Lexipedia

Decisione

14.2006.57

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mandato - prova dell'adempimento della prestazione - interessi di mora

20 marzo 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti da lei effettuati e peraltro non litigiosi, pari a complessivi fr.

44'994.- Il credito capitale risulta pertanto pari a fr. 118'001.70.

7. Per

quanto riguarda gli interessi di mora, non è contestata né la parziale capitalizzazione

come tale, operata dall'istante nei suoi conteggi, né il tasso del 5%, né può

essere contestato che il contratto base (doc. A) preveda -per il caso di

esclusione delle condizioni supplementari di pagamento- che gli importi non

ancora pagati, più gli interessi di mora calcolati sull'originale data di

scadenza, sono dovuti entro 30 giorni dalla data della comunicazione

scritta della creditrice (§ 2 in fine). Di modo che, in seguito

all'esclusione dal credito del rigetto delle fatture di cui al precedente

considerando 5, va ridotta anche quella parte dell'importo risultante dalla

capitalizzazione degli interessi di mora relativa alle fatture 5011, 5014, 5018

e 5019, ovvero dalla data di scadenza al 25 dicembre 2005 (doc. C). Tale

importo, pari complessivamente a fr. 240.- dev'essere detratto dalla somma di

fr. 7'431.-, risultante dalla capitalizzazione a tale data di esigibilità del

credito.

8. La

sentenza impugnata può così essere confermata solo in parte e l'appello 22

giugno 2006 della società escussa è, nella stessa proporzione, parzialmente

accolto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la parziale soccombenza

delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

22 giugno 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 12 giugno 2006 del Pretore __________ è così riformata:

1. L'istanza

17 marzo 2006 è parzialmente accolta:

l'opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è rigettata in via

provvisoria limitatamente allo importo di fr. 125'192.70, oltre interessi del

5% dal 25 dicembre 2005.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-, da anticipare dalla

parte istante, restano a suo carico per fr. 50.-, mentre per il resto sono

poste a carico della parte convenuta. Questa rifonderà a controparte fr.

2'000.- a titolo di indennità parziali.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico per fr. 800.- mentre per fr. 100.- è posta a carico della controparte. AP

1.

rifonderà a AO 1, __________, fr. 1'200.– a titolo di indennità parziali.

III. Intimazione:

RA 2;

RA 1.

Comunicazione alla Pretura

__________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

151'685.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster