14.2006.5
rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria sulla base di un vaglia cambiario
6 luglio 2006Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
14.2006.5
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria sulla base di un vaglia cambiario
ESIGIBILITÀ
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VAGLIA CAMBIARIO
art. 1000segg. CO
art. 1022 cpv. 1 CO
art. 1098 cpv. 2 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.5
Lugano
6 luglio 2006
SL/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 settembre 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA 2,
contro
AP 1
rappr. dall' __________ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 14/19 luglio 2005
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore del
Distretto di __________ con sentenza 20 dicembre 2005 (EF.2005.2912) ha così
deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria per la somma di fr. 3'673'370.80 con interessi al 5% a far capo
dal 19 luglio 2005, oltre interessi al 5% su fr. 3'669'820.– dal 30 giugno 2005
al 18 luglio 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 800.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 790.–, la quale rifonderà a controparte fr.
8'900.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 16 gennaio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse
e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto che la procedente con osservazioni 6 febbraio 2006 si
oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 18 gennaio 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 14/19
luglio 2005 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 3'705'949.80
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2005, indicando quale titolo di credito: “Vaglia
cambiario all'ordine di AO 1, avallato daAP 1, messo in circolazione a seguito
del mancato rispetto dei termini di pagamento di cui alla convenzione
29.9/4.10.2004 tra AO 1 e __________, presentato per il pagamento e protestato
il 27.6.2005 + spese esecutive e di protesto”. Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso dalla __________
di __________ e avallato da AP 1, per l'importo di fr. 4'275'000.– all'ordine
di AO 1. L'istante ha pure prodotto la dichiarazione di completamento del
vaglia cambiario datata 10 settembre 2003, la “convenzione di ristrutturazione”
di debito 29 settembre/4 ottobre 2004 tra la società emittente e AO 1(con
relativo atto di cessione dei proventi della vendita di un pacchetto azionario
offerti in garanzia alla banca istante) e quella del 25 luglio 2003. Tali
documenti sono stati sottoscritti dalla __________, quale debitrice principale
e “per accordo” dall'escusso. Agli atti ci sono poi due avvisi di scadenza
trasmessi dalla AO 1 alla __________ e all'escusso, un atto di protesto 27
giugno 2005, un estratto conto corrente, una parcella notarile e infine un
attestato per gli interessi.
C. All'udienza
di contraddittorio del 1° dicembre 2005, l'istante ha esibito l'originale del
vaglia cambiario e ha riconfermato le sue richieste. Il convenuto ha contestato
l'istanza rilevando che, per la portata della convenzione, essenziali erano i documenti
cui il medesimo accordo rinviava esplicitamente, ma che l'istante non aveva
prodotto. La creditrice poi, prima di mettere in circolazione la cartavalore, avrebbe
dovuto realizzare i pegni ricevuti a garanzia del credito concesso alla __________,
vaglia cambiario compreso. Il vaglia cambiario andava perlomeno considerato quale
“Sicherungsübereignung” e quindi, come per le cartelle ipotecarie, determinante
non era il credito cambiario ma quello originale stabilito dalla convenzione. Gli
interessi, d'altra parte, non erano oggetto di nessun riconoscimento di debito;
la dichiarazione 10 settembre 2003 infine, non era stata rilasciata a garanzia
del credito posto in esecuzione.
In
replica l'istante, prodotta la convenzione 25 luglio 2003, ha precisato che l'intero
credito diventava esigibile in caso di mancato pagamento di una sola rata. Ha
poi contestato di dover procedere con la realizzazione dei pegni e sottolineato
che il saldo del debito al 30 giugno 2005 ammontava a fr. 3'701'989.–, cui si aggiungevano
fr. 3'550.80 di spese per il protesto (in luogo degli effettivi fr. 3'561.–), fr.
410.– per quelle del precetto e gli interessi pattuiti. Ha infine evidenziato
che la banca era legittimata a compilare il vaglia cambiario, datole a garanzia
del debito di __________. Il convenuto in duplica ha ribadito il suo punto di
vista, precisando che le precedenti pattuizioni, la cui validità non era
controversa, erano applicabili nella misura in cui l'ultima convenzione non vi
derogasse.
D. Con
sentenza 20 dicembre 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di __________ ha parzialmente accolto l'istanza. Il primo giudice ha anzitutto
accertato che il vaglia cambiario era stato emesso a garanzia del credito a
favore di __________. Ha poi constatato che l'importo capitale era divenuto
esigibile, la diffida di pagamento figurando agli atti e l'escusso non avendone
contestato la validità, concludendo che dal profilo formale il vaglia cambiario
costituiva un valido titolo di rigetto per fr. 3'705'949.80. Il Segretario
assessore non ha ritenuto che l'istante dovesse procedere in via di
realizzazione di pegno. Poco importava poi che convenuto in causa fosse l'avallante.
Oltretutto l'utilizzo del vaglia cambiario era espressamente previsto dalla
convenzione di ristrutturazione. A detta del primo giudice poi, non mancavano
documenti, l'escusso non avendo né specificato, né sollevato puntuali
eccezioni. Il vaglia cambiario era pure valido in virtù della dichiarazione
relativa alla sua messa in circolazione con cui la banca veniva altresì
autorizzata a compilarne le parti mancanti. L'identità fra il credito
originario, quello presente nella cartavalore e quello indicato sul precetto
esecutivo era pacifica, malgrado una minima differenza di cifre.
Il
Segretario assessore ha invece constatato che non vi era un riferimento chiaro
al tasso d'interesse applicato dal 30 giugno 2004 e, più in generale, un
dettaglio del calcolo degli interessi convenzionali quantificati in complessivi
fr. 32'169.–. Ritenute giustificate le spese di protesto per fr. 3'550.80, ha
invece escluso quelle esecutive poiché direttamente prelevate dall'UE. In
definitiva ha quindi rigettato l'opposizione limitatamente all'importo di fr.
3'673'370.80 con interessi al 5% dal 19 luglio 2005 e interessi al 5% sul
capitale di fr. 3'669'820.– dal 30 giugno 2005 al 18 luglio 2005.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli lamenta l'assenza dall'incarto
di tutti i documenti elencati dalla convenzione di ristrutturazione del debito,
ciò che non consente di stabilire il credito originario e la sua esigibilità,
escludendo che la sola convenzione possa costituire un valido titolo di
rigetto. Afferma che l'istante avrebbe dovuto procedere in via di realizzazione
del pegno, ossia del vaglia cambiario, del pacchetto azionario e dei proventi
della vendita di azioni a lei cedute. In ogni caso, come per la cartella
ipotecaria, reputa determinante il credito causale e non quello astratto
indicato nella cartavalore. Sostiene che mettendo in circolazione il vaglia
cambiario per il credito posto in esecuzione, l'istante ha violato quelli che
erano gli accordi tra le parti.
F. Con
le osservazioni AO 1postula la reiezione del gravame con argomentazioni che, se
del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF).
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
2. Ora,
il creditore cambiario che promuove un'esecuzione ordinaria (non cambiaria) -come
nel caso in esame- può liberamente scegliere se intende fondare il suo diritto
sulla cambiale o sul credito di base. Decisivo per determinare il genere di
credito posto in esecuzione sono le indicazioni riportate sulla domanda di
esecuzione e sul precetto esecutivo (cfr. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 151 ad
art. 82). Un vaglia cambiario valido costituisce per la prima opzione riconoscimento
di debito dell'emittente, anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale
nei confronti dell'avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo
di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio
dell'art. 1098 cpv. 3 CO; cfr. CEF 6 giugno 2003 [14.2002.110]; 13
novembre 2002 [14.2002.62], cons. 2a; Staehelin,
op. cit., n. 152 ad art. 82 con rif.).
Nel
precetto esecutivo agli atti, l'istante ha menzionato come titolo di credito il
vaglia cambiario (doc. I). Non v'è pertanto dubbio che l'esecuzione sia fondata
sul titolo cambiario, così com'è pacifico che l'appellante
ha firmato “per avallo” il vaglia cambiario emesso dalla debitrice principale
(doc. B e L). La procedente ha pure prodotto l'“atto di protesto” 27 giugno
2005 (doc. F). Evidente è anche
l'identità di AO 1quale creditrice cambiaria. Per il genere di esecuzione in
questione il vaglia cambiario agli atti costituisce in via di principio valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'escusso fino
all'importo massimo di fr. 4'275'000.–.
3. L’appellante
ha eccepito che nella convenzione doc. A si fa riferimento ad altri documenti
che non sono stati prodotti, per cui non sarebbe possibile valutare la portata
della convenzione e stabilire il quantum del credito. Orbene al punto 1 pag. 3
della convenzione doc. A è stato concordato: “__________ riconosce di
essere, a seguito della facilitazione concessa da AO 1 in data 27 marzo 2002,
debitrice nei confronti della Banca dell’importo di CHF 3'669'820.-- oltre
interessi debitori dal 30 giugno 2004 al tasso stabilito posteriormente sulla
base della media delle rilevazioni periodiche __________ a 3 mesi oltre ad uno __________
dell’1% pagabile semestralmente e spese, con esplicita rinuncia a sollevare
ogni obiezione ed eccezione al riguardo.” Al punto 9 della convenzione doc.
A viene pure menzionato che “in quanto non esplicitamente derogate, si
applicano alla presente Convenzione le condizioni pattuite precedentemente
dalle parti, segnatamente nella documentazione di apertura del conto, nell’atto
di pegno relativo agli averi di __________, nell’atto di pegno sulle azioni di __________
sottoscritte da __________, nello scritto di conferma del limite di credito di
CHF 5'670'000.-- di AO 1 a __________ del 27 marzo 2002 e nella Convenzione del
25 luglio 2003”. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, i
suddetti documenti non occorrono per determinare l’ammontare del debito della __________
nei confronti di AO 1, in quanto l’importo dovuto risulta essere stato
concordato in modo preciso, ossia in fr. 3'699'820.-- oltre interessi e spese
nella convenzione doc. A. D’altro canto l’appellante non ha nemmeno indicato e
ancor meno dimostrato in quali punti gli ulteriori documenti avrebbero potuto
differire dall’ammontare stabilito nella citata convenzione.
4. A
detta dell'appellante, l'istante non ha provato l'esigibilità del credito
(appello, pag. 4 n. 4). Ora, il Segretario assessore ha già ricordato che
l'effetto cambiario di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva
(sentenza impugnata, pag. 4 in alto): ciò significa che prima che il credito
(del rapporto di base) del beneficiario contro l'emittente divenga esigibile e
non venga pagato, il creditore non può far valere alcun diritto derivante
dall'effetto cambiario. Ciò posto, il primo giudice, visto che agli atti
era stata prodotta la diffida di pagamento datata 1° marzo 2005 (doc. D) e che
l'escusso non aveva sollevato obiezioni al riguardo, ha ritenuto che il credito
era diventato esigibile (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo). E, su questo
punto, l'appellante non muove nessuna critica.
Resta
il fatto che nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l'emittente tralascia
intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO,
applicabile pure al vaglia cambiario per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 2 CO). Esso
autorizza poi colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento a
completare la parte lasciata in bianco. La portata dell'autorizzazione a
completare viene stabilita tramite un accordo tra l'emittente e il beneficiario
(Meier-Hayoz/Von der Crone,
Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 41 e 42 ad § 7 pag. 130 s.). In concreto, il vaglia cambiario è appunto stato emesso in
bianco di data di emissione e di scadenza. Dalla dichiarazione 10 settembre
2003, firmata dalla __________ e dal qui escusso in qualità di avallante,
emerge che la debitrice principale ha rilasciato a AO 1 il vaglia cambiario
autorizzandola a “completare di data, scadenza e ogni altro requisito mancante,
a vostro esclusivo apprezzamento” (doc. C). Preso atto del mancato riscontro
alla diffida di pagamento 1° marzo 2005, il 15 giugno 2005 la banca istante ha
informato la debitrice principale e l'escusso di aver completato il vaglia
cambiario e di metterlo in circolazione per il pagamento di fr. 4'275'000.–
entro il 24 giugno 2005 alle ore 15.00 (doc. E). Tali date coincidono con
quella di emissione apposta sulla cartavalore in questione (15 giugno 2005) e con
quella di scadenza (24 giugno 2005) (doc. B e L). Producendo l'atto di protesto
27 giugno 2005, l'istante ha poi provato l'impossibilità del pagamento per
assenza di fondi sul conto della debitrice principale. Al
momento di far spiccare il precetto esecutivo pertanto -ossia il 14 luglio 2005-
anche l'esigibilità del credito cambiario era data.
L'appellante
invero obietta che l'autorizzazione a completare il vaglia cambiario del settembre
2003, era stata sottoscritta con riferimento ad una situazione debitoria
completamente diversa. Mettere in circolazione il vaglia cambiario, a oltre due
anni di distanza, fondandosi su di essa, era contrario agli accordi intervenuti
tra le parti (appello, pag. 6 n. 6). Sennonché nella “convenzione di
ristrutturazione” 29 settembre/4 ottobre 2004, tra le altre garanzie è pure indicato
il “vaglia cambiario di CHF 4'275'000.– firmato da __________ e avallato dal AP
1” (doc. A, pag. 4 n. 6). E l'appellante non pretende che successivamente quell'autorizzazione
sia stata revocata o modificata.
5. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 cons. 4); Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n. 28 ad
art. 82; Staehelin, op. cit., n.
87 s. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con
rif.). Nell'esecuzione ordinaria fondata sul credito cambiario, l'escusso può
far valere tutte le obiezioni ed eccezioni consentite dal diritto cambiario e
deve renderle verosimili, non bastando semplici allegazioni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 153 ad art.
82).
a)
Da respingere è la tesi dell'appellante che sostiene come l'istante
avrebbe dovuto procedere chiedendo la realizzazione del vaglia cambiario. L’effetto
cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Siccome
la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di effetto
cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la banca
può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l’importo non
viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è
destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Questa forma di
garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore, sia per il debitore:
quest'ultimo non deve consegnare né danaro, né altri valori patrimoniali; la
sua firma sul titolo cambiario è sufficiente. Il creditore non riceve una
garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale,
come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari,
ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione
rapida e priva di difficoltà (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit. § 16 n.
