14.2006.57
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mandato - prova dell'adempimento della prestazione - interessi di mora
20 marzo 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2006.57
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mandato - prova dell'adempimento della prestazione - interessi di mora
MANDATO
ONERE DELLA PROVA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 394segg. CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.57
Lugano
20 marzo 2007
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 marzo 2006 da
AO 1,
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1,
(rappr. dall' RA 2, )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 6/7 marzo 2006
dell'UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza 12 giugno 2006 (EF.2006.108),
ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500.– a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 22 giugno 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse
e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che la procedente con osservazioni 14 agosto 2006 si
oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 26 giugno 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/7 marzo
2006 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di fr.
151'685.30, ossia: (1) fr. 143'018.70 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2006 e
(2) fr. 8'666.60 di interessi capitalizzati. Quale titolo di credito ha
indicato “(1) Contratti di mandato di consulenze del 31.05.2005 e del
31.05.2004, note d'onorario ni. 4014, 4016, 4017, 4019, 4020, 4024, 4025, 5001,
5002, 5004, 5011, 5014, 5018 e 5020, dedotti acconti del 06.06.2005,
22.07.2005, 20.10.2005 e 02.12.2005 per un totale netto di fr. 143'018.70 e (2)
Interessi calcolati fino al 28.02.2006”. Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. AO
1, ditta individuale attiva in campo fiduciario e di cui __________ è titolare,
ha agito quale consulente di AP 1. L'istante fonda la pretesa sul contratto di
mandato già in essere tra le parti e rinnovato il 31 maggio 2005 (doc. A). La retribuzione
per le sue prestazioni distingue fra quelle svolte dal 1° giugno 2004 al 5
aprile 2005 e quelle effettuate dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 (doc. B,
par. 2 e 3). Decorso infruttuoso un ennesimo sollecito di pagamento, il 25
novembre 2005 l'istante ha preteso il pagamento degli onorari scoperti; non
essendovi dato seguito, il contratto è stato disdetto (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio del 28
aprile 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha anzitutto contestato
la capacità dell'istante di essere parte al processo. Ha poi escluso che il contratto
di rinnovo 31 maggio 2005 possa costituire valido riconoscimento di debito. A
suo dire i termini di pagamento fissati per le prestazioni svolte sino al 5
aprile 2005 non erano perentori, di modo che la rescissione del contratto non era
giustificata e costituiva un abuso di diritto. Nemmeno le fatture relative alle
prestazioni effettuate dopo il 1° giugno 2005, di cui peraltro l'escussa ha contestato
l'esecuzione, costituiscono valido titolo di rigetto.
D. Con
sentenza 12 giugno 2005 il Pretore __________ ha accolto l'istanza, respingendo
l'eccezione di carenza di legittimazione dell'istante ad essere parte nel procedimento.
Ha quindi ritenuto il contratto di rinnovo 31 maggio 2005, integrato dalle note
d'onorario mai contestate dal convenuto, un valido riconoscimento di debito. Per
contro, nessun elemento indicherebbe un inadempimento contrattuale del convenuto.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Ribadisce l'inesistenza
di un titolo di rigetto, incondizionato, per le pretese rivendicate
dall'istante. Essa rimprovera al Pretore di non avere motivato la sua decisione
e di non avere esaminato le argomentazioni sollevate al contraddittorio. Ribadisce
che le scadenze non erano perentorie, che il contratto era stato rescisso
abusivamente e che non erano mai state effettuate prestazioni dopo il 1° giugno
2005.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
La
nozione di riconoscimento di debito, nel caso di un'esecuzione di un impegno
derivante da un contratto di mandato, implica da parte del procedente la prova
documentale dell'adempimento del mandato stesso, come pure dell'ammontare della
rimunerazione (CEF 4 ottobre 1988 in re G.M c/S. SA, consid. 2; Cometta, op. cit., pag. 340). Il
creditore deve pertanto recare la prova documentale dell'adempimento della
propria prestazione, sempreché l'escusso la contesti, altrimenti l'esecuzione è
presunta.
2. In
questa sede l'appellante non contesta più la capacità della creditrice di
essere parte nella procedura. Non v'è pertanto più motivo per affrontare la
questione.
3. Il
contratto 31 maggio 2005 è definito dalle parti come “rapporto di
collaborazione e prestazioni di servizi di consulenza” (doc. A, pag. 1). Esso
distingue fra due gruppi di crediti della parte istante: l'uno riferito alle
consulenze svolte sino a quel momento, l'altro, relativo alle prestazioni
future. Al di là dell'apparente complessità dell'accordo, esso comprende tra
l'altro una dichiarazione di debito dell'escussa relativa alle prestazioni
eseguite e non pagate (con un elenco delle corrispondenti fatture emesse a suo
carico: tabella § 1), nonché l'impegno di saldare ratealmente il debito,
secondo un piano di rientro, esposto alla tabella del § 2: in particolare, la
prima rata di fr. 30'000.- avrebbe dovuto essere soluta entro il 10 giugno
2005. Condizioni di pagamento supplementari, di cui al § 4
dell'accordo, avrebbero avuto validità solo nel caso di rispetto delle scadenze
stabilite al § 2. La facoltà di escluderle è stata esercitata dall'istante con
scritto 25 novembre 2005, in seguito al mancato rispetto delle scadenze da
parte della società escussa (doc. C).
