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Decisione

14.2006.52

Rigetto definitivo dell'opposizione: attestato di carenza di beni per crediti d'imposta quale titolo di credito

28 settembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti di diritto pubblico relativamente ai quali erano stati emessi gli

attestati di carenza di beni. Rilevando che l'opposizione avrebbe così potuto essere

rigettata solo in via provvisoria, il primo giudice ha comunque concesso il

rigetto definitivo dell'opposizione, come richiesto dall'istante,

puntualizzando che, con il rilascio di un attestato di carenza di beni, decorre

il nuovo termine di prescrizione di 20 anni di cui all'art. 149a cpv. 1

LEF.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di respingere

l'istanza e riproponendo l'eccezione di prescrizione. Subordinatamente, visto

che le decisioni fiscali non sono agli atti, postula il rigetto

dell'opposizione in via provvisoria.

E. Con le

osservazioni 4 luglio 2006 il AO 1 chiede la reiezione dell'appello con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 80

cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono

segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le

decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate

sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le

parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF); ciò che è il caso nel

cantone Ticino (art. 244 cpv. 3 LT e art. 28 LALEF).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi pure in

sede di appello) l'esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo

dell'opposizione (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22

ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

In

Considerandi

concreto, il procedente ha prodotto gli attestati di carenza di beni emessi in

suo favore al termine di varie procedure esecutive tendenti all'incasso del

saldo dovuto per imposte comunali 1980, 1983, 1984, 1985 e 1987. Non ha invece

prodotto le relative decisioni fiscali.

2.

Un

attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi

dell'art. 82 LEF (art. 149 cpv. 2 LEF). Esso non comporta novazione del

credito posto originariamente in esecuzione, ma attesta che il credito nei

confronti dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente, di

modo che sono garantiti gli effetti del titolo costitutivo di quel credito (Staehelin, op. cit., n. 44 e 45 ad

art. 149). Sennonché, ciò vale per i crediti a fronte dei

quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento del

debito al fine di verificare il merito della questione (Stücheli, op. cit., pag. 383). Per contro, per i crediti

fondati sul diritto pubblico e accertati nell'ambito di una procedura

amministrativa -quali appunto i crediti d'imposta- è data la possibilità di

ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, considerando quale titolo

esecutivo la decisione amministrativa su cui si fonda il credito (SJZ 61 (1965)

pag. 375, 91 (1995) pag. 455; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 54 n. 8 pag. 128; Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 345; Staehelin, op. cit., n. 46 e 162 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., pag.

393); l'attestato di carenza di beni -prodotto contestualmente- assume pertanto

solo il ruolo di accertare la non intervenuta prescrizione del credito,

applicandosi il termine ventennale dell'art. 149a cpv. 1 LEF.

3.

Nel

caso concreto, producendo solo gli attestati di carenza di beni, l'istante non ha sostanziato la sua pretesa con un titolo atto

all'ottenimento del rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 162 ad art. 82

e 41 ad art. 149). L'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo,

non può pertanto essere rigettata in via definitiva. Ma nemmeno in via

provvisoria, per quanto già detto, ovvero a dipendenza della natura del credito

posto in esecuzione e della conseguente impossibilità di verifica del credito

nelle vie ordinarie.

4.

Ancorché

per motivi in parte diversi da quelli addotti dall'appellante, l'impugnazione dev'essere così accolta, con il conseguente carico

all'istante degli oneri processuali di questa sede.

Per

i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia 1. L'appello

2.

giugno 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 maggio 2006 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto __________, vengono riformati come segue:

“1. L'istanza

di rigetto definitivo dell'opposizione 17 marzo 2006 del AO 1 nei confronti di AP

1, __________, è respinta.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla

parte istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

fr. 280.– a titolo di indennità.”

2. La

tassa di giustizia di fr. 285.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico del AO 1, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a

titolo di indennità.

3. Intimazione a: – RA 2, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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