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Decisione

14.2006.69

Istanza di autofallimento.

20 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 4 luglio 2006 AP 1 ha chiesto l’autofallimento. Egli ha asserito di

essersi divorziato nel 1985, di essersi poi risposato nel 1990 e che le

conseguenze del divorzio l’hanno portato ad una situazione finanziaria

disastrosa. Da oltre 15 anni lotta per saldare i suoi debiti. Lavora dal 1990

per le __________ quale __________ e guadagna circa Fr. 4'500.--/4'700.-- al

mese. Dopo il pignoramento del suo salario le sue entrate effettive ammontano a

fr. 3'700.-- al mese, mentre le indennità che riceve per le ore supplementari e

la tredicesima vanno a beneficio dei creditori, così che nonostante i suoi

sforzi, i debiti continuano ad aumentare. L’istante ha poi affermato di

conoscere le spese inerenti la procedura di autofallimento, che affronterebbe

volentieri, nel caso l’istanza venisse accolta, nella consapovolezza di avere

un futuro migliore.

AP 1 ha

poi prodotto la sua scheda di salario del maggio 2006 (doc. A), un elenco delle

entrate e uscite della sua famiglia, la polizza di assicurazione per la sua

automobile, una polizza di versamento (doc. B), un estratto delle sue

esecuzioni al 28 giugno 2006 (doc. C), cinque attestati di carenza di beni

datati 26 giugno 2006 (doc. D) e copia della prima dichiarazione di fallimento

11 maggio 2006 (doc. E).

B. All’udienza del 3 agosto 2006 AP 1 si è riconfermato nella sua

istanza, ribadendo il suo desiderio di poter ricominciare dopo la dichiarazione

di fallimento.

C. Con sentenza 8 agosto 2006 la Pretore __________ ha respinto

l’istanza di autofallimento, sostenendo che in seguito alla presentazione da

parte di AP 1 di un’identica istanza il 30 marzo 2006 con sentenza 11 maggio

2006 ne aveva già dichiarato il fallimento. Essendo però AP 1 privo di beni,

l’UEF __________ ha chiesto il 17 maggio 2006 la sospensione della procedura

per mancanza di attivi, per cui il 18 maggio 2006 il fallimento è stato

sospeso. In prima sede è stato rilevato che secondo la dottrina il debitore

sprovvisto di attivi non possiede un interesse degno di protezione a far

dichiarare il proprio fallimento. Ciò perché in mancanza di attivi realizzabili

per un valore che permetta di coprire almeno le spese della procedura sommaria

di fallimento, l’art. 230 cpv. 1 e 2 LEF prevede la sospensione e

successivamente la chiusura della procedura di fallimento. Un eventuale

accoglimento dell’istanza di autofallimento in mancanza di attivi provocherebbe

infatti l’apertura di una procedura con esigue possibilità di successo, la

quale con ogni probabilità non farebbe altro che riportare il debitore nella

situazione precedente alla dichiarazione di fallimento, causando spese che di

fatto si sarebbero potute evitare a tutto beneficio del debitore stesso e dei

suoi creditori.

D. Con atto d’appello 22 agosto 2006 AP 1 ha evidenziato che il mancato

pagamento dell’anticipo richiesto dall’UEF __________ per le spese nella prima

procedura di autofallimento è da ricondurre alla sua poca conoscenza della legge,

ad incomprensioni con l’UEF __________ ed a una certa disparità degli importi

richiesti dai diversi Uffici di esecuzione e fallimenti. L’UEF di __________

non ha inoltre domandato formalmente il pagamento dell’anticipo, se non tramite

la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Decretando il fallimento la

Pretura di __________ ha tuttavia appurato che sussistono i requisiti necessari

per accogliere la sua istanza. L’appellante ha poi rilevato che venendo a

cadere il pignoramento in corso, con il salario che percepisce sarebbe in grado

di far fronte alle spese e alle imposte correnti.

Da

parte del Sindacato __________ è stato reso noto che il servizio sociale delle __________

metterebbe a disposizione l’importo necessario per coprire le spese della

procedura di fallimento (cfr. appello e scritto 4 agosto 2006 di __________

alla Pretura).

Considerato

Considerandi

1.

La

dichiarazione di fallimento su richiesta del debitore (art. 191 LEF) è

impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

Solo il

debitore può ricorrere contro la decisione che respinge la sua istanza di autofallimento

(art. 174 e 194 LEF), i creditori non sono parte nella procedura (Cometta, Commentaire

Romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 15 ad

art. 191; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

Berna 2003, § 38 n. 29 p. 307).

a) Secondo

l’art. 174 LEF (per il rinvio dell’art. 194 LEF) la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art.

174.

cpv. 1 LEF).

b) Al di fuori di questa

fattispecie, vale la regola secondo cui, in sede d’appello, è esclusa la

facoltà di addurrre nuovi fatti, prove ed eccezioni, così come previsto dai

combinati art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e 25 LALEF.

