14.2006.69
Istanza di autofallimento.
20 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2006.69
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, CEF
Titolo:
Istanza di autofallimento.
AUTOFALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
art. 191 LEF
Incarto n.
14.2006.69
Lugano
20 ottobre
2006 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sull’istanza di autofallimento ai sensi
dell’art. 191 LEF presentata il 4 luglio 2006 da
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________ con sentenza
8 agosto 2006 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia di
complessivi fr. 200.-- sono a carico dell’istante.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che
con atto 22 agosto 2006 postula l’accoglimento dell’istanza;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 4 luglio 2006 AP 1 ha chiesto l’autofallimento. Egli ha asserito di
essersi divorziato nel 1985, di essersi poi risposato nel 1990 e che le
conseguenze del divorzio l’hanno portato ad una situazione finanziaria
disastrosa. Da oltre 15 anni lotta per saldare i suoi debiti. Lavora dal 1990
per le __________ quale __________ e guadagna circa Fr. 4'500.--/4'700.-- al
mese. Dopo il pignoramento del suo salario le sue entrate effettive ammontano a
fr. 3'700.-- al mese, mentre le indennità che riceve per le ore supplementari e
la tredicesima vanno a beneficio dei creditori, così che nonostante i suoi
sforzi, i debiti continuano ad aumentare. L’istante ha poi affermato di
conoscere le spese inerenti la procedura di autofallimento, che affronterebbe
volentieri, nel caso l’istanza venisse accolta, nella consapovolezza di avere
un futuro migliore.
AP 1 ha
poi prodotto la sua scheda di salario del maggio 2006 (doc. A), un elenco delle
entrate e uscite della sua famiglia, la polizza di assicurazione per la sua
automobile, una polizza di versamento (doc. B), un estratto delle sue
esecuzioni al 28 giugno 2006 (doc. C), cinque attestati di carenza di beni
datati 26 giugno 2006 (doc. D) e copia della prima dichiarazione di fallimento
11 maggio 2006 (doc. E).
B. All’udienza del 3 agosto 2006 AP 1 si è riconfermato nella sua
istanza, ribadendo il suo desiderio di poter ricominciare dopo la dichiarazione
di fallimento.
C. Con sentenza 8 agosto 2006 la Pretore __________ ha respinto
l’istanza di autofallimento, sostenendo che in seguito alla presentazione da
parte di AP 1 di un’identica istanza il 30 marzo 2006 con sentenza 11 maggio
2006 ne aveva già dichiarato il fallimento. Essendo però AP 1 privo di beni,
l’UEF __________ ha chiesto il 17 maggio 2006 la sospensione della procedura
per mancanza di attivi, per cui il 18 maggio 2006 il fallimento è stato
sospeso. In prima sede è stato rilevato che secondo la dottrina il debitore
sprovvisto di attivi non possiede un interesse degno di protezione a far
dichiarare il proprio fallimento. Ciò perché in mancanza di attivi realizzabili
per un valore che permetta di coprire almeno le spese della procedura sommaria
di fallimento, l’art. 230 cpv. 1 e 2 LEF prevede la sospensione e
successivamente la chiusura della procedura di fallimento. Un eventuale
accoglimento dell’istanza di autofallimento in mancanza di attivi provocherebbe
infatti l’apertura di una procedura con esigue possibilità di successo, la
quale con ogni probabilità non farebbe altro che riportare il debitore nella
situazione precedente alla dichiarazione di fallimento, causando spese che di
fatto si sarebbero potute evitare a tutto beneficio del debitore stesso e dei
suoi creditori.
D. Con atto d’appello 22 agosto 2006 AP 1 ha evidenziato che il mancato
pagamento dell’anticipo richiesto dall’UEF __________ per le spese nella prima
procedura di autofallimento è da ricondurre alla sua poca conoscenza della legge,
ad incomprensioni con l’UEF __________ ed a una certa disparità degli importi
richiesti dai diversi Uffici di esecuzione e fallimenti. L’UEF di __________
non ha inoltre domandato formalmente il pagamento dell’anticipo, se non tramite
la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Decretando il fallimento la
Pretura di __________ ha tuttavia appurato che sussistono i requisiti necessari
per accogliere la sua istanza. L’appellante ha poi rilevato che venendo a
cadere il pignoramento in corso, con il salario che percepisce sarebbe in grado
di far fronte alle spese e alle imposte correnti.
Da
parte del Sindacato __________ è stato reso noto che il servizio sociale delle __________
metterebbe a disposizione l’importo necessario per coprire le spese della
procedura di fallimento (cfr. appello e scritto 4 agosto 2006 di __________
alla Pretura).
Considerato
Considerandi
1.
La
dichiarazione di fallimento su richiesta del debitore (art. 191 LEF) è
impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.
Solo il
debitore può ricorrere contro la decisione che respinge la sua istanza di autofallimento
(art. 174 e 194 LEF), i creditori non sono parte nella procedura (Cometta, Commentaire
Romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 15 ad
art. 191; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 38 n. 29 p. 307).
a) Secondo
l’art. 174 LEF (per il rinvio dell’art. 194 LEF) la decisione del giudice del
fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci
giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art.
