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Decisione

14.2006.7

rigetto provvisorio dell'opposizione: carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell'istante

29 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente sostiene di avere ceduto in uso l'esercizio pubblico __________

all'escussa, mentre quest'ultima si era impegnata a corrispondere mensilmente

fr. 7'100.– per la pigione e l'acconto delle spese accessorie. La convenuta si

sarebbe tuttavia dimostrata inadempiente nei pagamenti. Sulla base del

contratto di locazione -nel frattempo giunto ad estinzione- rimane uno scoperto

di fr. 22'400.– per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004.

C. All'udienza

di contraddittorio del 20 gennaio 2006, la procedente ha confermato la sua

richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, censurando la validità del

contratto di locazione in quanto sottoscritto da persone non autorizzate a

vincolare validamente le due società. La firma dell'istante -oltre a

corrispondere a quella della convenuta- differiva inoltre da quella apposta

sulla procura rilasciata in favore del suo patrocinatore. Ha quindi eccepito la

carenza di legittimazione processuale. Per il resto la convenuta, oltre ad

insorgere contro l'ammontare posto in esecuzione, ha sollevato l'eccezione di

inadempimento contrattuale, l'istante non avendo mai provveduto al deposito

della cauzione ricevuta a titolo di garanzia. In replica la società creditrice ha

confermato che il contratto di locazione era stato sottoscritto da __________,

suo amministratore unico e, all'epoca, promotore dell'escussa che, anche se parzialmente,

aveva comunque onorato i suoi obblighi. Per il resto ha contestato le

argomentazioni della convenuta.

D. Con

sentenza 24 gennaio 2006 il Pretore del Distretto __________ ha accertato che

le firme sul contratto di locazione erano di __________, amministratore unico

dell'istante e della convenuta, e che pertanto le due società erano validamente

vincolate. Le censure dell'escussa erano peraltro contrarie alla buona fede,

avendo la stessa versato acconti per complessivi fr. 30'500.–. Ha quindi escluso

la tesi dell'inadempimento contrattuale, il deposito della cauzione non essendo

elemento essenziale per la locazione, oltre a precisare che oggetto di

esecuzione erano gli acconti per le spese accessorie e non il loro conguaglio. Donde,

per finire, l'accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr.

22'400.–.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 per carenza di

rappresentanza processuale del legale dell'istante. Precisa che la discrepanza

esistente tra la firma apposta sul contratto di locazione per conto della

società istante -e dalla medesima identificata essere quella di __________

amministratore unico con diritto di firma individuale- con quella apposta sulla

procura di conferimento del mandato al di lei avvocato, è stata evidenziata all'udienza

di discussione. Tuttavia l'istante nulla ha detto sulla persona che aveva

sottoscritto quella stessa procura, né sul suo potere di rappresentanza. Trattandosi

di un presupposto processuale, il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato

implica la nullità sia del PE sia dell'istanza di rigetto dell'opposizione.

F. Con

le osservazioni 24 febbraio 2006 AO 1 postula la reiezione del gravame. Afferma

che l'appellante, per la prima volta in appello, contesta la rappresentanza

processuale del suo legale. Davanti al Pretore, essa si sarebbe limitata a mettere

in dubbio la validità della firma apposta in suo nome sul contratto di

locazione. Il primo giudice non aveva quindi motivo di dubitare della

legittimità della procura agli atti.

Considerato

in diritto: 1. Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in

lite della parte nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio

(rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti

del rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art.

97 n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a).

2. L'appellante si fonda esplicitamente sulla carenza di

rappresentanza processuale del patrocinatore della società creditrice in quanto

fondata su una procura (doc. A) che reca una firma diversa da quella presente

sul contratto di locazione sottoscritto dall'amministratore unico con firma

individuale da AO 1. Controparte eccepisce anzitutto l'impossibilità di addurre

fatti nuovi e nuove eccezioni in sede d'appello in virtù dei combinati art. 25

LALEF e 321 CPC; l'osservazione non è tuttavia di alcun rilievo già per il

fatto che -come ricordato al punto precedente- i presupposti processuali possono

venir verificati d'ufficio in ogni stadio della causa, quindi anche in sede

d'appello (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, App., art. 97, m. 18).

3. E'

particolare nella vertenza il fatto che la convenuta, davanti al primo giudice,

non ha specificato se l'eccezione di carenza di capacità processuale fosse

riferita all'amministratore unico della società istante o al suo patrocinatore.

Essa ha infatti affermato: “non è dato di sapere di chi siano le firme di cui

al contratto di locazione” e inoltre: “differiscono però da quella riportata

sulla procura di cui al doc. A”, concludendo di sollevare "anche eccezione

di carente legittimazione processuale". Non v'è pertanto dubbio sul fatto

che in discussione fosse la legittimità di entrambe le firme: quella di chi aveva

sottoscritto il contratto di locazione e quella figurante sulla procura,

visibilmente diverse tra di loro (doc. A e B pag. 3). L'istante peraltro

nemmeno pretende che i due documenti siano stati sottoscritti dalla medesima

persona. Il Pretore ha accertato -e neppure è [più] oggetto di contestazione-

che quella apposta sul contratto di locazione è di __________, a quel tempo

“amministratore unico sia dell'istante che della convenuta” (sentenza

impugnata, pag. 2 in basso; doc. 3; act. II, pag. 3). Irrisolta restava comunque

ancora la questione -invero non affrontata dal primo giudice- della firma sulla

procura conferita al legale dell'istante. Se non che, all'udienza di

discussione, quest'ultima non ha fornito alcuna indicazione al riguardo; anzi,

nemmeno a titolo subordinato, non ha accennato all'atto di procura e non ha

contestato che la firma relativa potesse essere di persona non abilitata a

rappresentarla.

In

concreto agli atti figura la copia della procura, datata 5 ottobre 2005, con

cui la società istante ha autorizzato RA 1 a rappresentarla nell'ambito della

procedura di rigetto che la oppone alla convenuta (doc. A). Malgrado la

contestazione dell'escussa, non è però stato provato né a chi appartenga la firma

apposta in basso a destra né se quella persona poteva validamente vincolare la

rappresentata. Il presupposto della rappresentanza processuale dell'avvocato

dell'istante non è pertanto adempiuto e l'istanza dev'essere dichiarata nulla,

così come tutti gli atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la

sentenza 24 gennaio 2006.

4. L'appello 30 gennaio 2006 di AP 1 va di conseguenza accolto. La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell'istante, che rifonderà all'appellante

un'equa indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC, 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

30 gennaio 2006 di AP 1 __________, è accolto. Di conseguenza i dispositivi n.

1 e 2 della sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del Distretto __________, vengono

riformati come segue:

“1. La sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del

distretto __________ nella procedura di rigetto dell'opposizione promossa da AO

1 (inc. EF.2005.3188) è nulla.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di

indennità.”

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere ad AP 1, __________, fr.

400.

– a titolo di indennità.

3.

Intimazione: –

RA 1;

RA 1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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