4. In
altre parole, per quanto riguarda i servizi di consulenza di cui ha
beneficiato la convenuta tra il 1° giugno 2004 ed il 5 aprile 2005, è addirittura
pacifico che l'istante ha adempiuto ai propri obblighi e che, con riferimento a
un precedente accordo 31 maggio 2004, l'escussa ha riconosciuto espressamente
di essere debitrice verso l'istante della somma di fr. 162'995.70, oltre
interessi di mora del 5% (doc. A) che avrebbe versato ratealmente, secondo uno
scadenziario concordato. L'esigibilità del credito dipende così dal mancato
rispetto dei termini dell'accordo da parte dell'escussa, circostanza che la
stessa concretamente non mette in dubbio, salvo ritenere i termini di pagamento
non perentori ai fini della rescissione del contratto (verbale, pag. 4 n. 7;
appello, n. 9). Il saldo della retribuzione (oltre interessi) ancora scoperto, è
pertanto diventato esigibile 30 giorni dopo lo scritto raccomandato 25 novembre
2005 (doc. C). In concreto, non v'è nessun motivo per non ritenere il contratto
31 maggio 2005 valido titolo per concedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione per l'importo riconosciutovi dalla società escussa; e ciò
attualizzato, per quanto riguarda l'esigibilità, dalla indiscussa dichiarazione
25 novembre 2005 della procedente (doc. C).
5. Per
quanto riguarda invece le prestazioni successive al 1° giugno 2005, è vero che lo
stesso contratto (doc. A) indica che la fatturazione sarebbe avvenuta su base
mensile, in considerazione dei tempi effettivamente spesi e tenuto conto
di una tariffa giornaliera di CHF 1'500.-. Tuttavia questi elementi, se
possono bastare per una verifica delle fatture quanto all'unità di costo, non
bastano per costituire titolo esecutivo per la fatturazione futura, mancando
ogni pattuizione sui tempi effettivi, rispettivamente sui giorni di lavoro
svolti. Ai fini del rigetto dell'opposizione, le pretese dell'istante relative
a tali prestazioni non sono pertanto coperte dal titolo prodotto, e ciò
prescindendo dalla questione di sapere se dopo il 1° giugno 2005 l'istante
abbia o no prestato consulenza in favore della controparte. L'importo
corrispondente è pari alla somma delle fatture 5011, 5014, 5018 e 5019, ovvero a
complessivi fr. 25'017.-
6. Riassuntivamente,
il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso per l'importo ammesso
dall'escussa con il riconoscimento di debito (doc. A), ossia fr. 162'995.70, dedotti
Fatti
i versamenti da lei effettuati e peraltro non litigiosi, pari a complessivi fr.
44'994.- Il credito capitale risulta pertanto pari a fr. 118'001.70.
7. Per
quanto riguarda gli interessi di mora, non è contestata né la parziale capitalizzazione
come tale, operata dall'istante nei suoi conteggi, né il tasso del 5%, né può
essere contestato che il contratto base (doc. A) preveda -per il caso di
esclusione delle condizioni supplementari di pagamento- che gli importi non
ancora pagati, più gli interessi di mora calcolati sull'originale data di
scadenza, sono dovuti entro 30 giorni dalla data della comunicazione
scritta della creditrice (§ 2 in fine). Di modo che, in seguito
all'esclusione dal credito del rigetto delle fatture di cui al precedente
considerando 5, va ridotta anche quella parte dell'importo risultante dalla
capitalizzazione degli interessi di mora relativa alle fatture 5011, 5014, 5018
e 5019, ovvero dalla data di scadenza al 25 dicembre 2005 (doc. C). Tale
importo, pari complessivamente a fr. 240.- dev'essere detratto dalla somma di
fr. 7'431.-, risultante dalla capitalizzazione a tale data di esigibilità del
credito.
8. La
sentenza impugnata può così essere confermata solo in parte e l'appello 22
giugno 2006 della società escussa è, nella stessa proporzione, parzialmente
accolto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la parziale soccombenza
delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
22 giugno 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 giugno 2006 del Pretore __________ è così riformata:
1. L'istanza
17 marzo 2006 è parzialmente accolta:
l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è rigettata in via
provvisoria limitatamente allo importo di fr. 125'192.70, oltre interessi del
5% dal 25 dicembre 2005.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico per fr. 50.-, mentre per il resto sono
poste a carico della parte convenuta. Questa rifonderà a controparte fr.
2'000.- a titolo di indennità parziali.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico per fr. 800.- mentre per fr. 100.- è posta a carico della controparte. AP
1.
rifonderà a AO 1, __________, fr. 1'200.– a titolo di indennità parziali.
III. Intimazione:
–
RA 2;
–
RA 1.
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
151'685.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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