Lexipedia

Decisione

14.2006.66

opposizione a sequestro - esistenza del credito: estinzione per compensazione di un credito verso il cessionario, con crediti verso il cedente

20 settembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I Corte civile del Tribunale federale, 2 ottobre 2002 della IICCA (inc. 12.2002.173)

e 31 ottobre 2002 del Pretore del Distretto __________ (inc. SF.01.340): il

credito, originariamente dovuto alla __________, è stato ceduto all'AO 1 il 4

marzo 2003.

B. L'11 aprile 2003, il Segretario assessore della Pretura del

Distretto __________, ha decretato il sequestro come richiesto.

C. Il 31 marzo 2004 AP 1 ha interposto opposizione al sequestro, ritenendolo

manifestamente abusivo e contestando l'esistenza del credito vantato dal

sequestrante.

Il

Segretario assessore si è pronunciato una prima volta il 1° dicembre 2005. La sentenza

è stata annullata da questa Camera, adita da AP 1, con sentenza 2 giugno 2006 per

violazione del diritto di essere sentito dell'opponente (inc. 14.2006.18) e così

rinviata al primo giudice. All'udienza di contraddittorio del 27 giugno 2006, l'opponente

ha contestato l'esistenza di una causa di sequestro visto che il credito,

ceduto e rivendicato dal sequestrante, era compensato da crediti ch'essa

vantava verso __________, ossia tasse di giustizia, spese e ripetibili di

complessivi fr. 8'200.– per una controversia in materia di locazione, fr.

1'200.– per una procedura di fallimento, fr. 39'087.30 per costi d'acqua e di

scarico come lo smaltimento e trattamento dei rifiuti, e fr. 56'000.– per pigioni

arretrate. Il sequestrante si è opposto alla compensazione poiché questi

crediti erano sorti o scaduti dopo quello ceduto il 4 marzo 2003.

D. Con

sentenza 11 luglio 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________,

ha respinto l'opposizione di AP 1, rilevando che la compensazione di crediti

verso il cedente poteva essere opposta al cessionario, solo se quei crediti

esistevano o comunque scadevano prima di quelli ceduti. In concreto, se la

cessione era avvenuta il 4 marzo 2003, la pretesa per tasse di giustizia, spese

e ripetibili di complessivi fr. 9'700.– riguardava sentenze pronunciate nel

2005, la tassa dell'acqua e delle fognature di fr. 39'087.– era stata pagata

dall'opponente nel 2005, e quella di fr. 56'000.– si riferiva alle pigioni scoperte

da gennaio ad agosto 2005.

E. Con

appello 26 luglio 2006, AP 1 chiede l'accoglimento della sua opposizione e la

revoca del sequestro.

L'appellante

sostiene che per l'art. 169 cpv. 2 CO, determinante è il momento in cui la

causa dei crediti posti in compensazione è sorta. E, in concreto, si tratta del

contratto di locazione 15 dicembre 1995 sottoscritto da lei e da __________ e

la procedura iniziata il 22 luglio 2002 di contestazione della relativa disdetta

davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Vista la cessione

di credito 4 marzo 2003, la compensazione sarebbe più che legittima.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del

sequestro (cfr. Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art.

278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti,

con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò

qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro

addotte dal creditore -e contestate dalle controparti- è raggiunto il grado di

verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

7a ed., Berna 2003, n. 74 ad §

51; Reeb, Les mesures provisoires

dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del

ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid.

1.5

e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti,

prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza

di primo grado (cosiddetti "nova in senso proprio"), sia quelli

verificatisi prima ("nova in senso improprio"). La

possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre

nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà

rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi

verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.

Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons.

3). Le limitazioni di cui all’art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).

Pertanto,

i documenti prodotti con l'appello come pure quelli prodotti con le

osservazioni sono, di per sé, ammissibili.

3.

Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

L'appellante

sostiene che il credito fatto valere dal sequestrante è compensato dai crediti ch'egli

ha nei confronti di __________. Litigiosa rimane pertanto solo l'esistenza del

credito posto a fondamento del sequestro. Non è invece controversa l'esistenza

di una causa di sequestro, l'opponente non avendo sede in Svizzera (art. 271 cpv.

1.

n. 4 LEF), né che la part. n° __________ RFD di __________ appartenga alla

debitrice, e nemmeno che la pretesa rivendicata dal sequestrante ammonti a fr.

15'100.– oltre interessi. Altresì pacifica -poiché mai contestata- è la

cessione di credito avvenuta il 4 marzo 2003 tra __________ e l'AO 1, comunicata

il medesimo giorno all'opponente con l'invito a pagare il dovuto entro il 20

marzo 2003 (doc. H). È quindi pure incontestato che il credito di fr. 15'100.– sia

diventato esigibile il 21 marzo 2003.

4.

A

detta dell'appellante, i suoi crediti nei confronti di __________ hanno tutti

origine e sono sorti prima che quest'ultima cedesse la sua pretesa di fr.

15'100.– al sequestrante.

Il

debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al

cedente se le stesse, già sussistevano quando ebbe notizia della cessione (art.

