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Decisione

14.2006.49

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

5 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha

chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'426.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’8 marzo 2006 il convenuto ha

dichiarato di avere l’intenzione di pagare il suo debito nei giorni successivi.

C. Con sentenza 11 maggio 2006 la Pretore del __________ ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 11 maggio alle ore 14.00.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’appellante

asserendo di avere concordato una dilazione di pagamento con la creditrice e che

in seguito a tale accordo la AO 1 ha chiesto alla Pretore il rinvio della

decisione fino a fine aprile inizio maggio. Trascorso questo termine, che non

era tuttavia stato esattamente fissato, la prima giudice ha pronunciato il

fallimento il giorno precedente a quello in cui egli ha saldato il suo debito

(doc. 2), rispettando l’accordo raggiunto con la creditrice. L’appellante ha

poi rilevato che da questo accordo è scaturito lo scritto 15 maggio 2006 della

AO 1 (doc. 3), con cui quest’ultima ha confermato alla Pretura che __________ aveva

mantenuto gli impegni assunti e che la pronuncia del fallimento era stata

chiesta erroneamente.

E. Con le sue osservazioni la creditrice si è dichiarata d’accordo

con quanto sostenuto da AP 1 nel suo atto di appello.

Considerato

1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF La decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

Ai

sensi dell’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando

il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le

spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

La

legge richiede la prova documentale. La verosimiglianza non è sufficiente, come

insufficiente sono altri mezzi di prova, ad eccezione del caso in cui il

creditore confermi l’estinzione del debito oppure la concessione di una

dilazione. In caso di impugnazione i mezzi di prova devono essere presentati

nel termine d’appello di 10 giorni (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 e 9 ad art. 172).

Con

l’appello AP 1 ha prodotto uno scritto 15 maggio 2006 (doc. 3), con cui la AO 1

ha comunicato alla prima giudice di avere concluso con il debitore un accordo

per il pagamento dell’esecuzione in oggetto n. __________ e che l’accordo era

stato rispettato, chiedendo pertanto l’annullamento del fallimento con spese a

suo carico. Con le sue osservazioni la creditrice ha poi confermato quanto

asserito da AP 1 nel suo atto d’appello. Di conseguenza, avendo la creditrice

concesso all’appellante una dilazione di pagamento anteriormente alla

dichiarazione di fallimento, l’appello va accolto ai sensi dell’art. 174 cpv. 1

LEF e di conseguenza il fallimento annullato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellata in ambedue le

sedi. In particolare, per quanto riguarda l’appello, le osservazioni al

medesimo con cui la procedente aderisce alla domanda di riforma del decreto di

fallimento costituiscono soccombenza della parte appellata con il conseguente

carico della tassa di giustizia e delle spese (Cocchi/Trezzini, CPC – TI, art

151, n. 1 e 2).

Non

si assegnano indennità, in mancanza di una richiesta in tal senso da parte

dell’appellante (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimento sono caricate all’appellata.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia

I.

L’appello 17 maggio 2006 di AP 1,

__________,

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 11 maggio 2006

pronunciata dalla Pretore del __________, inc. EF__________ nei confronti di

AP

1__________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da

anticipare come di rito, resta a carico di AO 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare

come

di rito, restano a carico di AO 1.”

II. La tassa

di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,

già

anticipata dall’appellante, è posta a carico di

AO 1.

III.

Intimazione:

-

AP 1, __________;

-

AO 1, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura del __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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