14.2006.53
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - credito in restituzione della garanzia - documento prodotto dopo l'udienza di discussione
12 marzo 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2006.53
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - credito in restituzione della garanzia - documento prodotto dopo l'udienza di discussione
LOCAZIONE
MEZZO DI PROVA
NOVA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.53
Lugano
12 marzo 2007
LS/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 gennaio 2006 da
AO 1
(rappr. da RA 1)
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 11/20 gennaio 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del
Distretto __________ con sentenza 22 maggio 2006 (EF.2006.281), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta nel senso
dei surriferiti considerando: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________,
è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 8'000.– oltre
interessi al 5%: su fr. 4'000.– dal 1.11.2005 e su fr. 4'000.– dal 1.12.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 260.– a titolo di
indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 6 giugno 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e
ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 11/20 gennaio
2006 dell'UE __________ AO 1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno
manuale, AP 1 per la somma capitale di fr. 8'000.–, di cui: (1) fr. 4'000.–
oltre interessi al 7% dal 1° novembre 2005, e (2) fr. 4'000.– oltre interessi
al 7% dal 1° dicembre 2005. Quale titolo di credito ha indicato: “Affitti
arretrati novembre e dicembre 2005 __________”. Quale oggetto del pegno ha
indicato beni e mobili come all'inventario n. __________. Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La
pretesa è fondata sul contratto di locazione 16 settembre 2003, con cui la
società __________, __________, ha preso in locazione dall'istante l'immobile __________
(doc. B). AP 1, che di fatto si occupava della conduzione
dell'esercizio pubblico dal 22 marzo 2005, è subentrato alla società quale
nuovo conduttore con effetto dal 4 aprile 2005. In parziale modifica del
predetto contratto di locazione, le parti hanno sottoscritto la convenzione 8 aprile
2005, di durata determinata (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio del 12
maggio 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. Il convenuto ha sostenuto
che il credito del procedente era comunque compensato, visto che questi deteneva
la garanzia di fr. 8'000.– versata dalla precedente conduttrice. L'escusso, oltretutto,
aveva acconsentito alla convenzione 8 aprile 2005 poiché l'istante gli aveva garantito
il rinnovo del contratto di locazione per altri cinque anni, promessa che tuttavia
non era stata mantenuta. Inoltre, la cessazione dell'attività e la conseguente perdita
di guadagno, gli avevano procurato costi aggiuntivi, ancorché difficilmente
quantificabili.
D. Con
sentenza 22 maggio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________,
ha accolto l'istanza. Egli ha ritenuto il contratto di locazione e la successiva
convenzione valido riconoscimento di debito per la somma di fr. 8'000.– oltre
interessi. Ha quindi respinto l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso.
Eccezion fatta per una dichiarazione di parte e di un progetto di convenzione,
nulla lasciava supporre che l'escusso avesse già versato la cauzione di fr.
8'000.–. Questi aveva in effetti accettato e sottoscritto la convenzione 8
aprile 2005 che -fra l'altro- lo obbligava a prestare una garanzia di fr.
8'000.–. Inoltre, egli nemmeno aveva tentato di quantificare i danni subìti per
il mancato rinnovo del contratto.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, ritenendo la pretesa dell'istante sufficientemente compensata dal deposito di
garanzia e dal danno causato dall'inadempienza del procedente.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati
(staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).
2. L'esistenza
di un valido riconoscimento di debito non è contestata. Il contratto di
locazione 16 settembre 2003 sottoscritto dall'istante e da __________, fissa in
fr. 4'000.–, pagabili anticipatamente, la pigione mensile dovuta per i locali
adibiti al __________ (doc. B, art. 2c). Concluso per una durata indeterminata,
il contratto era disdicibile la prima volta per il 30 settembre 2005 (doc. B,
art. 5a). Con la convenzione 8 aprile 2006, il convenuto ha assunto il ruolo di
nuovo conduttore dell'immobile (doc. C, n. 5). Le parti hanno nel contempo inteso
modificare la validità del “contratto da indeterminato in determinato, con
scadenza definitiva al prossimo 31.12.2005” (doc. C, n. 3). Esse hanno poi
pattuito una nuova modalità di pagamento della pigione, ossia versando in via
anticipata il corrispettivo di tre mesi d'affitto (doc. C, n. 3 e doc. F, pag.
2).
Ne
segue che, insieme, questi due documenti costituiscono valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione per le pigioni di novembre e dicembre 2005, di fr.
4'000.– ciascuna, esigibili sin dal 1° ottobre 2005, senza alcuna interpellazione.
3. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
4. L'appellante
reputa di avere reso sufficientemente verosimile il trasferimento a suo nome
della cauzione versata dalla __________, precedente locataria, e meglio come attestato
dalla dichiarazione 24 marzo 2006 dell'amministratrice unica di quella società.
