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Decisione

14.2006.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 aprile 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro 28 settembre 2004 che, prendendo

avvio il 1° ottobre 2004 è stato stipulato per tempo indeterminato: il

dipendente veniva assunto come direttore generale e il salario annuo lordo era di

fr. 220'000.– versati in dodici mensilità. Il punto 9 di quell'accordo

stabiliva infine che per ogni modifica o integrazione … è necessario

l'accordo delle parti, da manifestarsi in forma scritta (doc. B). Il

credito vantato dal procedente su questa base corrisponde alla differenza fra

le evocate pattuizioni e i salari complessivi, effettivamente corrisposti fra

l'inizio del rapporto lavorativo e il mese di ottobre 2005 e meglio come al

conteggio riprodotto a pagina 4 dell'istanza di rigetto.

C. All'udienza di contraddittorio la

convenuta, non contestando di per sé la natura del titolo prodotto, vi

contrappone sostanzialmente tre eccezioni: che la prestazione lavorativa di

controparte sarebbe completamente mancata nei primi tre mesi del contratto

(ottobre - dicembre 2004), così che essa avrebbe rinunciato allo stipendio

corrispondente; che dal mese di aprile 2005 il salario annuo sarebbe stato

concordemente ridotto a fr. 180'000.- e che il rapporto contrattuale non

sarebbe terminato alla fine di ottobre 2005, ma già alla fine di agosto.

L'istante ha contestato tutte queste eccezioni.

D. Con

sentenza 19 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura __________ ha respinto

l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Anzitutto

ha ritenuto verosimile la rinuncia dell'istante allo stipendio per i primi tre

mesi di lavoro, mai rivendicati prima della procedura esecutiva. In effetti, l'aver

sottaciuto di essere remunerato fino al 31 dicembre 2004 dall'ex datrice di

lavoro, violava il dovere di diligenza e fedeltà sancito dall'art. 321a

cpv. 3 CO. Con scritto 18 maggio 2005, l'istante aveva poi dato il proprio

consenso alla diminuzione di salario applicata tra aprile e agosto 2005,

versamenti che peraltro aveva accettato senza mostrare il minimo disappunto. Per

quanto riguarda la fine del rapporto lavorativo, ha ritenuto dati i motivi

gravi di disdetta, addotti dalla datrice di lavoro per rescindere il contratto

con effetto immediato.

E. Contro

la sentenza pretorile 19 aprile 2006 si aggrava tempestivamente __________. Ribadisce

di non avere mai rinunciato agli stipendi da ottobre a dicembre 2004, di non

avere mai lavorato nel medesimo periodo per conto di __________ e di non avere mai

accettato la riduzione dello stipendio per i mesi da aprile ad agosto 2005. Contesta

infine che la convenuta abbia reso verosimili le condizioni restrittive poste

dalla giurisprudenza in materia di disdetta di un contratto di lavoro per motivi

gravi e con effetto immediato.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione dell'appello con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

2. Un

contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio

ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,

comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed

è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o

impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., pag. 341; cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44

e 57 ad art. 82). Il licenziamento immediato, in caso di disdetta

ingiustificata, del lavoratore da parte del datore di lavoro pone fine al

rapporto contrattuale dal profilo fattuale ma non in diritto: le pretese

salariali del lavoratore fondate sull'art. 337 c cpv. 1 e 2 CO sono tuttavia

immediatamente esigibili in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO (Cometta, op. cit., pag. 341 con

riferimenti).

3. Nel

caso concreto, a prescindere dalle eccezioni sollevate dall'escussa, il

contratto di lavoro 28 settembre 2004 (doc. B), concluso nella forma scritta e

contenente tutti i punti essenziali che regolano il rapporto fra le parti,

rappresenta in sé titolo idoneo per ottenere il rigetto dell'opposizione,

relativamente all'incasso di salari non corrisposti. Su questa base, i conteggi

prodotti dal procedente indicano gli estremi del credito posto in esecuzione,

rispettivamente così come ridotto in sede di istanza di rigetto dell'opposizione.

4. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82 LEF; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui

le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore

l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in

materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la

quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno

credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta,

op. cit., pag. 348). Per quanto attiene il contratto di lavoro il

creditore deve recare la prova documentale dell'adempimento della propria

prestazione lavorativa, sempre che l'escusso lo contesti (altrimenti

l'esecuzione è presunta).

