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Decisione

14.2006.6

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

14 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ dell¿UE di Bellinzona

la AO 1 ha chiesto il fallimento di

AP

1 per fr. 9'814.30 oltre le spese.

B. All¿udienza di contraddittorio del 16 gennaio 2006 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 18 gennaio 2006 il Segretario assessore della Pretura

di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 18 gennaio

2006 alle ore 14.00.

D. Con atto d¿appello 20 gennaio 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato

l¿esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 20 gennaio 2006 dell¿UEF di Bellinzona

(doc. C) relativa al pagamento di fr. 18'000.-- a saldo dell¿esecuzione in

esame n. __________ rispettivamente di un¿ulteriore esecuzione n. __________

promossa pure dalla creditrice.

Considerato

Considerandi

1.

a) La decisione del

giudice del fallimento può essere deferita all¿autorità giudiziaria superiore

entro dieci giorni dalla notificazione.

In virtù

dell¿art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore

a disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L¿autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia ¿echte

Nova¿, in contrapposizione agli pseudonova, ossia ¿unechte Nova¿), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all¿art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d¿ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell¿autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l¿altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L¿illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l¿atto di

appello, di estratti dell¿Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell¿effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,

1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta dell¿UEF di Bellinzona

(doc. C) risulta che il 20 gennaio 2006, e pertanto posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, è stata saldata l¿esecuzione in oggetto n. 519145

promossa dalla AO 1, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall¿estratto

delle esecuzioni 20 febbraio 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1

sono pendenti,

oltre

all¿esecuzione in oggetto e ad un¿ulteriore procedura n. 519144 già saldate, 33

esecuzioni per un importo complessivo di fr. 324'733.50, di cui, per quel che

riguarda gli anni più recenti, 4 promosse nel 2003, 10 nel 2004, 12 nel 2005 e

6.

nell¿anno in corso. Per 8 di queste procedure sono già state inoltrate le

domande di realizzazione, mentre per 4 sono stati emessi gli avvisi di

pignoramento. L¿aumento delle esecuzioni e il fatto che per numerose procedure

si sia già giunti a chiedere la realizzazione rispettivamente ad emettere

l¿avviso di pignoramento, portano a concludere che l¿appellante non dispone

della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Il presupposto

della solvibilità non appare di conseguenza reso verosimile. L¿art. 174 cpv. 2

LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di RI 1 non può

essere annullato.

2.

L'appello

20.

gennaio 2006 di AP 1 va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all¿appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

1.1.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1, a far tempo da

martedì 28 febbraio 2006 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

RA 1Bellinzona;

AO 1;

¿

Ufficio __________

¿

¿ Ufficio dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura di Bellinzona.

terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d¿appello

Il presidente La

segretaria

T

erzi

implicati

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implicati

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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