174.
cpv. 1 LEF).
b) Al di fuori di questa
fattispecie, vale la regola secondo cui, in sede d’appello, è esclusa la
facoltà di addurrre nuovi fatti, prove ed eccezioni, così come previsto dai
combinati art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e 25 LALEF.
2.
In virtù dell’art.
191.
LEF il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo
fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non sussitono
possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg., il
giudice dichiara il fallimento.
Ogni debitore ha il
diritto di chiedere l’autofallimento, anche se non soggiace all’esecuzione in
via di fallimento. Ogni debitore deve infatti avere la possibilità di sanare complessivamente
la sua situazione finanziaria. Nella prassi sono in particolare i debitori che
non soggiaciono al fallimento che ne fanno richiesta. L’autofallimento offre effettivamente
al debitore importanti facilitazioni, che si avvicinano ad un risanamento. Vengono
infatti a cadere pignoramenti (anche pignoramenti di salario). Inoltre questo
istituto procura al debitore immediatamente la necessaria tranquillità per
riprendersi finanziariamente. Infatti, già dopo l’apertura del fallimento egli
può disporre liberamente del suo salario corrente (ossia dei versamenti che
sono divenuti esigibili dopo l’apertura del fallimento). Inoltre, il debitore
può venire nuovamente escusso solo dopo il suo ritorno a miglior fortuna (art.
265.
ss. LEF) (Amonn/Walther, op. cit. § 38 n. 22-23 p.
306).
3.
Affinchè il
fallimento possa venire pronunciato in seguito ad una dichiarazione d’insolvibilità
presentata al giudice, deve essere adempiuta una condizione positiva (lo stato
d’insolvibilità) e simultaneamente non deve essere adempiuta alcuna delle
seguenti condizioni negative, ossia:
- la
possibilità di appuramento bonale dei debiti ai sensi dell’art. 333 ss. LEF (solo
nel caso di debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento);
- la
sospensione della decisione di fallimento in seguito a moratoria concordataria
o moratoria straordinaria ai sensi dell’art. 173a LEF;
- una procedura di
fallimento già in corso (art. 206 cpv. 3 LEF);
- una
procedura di determinazione di ritorno a miglior fortuna in corso (art. 265b
LEF);
- un
abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv. 2 CC (Cometta, op. cit. n. 4
ad art. 191 LEF).
4.
A dimostrazione
della sua insolvibilità AP 1 ha prodotto diversi documenti, tra cui un
conteggio del suo salario per il mese di maggio 2006 (doc. A), da cui risulta
che egli percepisce fr. 3’700.-- netti al mese. Egli ha poi inoltrato un elenco
delle spese che deve sostenere per mantenere la sua famiglia (doc. B), da cui
emerge che l’importo che gli rimane a disposizione ammonta a ca. fr. 440.-- al
mese. Ciò di fronte ad un estratto delle sue esecuzioni al 28 giugno 2006 (doc.
C), da cui risulta che nei suoi confronti sono pendenti procedure per fr.
29'724.05 e che dal 1993 al 26 giugno 2006 sono stati emessi a suo carico ben
60.
attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 111'131.37.
Sulla base di questi
documenti può essere ritenuto che le difficoltà finanziarie dell’appellante si
trascinano da anni e che con quanto gli rimane del suo salario, dedotte le
spese correnti necessarie per il mantenimento della sua famiglia - tra le quali
non sono nemmeno state conteggiate le spese per le imposte -, non sarà mai in
grado di sanare la sua situazione finanziaria, per cui può essere concluso che
egli si trova in uno stato d’insolvibilità.
D’altro canto non sussiste
nessuna delle menzionate condizioni negative.
Per quel che riguarda la
copertura delle spese della procedura di fallimento va rilevato che l’appellante
ha dichiarato che il mancato pagamento dell’anticipo richiesto nella precedente
procedura di fallimento è da ricondurre alla sua poca conoscenza della LEF e ad
incomprensioni con l’UEF di __________ e che ora, nel caso venisse accolta la
sua istanza di autofallimento, sarebbe disposto a pagare le spese della
procedura. L’appellante è ora in chiaro che in caso di mancato pagamento
dell’anticipo la procedura di fallimento verrebbe nuovamente sospesa e che lo
scopo prefissato verrebbe a cadere. D’altro canto il Sindacato __________ ha
comunicato che il servizio sociale delle __________ è pronto a mettere a
disposizione l’importo necessario per coprire le spese della procedura in esame.
In riforma della sentenza pretorile, l’istanza di autofallimento presentata da AP
1.
può essere accolta e il suo fallimento dichiarato.
5.
L’appello 22 agosto
2006.
di AP 1 va di conseguenza accolto.
La tassa di giustizia è
posta a carico dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 191 LEF
pronuncia:
1.
L’appello 22 agosto
2006.
di AP 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
martedì 24
ottobre 2006 alle ore 10.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
3.
Intimazione: -AP
1, __________;
____________________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________;
- Ufficio
registri di __________;
Comunicazione alla
Pretura di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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