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Decisione

14.2006.5

rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria sulla base di un vaglia cambiario

6 luglio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti tra creditrice e debitrice principale. Allora le garanzie erano

composte sempre dalla “costituzione in pegno” di pacchetti azionari e dalla sostituzione

del vaglia cambiario di complessivi fr. 5'670'000.– con un altro titolo

limitato all'importo di fr. 4'275'000.– (doc. M, pag. 4 n. 4). V'è poi stata,

nell'intento di concedere un'ulteriore dilazione per il rimborso del debito, la

“convenzione di ristrutturazione” 29 settembre/4 ottobre 2004 (doc. A, pag. 2

lett. i). Ancora una volta la facilitazione di cui godeva la debitrice

principale era garantita dalla “costituzione in pegno” di un pacchetto

azionario (doc. A, pag. 4 n. 6), in contrapposizione con la cessione dei

proventi della vendita di azioni (doc. A, pag. 3 n. 3 e pag. 7) e con il vaglia

cambiario di fr. 4'275'000.– firmato dalla __________ e avallato dall'escusso

(doc. A, pag. 4 n. 6). A ragione il primo giudice ha respinto

la tesi dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 5).

b)

A detta

dell'appellante comunque, l'istante doveva prima realizzare gli altri pegni, come

previsto dalla legge (appello, pag. 5 n. 5). Vero è, in concreto, che vi sono pretese

che sono state costituite in pegno, segnatamente -come già detto- i pacchetti

azionari, ma nulla agli atti indica che fosse stata concordata, dandosi il

caso, la loro preventiva realizzazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Fatto

che di per sé l'escusso neppure contesta. Certo, trattandosi di una pretesa

garantita da pegno, il debitore può pretendere che il creditore faccia prima

valere i suoi diritti sull'oggetto del pegno tramite ricorso ai sensi dell'art.

17 LEF (art. 41 cpv. 1bis LEF; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed, Berna 2003, § 32 n. 8 s.), che in

concreto non risulta sia stato fatto.

Peraltro,

non è affatto verosimile che “l'avallante non era direttamente parte nel

rapporto di credito con la AO 1” e che pertanto non avrebbe “potuto attivarsi

prima tramite ricorso contro l'emanazione del precetto esecutivo” (appello,

pag. 5 n. 6). Sulle convenzioni agli atti, l'indirizzo dell'escusso figura

quale recapito per le comunicazioni rivolte alla debitrice principale (doc. A,

pag. 5 n. 10; doc. M, pag. 5 n. 8). Inoltre la firma da lui apposta a titolo

personale -non contestata e munita di un timbro di verifica (cfr. “timbro sta

bene”)- corrisponde a quella apposta per conto della debitrice principale (doc.

A, pag. 6 e doc. M, pag. 5). Ciò si evince pure dal vaglia cambiario (doc. B e

L) e dalla relativa dichiarazione di completamento (doc. C).

c)

È

altresì infondata la tesi dedotta dal raffronto con le cartelle ipotecarie, secondo

cui il vaglia cambiario sarebbe stato consegnato quale “Sicherungsübereignung”,

ossia quale garanzia fiduciaria e che determinante sarebbe pertanto il credito

causale e non quello cambiario (appello, pag. 5, n. 6). Com'è stato ritenuto

nei precedenti considerandi, il vaglia cambiario è stato trasferito alla banca

creditrice quale garanzia con l'autorizzazione al completamento, ciò che è

avvenuto nel rispetto di quanto concordato nella convenzione (doc. A). Le

allegazioni dell'appellante relative alla "garanzia fiduciaria" non

sono applicabili al caso concreto.

6. A

conferma della sentenza del Segretario assessore, l'appello 16 gennaio 2006 va

pertanto respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 1000, 1022, 1096 ss. CO, 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. L'appello

16 gennaio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere alla AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo

di indennità.

3.

Intimazione:

-

RA 1, __________;

-

RA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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