2.

In virtù dell’art.

191.

LEF il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo

fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non sussitono

possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg., il

giudice dichiara il fallimento.

Ogni debitore ha il

diritto di chiedere l’autofallimento, anche se non soggiace all’esecuzione in

via di fallimento. Ogni debitore deve infatti avere la possibilità di sanare complessivamente

la sua situazione finanziaria. Nella prassi sono in particolare i debitori che

non soggiaciono al fallimento che ne fanno richiesta. L’autofallimento offre effettivamente

al debitore importanti facilitazioni, che si avvicinano ad un risanamento. Vengono

infatti a cadere pignoramenti (anche pignoramenti di salario). Inoltre questo

istituto procura al debitore immediatamente la necessaria tranquillità per

riprendersi finanziariamente. Infatti, già dopo l’apertura del fallimento egli

può disporre liberamente del suo salario corrente (ossia dei versamenti che

sono divenuti esigibili dopo l’apertura del fallimento). Inoltre, il debitore

può venire nuovamente escusso solo dopo il suo ritorno a miglior fortuna (art.

265.

ss. LEF) (Amonn/Walther, op. cit. § 38 n. 22-23 p.

306).

3.

Affinchè il

fallimento possa venire pronunciato in seguito ad una dichiarazione d’insolvibilità

presentata al giudice, deve essere adempiuta una condizione positiva (lo stato

d’insolvibilità) e simultaneamente non deve essere adempiuta alcuna delle

seguenti condizioni negative, ossia:

- la

possibilità di appuramento bonale dei debiti ai sensi dell’art. 333 ss. LEF (solo

nel caso di debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento);

- la

sospensione della decisione di fallimento in seguito a moratoria concordataria

o moratoria straordinaria ai sensi dell’art. 173a LEF;

- una procedura di

fallimento già in corso (art. 206 cpv. 3 LEF);

- una

procedura di determinazione di ritorno a miglior fortuna in corso (art. 265b

LEF);

- un

abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv. 2 CC (Cometta, op. cit. n. 4

ad art. 191 LEF).

4.

A dimostrazione

della sua insolvibilità AP 1 ha prodotto diversi documenti, tra cui un

conteggio del suo salario per il mese di maggio 2006 (doc. A), da cui risulta

che egli percepisce fr. 3’700.-- netti al mese. Egli ha poi inoltrato un elenco

delle spese che deve sostenere per mantenere la sua famiglia (doc. B), da cui

emerge che l’importo che gli rimane a disposizione ammonta a ca. fr. 440.-- al

mese. Ciò di fronte ad un estratto delle sue esecuzioni al 28 giugno 2006 (doc.

C), da cui risulta che nei suoi confronti sono pendenti procedure per fr.

29'724.05 e che dal 1993 al 26 giugno 2006 sono stati emessi a suo carico ben

60.

attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 111'131.37.

Sulla base di questi

documenti può essere ritenuto che le difficoltà finanziarie dell’appellante si

trascinano da anni e che con quanto gli rimane del suo salario, dedotte le

spese correnti necessarie per il mantenimento della sua famiglia - tra le quali

non sono nemmeno state conteggiate le spese per le imposte -, non sarà mai in

grado di sanare la sua situazione finanziaria, per cui può essere concluso che

egli si trova in uno stato d’insolvibilità.

D’altro canto non sussiste

nessuna delle menzionate condizioni negative.

Per quel che riguarda la

copertura delle spese della procedura di fallimento va rilevato che l’appellante

ha dichiarato che il mancato pagamento dell’anticipo richiesto nella precedente

procedura di fallimento è da ricondurre alla sua poca conoscenza della LEF e ad

incomprensioni con l’UEF di __________ e che ora, nel caso venisse accolta la

sua istanza di autofallimento, sarebbe disposto a pagare le spese della

procedura. L’appellante è ora in chiaro che in caso di mancato pagamento

dell’anticipo la procedura di fallimento verrebbe nuovamente sospesa e che lo

scopo prefissato verrebbe a cadere. D’altro canto il Sindacato __________ ha

comunicato che il servizio sociale delle __________ è pronto a mettere a

disposizione l’importo necessario per coprire le spese della procedura in esame.

In riforma della sentenza pretorile, l’istanza di autofallimento presentata da AP

1.

può essere accolta e il suo fallimento dichiarato.

5.

L’appello 22 agosto

2006.

di AP 1 va di conseguenza accolto.

La tassa di giustizia è

posta a carico dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 191 LEF

pronuncia:

1.

L’appello 22 agosto

2006.

di AP 1, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

martedì 24

ottobre 2006 alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico.

3.

Intimazione: -AP

1, __________;

____________________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________;

- Ufficio

registri di __________;

Comunicazione alla

Pretura di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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