14.2006.55
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - carenza di forma e contenuto dell'appello - memoria integrativa tardiva
10 ottobre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.55
Data decisione, Autorità:
10.10.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - carenza di forma e contenuto dell'appello - memoria integrativa tardiva
APPELLO
LOCAZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TARDIVITÀ
art. 308 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2006.55
Lugano
10 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 marzo 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1)
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 3/11 gennaio 2006
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto __________, con sentenza 30 maggio 2006 (EF.2006.945), ha
così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria per la somma di fr. 9'450.– oltre interessi al 5% a far capo dal
1° dicembre 2005.
2. La spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 128.–, la quale rifonderà a controparte fr. 225.–
a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso con atto 9
giugno 2006 con cui formula diverse domande di cui si dirà nel seguito;
preso atto che la procedente con osservazioni 27 luglio 2006 si
oppone al gravame, protestate spese, tasse e ripetibili;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
Fatti
il credito su cui si fonda l'esecuzione è costituito della pigione e
dell'anticipo per spese accessorie, relativamente a nove mesi (da aprile a
dicembre 2005) di locazione di un appartamento, oltre a 5 mensilità di fr. 80.–
ciascuna per la locazione di un posteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 2005;
che
il Segretario assessore ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione sulla base del contratto prodotto agli atti, ma limitatamente
alla locazione dell'appartamento dal 1° aprile al 31 ottobre 2005, respingendo le
pretese corrispondenti ai mesi di novembre e dicembre 2005, come pure ogni credito
per l'affitto del posteggio;
che
contro tale decisione insorge il conduttore con appello 9 giugno 2006;
che
il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad
art. 82; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82);
che
in concreto, quanto alla durata della locazione -che la prima giudice ha accertato
fino al 31 ottobre 2005- non è stata mai confermata o smentita dall'escusso
che, in prima sede si era opposto al credito su eccezioni diverse;
che,
di conseguenza, il contratto di locazione 30 marzo 2004 (doc. B), sottoscritto
dall'escusso, costituisce effettivamente valido riconoscimento di debito ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per la locazione tra il 1° aprile ed il 31
ottobre 2005 dell'appartamento, segnatamente per mensili fr. 1350.–, incluse le
spese accessorie;
che
per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che
all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio, ritenuto che le eccezioni non solo devono essere
esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82);
che
in concreto, l'escusso non ha sostanziato, né reso verosimile nessuna delle
eccezioni sollevate in prima sede, mentre con l'appello accenna solamente al
"condono" della pigione di due mesi, senza specificare di che mesi si
tratterebbe;
che,
per il rimanente, l'appellante fa riferimento ad altro rapporto giuridico da
lui intrattenuto con tale signor __________, la cui liquidazione farebbe
sorgere crediti che egli sembra porre in compensazione con i crediti di
Considerandi
controparte;
che,
tuttavia -a prescindere dalla circostanza secondo cui la compensazione può
avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa
risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3)- i fatti dell'appello sono diversi dalla tesi
difensiva sostenuta dall'escusso in prima sede, venendo così a contrapporsi
all'art. 321 CPC;
che,
infatti, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cui rinvia l'art. 25 LALEF)
in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni, di modo che argomentazioni dell'appellante e richieste di prove, presentate
per la prima volta in sede d'appello, vanno respinte;
che,
a maggior ragione, costituirebbero fatti nuovi di cui questa Camera non
potrebbe tenere conto, le allegazioni ("Memoria integrativa") recanti
la data del 14 giugno 2006 e spedite il 21 giugno 2006, ossia quando il termine
d'appello di 10 giorni (art. 308 CPC) era ampiamente scaduto;
che
a nulla sussidia il fatto che, in chiusura dell'atto d'appello, l'escusso si
sia riservato di sviluppare i propri argomenti in uno scritto aggiuntivo, semmai
dovendo anche tale secondo atto rispettare i termini fissati dalla legge (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 308, m.
2);
che,
per le stesse considerazioni, devono essere esclusi dall'incarto sia i documenti
prodotti con l'appello, sia quelli allegati alla Memoria integrativa del 21
giugno 2006;
che
peraltro anche le domande d'appello non permetterebbero di riformare la
sentenza di primo grado, dal momento che l'appellante non accenna minimamente a
tale esito, né ad esito analogo, ponendo questioni estranee a un giudizio di
rigetto dell'opposizione, in particolare trovandosi in urto con l'art. 309 CPC;
che,
ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello
in ogni suo punto, con il carico di tassa di giustizia e indennità
all'appellante;
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 25 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
9.
giugno 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 255.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 400. – a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
AP 1AP 1;
–
RA 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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