14.2006.66
opposizione a sequestro - esistenza del credito: estinzione per compensazione di un credito verso il cessionario, con crediti verso il cedente
20 settembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2006.66
Data decisione, Autorità:
20.09.2006, CEF
Titolo:
opposizione a sequestro - esistenza del credito: estinzione per compensazione di un credito verso il cessionario, con crediti verso il cedente
CESSIONE DI CREDITO
COMPENSAZIONE
CREDITO
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
SCADENZA
art. 169 cpv. 1 CO
art. 169 cpv. 2 CO
art. 271segg. LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.66
Lugano
20 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2004.2360 della Pretura del Distretto __________) promossa con opposizione
31 marzo 2004 da
AP
1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
il sequestro 10
aprile 2003 (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AO 1
in cui il Segretario assessore della Pretura del
Distretto __________, con decisione 11 luglio 2006, non ha ammesso
l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 26 luglio 2006, con cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione
e di annullare il sequestro;
lette le osservazioni 21 agosto 2006 con cui la parte
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 aprile 2003 diretta
contro AP 1, __________, AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto __________,
il sequestro in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del fondo part. n° __________
RFD di __________. L'istante ha allegato di avere nei confronti della debitrice
un credito di fr. 15'100.–, oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2003, per
rifusione di spese e ripetibili fissate nelle sentenze 10 settembre 2002 della
Fatti
I Corte civile del Tribunale federale, 2 ottobre 2002 della IICCA (inc. 12.2002.173)
e 31 ottobre 2002 del Pretore del Distretto __________ (inc. SF.01.340): il
credito, originariamente dovuto alla __________, è stato ceduto all'AO 1 il 4
marzo 2003.
B. L'11 aprile 2003, il Segretario assessore della Pretura del
Distretto __________, ha decretato il sequestro come richiesto.
C. Il 31 marzo 2004 AP 1 ha interposto opposizione al sequestro, ritenendolo
manifestamente abusivo e contestando l'esistenza del credito vantato dal
sequestrante.
Il
Segretario assessore si è pronunciato una prima volta il 1° dicembre 2005. La sentenza
è stata annullata da questa Camera, adita da AP 1, con sentenza 2 giugno 2006 per
violazione del diritto di essere sentito dell'opponente (inc. 14.2006.18) e così
rinviata al primo giudice. All'udienza di contraddittorio del 27 giugno 2006, l'opponente
ha contestato l'esistenza di una causa di sequestro visto che il credito,
ceduto e rivendicato dal sequestrante, era compensato da crediti ch'essa
vantava verso __________, ossia tasse di giustizia, spese e ripetibili di
complessivi fr. 8'200.– per una controversia in materia di locazione, fr.
1'200.– per una procedura di fallimento, fr. 39'087.30 per costi d'acqua e di
scarico come lo smaltimento e trattamento dei rifiuti, e fr. 56'000.– per pigioni
arretrate. Il sequestrante si è opposto alla compensazione poiché questi
crediti erano sorti o scaduti dopo quello ceduto il 4 marzo 2003.
D. Con
sentenza 11 luglio 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________,
ha respinto l'opposizione di AP 1, rilevando che la compensazione di crediti
verso il cedente poteva essere opposta al cessionario, solo se quei crediti
esistevano o comunque scadevano prima di quelli ceduti. In concreto, se la
cessione era avvenuta il 4 marzo 2003, la pretesa per tasse di giustizia, spese
e ripetibili di complessivi fr. 9'700.– riguardava sentenze pronunciate nel
2005, la tassa dell'acqua e delle fognature di fr. 39'087.– era stata pagata
dall'opponente nel 2005, e quella di fr. 56'000.– si riferiva alle pigioni scoperte
da gennaio ad agosto 2005.
E. Con
appello 26 luglio 2006, AP 1 chiede l'accoglimento della sua opposizione e la
revoca del sequestro.
L'appellante
sostiene che per l'art. 169 cpv. 2 CO, determinante è il momento in cui la
causa dei crediti posti in compensazione è sorta. E, in concreto, si tratta del
contratto di locazione 15 dicembre 1995 sottoscritto da lei e da __________ e
la procedura iniziata il 22 luglio 2002 di contestazione della relativa disdetta
davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Vista la cessione
di credito 4 marzo 2003, la compensazione sarebbe più che legittima.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro (cfr. Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art.
278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti,
con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò
qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dal creditore -e contestate dalle controparti- è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
7a ed., Berna 2003, n. 74 ad §
51; Reeb, Les mesures provisoires
dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2.
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid.
1.5
e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti,
prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza
di primo grado (cosiddetti "nova in senso proprio"), sia quelli
verificatisi prima ("nova in senso improprio"). La
possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre
nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà
rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi
verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons.
3). Le limitazioni di cui all’art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).
Pertanto,
i documenti prodotti con l'appello come pure quelli prodotti con le
osservazioni sono, di per sé, ammissibili.
3.
Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
L'appellante
sostiene che il credito fatto valere dal sequestrante è compensato dai crediti ch'egli
ha nei confronti di __________. Litigiosa rimane pertanto solo l'esistenza del
credito posto a fondamento del sequestro. Non è invece controversa l'esistenza
di una causa di sequestro, l'opponente non avendo sede in Svizzera (art. 271 cpv.
1.
n. 4 LEF), né che la part. n° __________ RFD di __________ appartenga alla
debitrice, e nemmeno che la pretesa rivendicata dal sequestrante ammonti a fr.