169.

cpv. 1 CO). Ed è altresì vero che, se a quel momento, il debitore aveva

verso il cedente un credito non ancora scaduto, potrà opporlo in compensazione (art.

169.

cpv. 2 prima frase CO). Diversamente dalla tesi del ricorrente, tuttavia,

l'ordine di scadenza tra i crediti assume rilevanza particolare: perché vi

possa essere compensazione è necessario che la scadenza del credito del

debitore non sia posteriore a quella del credito ceduto (art. 169 cpv. 2

seconda frase CO). Come si dirà in seguito, nel presente caso, questa

condizione non è adempiuta. Il credito dell'AO 1, sequestrante e cessionario, è

scaduto prima di quelli che AP 1 vanta nei confronti della cedente __________.

a) AP 1 si è anzitutto vista riconoscere un credito di fr. 8'200.– per

tasse di giustizia e ripetibili, da lei sostenute nell'ambito della

contestazione della disdetta 21 giugno 2002 del contratto di locazione del

complesso alberghiero __________ situato a __________ (fondi n° __________ RFD).

Quale conduttrice, __________ ne aveva in effetti postulato la nullità il 22

luglio 2002 davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e,

successivamente, il 24 marzo 2003 davanti al Pretore (doc. 2.1 e doc. C in

appello, consid. 4a) che ne aveva confermato la validità. Il 27 gennaio 2005 essa

ha quindi impugnato la decisione pretorile, ma la Seconda camera civile del

Tribunale d'appello ha respinto l'appello (doc. 2.2). Dal canto suo il Tribunale

federale, adito con un ricorso per riforma sempre dalla conduttrice, il 7 novembre

2005.

ha decretato lo stralcio della causa per rinuncia (doc. 2.3). E, se è vero

che, nel momento in cui il credito di fr. 15'100.– è stato ceduto al

sequestrante, la procedura di contestazione della disdetta era già in corso. È

altrettanto vero che il contestuale credito di fr. 8'200.–, che l'opponente

propone in compensazione, è diventato esigibile solo il 7 novembre 2005, ossia una

volta conclusa l'intera procedura di ricorso.

La

somma restante di fr. 1'500.– invece, riguarda la procedura fallimentare aperta

nei confronti di __________. In merito non è dato di sapere quando l'opponente abbia

dato avvio alla procedura e per quali motivi. Certo è che, in definitiva, essa

è sfociata nella dichiarazione di fallimento della società debitrice con effetto

al 3 giugno 2005 (doc. 2.4 e 2.5), ben più tardi del 21 marzo 2003.

b) L’appellante

afferma di avere pagato fr. 39'087.30 al Comune di __________ per “tasse di

consumo e erogazione dell'acqua potabile 2003-2004 e della fognatura, esclusa

la corresponsione della tassa piscina e rifiuti” (verbale, pag. 4; doc. 3), riguardanti

l'intero complesso alberghiero __________ locato da __________. In effetti, secondo

il contratto di locazione 15 dicembre 1995, queste spese sono interamente a

carico della conduttrice (doc. 3.1, art. 8.1). Sennonché, l'appellante ha provveduto

al loro pagamento solo il 26 aprile 2005 (doc. 3, pag. 3). Le fatture e i vari richiami

di pagamento prodotti con l'appello, distinguono poi fra la “tassa fissa

piscine 2004”, la “tassa d'uso fognatura 2004” e la “tassa acqua potabile 2004”

(doc. D, E), e sono tutte state emesse nel corso dell'anno 2004. Si tratta

quindi di crediti che, oltre a non essere esigibili, il 21 marzo 2003 nemmeno

sussistevano. In queste condizioni, è malvenuta l'opponente, che verso l'ente

comunale rimane pur sempre l'unica debitrice di questi contributi, a chiedere

di compensare la pretesa del sequestrante, con un credito cui nemmeno aveva ancora

dovuto far fronte.

c) Per finire, l'appellante chiede di compensare il suo debito con le

pretese concernenti la locazione dell’immobile __________ e a carico di __________,

rimaste scoperte per complessivi fr. 56'000.–. Ma, se è vero che il contratto

di locazione risale al 15 dicembre 1995, è altresì pacifico che le pigioni non

pagate sono riferite ai mesi da gennaio 2005 ad agosto 2005 (doc. 4). Il 21

marzo 2003, giorno in cui il credito di fr. 15'100.– del sequestrante è

diventato esigibile, quelle pretese non lo erano di certo.

5.

Visti i motivi esposti ad 4 (a-c),

ossia preso atto che i crediti che l’appellante pretende di opporre in

compensazione non erano esigibili il 21 marzo 2003, la possibilità della

compensazione non è data e l’esistenza del credito di fr. 15'100.-- è ben più

che verosimile, giustificando il mantenimento del sequestro.

L’appello dev’essere così respinto.

La

tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati gli art. 271

segg. LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 26 luglio 2006 di AP 1, __________,

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia della presente decisione di fr. 300.–, già anticipata dall'appellante,

rimane a suo carico. AP 1, __________, rifonderà all'AO 1, __________, fr. 500.–

a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

RA 1, ;

AO 1, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster