14.2006.62
Fallimento secondario aperto in Svizzera. Chiusura.
23 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2006.62
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
Fallimento secondario aperto in Svizzera. Chiusura.
ITALIA
art. 170 LDIP
art. 268 LEF
Incarto n.
14.2006.62
Lugano
23 agosto
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 7 luglio 2006 presentata da
IS 1
tendente alla
chiusura della procedura di fallimento secondario di
PI 1, __________ (I)
rappr. dal __________,
curatore del fallimento
a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
decretata da questa Camera l’8 giugno 2005 (inc.
14.2005.7);
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Con
sentenza 8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7/8), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera il fallimento della società PI 1, con sede a __________,
decretato il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________.
Considerandi
2.
Il
12.
agosto 2005, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo
della procedura di liquidazione del fallimento in Svizzera (inc. 15.05.74).
3.
Il
__________ ottobre 2005, l’Ufficio ha pubblicato nel FUC (__________) e nel
FUSC (__________) la continuazione della procedura di fallimento, dopo che il
curatore italiano aveva anticipato le spese di liquidazione. Nessun creditore
si è annunciato nel termine fissato dall’Ufficio. Il 22 maggio 2006, il
curatore italiano è stato autorizzato a far valere l’unico attivo inventariato
in Svizzera, ossia un credito della fallita – contestato – contro la società M__________,
__________.
4.
L'art.
170.
cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in
materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme
speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno
1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à
l’étranger, CFPG n° 8 (giallo), Lugano 2006, p. 66 ad C). Pertanto,
anche l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario (“minifallimento”) (cfr. D. Staehelin,
Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG
],
Basilea et al. 1989, p. 171 ad VI), con la peculiarità che, per analogia con
gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di
liquidazione spetta a questa Camera e non al giudice ordinario del fallimento –
ossia il Pretore (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5).
4.1
Ciò
vale anche nel caso in cui, non essendosi notificato nessun creditore, gli
attivi del fallito sono stati consegnati in natura all’amministrazione estera,
rispettivamente, trattandosi di crediti, qualora essi le siano stati ceduti, come
pure nell’ipotesi – verificatasi nella fattispecie – in cui l’amministrazione
estera è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 260 LEF, a far valere un credito
contestato. Una revoca del minifallimento – peraltro non chiesta nel caso
concreto – in applicazione analogica dell’art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF non entra in
considerazione. Infatti, lo scopo della procedura di fallimento secondario
viene appunto raggiunto con la consegna all’amministrazione estera degli attivi
situati in Svizzera o del loro provento. Una revoca del minifallimento è ipotizzabile solo qualora tutti i
creditori, compresi quelli insinuatisi all’estero, si sono disinteressati o
hanno ritirato la loro insinuazione, rispettivamente se una decisione estera di
revoca del fallimento principale o di omologazione di un concordato è stata
riconosciuta in Svizzera (cfr. Jaques,
op. cit., p. 82).
4.2
Nel
caso concreto, l’AP 1 ha effettuato tutte le operazioni di sua competenza. La
procedura di fallimento secondario può così ritenersi esaurita e di conseguenza
dev’essere chiusa.
5.
La
presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,
all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169
LDIP). La tassa (art. 53 lett. e OTLEF), di fr. 50.--, e le spese di
pubblicazione sono a carico della massa fallimentare estera. L’IS 1 le dedurrà,
unitamente alle proprie tasse e spese, dall’importo di fr. 3'000.-- depositato
dal curatore in conformità dell’art. 230 cpv. 2 LEF e gli restituirà
l’eventuale saldo.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È
dichiarata chiusa la liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________
(I), decretata l’8 giugno 2005.
2.
La
tassa, di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione della presente decisione sono
a carico della massa fallimentare.
3.
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4.
Intimazione
a:
– avv. __________, __________;
– __________;
–
AP 1;
–
Ufficio dei registri di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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