30-33 p. 218 s.). In presenza di un riconoscimento di debito costituito da un
vaglia cambiario, il creditore può scegliere unicamente tra l’esecuzione
cambiaria o, come nel caso di specie, l’esecuzione ordinaria (Staehelin,
op. cit. n. 150 ad art. 82)
Nell'ambito
della relazione bancaria tra la __________, debitrice principale, e l'istante,
il limite di credito era già stato ridotto il 27 marzo 2002. Quale garanzia
erano state costituite “in pegno” azioni appartenenti a due società ed era
stato consegnato un “effetto di smobilizzo” firmato dalla __________ e avallato
dall'escusso (doc. M, pag. 1 lett. c). La convenzione 25 luglio 2003 ha rivisto
Fatti
i rapporti tra creditrice e debitrice principale. Allora le garanzie erano
composte sempre dalla “costituzione in pegno” di pacchetti azionari e dalla sostituzione
del vaglia cambiario di complessivi fr. 5'670'000.– con un altro titolo
limitato all'importo di fr. 4'275'000.– (doc. M, pag. 4 n. 4). V'è poi stata,
nell'intento di concedere un'ulteriore dilazione per il rimborso del debito, la
“convenzione di ristrutturazione” 29 settembre/4 ottobre 2004 (doc. A, pag. 2
lett. i). Ancora una volta la facilitazione di cui godeva la debitrice
principale era garantita dalla “costituzione in pegno” di un pacchetto
azionario (doc. A, pag. 4 n. 6), in contrapposizione con la cessione dei
proventi della vendita di azioni (doc. A, pag. 3 n. 3 e pag. 7) e con il vaglia
cambiario di fr. 4'275'000.– firmato dalla __________ e avallato dall'escusso
(doc. A, pag. 4 n. 6). A ragione il primo giudice ha respinto
la tesi dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 5).
b)
A detta
dell'appellante comunque, l'istante doveva prima realizzare gli altri pegni, come
previsto dalla legge (appello, pag. 5 n. 5). Vero è, in concreto, che vi sono pretese
che sono state costituite in pegno, segnatamente -come già detto- i pacchetti
azionari, ma nulla agli atti indica che fosse stata concordata, dandosi il
caso, la loro preventiva realizzazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Fatto
che di per sé l'escusso neppure contesta. Certo, trattandosi di una pretesa
garantita da pegno, il debitore può pretendere che il creditore faccia prima
valere i suoi diritti sull'oggetto del pegno tramite ricorso ai sensi dell'art.
17 LEF (art. 41 cpv. 1bis LEF; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed, Berna 2003, § 32 n. 8 s.), che in
concreto non risulta sia stato fatto.
Peraltro,
non è affatto verosimile che “l'avallante non era direttamente parte nel
rapporto di credito con la AO 1” e che pertanto non avrebbe “potuto attivarsi
prima tramite ricorso contro l'emanazione del precetto esecutivo” (appello,
pag. 5 n. 6). Sulle convenzioni agli atti, l'indirizzo dell'escusso figura
quale recapito per le comunicazioni rivolte alla debitrice principale (doc. A,
pag. 5 n. 10; doc. M, pag. 5 n. 8). Inoltre la firma da lui apposta a titolo
personale -non contestata e munita di un timbro di verifica (cfr. “timbro sta
bene”)- corrisponde a quella apposta per conto della debitrice principale (doc.
A, pag. 6 e doc. M, pag. 5). Ciò si evince pure dal vaglia cambiario (doc. B e
L) e dalla relativa dichiarazione di completamento (doc. C).
c)
È
altresì infondata la tesi dedotta dal raffronto con le cartelle ipotecarie, secondo
cui il vaglia cambiario sarebbe stato consegnato quale “Sicherungsübereignung”,
ossia quale garanzia fiduciaria e che determinante sarebbe pertanto il credito
causale e non quello cambiario (appello, pag. 5, n. 6). Com'è stato ritenuto
nei precedenti considerandi, il vaglia cambiario è stato trasferito alla banca
creditrice quale garanzia con l'autorizzazione al completamento, ciò che è
avvenuto nel rispetto di quanto concordato nella convenzione (doc. A). Le
allegazioni dell'appellante relative alla "garanzia fiduciaria" non
sono applicabili al caso concreto.
6. A
conferma della sentenza del Segretario assessore, l'appello 16 gennaio 2006 va
pertanto respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 1000, 1022, 1096 ss. CO, 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello
16 gennaio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo
di indennità.
3.
Intimazione:
-
RA 1, __________;
-
RA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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