14.2006.46
Appello contro sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale.
20 ottobre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2006.46
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, CEF
Titolo:
Appello contro sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale.
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 308 CPC-TI
art. 314 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 21 LALEF
art. 22 LALEF
art. 25 LALEF
art. 81 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2006.46
Lugano
20 ottobre
2006 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 febbraio 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/19 gennaio 2006 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura __________, __________, con sentenza 26 aprile 2006 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, è respinta in via
definitiva.
2. La spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 190.--, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 350.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che
con atto 5 maggio 2006 ne postula l’annullamento, chiedendo
di convocare
una nuova udienza di contraddittorio;
lette le osservazioni 16 maggio 2006 della parte
appellata;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 10/19 gennaio 2006 __________ AO 1 ha escusso AP 1 per
l’incasso di fr. 20'750.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2005, indicando
quale titolo di credito: “Pigioni e spese accessorie di cui al contratto di
locazione 1.8/10.8.2004 avente per oggetto l’appartamento sito in __________”.
L’escussa
ha interposto opposizione, per cui con istanza 10 febbraio 2006 la procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretese su un contratto di locazione 1° agosto 2004
sottoscritto dalle parti (doc. A), una diffida 8 novembre 2004 (doc. B), una
disdetta 9 dicembre 2004 (doc. C) e un verbale di udienza 16 marzo 2005 (doc.
D) relativo alla procedura di sfratto promossa da AO 1 nei confronti di AP 1
pendente presso la Pretura __________, __________ (__________), contenente il
seguente accordo transattivo:
“Pagamento
di fr. 10'600.-- a saldo del rapporto di dare e avere tra le parti. In caso di
mancato pagamento entro il 31 marzo 2005, la proposta decade e la signora sarà
tenuta a versare l’intera pigione in ordine di fr. 3'300.-- mensili + 200.-- di
spese accessorie pur mensili per la durata di 7.5 mesi (15.8.2004-31.03.2005),
dedotto unicamente l’importo di fr. 9'000.-- già corrisposto.
Il
Segretario assessore sospende la presente procedura fino al 31 marzo 2005. La
parte istante comunicherà a questa Pretura l’avvenuto pagamento,
rispettivamente richiederà l’emanazione del decreto di sfratto.”
C. Con
ordinanza 15 febbraio 2006 la Pretore ha citato le parti all’udienza di
contraddittorio fissata per il giorno mercoledì 26 aprile 2006 alle ore 15.00.
Con
scritto 15 aprile 2006 l’escussa ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza,
asserendo di avere 80 anni, di essere ammalata e di dipendere da cure
particolari che le presta la figlia __________ e di poter presentare, su
richiesta, un certificato medico. Inoltre non parlando la lingua italiana le
occorre l’aiuto di sua figlia, la quale la accompagna pure nei suoi spostamenti.
La debitrice ha poi aggiunto che dovendo la figlia recarsi all’estero il 17
aprile 2006 per sottoporsi ad un’operazione, l’avrebbe accompagnata ad __________,
dove avrebbe soggiornato presso parenti fino al 27 aprile 2006.
E. Con
ordinanza 18 aprile 2006 la Segretaria assessore della Pretura __________ ha respinto
la domanda di rinvio dell’escussa, ritenendola ingiustificata, incompatibile
con le esigenze organizzative della Pretura e tardiva.
F. Con
scritto 24 aprile 2006 la debitrice ha presentato una nuova domanda di rinvio,
la quale è stata nuovamente respinta dalla Pretura con ordinanza 25 aprile 2006
con rimando alla motivazione contenuta nella precedente ordinanza di conferma
18 aprile 2006.
G. All’udienza
di contraddittorio del 26 aprile 2006 l’escussa non è comparsa. La procedente
ha confermato la propria istanza, rilevando che la debitrice non ha onorato
l’accordo transattivo 16 marzo 2005 (doc. D).
H. Con
sentenza 26 aprile 2006 la Segretaria assessore della Pretura __________ ha
accolto l’istanza ritenendo che il verbale dell’udienza tenutasi il 16 marzo
2005 relativo all’incarto __________ (doc. D) costituisce valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo corrispondente ai canoni
mensili dovuti dal 15.8.2004 al 31.03.2005 (che secondo la prima giudice non
erano 7 e 1/2, ma 8 e 1/2 mesi), non avendo la parte escussa provato di avere
corrisposto l’importo di fr. 10'600.-- entro il 31 marzo 2005.
I. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 rilevando che nella
sua richiesta di rinvio 24 aprile 2006 aveva comunicato alla Pretura che
in
seguito al periodo pasquale e ad un soggiorno all’estero del suo medico,
l’inoltro del certificato medico avrebbe potuto ritardare. Inoltre il 7 aprile
2006 aveva dovuto fissare una consultazione con un altro medico, che le ha
diagnosticato una grave bronchite. Quest’ultimo medico non le ha rilasciato un
certificato, visto che il suo medico di famiglia glielo ha poi in seguito allestito
(doc. 4). L’appellante ha ribadito che in seguito alla sua malattia non è stata
in grado di comparire all’udienza di mercoledì 26 aprile 2006 e che inoltre non
sarebbe stata in grado di recarsi da sola a __________ per esporre le sue argomentazioni
in tedesco.
L. Delle
osservazioni 16 maggio 2006 della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
L’appellante
dal canto suo ha inviato tre ulteriori scritti, uno datato 22 maggio 2006 quale
risposta alle osservazioni, uno datato 30 giugno 2006, al quale il Presidente
di questa Camera ha risposto con lettera 4 luglio 2006 e uno datato 30 agosto
2006.
Considerato
Considerandi
1.
In
procedura sommaria l’appello si propone entro il termine di 10 giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC e 22 LALEF). La parte
appellata può entro il termine di 10 giorni dalla notificazione dell’atto di
appello presentare le proprie osservazioni ed eccezioni (art. 314 CPC). Gli
art. 307 e segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in appello.
Pertanto l’appellante non può replicare alle osservazioni dell’appellato
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 314 N. 1)
Lo scritto
22.
maggio 2006 dell’appellante, indicato quale risposta alle osservazioni, va
pertanto estromesso dall’incarto in quanto irricevibile. Irricevibile, poiché
intempestivo, è pure lo scritto 30 agosto 2006 dell’appellante, il termine
d’appello essendo di 10 giorni.
2.
Secondo
l’art. 21 cpv. 1 e 2 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e
fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana. I documenti allegati
non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla
traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla parte appellata i documenti prodotti dall’appellante con
l’atto di appello sono redatti in una delle lingue nazionali, ossia in tedesco.
Tuttavia, come si vedrà in seguito, ad eccezione del certificato medico doc. 5,
sulla base del quale AP 1 chiede l’annullamento della sentenza in seguito al
rifiuto da parte della prima giudice di rinviare l’udienza di contraddittorio,
essi vengono estromessi dall’incarto per un motivo diverso, ossia poiché sono
elementi nuovi, non proponibili la prima volta in sede d’appello (art. 321 cpv.
2.
lett. b CPC).
3.
a) La
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80/81 LEF è
retta dagli art. 20 e segg. LALEF (Legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1.),
atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma
specifica valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art. 25 LALEF).
Sulla
possibilità di chiedere un rinvio dell’udienza di contraddittorio in seguito ad
istanza di rigetto la LALEF è silente. Il CPC dal canto suo prevede all’art.
136.
che la parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare - per quanto qui di
rilievo - per malattia o infortunio (cpv. 1) e che il giudice respinge
l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o
incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2).
Il motivo
addotto dal richiedente alla base dell’istanza di rinvio deve essere comprovato
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136 N. 6).
b) Con
scritto 15 aprile 2006 l’escussa ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza
di contraddittorio fissata per il 26 aprile 2006 adducendo motivi di salute e
la necessità di essere accompagnata dalla figlia, la quale il 17 aprile 2006 avrebbe
però dovuto recarsi all’estero per un’operazione. In prima sede l’appellante
non ha prodotto alcun certificato medico riguardante il suo stato di salute e
ancor meno ha presentato un documento comprovante il fatto che la figlia il
giorno dell’udienza di contraddittorio si sarebbe trovata all’estero per essere
operata e non sarebbe stata in grado di accompagnare la madre all’udienza. Con
scritto 24 aprile 2006 AP 1 ha di nuovo chiesto alla prima giudice il rinvio
dell’udienza di contraddittorio asserendo che il certificato poteva essere emesso
solo il giorno stesso dal suo medico, essendo quest’ultimo stato assente durante
la settimana di Pasqua. Nessun certificato medico è tuttavia stato allegato
alla seconda richiesta di rinvio e nemmeno risulta sia stato inviato
separatamente alla Pretura.
Le due
conferme di udienza 18 rispettivamente 25 aprile 2006 trasmesse all’appellante
da parte della prima giudice sono pertanto giustificate, i motivi addotti non
essendo stati comprovati. Il fatto che l’appellante con l’atto di appello abbia
prodotto un certificato datato 24 aprile 2006 del suo medico curante dr. __________
nulla cambia alla fattispecie. Questo documento avrebbe dovuto infatti essere
prodotto in sede pretorile. D’altro canto secondo il certificato l’escussa
durante la settimana dal 24 aprile 2006 era in grado di viaggiare, anche se
solo accompagnata da un membro della famiglia. Come ritenuto in precedenza,
nessun documento conferma l’impossibilità da parte della figlia di accompagnare
la madre in Ticino il giorno fissato per l’udienza.
4.
a) Secondo
l’art. 80 cpv. 2 LEF sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i
riconoscimento di debito giudiziali.
Ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Il limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice
ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330).
c) Con
l’atto di appello la debitrice ha sostenuto che in seguito ad uno scritto 3
ottobre 2006 del patrocinatore di controparte la transazione giudiziale 16
marzo 2005 (doc. D) sarebbe stata stralciata dai ruoli con decisione 5 ottobre
2006, per cui non poteva essere considerata titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima
giudice, il canone di locazione per il mese di aprile 2005 non sarebbe dovuto,
l’appartamento essendo stato pronto per la riconsegna il 31 marzo 2005 dalle
ore 23.00 alle 00.30, mentre la locatrice non sarebbe comparsa per la presa in
consegna. L’appellante fa poi valere difetti dell’ente locato che le permetterebbero
di effettuare deduzioni.
d) Come
ritenuto in sede pretorile la transazione giudiziale doc. D costituisce valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 LEF
per il canone di locazione di fr. 3'500.-- al mese, comprese le spese
accessorie, per i mesi dal 15 agosto 2004 al 31 marzo 2005, ossia per 7 e 1/2
mesi, e pertanto per fr. 26'250.--, dedotto l’importo di fr. 9'000.-- già
versato, ossia per fr. 17'250.--. Che questa decisione, come pretende
l’escussa, sia stata annullata, non risulta da alcun documento.
e) L’appellante ha fatto
valere difetti dell’ente locato. Questa eccezione non può tuttavia essere
accolta, le uniche eccezioni ammesse essendo quelle previste dall’art. 81 cpv.
1.
LEF, ossia estinzione del debito oppure proroga del termine per il pagamento
oppure prescrizione.
f) La transazione
giudiziaria doc. D non prevede il pagamento del canone di locazione per il mese
di aprile 2005. Con l’istanza di rigetto la creditrice ne pretende tuttavia il
pagamento, asserendo che l’appartamento sarebbe stato liberato solo durante il
citato mese e producendo, quale titolo di rigetto provvisorio, il contratto di
locazione (doc. A). L’escussa dal canto suo sostiene di essere stata pronta a
consegnare l’appartamento il 31 marzo 2005. La questione a sapere se la pigione
sia dovuta anche per il mese di aprile 2005 non può tuttavia essere decisa in
questa sede, trattandosi di una pretesa non liquida, che necessita di
un’indagine che solo il giudice ordinario può svolgere.
Il rigetto definitivo
dell’opposizione è pertanto giustificato solo per le mensilità stabilite nella
transazione giudiziale, ossia per fr. 17'250.-- oltre interessi al 5% dal 1.
aprile 2005. In questo senso va riformata la sentenza pretorile.
5.
Limitatamente
a tale questione, l’appello 5 maggio 2006 di AP 1 va pertanto parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 136, 308, 314 e 321 CPC, 20, 22, 21 e 25 LALEF,
80/81 LEF,
pronuncia:
I. L’appello 5 maggio
2006.
di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 26 aprile 2006 della Segretaria assessore della Pretura
del __________, __________, è così riformata:
“1. L’istanza
10.
febbraio 2006 di AO 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 10/19 gennaio 2006 __________ è
rigettata in via definitiva per fr. 17'250.-- oltre interessi al 5% dal 1.
aprile 2005.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 190.--, già anticipata dalla parte istante, è posta
per 1/7 a carico di AO 1 e per 6/7 a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr.
250.
-- quale parte d’indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata dall’appellante,
è posta per 1/7 a carico di AO 1 e per 6/7 a carico di AP 1, la quale rifonderà
a AO 1 fr. 250.-- quale parte d’indennità.
III. Intimazione:
AP 1, __________
RA 1, __________
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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