Ora, dagli atti risulta che, al momento di firmare il contratto di locazione 16
settembre 2003, la società conduttrice aveva consegnato all'istante fr. 8'000.–
a titolo di deposito garanzia, ottenendone regolare quietanza, come alla
dichiarazione manoscritta in calce al contratto (doc. B, art. 4). A tale
situazione si contrappone tuttavia il testo della convenzione 8 aprile 2005 con
cui l'escusso è subentrato nel contratto di locazione, laddove il nuovo
conduttore -tra l'altro- ha esplicitamente preso l'impegno di procedere al
"deposito cauzionario fr. 8'000.- da versare su un apposito (conto) cauzione
affitti entro la fine del corrente mese" (doc. C, punto 3); pattuizione
che -a rigor di logica- prevale sul testo di un progetto di convenzione 24
marzo 2005 (non sottoscritto dalle parti) che considera una cauzione di fr.
24'000.– "di cui fr. 8'000.– sono già stati costituiti” (doc. 3, n. 5). Con
riferimento alla valida convenzione di subingresso nella locazione, l'escusso
non ha tuttavia mai sostenuto di aver versato alcunché a titolo di garanzia.
D'altra parte, impegnandosi al pagamento di quella somma, egli sembra
sconfessare coi fatti il preteso trasferimento a suo nome della garanzia a suo
tempo prestata da __________.
Certo,
secondo la dichiarazione scritta dell'amministratrice unica della prima
conduttrice (peraltro allestita solo il 24 marzo 2006), al momento di
sottoscrivere la convenzione di subingresso, il rappresentante dell'istante
avrebbe affermato che “il deposito cauzionale di CHF 8'000.– più interessi, a
suo tempo depositato da __________, sarebbe stato trasferito, assieme al
contratto di locazione 16.09.2003” all'escusso (doc. 2). Tuttavia, questa
testimonianza indiretta del fatto contestato non chiarisce sufficientemente la
situazione che, oltre che dalle testi antitetiche delle parti, è caratterizzata
dall'assenza di qualsiasi prova dell'avvenuto versamento da parte del convenuto
o dell'avvenuto trasferimento della garanzia in suo favore. Per il resto, solo
il 14 novembre 2005, il convenuto si era lamentato del fatto che “a tutt'oggi
non mi è stato ancora detto dove è il mio deposito di garanzia di fr. 8'000.–”
(doc. 7); ma, con invio raccomandato del 13 dicembre 2005, l'istante aveva
evidenziato all'escusso che, fra l'altro, “non vi è mai stata la costituzione
del deposito cauzionario di fr. 8'000.– previsto contrattualmente” (doc. F,
pag. 2). Da tutto ciò consegue che il convenuto non ha reso verosimile il
versamento di quell'importo e quindi di essere titolare di un credito in
restituzione della garanzia di fr. 8'000.–, né a quale titolo. L'eccezione e la
relativa censura d'appello sono quindi infondate.
5. Ai
fini del presente giudizio, non può invece essere considerato il contenuto
dello scritto 24 maggio 2006 (successivo, anche se di poco, alla sentenza
pretorile) con cui il rappresentante dell'istante conferma che il convenuto gli
aveva versato fr. 8'000.– direttamente (appello, n. 3.1). Come già si è detto, in
prima sede, egli non ha mai ipotizzato questa eventualità. D'altra parte, nell'ambito
della procedura di rigetto provvisorio, le parti possono esporre verbalmente o
per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e devono
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni, al più tardi all'udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF). Mentre,
nuovi documenti prodotti in appello, sono irricevibili (art. 22 cpv. 4 LALEF;
art. 321 CPC). Comunque, se ne potesse anche tenere conto, balza immediatamente
all'occhio il fatto che l'ammissione dell'istante non rappresenta
riconoscimento di un credito dell'escusso, dal momento che l'importo in
questione viene posto in compensazione con crediti del locatore per diverse
riparazioni dell'ente locato che complessivamente vengono indicati in oltre fr.
15'000.–: in altre parole, si tratterebbe di un riconoscimento condizionato.
6. Infine,
Fatti
i pretesi danni che l'appellante riconduce all'inadempienza contrattuale
dell'istante, non sono stati cifrati. Già per questo motivo l'eccezione non può
essere ammessa.
7. A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 6 giugno 2006 di AP 1 dev'essere
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre
non si assegnano indennità, la controparte avendo rinunciato a formulare
osservazioni all'appello.
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
6 giugno 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 225.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo
carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
–
RA 2,
Considerandi
;
–
RA 1,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto della locazione- di fr. 8'000.–, non raggiunge il limite di legge di
fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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