15'100.– oltre interessi. Altresì pacifica -poiché mai contestata- è la
cessione di credito avvenuta il 4 marzo 2003 tra __________ e l'AO 1, comunicata
il medesimo giorno all'opponente con l'invito a pagare il dovuto entro il 20
marzo 2003 (doc. H). È quindi pure incontestato che il credito di fr. 15'100.– sia
diventato esigibile il 21 marzo 2003.
4.
A
detta dell'appellante, i suoi crediti nei confronti di __________ hanno tutti
origine e sono sorti prima che quest'ultima cedesse la sua pretesa di fr.
15'100.– al sequestrante.
Il
debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
cedente se le stesse, già sussistevano quando ebbe notizia della cessione (art.
169.
cpv. 1 CO). Ed è altresì vero che, se a quel momento, il debitore aveva
verso il cedente un credito non ancora scaduto, potrà opporlo in compensazione (art.
169.
cpv. 2 prima frase CO). Diversamente dalla tesi del ricorrente, tuttavia,
l'ordine di scadenza tra i crediti assume rilevanza particolare: perché vi
possa essere compensazione è necessario che la scadenza del credito del
debitore non sia posteriore a quella del credito ceduto (art. 169 cpv. 2
seconda frase CO). Come si dirà in seguito, nel presente caso, questa
condizione non è adempiuta. Il credito dell'AO 1, sequestrante e cessionario, è
scaduto prima di quelli che AP 1 vanta nei confronti della cedente __________.
a) AP 1 si è anzitutto vista riconoscere un credito di fr. 8'200.– per
tasse di giustizia e ripetibili, da lei sostenute nell'ambito della
contestazione della disdetta 21 giugno 2002 del contratto di locazione del
complesso alberghiero __________ situato a __________ (fondi n° __________ RFD).
Quale conduttrice, __________ ne aveva in effetti postulato la nullità il 22
luglio 2002 davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e,
successivamente, il 24 marzo 2003 davanti al Pretore (doc. 2.1 e doc. C in
appello, consid. 4a) che ne aveva confermato la validità. Il 27 gennaio 2005 essa
ha quindi impugnato la decisione pretorile, ma la Seconda camera civile del
Tribunale d'appello ha respinto l'appello (doc. 2.2). Dal canto suo il Tribunale
federale, adito con un ricorso per riforma sempre dalla conduttrice, il 7 novembre
2005.
ha decretato lo stralcio della causa per rinuncia (doc. 2.3). E, se è vero
che, nel momento in cui il credito di fr. 15'100.– è stato ceduto al
sequestrante, la procedura di contestazione della disdetta era già in corso. È
altrettanto vero che il contestuale credito di fr. 8'200.–, che l'opponente
propone in compensazione, è diventato esigibile solo il 7 novembre 2005, ossia una
volta conclusa l'intera procedura di ricorso.
La
somma restante di fr. 1'500.– invece, riguarda la procedura fallimentare aperta
nei confronti di __________. In merito non è dato di sapere quando l'opponente abbia
dato avvio alla procedura e per quali motivi. Certo è che, in definitiva, essa
è sfociata nella dichiarazione di fallimento della società debitrice con effetto
al 3 giugno 2005 (doc. 2.4 e 2.5), ben più tardi del 21 marzo 2003.
b) L’appellante
afferma di avere pagato fr. 39'087.30 al Comune di __________ per “tasse di
consumo e erogazione dell'acqua potabile 2003-2004 e della fognatura, esclusa
la corresponsione della tassa piscina e rifiuti” (verbale, pag. 4; doc. 3), riguardanti
l'intero complesso alberghiero __________ locato da __________. In effetti, secondo
il contratto di locazione 15 dicembre 1995, queste spese sono interamente a
carico della conduttrice (doc. 3.1, art. 8.1). Sennonché, l'appellante ha provveduto
al loro pagamento solo il 26 aprile 2005 (doc. 3, pag. 3). Le fatture e i vari richiami
di pagamento prodotti con l'appello, distinguono poi fra la “tassa fissa
piscine 2004”, la “tassa d'uso fognatura 2004” e la “tassa acqua potabile 2004”
(doc. D, E), e sono tutte state emesse nel corso dell'anno 2004. Si tratta
quindi di crediti che, oltre a non essere esigibili, il 21 marzo 2003 nemmeno
sussistevano. In queste condizioni, è malvenuta l'opponente, che verso l'ente
comunale rimane pur sempre l'unica debitrice di questi contributi, a chiedere
di compensare la pretesa del sequestrante, con un credito cui nemmeno aveva ancora
dovuto far fronte.
c) Per finire, l'appellante chiede di compensare il suo debito con le
pretese concernenti la locazione dell’immobile __________ e a carico di __________,
rimaste scoperte per complessivi fr. 56'000.–. Ma, se è vero che il contratto
di locazione risale al 15 dicembre 1995, è altresì pacifico che le pigioni non
pagate sono riferite ai mesi da gennaio 2005 ad agosto 2005 (doc. 4). Il 21
marzo 2003, giorno in cui il credito di fr. 15'100.– del sequestrante è
diventato esigibile, quelle pretese non lo erano di certo.
5.
Visti i motivi esposti ad 4 (a-c),
ossia preso atto che i crediti che l’appellante pretende di opporre in
compensazione non erano esigibili il 21 marzo 2003, la possibilità della
compensazione non è data e l’esistenza del credito di fr. 15'100.-- è ben più
che verosimile, giustificando il mantenimento del sequestro.
L’appello dev’essere così respinto.
La
tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati gli art. 271
segg. LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 26 luglio 2006 di AP 1, __________,
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 300.–, già anticipata dall'appellante,
rimane a suo carico. AP 1, __________, rifonderà all'AO 1, __________, fr. 500.–
a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
–
RA 1, ;
–
AO 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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