14.2006.68
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
24 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.68
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.68
Lugano
24 novembre
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
9 giugno 2006 da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 3 agosto 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 3 agosto 2006 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 11 agosto 2006 ne postula
l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 16 agosto
2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
ell’ambito dell’esecuzione n.__________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 2'467.80 oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 12 luglio 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 3 agosto 2006 la Pretore __________, ha pronunciato il
fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 3 agosto 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 11 agosto 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato
l’esecuzione in oggetto, producendo due ricevute 10 luglio 2006 rispettivamente
10 agosto 2006 __________ relative a versamenti di fr. 2'467.80 rispettivamente
di fr. 2'344.70 (doc. B e D). L’appellante ha poi sostenuto di avere saldato le
ulteriori procedure esecutive a suo carico.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi
impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.
2.
n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore
che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio
da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare
fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra
l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. D)
rispettivamente dall’estratto delle esecuzioni __________ 21 novembre 2006
emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata dall’appellante
il 10 agosto 2006 rispettivamente che l’importo ancora dovuto è pervenuto
all’Ufficio esecuzione il 16 agosto 2006, e quindi posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 21 novembre 2006 si evince che tutte le
procedure esecutive a carico dell’appellante sono state pagate, il che dimostra
che essa dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni e che
quindi non si trova in uno stato di illiquidità.
Avendo
pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2.
L'appello
11.
agosto 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
LEF
pronuncia:
I. L'appello
11 agosto 2006 di AP 1 __________, è accolto. Di conseguenza:
“1. La dichiarazione
di fallimento 3 agosto 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________
nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a
carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese
dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP
1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
RA 1
-
__________, __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi
implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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