14.2006.49
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
5 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2006.49
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 172 cf. 3 LEF
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.49
Lugano
5 luglio 2006
B/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
30 gennaio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, ha così
deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, 1943, ____________________,
a far tempo da giovedì 11 maggio 2006 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
17 maggio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 19 giugno 2006 della
parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 19 maggio
2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha
chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'426.-- oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’8 marzo 2006 il convenuto ha
dichiarato di avere l’intenzione di pagare il suo debito nei giorni successivi.
C. Con sentenza 11 maggio 2006 la Pretore del __________ ha dichiarato
il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 11 maggio alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’appellante
asserendo di avere concordato una dilazione di pagamento con la creditrice e che
in seguito a tale accordo la AO 1 ha chiesto alla Pretore il rinvio della
decisione fino a fine aprile inizio maggio. Trascorso questo termine, che non
era tuttavia stato esattamente fissato, la prima giudice ha pronunciato il
fallimento il giorno precedente a quello in cui egli ha saldato il suo debito
(doc. 2), rispettando l’accordo raggiunto con la creditrice. L’appellante ha
poi rilevato che da questo accordo è scaturito lo scritto 15 maggio 2006 della
AO 1 (doc. 3), con cui quest’ultima ha confermato alla Pretura che __________ aveva
mantenuto gli impegni assunti e che la pronuncia del fallimento era stata
chiesta erroneamente.
E. Con le sue osservazioni la creditrice si è dichiarata d’accordo
con quanto sostenuto da AP 1 nel suo atto di appello.
Considerato
1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF La decisione del giudice del
fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci
giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Ai
sensi dell’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando
il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le
spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
La
legge richiede la prova documentale. La verosimiglianza non è sufficiente, come
insufficiente sono altri mezzi di prova, ad eccezione del caso in cui il
creditore confermi l’estinzione del debito oppure la concessione di una
dilazione. In caso di impugnazione i mezzi di prova devono essere presentati
nel termine d’appello di 10 giorni (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 e 9 ad art. 172).
Con
l’appello AP 1 ha prodotto uno scritto 15 maggio 2006 (doc. 3), con cui la AO 1
ha comunicato alla prima giudice di avere concluso con il debitore un accordo
per il pagamento dell’esecuzione in oggetto n. __________ e che l’accordo era
stato rispettato, chiedendo pertanto l’annullamento del fallimento con spese a
suo carico. Con le sue osservazioni la creditrice ha poi confermato quanto
asserito da AP 1 nel suo atto d’appello. Di conseguenza, avendo la creditrice
concesso all’appellante una dilazione di pagamento anteriormente alla
dichiarazione di fallimento, l’appello va accolto ai sensi dell’art. 174 cpv. 1
LEF e di conseguenza il fallimento annullato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellata in ambedue le
sedi. In particolare, per quanto riguarda l’appello, le osservazioni al
medesimo con cui la procedente aderisce alla domanda di riforma del decreto di
fallimento costituiscono soccombenza della parte appellata con il conseguente
carico della tassa di giustizia e delle spese (Cocchi/Trezzini, CPC – TI, art
151, n. 1 e 2).
Non
si assegnano indennità, in mancanza di una richiesta in tal senso da parte
dell’appellante (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio fallimento sono caricate all’appellata.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia
I.
L’appello 17 maggio 2006 di AP 1,
__________,
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 11 maggio 2006
pronunciata dalla Pretore del __________, inc. EF__________ nei confronti di
AP
1__________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, resta a carico di AO 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare
come
di rito, restano a carico di AO 1.”
II. La tassa
di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,
già
anticipata dall’appellante, è posta a carico di
AO 1.
III.
Intimazione:
-
AP 1, __________;
-
AO 1, __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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