14.2006.45
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2 aprile 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
14.2006.45
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di lavoro quale valido riconoscimento di debito per lo stipendio concordato (dedotti i contributi sociale che il datore di lavoro deve trattenere è versare ai competenti istituti di assicurazione)
ESIGIBILITÀ
ESIGIBILITÀ DEI CREDITI
LAVORO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SALARIO
art. 337c cpv. 1 CO
art. 337c cpv. 2 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.45
Lugano
2 aprile 2007/LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 gennaio 2006 da
AP 1
(rappr. dall' RA 1,)
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AO 1 al PE n. __________ del 2/7 dicembre 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 19 aprile 2006 (EF.2006.242), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 280.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico,
con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 1'000.– a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto 5 maggio 2006 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, protestate tassa
di giustizia, spese e indennità;
preso atto che l'escussa con osservazioni 9 giugno 2006 si oppone al
gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 2/7
dicembre 2005 dell'UE __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'importo di fr. 129'799.35
oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005. Quale titolo di credito ha genericamente
indicato “Residuo stipendio 1.10.2004-31.10.2005”. Interposta tempestiva
opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a
fr. 109'431.30.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro 28 settembre 2004 che, prendendo
avvio il 1° ottobre 2004 è stato stipulato per tempo indeterminato: il
dipendente veniva assunto come direttore generale e il salario annuo lordo era di
fr. 220'000.– versati in dodici mensilità. Il punto 9 di quell'accordo
stabiliva infine che per ogni modifica o integrazione … è necessario
l'accordo delle parti, da manifestarsi in forma scritta (doc. B). Il
credito vantato dal procedente su questa base corrisponde alla differenza fra
le evocate pattuizioni e i salari complessivi, effettivamente corrisposti fra
l'inizio del rapporto lavorativo e il mese di ottobre 2005 e meglio come al
conteggio riprodotto a pagina 4 dell'istanza di rigetto.
C. All'udienza di contraddittorio la
convenuta, non contestando di per sé la natura del titolo prodotto, vi
contrappone sostanzialmente tre eccezioni: che la prestazione lavorativa di
controparte sarebbe completamente mancata nei primi tre mesi del contratto
(ottobre - dicembre 2004), così che essa avrebbe rinunciato allo stipendio
corrispondente; che dal mese di aprile 2005 il salario annuo sarebbe stato
concordemente ridotto a fr. 180'000.- e che il rapporto contrattuale non
sarebbe terminato alla fine di ottobre 2005, ma già alla fine di agosto.
L'istante ha contestato tutte queste eccezioni.
D. Con
sentenza 19 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura __________ ha respinto
l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Anzitutto
ha ritenuto verosimile la rinuncia dell'istante allo stipendio per i primi tre
mesi di lavoro, mai rivendicati prima della procedura esecutiva. In effetti, l'aver
sottaciuto di essere remunerato fino al 31 dicembre 2004 dall'ex datrice di
lavoro, violava il dovere di diligenza e fedeltà sancito dall'art. 321a
cpv. 3 CO. Con scritto 18 maggio 2005, l'istante aveva poi dato il proprio
consenso alla diminuzione di salario applicata tra aprile e agosto 2005,
versamenti che peraltro aveva accettato senza mostrare il minimo disappunto. Per
quanto riguarda la fine del rapporto lavorativo, ha ritenuto dati i motivi
gravi di disdetta, addotti dalla datrice di lavoro per rescindere il contratto
con effetto immediato.
E. Contro
la sentenza pretorile 19 aprile 2006 si aggrava tempestivamente __________. Ribadisce
di non avere mai rinunciato agli stipendi da ottobre a dicembre 2004, di non
avere mai lavorato nel medesimo periodo per conto di __________ e di non avere mai
accettato la riduzione dello stipendio per i mesi da aprile ad agosto 2005. Contesta
infine che la convenuta abbia reso verosimili le condizioni restrittive poste
dalla giurisprudenza in materia di disdetta di un contratto di lavoro per motivi
gravi e con effetto immediato.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione dell'appello con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
2. Un
contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio
ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., pag. 341; cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44
e 57 ad art. 82). Il licenziamento immediato, in caso di disdetta
ingiustificata, del lavoratore da parte del datore di lavoro pone fine al
rapporto contrattuale dal profilo fattuale ma non in diritto: le pretese
salariali del lavoratore fondate sull'art. 337 c cpv. 1 e 2 CO sono tuttavia
immediatamente esigibili in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO (Cometta, op. cit., pag. 341 con
riferimenti).
3. Nel
caso concreto, a prescindere dalle eccezioni sollevate dall'escussa, il
contratto di lavoro 28 settembre 2004 (doc. B), concluso nella forma scritta e
contenente tutti i punti essenziali che regolano il rapporto fra le parti,
rappresenta in sé titolo idoneo per ottenere il rigetto dell'opposizione,
relativamente all'incasso di salari non corrisposti. Su questa base, i conteggi
prodotti dal procedente indicano gli estremi del credito posto in esecuzione,
rispettivamente così come ridotto in sede di istanza di rigetto dell'opposizione.
4. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82 LEF; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in
materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la
quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno
credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta,
op. cit., pag. 348). Per quanto attiene il contratto di lavoro il
creditore deve recare la prova documentale dell'adempimento della propria
prestazione lavorativa, sempre che l'escusso lo contesti (altrimenti
l'esecuzione è presunta).
5. Anzitutto,
secondo l'escussa, il procedente avrebbe rinunciato ai salari di ottobre,
novembre e dicembre 2004, mesi durante i quali di fatto egli non avrebbe mai lavorato
quale suo dipendente. Al proposito, essa non motiva tale sua affermazione se
non sulla base di un indizio, costituito di uno scritto 26 novembre 2004 della
precedente datrice di lavoro dell'appellante -la Banca __________ - che
confermava all'ex dipendente che le sue coperture assicurative terminano il
31.12.2004, come da accordi presi, vedi lettera del 29 ottobre 2003 (doc.
2). Sennonché questo documento nemmeno può essere considerato alla stregua di
un indizio che l'appellante avrebbe rinunciato ai salari del 2004,
rispettivamente che non abbia prestato la sua opera. Già perché, fosse stato ancora
dipendente della banca menzionata, non sarebbero stati necessari accordi
particolari per l'accennata estensione delle coperture assicurative. E' vero
che in questa sede l'appellante ammette di aver ricevuto dalla banca una
"buona uscita" corrispostagli mensilmente fino alla fine del 2004, ma
afferma anche che la sua precedente attività lavorativa era già cessata a fine
giugno di quell'anno: nulla pertanto a che vedere con evocate prestazioni
lavorative in favore della banca o con un preteso perdurante rapporto di
lavoro. In tal modo, il documento su cui fonda la sua eccezione la società
escussa non basta per rendere verosimile la pretesa rinuncia al salario da
parte del lavoratore, rispettivamente la mancata prestazione lavorativa di
questi. Non può essere inoltre dimenticato che l'appellante non risulta essere
mai stato sollecitato a fornire le pattuite prestazioni lavorative; anzi, la
convenuta stessa, nella bozza di nuovo contratto (con cui proponeva un salario
inferiore), redatta il 3 maggio 2005, ha ripreso tale e quale il punto 2 del
contratto originario, in particolare indicando l'inizio del rapporto di lavoro al
1° ottobre 2004. Sotto questo profilo l'appello si rileva, pertanto, fondato.
6. L'escussa
sostiene inoltre che a valere dal 1° aprile 2005, le parti avrebbero concordato
una riduzione del salario lordo da fr. 200'000.– a fr. 180'000.–. Se non che, il
contratto in vigore subordinava qualsiasi modifica all'accordo delle parti, da
manifestare in forma scritta (doc. B, punto 9); orbene, in concreto non risulta
che sia intervenuta una modifica contrattuale, basata sull'accordo delle parti
e formulata per scritto. Infatti, la bozza di nuovo contratto (doc. E) non è mai
stata sottoscritta dalle parti e, in particolare, non dal lavoratore. Nemmeno nel
riscontro 18 maggio 2005 dell'istante alla lettera di presentazione di quella stessa
bozza di contratto (doc. 7), non v'è accordo scritto in tal senso: certo,
l'istante vi afferma che: “Il contratto rispecchia nella sostanza quanto
discusso”, ma, poco oltre, dichiara “interesse e disponibilità a trovare un
equilibrio fra costi e ricavi” e aggiunge di essere intenzionato a trovare una
“soluzione fattibile” per entrambe le parti. Nel complesso, il testo di questo
scritto non fa altro che alludere a trattative in corso e ha pertanto carattere
interlocutorio. Ancora una volta quindi, l'escussa non ha reso verosimile la
sua tesi, ossia la riduzione del salario pattuito inizialmente.
