il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita 20 maggio 2005 con cui ha ceduto
all'escussa l'attività commerciale e l'inventario dello __________ di __________,
per complessivi fr. 275'000.–, completata dalla convenzione 8 luglio 2005. La
convenuta si sarebbe dimostrata inadempiente nei pagamenti, donde l'avvio
dell'esecuzione.
C. All'udienza di contraddittorio del 30
marzo 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'identità
dell'escussa, poiché per il medesimo credito erano state promosse due distinte esecuzioni
nei confronti di due debitrici senza rapporto di solidarietà. Ha poi sottolineato
che il prezzo di vendita era stato diminuito a fr. 260'000.–, cifra che comunque
aveva saldato. Ha compensato l'eventuale, ma contestato, credito residuo, con difetti
presenti nel locale e nell'inventario. In replica, l'istante ha ridotto la sua pretesa
a fr. 121'000.–. Per il resto le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
D. Con
sentenza 12 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________
ha parzialmente accolto l'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione. Sulla base della documentazione agli atti, ha
riconosciuto AP 1 quale acquirente, e quindi debitrice del prezzo concordato.
Egli ha escluso una riduzione del prezzo da fr. 275'000.– a fr. 260'000.–. Di
questi, cui ha aggiunto fr. 6'000.– per l'inventario merce, solo fr. 76'000.–
non erano stati pagati ed erano esigibili. Inoltre la convenuta aveva accennato
ai pretesi difetti la prima volta solo il 12 settembre 2005, quando i documenti
agli atti risalivano a inizio agosto 2005. In proposito poi, nemmeno si era espressa
all'udienza. Infine, egli ha ridotto il tasso d'interesse per mora al 5%.
E. Contro
la sentenza pretorile 12 aprile 2006 si aggrava tempestivamente AP 1.
Rimprovera il primo giudice per averla giudicata debitrice del credito posto in
esecuzione. Riconferma il prezzo finale in fr. 260'000.–, da lei pagato, e si
duole del fatto che il primo giudice non abbia conteggiato un ulteriore versamento
di fr. 100'000.–, fondato su due dichiarazioni agli atti. Ripropone infine la
compensazione con i difetti documentati e notificati tempestivamente.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di
massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di
acquisto indicatovi (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n.
113 ad art. 82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel
momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era
esigibile (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 14 n. 71 I e 72).
2. Già rispondendo all'istanza, l'escussa aveva negato l'identità
fra escussa e debitrice, perché erano state avviate due diverse esecuzioni,
l'una nei confronti suoi, l'altra nei confronti della società __________, e
perché fra queste due persone non v'era vincolo di solidarietà. Ora,
l'appellante riprende e sviluppa questo stesso tema, giungendo ad affermare che
l'istante fosse “perfettamente consapevole” che le pattuizioni agli atti erano
state superate, modificando la titolarità del debitore: vale a dire -come
avrebbe implicitamente ammesso la stessa procedente- che il contratto era stato
ceduto a __________. Sennonché, i documenti a disposizione del giudice del
rigetto sui quali deve fondare il proprio giudizio (art. 20 cpv. 2 LALEF), non
possono indurre ad ammettere questa eccezione.
In
particolare, la prima convenzione, 20 maggio 2005 (doc. B) è stata pattuita esclusivamente
dalle signore AO 1 e AP 1, ancorché quest'ultima abbia precisato di agire “per
sé stessa, rispettivamente per una persona giuridica di gestione dell'esercizio
pubblico”: quindi, sicuramente ogni impegno era allora stato assunto dalla qui
debitrice personalmente e da nessun altri, la questione “persona giuridica”
apparendo solo come prospettiva incerta. La seconda convenzione, d'altra parte,
ossia quella conclusa l'8 luglio 2005 (doc. A) a modifica e integrazione dei
termini di pagamento della prima pattuizione, è anch'essa stata conclusa fra le
stesse persone (“la signora AO 1 in qualità di parte venditrice e la signora AP
1 in qualità di acquirente…”). La __________ compare invero nel testo della
Convenzione, ma non come debitrice delle obbligazioni dell'escussa, bensì
unicamente come eventuale cedente dei diritti relativi alla locazione dei vani
commerciali dell'esercizio pubblico in favore della signora AO 1 o di terzi
(punto 4 di quel patto: doc. A). La tesi dell'appellante non trova pertanto
nessun conforto negli atti del processo.
