14.2006.65
rigetto definitivo dell'opposizione: convenzione per l'adozione del regime della separazione dei beni - sentenza relativi agli alimenti per la moglie che consente la compensazione con crediti riguarda
12 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.65
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: convenzione per l'adozione del regime della separazione dei beni - sentenza relativi agli alimenti per la moglie che consente la compensazione con crediti riguardanti l'abitazione coniugale
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 38 cpv. 1 LEF
art. 56 cf. 2 LEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2006.65
Lugano
12 marzo 2007
LS/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 maggio 2006 da
AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ del 13 luglio/10
agosto 2005 dell'UEF __________;
istanza che il Segretario assessore della Pretura __________,
con sentenza 20 luglio 2006 ha respinto, caricando alla procedente spese e
tassa di giustizia;
appellante l'istante che con atto 25 luglio 2006, integrato il successivo
31 luglio, postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere l'istanza,
ovvero condannando il marito al pagamento di fr. 20'000.– e chiedendo l'assegnazione
in proprietà della casa coniugale, previa iscrizione a registro fondiario;
preso atto che il convenuto non ha formulato osservazioni
all'appello;
ritenuto in fatto
e considerando in
diritto:
che
con PE n. __________ del 13 luglio/10 agosto 2005 dell'UEF __________, AP 1 ha
escusso il marito AO 1 per l'importo di fr. 20'000.– oltre interessi al 13.20%
dall'11 luglio 2005, indicando quale titolo di credito: “Per versamenti,
pagamenti a mio carico non effettuati (alimenti)”;
che
AP 1 fonda la sua pretesa sulla convenzione 28 settembre 1989, conclusa nell'ambito
dell'adozione del regime matrimoniale della separazione dei beni, con cui il
marito l'aveva riconosciuta proprietaria in ragione di 1/2 della casa coniugale
(part. n. __________ RFD di __________), quota che le avrebbe ceduto su
semplice richiesta, mentre la moglie si era impegnata ad assumersi metà degli
eventuali debiti esistenti (doc. B);
che,
all'udienza di contraddittorio 12 luglio 2006, la procedente ha affermato “che
la somma chiesta con la presente esecuzione è dovuta in quanto metà della casa
è di sua proprietà come alla convenzione”;
che,
quell'accordo, oltre a non costituire un valido titolo di rigetto definitivo ai
sensi dell'art. 80 LEF, in quanto non può essere parificato né ad una sentenza
esecutiva, né ad una transazione o a un riconoscimento di debito giudiziale e
nemmeno ad una decisione di un autorità amministrativa federale o cantonale,
nulla dice riguardo a eventuali crediti in favore dell'istante, tanto meno di
natura alimentare;
che
pertanto, non disponendo di un titolo idoneo, non v'è motivo per concedere il
rigetto definitivo dell'opposizione su questa base e, conseguentemente, di
accogliere l'appello in tal senso;
che
l'escusso ha prodotto in prima sede copia della sentenza 30 marzo 2006 della
Pretura __________, che riconosce alla moglie un contributo alimentare di fr.
743.– dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di fr. 2'155.40 dal 1° agosto
2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2'596.– dal 1° maggio 2005 all'11 novembre 2005
(doc. 1), riconfermata in appello con sentenza 5 maggio 2006 della Prima camera
civile (doc. 2),
che
l'escusso ha prodotto anche un conteggio dettagliato -con i relativi
giustificativi- dei contributi alimentari dovuti alla moglie (fr. 42'613.47),
di quanto in effetti egli aveva versato (fr. 10'809.60) e quanto da lui pagato dopo
il 1° agosto 2004 per la casa coniugale (fr. 29'679.72), compresa la ricevuta
postale di pagamento del saldo finale di fr. 2'124.15 a favore della moglie
(doc. 3);
che,
la stessa sentenza pretorile 30 marzo 2006 consentiva al marito di “compensare
parte del contributo alimentare con quanto da lui versato per l'abitazione
familiare attribuita in uso ed effettivamente utilizzata dalla moglie” per il
periodo tra il 1° agosto 2004 e l'11 novembre 2005 (doc. 1, pag. 9, n. 12);
che
tutto ciò appare tuttavia ininfluente, data la carenza di un titolo esecutivo
di cui già s'è detto;
che
per il resto, dev'essere osservato che le argomentazioni esposte dall'istante
la prima volta davanti a questa Camera, come pure la produzione di nuovi
documenti, vanno respinte in quanto per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cui
rinvia l'art. 25 LALEF), in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che
inoltre non è di nessuna pertinenza la richiesta di assegnazione in proprietà della
casa coniugale e di iscrizione a registro fondiario, trattandosi di
contestazioni estranee alla procedura esecutiva (art. 38 cpv. 1 LEF) e a un
giudizio di rigetto dell'opposizione;
che
infine sono stati prodotti tardivamente e vanno perciò estromessi dall'incarto
Fatti
i numerosi memoriali e i documenti trasmessi dall'appellante dopo il 3 agosto
2006, dal momento che il termine di dieci giorni per presentare appello (art.
308 CPC) è scaduto durante le ferie esecutive terminate il 31 luglio (art. 56
n. 2 LEF);
che,
ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello
in ogni suo punto, con il carico della tassa di giustizia all'appellante e la
rinuncia all'assegnazione di indennità alla controparte, che non ha formulato
osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 80 LEF, 25 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
25/31 luglio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
Considerandi
3.
Intimazione a: – AP 1, __________;
– AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
20'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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