7. L'escussa
sostiene infine di non dover versare il salario alla controparte per i mesi di
settembre e ottobre 2005, il contratto di lavoro essendo stato disdetto per
motivi gravi il 26 agosto 2005 per la fine di quello stesso mese. Ricordato che
il contratto in vigore prevede la possibilità per entrambe le parti di disdire (in
forma scritta) il rapporto di lavoro per la fine di un mese, con preavviso di 3
mesi (punto 2), il rapporto in esame è stato disdetto dalla datrice di lavoro una
prima volta il 27 luglio 2005 per la fine di settembre (doc. F). Sennonché, il
26 agosto 2005, la convenuta ha comunicato al lavoratore la disdetta immediata del
contratto, segnatamente per il successivo 31 agosto. A ben vedere tuttavia, la
datrice di lavoro non indica i motivi di tale decisione, alludendo in modo
generico a “nuove infrazioni del normale ambiente di lavoro” successive al 27
luglio 2005 (data della prima disdetta). Al proposito, dimentica la convenuta
che una simile disdetta deve fondarsi su motivi gravi che non permettano per
ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta, che abbia a continuare
nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., pag. 360 e segg.; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar
zum OR I, 3. ed., n. 17-30 ad art. 337). In concreto, almeno in sede
processuale, la convenuta accenna a mancanze nel comportamento del lavoratore:
esse tuttavia nemmeno lontanamente rivestono la gravità richiesta dalla legge:
in particolare, né l'utilizzo (in sé indebito) della firma individuale
dell'istante per l'invio di lettere di presentazione e di augurio,
rispettivamente redatte nell'intento di stabilire contatti con possibili futuri
clienti (doc. 8), né -tanto meno- l'indicazione dattiloscritta dei nomi “__________”
e “__________” in un ordine diverso da quello usuale (doc. 15), adempiono la
fattispecie dell'art. 337 CO. Di modo che, non potendosi ravvisare i
presupposti per la disdetta immediata, il lavoratore ha diritto a quanto
avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del
termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). In concreto, tenuto conto del
preavviso trimestrale, la seconda disdetta comporterebbe la fine del rapporto
per 30 novembre 2005. Conclusione irrilevante dal momento che l'appellante
computa il suo credito salariale fino al 31 ottobre, ossia alla fine del
trimestre successivo alla prima disdetta, del 27 luglio 2005.
Anche
su questo aspetto della vertenza, l'escussa non ha reso verosimile il buon
diritto della sua eccezione secondo la quale il contratto di lavoro -e il
conseguente diritto al salario- avrebbe preso fine a fine agosto 2005.
8. Sulla
base del contratto che indica il salario annuo in fr. 220'000.- lordi da
corrispondere in 12 mensilità, si ottiene una retribuzione mensile lorda di fr.
18'333.35 cui vanno aggiunti gli assegni familiari pari a fr. 549.- (cfr.
conteggio del salario per gennaio 2005: doc. C). Non va tuttavia dimenticato,
come già accennato al punto 2 della presente decisione, che un contratto di
lavoro può costituire titolo di rigetto dell'opposizione per il salario
indicatovi, dedotti tuttavia i contributi sociali (Staehelin, op. cit., N. 126 ad art. 82 LEF). In quest'ottica,
lo stesso conteggio (doc. C) indica il salario al netto delle trattenute di
legge pari a fr. 16'378.70; per tredici mensilità si ottiene un credito
complessivo fino al 31 ottobre 2005 di fr. 212'923.10. Da
questo importo devono poi essere dedotti gli assegni familiari mai rivendicati
dal lavoratore per ottobre, novembre e dicembre 2004 (istanza, pag. 4), ossia
complessivamente fr. 1'647.– (3 volte fr. 549.-) e fr. 116'210.65, pari al salario
netto già versato all'istante da gennaio ad agosto 2005 (doc. C e I). In
conclusione, l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 2/7 dicembre 2005 dell'UE __________, deve essere rigettata limitatamente
all'importo di fr. 95'065.45.
9. L'appello
5 maggio 2006 di AP 1 va di conseguenza parzialmente accolto. In prima sede
come in appello, tassa di giustizia e indennità seguono la rispettiva soccombenza
delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, art. 22 cpv. 4 LALEF; 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
5 maggio 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 19 aprile 2006 del Segretario
assessore della Pretura __________, vengono riformati come segue:
“1. L'istanza
17 gennaio 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo
n. __________ del 2/7 dicembre 2005 dell'UE __________, è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 95'065.45, oltre interessi al 5% dal 30 novembre
2005.
1.2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 280.–, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico per 1/8 e per il rimanente sono poste a carico
di AO 1, __________. Questa ha l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 900.–
a titolo di indennità parziali.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico per 1/8, mentre per il rimanente è posta a
carico di AO 1, __________. Questa rifonderà a __________ fr. 800.- a titolo di
indennità parziali.
III. Intimazione:
–RA
1,;
–RA
2,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto del lavoro- è di fr. 109'431.30, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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