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Decisione

14.2006.46

Appello contro sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale.

20 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 10/19 gennaio 2006 __________ AO 1 ha escusso AP 1 per

l’incasso di fr. 20'750.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2005, indicando

quale titolo di credito: “Pigioni e spese accessorie di cui al contratto di

locazione 1.8/10.8.2004 avente per oggetto l’appartamento sito in __________”.

L’escussa

ha interposto opposizione, per cui con istanza 10 febbraio 2006 la procedente

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.

B. La

procedente fonda la sua pretese su un contratto di locazione 1° agosto 2004

sottoscritto dalle parti (doc. A), una diffida 8 novembre 2004 (doc. B), una

disdetta 9 dicembre 2004 (doc. C) e un verbale di udienza 16 marzo 2005 (doc.

D) relativo alla procedura di sfratto promossa da AO 1 nei confronti di AP 1

pendente presso la Pretura __________, __________ (__________), contenente il

seguente accordo transattivo:

“Pagamento

di fr. 10'600.-- a saldo del rapporto di dare e avere tra le parti. In caso di

mancato pagamento entro il 31 marzo 2005, la proposta decade e la signora sarà

tenuta a versare l’intera pigione in ordine di fr. 3'300.-- mensili + 200.-- di

spese accessorie pur mensili per la durata di 7.5 mesi (15.8.2004-31.03.2005),

dedotto unicamente l’importo di fr. 9'000.-- già corrisposto.

Il

Segretario assessore sospende la presente procedura fino al 31 marzo 2005. La

parte istante comunicherà a questa Pretura l’avvenuto pagamento,

rispettivamente richiederà l’emanazione del decreto di sfratto.”

C. Con

ordinanza 15 febbraio 2006 la Pretore ha citato le parti all’udienza di

contraddittorio fissata per il giorno mercoledì 26 aprile 2006 alle ore 15.00.

Con

scritto 15 aprile 2006 l’escussa ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza,

asserendo di avere 80 anni, di essere ammalata e di dipendere da cure

particolari che le presta la figlia __________ e di poter presentare, su

richiesta, un certificato medico. Inoltre non parlando la lingua italiana le

occorre l’aiuto di sua figlia, la quale la accompagna pure nei suoi spostamenti.

La debitrice ha poi aggiunto che dovendo la figlia recarsi all’estero il 17

aprile 2006 per sottoporsi ad un’operazione, l’avrebbe accompagnata ad __________,

dove avrebbe soggiornato presso parenti fino al 27 aprile 2006.

E. Con

ordinanza 18 aprile 2006 la Segretaria assessore della Pretura __________ ha respinto

la domanda di rinvio dell’escussa, ritenendola ingiustificata, incompatibile

con le esigenze organizzative della Pretura e tardiva.

F. Con

scritto 24 aprile 2006 la debitrice ha presentato una nuova domanda di rinvio,

la quale è stata nuovamente respinta dalla Pretura con ordinanza 25 aprile 2006

con rimando alla motivazione contenuta nella precedente ordinanza di conferma

18 aprile 2006.

G. All’udienza

di contraddittorio del 26 aprile 2006 l’escussa non è comparsa. La procedente

ha confermato la propria istanza, rilevando che la debitrice non ha onorato

l’accordo transattivo 16 marzo 2005 (doc. D).

H. Con

sentenza 26 aprile 2006 la Segretaria assessore della Pretura __________ ha

accolto l’istanza ritenendo che il verbale dell’udienza tenutasi il 16 marzo

2005 relativo all’incarto __________ (doc. D) costituisce valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo corrispondente ai canoni

mensili dovuti dal 15.8.2004 al 31.03.2005 (che secondo la prima giudice non

erano 7 e 1/2, ma 8 e 1/2 mesi), non avendo la parte escussa provato di avere

corrisposto l’importo di fr. 10'600.-- entro il 31 marzo 2005.

I. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 rilevando che nella

sua richiesta di rinvio 24 aprile 2006 aveva comunicato alla Pretura che

in

seguito al periodo pasquale e ad un soggiorno all’estero del suo medico,

l’inoltro del certificato medico avrebbe potuto ritardare. Inoltre il 7 aprile

2006 aveva dovuto fissare una consultazione con un altro medico, che le ha

diagnosticato una grave bronchite. Quest’ultimo medico non le ha rilasciato un

certificato, visto che il suo medico di famiglia glielo ha poi in seguito allestito

(doc. 4). L’appellante ha ribadito che in seguito alla sua malattia non è stata

in grado di comparire all’udienza di mercoledì 26 aprile 2006 e che inoltre non

sarebbe stata in grado di recarsi da sola a __________ per esporre le sue argomentazioni

in tedesco.