3. Solo
a titolo abbondanziale, l'appellante affronta il merito della lite, contestando
sia l'importo stabilito contrattualmente, sia gli importi che il primo giudice
ha considerato pagati sul prezzo convenuto. Per quanto riguarda il primo punto,
afferma che con il secondo accordo (doc. A) le parti avrebbero inteso ridurre
il prezzo totale della pattuizione. Ma non è così: infatti, il prezzo a corpo
dell'inventario è stato stabilito il 20 maggio 2005 (doc. B) in fr. 275'000.– e
il medesimo sarebbe stato soluto come segue: fr. 20'000.– alla firma del
contratto, fr. 195'000.– entro l'immissione in possesso dell'inventario (ossia
il 1° luglio 2005) e fr. 60'000.– in rate mensili di fr. 5'000.–, la prima
volta il 31 luglio 2005. L'8 luglio (doc. A) è stato modificato il modo di
pagamento, tenendo conto anzitutto dell'avvenuto versamento di fr. 20'000.–
alla firma del primo contratto. Il saldo di fr. 255'000.– sarebbe poi stato
saldato come segue: fr. 60'000.– seduta stante, fr. 80'000.– per il tramite di
un assegno, fr. 55'000.– entro il 31 agosto 2005 e fr. 60'000.– a rate mensili
di fr. 5'000.–, la prima volta alla fine di agosto. Facendo i conti
correttamente, non v'è pertanto stata nessuna riduzione del prezzo. Semmai, il
credito complessivo è stato aumentato di fr. 6'000.– corrispondente al
cosiddetto “inventario merce” (doc. A, punto 5).
In
secondo luogo, l'appellante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto
conto delle due testimonianze scritte (doc. 3 e 4) prodotte per accertare il
pagamento di due volte fr. 50'000.– da parte della debitrice. Orbene, fuori
discussione il fatto che simile prova sia esplicitamente ammessa in sede di
rigetto dell'opposizione (art. 20 cpv. 3 LALEF), resta la facoltà del giudice
di valutarne la forza probatoria secondo il principio dell'art. 90 CPC. Nel
caso concreto, entrambe le dichiarazioni non appaiono sufficientemente
verosimili: la prima poiché, firmata da tale __________ e datata 28 marzo 2006
(peraltro 2 giorni prima del contraddittorio in Pretura) non è collocata nel
tempo, né il fatto attestato trova alcun riscontro in una ricevuta sottoscritta
dalla creditrice (così come per il doc. 9), né è stato mai preteso nella
corrispondenza precedente la presente procedura; né fa eccezione la generica
affermazione del patrocinatore della debitrice, secondo cui essa avrebbe pagato
complessivamente fr. 260'000.–, senza tuttavia esprimersi sul dettaglio dei
pagamenti (doc. 5). La seconda dichiarazione poi può essere disattesa già per
il fatto che, riferita al 20 maggio 2005, ossia alla data di sottoscrizione del
primo contratto, urta con i termini del medesimo, così come riprodotti nel
testo (doc. B): così come esso attesta il primo acconto di fr. 20'000.–, tanto avrebbe
potuto (o dovuto) indicare il versamento di un ulteriore acconto di fr.
50'000.–; inoltre, non risulta che -a quella data- esistesse la volontà di una
diversa pattuizione, segnatamente relativa a un anticipo di addirittura fr.
100'000.– come sostengono i dichiaranti.
4. L'appellante
non dice nulla a proposito della tardiva notifica dei difetti. Quindi ammette
che le cose siano andate come dice il Segretario assessore. Quand'anche vi
fosse la verifica dei difetti, la debitrice non potrebbe metterli in conto per
questo motivo. Si può pertanto omettere ogni altra considerazione.
5. A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 3 maggio 2006 di AP 1, __________,
deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
3 maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
avv. RA 2, __________;
–
avv. RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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