14.2006.6
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
14 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.6
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.6
Lugano
14 febbraio
2006
b/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall¿istanza
14 dicembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da: RA 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza 18 gennaio 2006 ha così deciso:
¿1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, Bellinzona,
a far tempo
dal giorno 18 gennaio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.¿
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
20 gennaio 2006 ne postula l¿annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 6
febbraio 2006 all¿appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ dell¿UE di Bellinzona
la AO 1 ha chiesto il fallimento di
AP
1 per fr. 9'814.30 oltre le spese.
B. All¿udienza di contraddittorio del 16 gennaio 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 18 gennaio 2006 il Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 18 gennaio
2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d¿appello 20 gennaio 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato
l¿esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 20 gennaio 2006 dell¿UEF di Bellinzona
(doc. C) relativa al pagamento di fr. 18'000.-- a saldo dell¿esecuzione in
esame n. __________ rispettivamente di un¿ulteriore esecuzione n. __________
promossa pure dalla creditrice.
Considerato
Considerandi
1.
a) La decisione del
giudice del fallimento può essere deferita all¿autorità giudiziaria superiore
entro dieci giorni dalla notificazione.
In virtù
dell¿art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore
a disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L¿autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia ¿echte
Nova¿, in contrapposizione agli pseudonova, ossia ¿unechte Nova¿), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all¿art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d¿ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell¿autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l¿altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L¿illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l¿atto di
appello, di estratti dell¿Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell¿effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,
1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta dell¿UEF di Bellinzona
(doc. C) risulta che il 20 gennaio 2006, e pertanto posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, è stata saldata l¿esecuzione in oggetto n. 519145
promossa dalla AO 1, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall¿estratto
delle esecuzioni 20 febbraio 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1
sono pendenti,
oltre
all¿esecuzione in oggetto e ad un¿ulteriore procedura n. 519144 già saldate, 33
esecuzioni per un importo complessivo di fr. 324'733.50, di cui, per quel che
riguarda gli anni più recenti, 4 promosse nel 2003, 10 nel 2004, 12 nel 2005 e
6.
nell¿anno in corso. Per 8 di queste procedure sono già state inoltrate le
domande di realizzazione, mentre per 4 sono stati emessi gli avvisi di
pignoramento. L¿aumento delle esecuzioni e il fatto che per numerose procedure
si sia già giunti a chiedere la realizzazione rispettivamente ad emettere
l¿avviso di pignoramento, portano a concludere che l¿appellante non dispone
della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Il presupposto
della solvibilità non appare di conseguenza reso verosimile. L¿art. 174 cpv. 2
LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di RI 1 non può
essere annullato.
2.
L'appello
20.
gennaio 2006 di AP 1 va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all¿appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
1.1.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1, a far tempo da
martedì 28 febbraio 2006 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 1Bellinzona;
AO 1;
¿
Ufficio __________
¿
¿ Ufficio dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d¿appello
Il presidente La
segretaria
T
erzi
implicati
T
erzi
implicati
trzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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