L. Delle

osservazioni 16 maggio 2006 della parte appellata si dirà, se del caso, in

seguito.

L’appellante

dal canto suo ha inviato tre ulteriori scritti, uno datato 22 maggio 2006 quale

risposta alle osservazioni, uno datato 30 giugno 2006, al quale il Presidente

di questa Camera ha risposto con lettera 4 luglio 2006 e uno datato 30 agosto

2006.

Considerato

Considerandi

1.

In

procedura sommaria l’appello si propone entro il termine di 10 giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC e 22 LALEF). La parte

appellata può entro il termine di 10 giorni dalla notificazione dell’atto di

appello presentare le proprie osservazioni ed eccezioni (art. 314 CPC). Gli

art. 307 e segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in appello.

Pertanto l’appellante non può replicare alle osservazioni dell’appellato

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 314 N. 1)

Lo scritto

22.

maggio 2006 dell’appellante, indicato quale risposta alle osservazioni, va

pertanto estromesso dall’incarto in quanto irricevibile. Irricevibile, poiché

intempestivo, è pure lo scritto 30 agosto 2006 dell’appellante, il termine

d’appello essendo di 10 giorni.

2.

Secondo

l’art. 21 cpv. 1 e 2 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e

fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana. I documenti allegati

non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla

traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.

Contrariamente

a quanto sostenuto dalla parte appellata i documenti prodotti dall’appellante con

l’atto di appello sono redatti in una delle lingue nazionali, ossia in tedesco.

Tuttavia, come si vedrà in seguito, ad eccezione del certificato medico doc. 5,

sulla base del quale AP 1 chiede l’annullamento della sentenza in seguito al

rifiuto da parte della prima giudice di rinviare l’udienza di contraddittorio,

essi vengono estromessi dall’incarto per un motivo diverso, ossia poiché sono

elementi nuovi, non proponibili la prima volta in sede d’appello (art. 321 cpv.

2.

lett. b CPC).

3.

a) La

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80/81 LEF è

retta dagli art. 20 e segg. LALEF (Legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1.),

atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma

specifica valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art. 25 LALEF).

Sulla

possibilità di chiedere un rinvio dell’udienza di contraddittorio in seguito ad

istanza di rigetto la LALEF è silente. Il CPC dal canto suo prevede all’art.

136.

che la parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio

dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare - per quanto qui di

rilievo - per malattia o infortunio (cpv. 1) e che il giudice respinge

l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o

incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2).

Il motivo

addotto dal richiedente alla base dell’istanza di rinvio deve essere comprovato

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136 N. 6).

b) Con

scritto 15 aprile 2006 l’escussa ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza

di contraddittorio fissata per il 26 aprile 2006 adducendo motivi di salute e

la necessità di essere accompagnata dalla figlia, la quale il 17 aprile 2006 avrebbe

però dovuto recarsi all’estero per un’operazione. In prima sede l’appellante

non ha prodotto alcun certificato medico riguardante il suo stato di salute e

ancor meno ha presentato un documento comprovante il fatto che la figlia il

giorno dell’udienza di contraddittorio si sarebbe trovata all’estero per essere

operata e non sarebbe stata in grado di accompagnare la madre all’udienza. Con

scritto 24 aprile 2006 AP 1 ha di nuovo chiesto alla prima giudice il rinvio

dell’udienza di contraddittorio asserendo che il certificato poteva essere emesso

solo il giorno stesso dal suo medico, essendo quest’ultimo stato assente durante

la settimana di Pasqua. Nessun certificato medico è tuttavia stato allegato

alla seconda richiesta di rinvio e nemmeno risulta sia stato inviato

separatamente alla Pretura.