5. Anzitutto,

secondo l'escussa, il procedente avrebbe rinunciato ai salari di ottobre,

novembre e dicembre 2004, mesi durante i quali di fatto egli non avrebbe mai lavorato

quale suo dipendente. Al proposito, essa non motiva tale sua affermazione se

non sulla base di un indizio, costituito di uno scritto 26 novembre 2004 della

precedente datrice di lavoro dell'appellante -la Banca __________ - che

confermava all'ex dipendente che le sue coperture assicurative terminano il

31.12.2004, come da accordi presi, vedi lettera del 29 ottobre 2003 (doc.

2). Sennonché questo documento nemmeno può essere considerato alla stregua di

un indizio che l'appellante avrebbe rinunciato ai salari del 2004,

rispettivamente che non abbia prestato la sua opera. Già perché, fosse stato ancora

dipendente della banca menzionata, non sarebbero stati necessari accordi

particolari per l'accennata estensione delle coperture assicurative. E' vero

che in questa sede l'appellante ammette di aver ricevuto dalla banca una

"buona uscita" corrispostagli mensilmente fino alla fine del 2004, ma

afferma anche che la sua precedente attività lavorativa era già cessata a fine

giugno di quell'anno: nulla pertanto a che vedere con evocate prestazioni

lavorative in favore della banca o con un preteso perdurante rapporto di

lavoro. In tal modo, il documento su cui fonda la sua eccezione la società

escussa non basta per rendere verosimile la pretesa rinuncia al salario da

parte del lavoratore, rispettivamente la mancata prestazione lavorativa di

questi. Non può essere inoltre dimenticato che l'appellante non risulta essere

mai stato sollecitato a fornire le pattuite prestazioni lavorative; anzi, la

convenuta stessa, nella bozza di nuovo contratto (con cui proponeva un salario

inferiore), redatta il 3 maggio 2005, ha ripreso tale e quale il punto 2 del

contratto originario, in particolare indicando l'inizio del rapporto di lavoro al

1° ottobre 2004. Sotto questo profilo l'appello si rileva, pertanto, fondato.

6. L'escussa

sostiene inoltre che a valere dal 1° aprile 2005, le parti avrebbero concordato

una riduzione del salario lordo da fr. 200'000.– a fr. 180'000.–. Se non che, il

contratto in vigore subordinava qualsiasi modifica all'accordo delle parti, da

manifestare in forma scritta (doc. B, punto 9); orbene, in concreto non risulta

che sia intervenuta una modifica contrattuale, basata sull'accordo delle parti

e formulata per scritto. Infatti, la bozza di nuovo contratto (doc. E) non è mai

stata sottoscritta dalle parti e, in particolare, non dal lavoratore. Nemmeno nel

riscontro 18 maggio 2005 dell'istante alla lettera di presentazione di quella stessa

bozza di contratto (doc. 7), non v'è accordo scritto in tal senso: certo,

l'istante vi afferma che: “Il contratto rispecchia nella sostanza quanto

discusso”, ma, poco oltre, dichiara “interesse e disponibilità a trovare un

equilibrio fra costi e ricavi” e aggiunge di essere intenzionato a trovare una

“soluzione fattibile” per entrambe le parti. Nel complesso, il testo di questo

scritto non fa altro che alludere a trattative in corso e ha pertanto carattere

interlocutorio. Ancora una volta quindi, l'escussa non ha reso verosimile la

sua tesi, ossia la riduzione del salario pattuito inizialmente.

7. L'escussa

sostiene infine di non dover versare il salario alla controparte per i mesi di

settembre e ottobre 2005, il contratto di lavoro essendo stato disdetto per

motivi gravi il 26 agosto 2005 per la fine di quello stesso mese. Ricordato che

il contratto in vigore prevede la possibilità per entrambe le parti di disdire (in

forma scritta) il rapporto di lavoro per la fine di un mese, con preavviso di 3

mesi (punto 2), il rapporto in esame è stato disdetto dalla datrice di lavoro una

prima volta il 27 luglio 2005 per la fine di settembre (doc. F). Sennonché, il

26 agosto 2005, la convenuta ha comunicato al lavoratore la disdetta immediata del

contratto, segnatamente per il successivo 31 agosto. A ben vedere tuttavia, la

datrice di lavoro non indica i motivi di tale decisione, alludendo in modo

generico a “nuove infrazioni del normale ambiente di lavoro” successive al 27

luglio 2005 (data della prima disdetta). Al proposito, dimentica la convenuta

che una simile disdetta deve fondarsi su motivi gravi che non permettano per

ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta, che abbia a continuare

nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., pag. 360 e segg.; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar

zum OR I, 3. ed., n. 17-30 ad art. 337). In concreto, almeno in sede

processuale, la convenuta accenna a mancanze nel comportamento del lavoratore:

esse tuttavia nemmeno lontanamente rivestono la gravità richiesta dalla legge:

in particolare, né l'utilizzo (in sé indebito) della firma individuale

dell'istante per l'invio di lettere di presentazione e di augurio,

rispettivamente redatte nell'intento di stabilire contatti con possibili futuri

clienti (doc. 8), né -tanto meno- l'indicazione dattiloscritta dei nomi “__________”

e “__________” in un ordine diverso da quello usuale (doc. 15), adempiono la

fattispecie dell'art. 337 CO. Di modo che, non potendosi ravvisare i

presupposti per la disdetta immediata, il lavoratore ha diritto a quanto

avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del

termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). In concreto, tenuto conto del

preavviso trimestrale, la seconda disdetta comporterebbe la fine del rapporto

per 30 novembre 2005. Conclusione irrilevante dal momento che l'appellante

computa il suo credito salariale fino al 31 ottobre, ossia alla fine del

trimestre successivo alla prima disdetta, del 27 luglio 2005.

Anche

su questo aspetto della vertenza, l'escussa non ha reso verosimile il buon

diritto della sua eccezione secondo la quale il contratto di lavoro -e il

conseguente diritto al salario- avrebbe preso fine a fine agosto 2005.

8. Sulla

base del contratto che indica il salario annuo in fr. 220'000.- lordi da

corrispondere in 12 mensilità, si ottiene una retribuzione mensile lorda di fr.

18'333.35 cui vanno aggiunti gli assegni familiari pari a fr. 549.- (cfr.

conteggio del salario per gennaio 2005: doc. C). Non va tuttavia dimenticato,

come già accennato al punto 2 della presente decisione, che un contratto di

lavoro può costituire titolo di rigetto dell'opposizione per il salario

indicatovi, dedotti tuttavia i contributi sociali (Staehelin, op. cit., N. 126 ad art. 82 LEF). In quest'ottica,

lo stesso conteggio (doc. C) indica il salario al netto delle trattenute di

legge pari a fr. 16'378.70; per tredici mensilità si ottiene un credito

complessivo fino al 31 ottobre 2005 di fr. 212'923.10. Da

questo importo devono poi essere dedotti gli assegni familiari mai rivendicati

dal lavoratore per ottobre, novembre e dicembre 2004 (istanza, pag. 4), ossia

complessivamente fr. 1'647.– (3 volte fr. 549.-) e fr. 116'210.65, pari al salario

netto già versato all'istante da gennaio ad agosto 2005 (doc. C e I). In

conclusione, l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 2/7 dicembre 2005 dell'UE __________, deve essere rigettata limitatamente

all'importo di fr. 95'065.45.

9. L'appello

5 maggio 2006 di AP 1 va di conseguenza parzialmente accolto. In prima sede

come in appello, tassa di giustizia e indennità seguono la rispettiva soccombenza

delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, art. 22 cpv. 4 LALEF; 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

5 maggio 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 19 aprile 2006 del Segretario

assessore della Pretura __________, vengono riformati come segue:

“1. L'istanza

17 gennaio 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1. Di

conseguenza l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo

n. __________ del 2/7 dicembre 2005 dell'UE __________, è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 95'065.45, oltre interessi al 5% dal 30 novembre

2005.

1.2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 280.–, da anticipare dalla

parte istante, restano a suo carico per 1/8 e per il rimanente sono poste a carico

di AO 1, __________. Questa ha l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 900.–

a titolo di indennità parziali.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.–, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico per 1/8, mentre per il rimanente è posta a

carico di AO 1, __________. Questa rifonderà a __________ fr. 800.- a titolo di

indennità parziali.

III. Intimazione:

–RA

1,;

–RA

2,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia

di diritto del lavoro- è di fr. 109'431.30, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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