14.2006.47
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
5 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.47
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.47
Lugano
5 luglio 2006
B/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
10 marzo 2006 da
AO 1
rappr. dalla RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 9 maggio 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far
tempo da martedì 9 maggio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 11 maggio 2006 ne postula
l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15/16
maggio 2006 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha
chiesto il fallimento di AP 1.
B. All’udienza di contraddittorio del 26 aprile 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 9 maggio 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 9 maggio 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto
d’appello 11 maggio 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato il suo debito nei
confronti della creditrice e di non avere ulteriori procedure esecutive a suo
carico, producendo un estratto 10 maggio 2006 __________ (doc. C). L’appellante
ha poi presentato un estratto 9 maggio 2006 del suo conto __________ (doc. D),
rilevando che gli attivi ammontano a fr. 153'942.16 (doc. D). Infine ha
prodotto un elenco del suo parco veicoli (doc. E).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174.
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dall’estratto 10 maggio 2006 __________
(doc. C) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 10
maggio 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui
risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dal predetto
estratto delle esecuzioni __________ (doc. C), si evince che le ulteriori procedure
pendenti nei confronti dell’appellante sono state pagate, per cui si può
concludere che l’appellante non si trova in uno stato di illiquidità e che
dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni. Dall’estratto
conto della __________ al 9 maggio 2006 (doc. D) si deduce inoltre che il saldo
di AP 1 è in attivo di fr. 153'942.16.
Di
conseguenza può essere ritenuto che AP 1 ha reso sufficientemente verosimile la
sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può
essere annullato.
2.
L'appello
11.
maggio 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
11 maggio 2006 di AP 1, __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 9 maggio 2006 pronunciata dalla Pretore __________,
inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,
resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le
spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico
di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione
a:
RA 1
- AO 1, __________
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente:
La segretaria
terzi
implicati
terzi implicati
tzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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