Lexipedia

Decisione

14.2006.55

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - carenza di forma e contenuto dell'appello - memoria integrativa tardiva

10 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il credito su cui si fonda l'esecuzione è costituito della pigione e

dell'anticipo per spese accessorie, relativamente a nove mesi (da aprile a

dicembre 2005) di locazione di un appartamento, oltre a 5 mensilità di fr. 80.–

ciascuna per la locazione di un posteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 2005;

che

il Segretario assessore ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio

dell'opposizione sulla base del contratto prodotto agli atti, ma limitatamente

alla locazione dell'appartamento dal 1° aprile al 31 ottobre 2005, respingendo le

pretese corrispondenti ai mesi di novembre e dicembre 2005, come pure ogni credito

per l'affitto del posteggio;

che

contro tale decisione insorge il conduttore con appello 9 giugno 2006;

che

il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad

art. 82; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82);

che

in concreto, quanto alla durata della locazione -che la prima giudice ha accertato

fino al 31 ottobre 2005- non è stata mai confermata o smentita dall'escusso

che, in prima sede si era opposto al credito su eccezioni diverse;

che,

di conseguenza, il contratto di locazione 30 marzo 2004 (doc. B), sottoscritto

dall'escusso, costituisce effettivamente valido riconoscimento di debito ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per la locazione tra il 1° aprile ed il 31

ottobre 2005 dell'appartamento, segnatamente per mensili fr. 1350.–, incluse le

spese accessorie;

che

per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

che

all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio, ritenuto che le eccezioni non solo devono essere

esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82);

che

in concreto, l'escusso non ha sostanziato, né reso verosimile nessuna delle

eccezioni sollevate in prima sede, mentre con l'appello accenna solamente al

"condono" della pigione di due mesi, senza specificare di che mesi si

tratterebbe;

che,

per il rimanente, l'appellante fa riferimento ad altro rapporto giuridico da

lui intrattenuto con tale signor __________, la cui liquidazione farebbe

sorgere crediti che egli sembra porre in compensazione con i crediti di

Considerandi

controparte;

che,

tuttavia -a prescindere dalla circostanza secondo cui la compensazione può

avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa

risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3)- i fatti dell'appello sono diversi dalla tesi

difensiva sostenuta dall'escusso in prima sede, venendo così a contrapporsi

all'art. 321 CPC;

che,

infatti, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cui rinvia l'art. 25 LALEF)

in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni, di modo che argomentazioni dell'appellante e richieste di prove, presentate

per la prima volta in sede d'appello, vanno respinte;

che,

a maggior ragione, costituirebbero fatti nuovi di cui questa Camera non

potrebbe tenere conto, le allegazioni ("Memoria integrativa") recanti

la data del 14 giugno 2006 e spedite il 21 giugno 2006, ossia quando il termine

d'appello di 10 giorni (art. 308 CPC) era ampiamente scaduto;

che

a nulla sussidia il fatto che, in chiusura dell'atto d'appello, l'escusso si

sia riservato di sviluppare i propri argomenti in uno scritto aggiuntivo, semmai

dovendo anche tale secondo atto rispettare i termini fissati dalla legge (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 308, m.

2);

che,

per le stesse considerazioni, devono essere esclusi dall'incarto sia i documenti

prodotti con l'appello, sia quelli allegati alla Memoria integrativa del 21

giugno 2006;

che

peraltro anche le domande d'appello non permetterebbero di riformare la

sentenza di primo grado, dal momento che l'appellante non accenna minimamente a

tale esito, né ad esito analogo, ponendo questioni estranee a un giudizio di

rigetto dell'opposizione, in particolare trovandosi in urto con l'art. 309 CPC;

che,

ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello

in ogni suo punto, con il carico di tassa di giustizia e indennità

all'appellante;

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 25 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

9.

giugno 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 255.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 400. – a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

AP 1AP 1;

RA 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster