14.2006.52
Rigetto definitivo dell'opposizione: attestato di carenza di beni per crediti d'imposta quale titolo di credito
28 settembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2006.52
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: attestato di carenza di beni per crediti d'imposta quale titolo di credito
ATTESTATO DI CARENZA DI BENI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 28 LALEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 3 LEF
art. 82 LEF
art. 149 cpv. 2 LEF
art. 149a cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.52
Lugano
28 settembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 marzo 2006 da
AO 1
(rappr. dal RA 2)
contro
AP 1(rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 20/22 febbraio 2006 dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto __________, con sentenza 22 maggio 2006 (EF.2006.857), ha
così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 280.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 2 giugno 2006
postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza
di rigetto e dichiarare prescritto il diritto di riscuotere il credito, e -in
via subordinata- di rigettare l'opposizione solo in via provvisoria, protestate
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste
le osservazioni 4 luglio 2006 della parte appellata, chiedente la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 20/22 febbraio 2006 dell'UE di __________, il
AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo capitale di fr. 18'040.20. Quali
titoli di credito, il procedente ha indicato: “Attestato carenza beni n. __________
del 20.2.1991 di fr. 518.30 per imposta comunale 1980; attestato carenza beni
n. __________ del 4.1.1990 di fr. 545.– per imposta comunale 1983; attestato
carenza beni n. __________ del 4.1.1990 di fr. 5'804.– per imposta comunale
1984; attestato carenza beni n. __________ del 4.1.1990 di fr. 5'520.– per
imposta comunale 1985; attestato carenza beni n. __________ del 20.2.1991 di
fr. 5'652.90 per imposta comunale 1987”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza
del 17 maggio 2006, cui l'istante non ha partecipato, l'escusso ha evidenziato
che secondo l'art. 194 LT e 121 LIFD, il diritto di riscossione dei crediti
fiscali si prescrive in 10 anni dalla tassazione definitiva. Decorso quel
termine, il creditore non potrebbe più riscuotere un credito accertato mediante
attestato di carenza di beni, nonostante per quest'ultimo sia prevista una
prescrizione di 20 anni. L'istante non poteva pertanto procedere nei suoi
confronti sulla base di attestati di carenza di beni emessi negli anni 1990 e
1991.
C. Con
sentenza del 22 maggio 2006 il Segretario assessore del Distretto di __________,
ha anzitutto constatato che l'istante non ha prodotto le decisioni fiscali che attestavano
Fatti
i crediti di diritto pubblico relativamente ai quali erano stati emessi gli
attestati di carenza di beni. Rilevando che l'opposizione avrebbe così potuto essere
rigettata solo in via provvisoria, il primo giudice ha comunque concesso il
rigetto definitivo dell'opposizione, come richiesto dall'istante,
puntualizzando che, con il rilascio di un attestato di carenza di beni, decorre
il nuovo termine di prescrizione di 20 anni di cui all'art. 149a cpv. 1
LEF.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di respingere
l'istanza e riproponendo l'eccezione di prescrizione. Subordinatamente, visto
che le decisioni fiscali non sono agli atti, postula il rigetto
dell'opposizione in via provvisoria.
E. Con le
osservazioni 4 luglio 2006 il AO 1 chiede la reiezione dell'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 80
cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le
decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate
sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le
parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF); ciò che è il caso nel
cantone Ticino (art. 244 cpv. 3 LT e art. 28 LALEF).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi pure in
sede di appello) l'esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22
ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,
Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
In
Considerandi
concreto, il procedente ha prodotto gli attestati di carenza di beni emessi in
suo favore al termine di varie procedure esecutive tendenti all'incasso del
saldo dovuto per imposte comunali 1980, 1983, 1984, 1985 e 1987. Non ha invece
prodotto le relative decisioni fiscali.
2.
Un
attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi
dell'art. 82 LEF (art. 149 cpv. 2 LEF). Esso non comporta novazione del
credito posto originariamente in esecuzione, ma attesta che il credito nei
confronti dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente, di
modo che sono garantiti gli effetti del titolo costitutivo di quel credito (Staehelin, op. cit., n. 44 e 45 ad
art. 149). Sennonché, ciò vale per i crediti a fronte dei
quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento del
debito al fine di verificare il merito della questione (Stücheli, op. cit., pag. 383). Per contro, per i crediti
fondati sul diritto pubblico e accertati nell'ambito di una procedura
amministrativa -quali appunto i crediti d'imposta- è data la possibilità di
ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, considerando quale titolo
esecutivo la decisione amministrativa su cui si fonda il credito (SJZ 61 (1965)
pag. 375, 91 (1995) pag. 455; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 54 n. 8 pag. 128; Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 345; Staehelin, op. cit., n. 46 e 162 ad
art. 82; Stücheli, op. cit., pag.
393); l'attestato di carenza di beni -prodotto contestualmente- assume pertanto
solo il ruolo di accertare la non intervenuta prescrizione del credito,
applicandosi il termine ventennale dell'art. 149a cpv. 1 LEF.
3.
Nel
caso concreto, producendo solo gli attestati di carenza di beni, l'istante non ha sostanziato la sua pretesa con un titolo atto
all'ottenimento del rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 162 ad art. 82
e 41 ad art. 149). L'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo,
non può pertanto essere rigettata in via definitiva. Ma nemmeno in via
provvisoria, per quanto già detto, ovvero a dipendenza della natura del credito
posto in esecuzione e della conseguente impossibilità di verifica del credito
nelle vie ordinarie.
4.
Ancorché
per motivi in parte diversi da quelli addotti dall'appellante, l'impugnazione dev'essere così accolta, con il conseguente carico
all'istante degli oneri processuali di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia 1. L'appello
2.
giugno 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 maggio 2006 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto __________, vengono riformati come segue:
“1. L'istanza
di rigetto definitivo dell'opposizione 17 marzo 2006 del AO 1 nei confronti di AP
1, __________, è respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,
fr. 280.– a titolo di indennità.”
2. La
tassa di giustizia di fr. 285.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico del AO 1, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a
titolo di indennità.
3. Intimazione a: – RA 2, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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