14.2006.60
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
23 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.60
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.60
Lugano
23 agosto
2006 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
9 maggio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 23 giugno 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da venerdì
23 giugno 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 5 luglio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 7 luglio 206
all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
__________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'743.-- oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 14 giugno 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 23 giugno 2006 la __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 23 giugno 2006 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 5 luglio 2006 la AP 1 ha asserito di avere saldato il suo debito
nei confronti della creditrice, producendo una ricevuta 30 giugno 2006 __________
relativa al pagamento di fr. 2'766.40 (doc. C). L’appellante ha poi rilevato
che nei suoi confronti è pendente un solo precetto esecutivo, risalente al
2002, contro il quale ha interposto opposizione (doc. D), trattandosi di un
credito contestato.
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174.
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. C)
emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 30 giugno
2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle
esecuzioni __________ 5 luglio 2006 (doc. D) si evince che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 9 esecuzioni, di cui 8 risultano essere state
pagate. L’unica ancora aperta, per l’importo di fr. 1'542.05, risale al 2002 e
si trova allo stadio di opposizione totale. Orbene in questa fase di procedura
non può ancora essere concluso che il credito posto in esecuzione sia
accertato. Di conseguenza il fatto che la debitrice sia stata in grado di
saldare i suoi ulteriori debiti esecutivi porta a ritenere che non si trova in
uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai
suoi impegni.
Avendo
pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2.
L'appello
5.
luglio 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
5 luglio di AP 1 è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 23 giugno 2006 pronunciata dalla Pretore __________,
inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,
resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le
spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico
di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione
a:
RA 1
- __________
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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