Le due

conferme di udienza 18 rispettivamente 25 aprile 2006 trasmesse all’appellante

da parte della prima giudice sono pertanto giustificate, i motivi addotti non

essendo stati comprovati. Il fatto che l’appellante con l’atto di appello abbia

prodotto un certificato datato 24 aprile 2006 del suo medico curante dr. __________

nulla cambia alla fattispecie. Questo documento avrebbe dovuto infatti essere

prodotto in sede pretorile. D’altro canto secondo il certificato l’escussa

durante la settimana dal 24 aprile 2006 era in grado di viaggiare, anche se

solo accompagnata da un membro della famiglia. Come ritenuto in precedenza,

nessun documento conferma l’impossibilità da parte della figlia di accompagnare

la madre in Ticino il giorno fissato per l’udienza.

4.

a) Secondo

l’art. 80 cpv. 2 LEF sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i

riconoscimento di debito giudiziali.

Ai sensi

dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di

un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

b) Il limitato potere di

cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a

stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia

sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice

ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi

giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330).

c) Con

l’atto di appello la debitrice ha sostenuto che in seguito ad uno scritto 3

ottobre 2006 del patrocinatore di controparte la transazione giudiziale 16

marzo 2005 (doc. D) sarebbe stata stralciata dai ruoli con decisione 5 ottobre

2006, per cui non poteva essere considerata titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima

giudice, il canone di locazione per il mese di aprile 2005 non sarebbe dovuto,

l’appartamento essendo stato pronto per la riconsegna il 31 marzo 2005 dalle

ore 23.00 alle 00.30, mentre la locatrice non sarebbe comparsa per la presa in

consegna. L’appellante fa poi valere difetti dell’ente locato che le permetterebbero

di effettuare deduzioni.

d) Come

ritenuto in sede pretorile la transazione giudiziale doc. D costituisce valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 LEF

per il canone di locazione di fr. 3'500.-- al mese, comprese le spese

accessorie, per i mesi dal 15 agosto 2004 al 31 marzo 2005, ossia per 7 e 1/2

mesi, e pertanto per fr. 26'250.--, dedotto l’importo di fr. 9'000.-- già

versato, ossia per fr. 17'250.--. Che questa decisione, come pretende

l’escussa, sia stata annullata, non risulta da alcun documento.

e) L’appellante ha fatto

valere difetti dell’ente locato. Questa eccezione non può tuttavia essere

accolta, le uniche eccezioni ammesse essendo quelle previste dall’art. 81 cpv.

1.

LEF, ossia estinzione del debito oppure proroga del termine per il pagamento

oppure prescrizione.

f) La transazione

giudiziaria doc. D non prevede il pagamento del canone di locazione per il mese

di aprile 2005. Con l’istanza di rigetto la creditrice ne pretende tuttavia il

pagamento, asserendo che l’appartamento sarebbe stato liberato solo durante il

citato mese e producendo, quale titolo di rigetto provvisorio, il contratto di

locazione (doc. A). L’escussa dal canto suo sostiene di essere stata pronta a

consegnare l’appartamento il 31 marzo 2005. La questione a sapere se la pigione

sia dovuta anche per il mese di aprile 2005 non può tuttavia essere decisa in

questa sede, trattandosi di una pretesa non liquida, che necessita di

un’indagine che solo il giudice ordinario può svolgere.

Il rigetto definitivo

dell’opposizione è pertanto giustificato solo per le mensilità stabilite nella

transazione giudiziale, ossia per fr. 17'250.-- oltre interessi al 5% dal 1.

aprile 2005. In questo senso va riformata la sentenza pretorile.

5.

Limitatamente

a tale questione, l’appello 5 maggio 2006 di AP 1 va pertanto parzialmente

accolto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 136, 308, 314 e 321 CPC, 20, 22, 21 e 25 LALEF,

80/81 LEF,

pronuncia:

I. L’appello 5 maggio

2006.

di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 26 aprile 2006 della Segretaria assessore della Pretura

del __________, __________, è così riformata:

“1. L’istanza

10.

febbraio 2006 di AO 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione

interposta da AP 1 al PE n. __________ del 10/19 gennaio 2006 __________ è

rigettata in via definitiva per fr. 17'250.-- oltre interessi al 5% dal 1.

aprile 2005.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 190.--, già anticipata dalla parte istante, è posta

per 1/7 a carico di AO 1 e per 6/7 a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr.

250.

-- quale parte d’indennità.”

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata dall’appellante,

è posta per 1/7 a carico di AO 1 e per 6/7 a carico di AP 1, la quale rifonderà

a AO 1 fr. 250.-- quale parte d’indennità.

III. Intimazione:

AP 1, __________

RA 1, __________

Comunicazione alla Pretura

__________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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