14.2006.7
rigetto provvisorio dell'opposizione: carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell'istante
29 maggio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.7
Data decisione, Autorità:
29.05.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell'istante
ACCERTAMENTO D'UFFICIO
ATTO NULLO / ATTI NULLI
CAPACITÀ PROCESSUALE
DECISIONE NULLA
FIRMA
NULLITÀ
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
PROCURA
RAPPRESENTANZA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
SOCIETÀ
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
14.2006.7
Lugano
29 maggio
2006
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 ottobre 2005 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 28 settembre/3
ottobre 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________,
con sentenza 24 gennaio 2006 (EF.2005.3188) ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 22'400.– oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 30 gennaio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese
e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto che la procedente con osservazioni 24 febbraio 2006 si
oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 1° febbraio 2006 con cui all'appello
è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per
l'incasso di complessivi fr. 22'750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004.
Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di locazione 15.03.04 afferente
il __________”. Interposta tempestiva opposizione, AO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
procedente sostiene di avere ceduto in uso l'esercizio pubblico __________
all'escussa, mentre quest'ultima si era impegnata a corrispondere mensilmente
fr. 7'100.– per la pigione e l'acconto delle spese accessorie. La convenuta si
sarebbe tuttavia dimostrata inadempiente nei pagamenti. Sulla base del
contratto di locazione -nel frattempo giunto ad estinzione- rimane uno scoperto
di fr. 22'400.– per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004.
C. All'udienza
di contraddittorio del 20 gennaio 2006, la procedente ha confermato la sua
richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, censurando la validità del
contratto di locazione in quanto sottoscritto da persone non autorizzate a
vincolare validamente le due società. La firma dell'istante -oltre a
corrispondere a quella della convenuta- differiva inoltre da quella apposta
sulla procura rilasciata in favore del suo patrocinatore. Ha quindi eccepito la
carenza di legittimazione processuale. Per il resto la convenuta, oltre ad
insorgere contro l'ammontare posto in esecuzione, ha sollevato l'eccezione di
inadempimento contrattuale, l'istante non avendo mai provveduto al deposito
della cauzione ricevuta a titolo di garanzia. In replica la società creditrice ha
confermato che il contratto di locazione era stato sottoscritto da __________,
suo amministratore unico e, all'epoca, promotore dell'escussa che, anche se parzialmente,
aveva comunque onorato i suoi obblighi. Per il resto ha contestato le
argomentazioni della convenuta.
D. Con
sentenza 24 gennaio 2006 il Pretore del Distretto __________ ha accertato che
le firme sul contratto di locazione erano di __________, amministratore unico
dell'istante e della convenuta, e che pertanto le due società erano validamente
vincolate. Le censure dell'escussa erano peraltro contrarie alla buona fede,
avendo la stessa versato acconti per complessivi fr. 30'500.–. Ha quindi escluso
la tesi dell'inadempimento contrattuale, il deposito della cauzione non essendo
elemento essenziale per la locazione, oltre a precisare che oggetto di
esecuzione erano gli acconti per le spese accessorie e non il loro conguaglio. Donde,
per finire, l'accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr.
22'400.–.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 per carenza di
rappresentanza processuale del legale dell'istante. Precisa che la discrepanza
esistente tra la firma apposta sul contratto di locazione per conto della
società istante -e dalla medesima identificata essere quella di __________
amministratore unico con diritto di firma individuale- con quella apposta sulla
procura di conferimento del mandato al di lei avvocato, è stata evidenziata all'udienza
di discussione. Tuttavia l'istante nulla ha detto sulla persona che aveva
sottoscritto quella stessa procura, né sul suo potere di rappresentanza. Trattandosi
di un presupposto processuale, il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato
implica la nullità sia del PE sia dell'istanza di rigetto dell'opposizione.
F. Con
le osservazioni 24 febbraio 2006 AO 1 postula la reiezione del gravame. Afferma
che l'appellante, per la prima volta in appello, contesta la rappresentanza
processuale del suo legale. Davanti al Pretore, essa si sarebbe limitata a mettere
in dubbio la validità della firma apposta in suo nome sul contratto di
locazione. Il primo giudice non aveva quindi motivo di dubitare della
legittimità della procura agli atti.
Considerato
in diritto: 1. Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in
lite della parte nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio
(rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti
del rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art.
97 n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a).
2. L'appellante si fonda esplicitamente sulla carenza di
rappresentanza processuale del patrocinatore della società creditrice in quanto
fondata su una procura (doc. A) che reca una firma diversa da quella presente
sul contratto di locazione sottoscritto dall'amministratore unico con firma
individuale da AO 1. Controparte eccepisce anzitutto l'impossibilità di addurre
fatti nuovi e nuove eccezioni in sede d'appello in virtù dei combinati art. 25
LALEF e 321 CPC; l'osservazione non è tuttavia di alcun rilievo già per il
fatto che -come ricordato al punto precedente- i presupposti processuali possono
venir verificati d'ufficio in ogni stadio della causa, quindi anche in sede
d'appello (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, App., art. 97, m. 18).
3. E'
particolare nella vertenza il fatto che la convenuta, davanti al primo giudice,
non ha specificato se l'eccezione di carenza di capacità processuale fosse
riferita all'amministratore unico della società istante o al suo patrocinatore.
Essa ha infatti affermato: “non è dato di sapere di chi siano le firme di cui
al contratto di locazione” e inoltre: “differiscono però da quella riportata
sulla procura di cui al doc. A”, concludendo di sollevare "anche eccezione
di carente legittimazione processuale". Non v'è pertanto dubbio sul fatto
che in discussione fosse la legittimità di entrambe le firme: quella di chi aveva
sottoscritto il contratto di locazione e quella figurante sulla procura,
visibilmente diverse tra di loro (doc. A e B pag. 3). L'istante peraltro
nemmeno pretende che i due documenti siano stati sottoscritti dalla medesima
persona. Il Pretore ha accertato -e neppure è [più] oggetto di contestazione-
che quella apposta sul contratto di locazione è di __________, a quel tempo
“amministratore unico sia dell'istante che della convenuta” (sentenza
impugnata, pag. 2 in basso; doc. 3; act. II, pag. 3). Irrisolta restava comunque
ancora la questione -invero non affrontata dal primo giudice- della firma sulla
procura conferita al legale dell'istante. Se non che, all'udienza di
discussione, quest'ultima non ha fornito alcuna indicazione al riguardo; anzi,
nemmeno a titolo subordinato, non ha accennato all'atto di procura e non ha
contestato che la firma relativa potesse essere di persona non abilitata a
rappresentarla.
In
concreto agli atti figura la copia della procura, datata 5 ottobre 2005, con
cui la società istante ha autorizzato RA 1 a rappresentarla nell'ambito della
procedura di rigetto che la oppone alla convenuta (doc. A). Malgrado la
contestazione dell'escussa, non è però stato provato né a chi appartenga la firma
apposta in basso a destra né se quella persona poteva validamente vincolare la
rappresentata. Il presupposto della rappresentanza processuale dell'avvocato
dell'istante non è pertanto adempiuto e l'istanza dev'essere dichiarata nulla,
così come tutti gli atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la
sentenza 24 gennaio 2006.
4. L'appello 30 gennaio 2006 di AP 1 va di conseguenza accolto. La tassa
di giustizia segue la soccombenza dell'istante, che rifonderà all'appellante
un'equa indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC, 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
30 gennaio 2006 di AP 1 __________, è accolto. Di conseguenza i dispositivi n.
1 e 2 della sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del Distretto __________, vengono
riformati come segue:
“1. La sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del
distretto __________ nella procedura di rigetto dell'opposizione promossa da AO
1 (inc. EF.2005.3188) è nulla.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di
indennità.”
2.
La
tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere ad AP 1, __________, fr.
400.
– a titolo di indennità.
3.
Intimazione: –
RA 1;
–
RA 1.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster