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Decisione

14.2006.62

Fallimento secondario aperto in Svizzera. Chiusura.

23 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2006.62

Data decisione, Autorità:

23.08.2006, CEF

Titolo:

Fallimento secondario aperto in Svizzera. Chiusura.

ITALIA

art. 170 LDIP

art. 268 LEF

Incarto n.

14.2006.62

Lugano

23 agosto

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 luglio 2006 presentata da

IS 1

tendente alla

chiusura della procedura di fallimento secondario di

PI 1, __________ (I)

rappr. dal __________,

curatore del fallimento

a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________

decretata da questa Camera l’8 giugno 2005 (inc.

14.2005.7);

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Con

sentenza 8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7/8), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera il fallimento della società PI 1, con sede a __________,

decretato il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________.

Considerandi

2.

Il

12.

agosto 2005, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo

della procedura di liquidazione del fallimento in Svizzera (inc. 15.05.74).

3.

Il

__________ ottobre 2005, l’Ufficio ha pubblicato nel FUC (__________) e nel

FUSC (__________) la continuazione della procedura di fallimento, dopo che il

curatore italiano aveva anticipato le spese di liquidazione. Nessun creditore

si è annunciato nel termine fissato dall’Ufficio. Il 22 maggio 2006, il

curatore italiano è stato autorizzato a far valere l’unico attivo inventariato

in Svizzera, ossia un credito della fallita – contestato – contro la società M__________,

__________.

4.

L'art.

170.

cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in

materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme

speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno

1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à

l’étranger, CFPG n° 8 (giallo), Lugano 2006, p. 66 ad C). Pertanto,

anche l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario (“minifallimento”) (cfr. D. Staehelin,

Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG

],

Basilea et al. 1989, p. 171 ad VI), con la peculiarità che, per analogia con

gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di

liquidazione spetta a questa Camera e non al giudice ordinario del fallimento –

ossia il Pretore (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5).

4.1

Ciò

vale anche nel caso in cui, non essendosi notificato nessun creditore, gli

attivi del fallito sono stati consegnati in natura all’amministrazione estera,

rispettivamente, trattandosi di crediti, qualora essi le siano stati ceduti, come

pure nell’ipotesi – verificatasi nella fattispecie – in cui l’amministrazione

estera è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 260 LEF, a far valere un credito

contestato. Una revoca del minifallimento – peraltro non chiesta nel caso

concreto – in applicazione analogica dell’art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF non entra in

considerazione. Infatti, lo scopo della procedura di fallimento secondario

viene appunto raggiunto con la consegna all’amministrazione estera degli attivi

situati in Svizzera o del loro provento. Una revoca del minifallimento è ipotizzabile solo qualora tutti i

creditori, compresi quelli insinuatisi all’estero, si sono disinteressati o

hanno ritirato la loro insinuazione, rispettivamente se una decisione estera di

revoca del fallimento principale o di omologazione di un concordato è stata

riconosciuta in Svizzera (cfr. Jaques,

op. cit., p. 82).

4.2

Nel

caso concreto, l’AP 1 ha effettuato tutte le operazioni di sua competenza. La

procedura di fallimento secondario può così ritenersi esaurita e di conseguenza

dev’essere chiusa.

5.

La

presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,

all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169

LDIP). La tassa (art. 53 lett. e OTLEF), di fr. 50.--, e le spese di

pubblicazione sono a carico della massa fallimentare estera. L’IS 1 le dedurrà,

unitamente alle proprie tasse e spese, dall’importo di fr. 3'000.-- depositato

dal curatore in conformità dell’art. 230 cpv. 2 LEF e gli restituirà

l’eventuale saldo.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È

dichiarata chiusa la liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________

(I), decretata l’8 giugno 2005.

2.

La

tassa, di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione della presente decisione sono

a carico della massa fallimentare.

3.

È

ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

4.

Intimazione

a:

– avv. __________, __________;

– __________;

AP 1;

Ufficio dei registri di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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