14.2006.70
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
28 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.70
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.70
Lugano
28 settembre
2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
23 maggio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________ con sentenza 22 agosto 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo dal giorno
22 agosto 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 24 agosto 2006 ne postula l’annullamento;
presso atto dello scritto 7 settembre 2006 della parte
appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 25 agosto
2006 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
__________ la AO 1” ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 23'546.85 oltre
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza di
contraddittorio del 26 giugno 2006 l’escussa ha ribadito la sua proposta
contenuta nello scritto 11 maggio 2006 precisando che lo stesso giorno avrebbe
versato all’UEF un primo acconto di fr. 8'000.--.
Presone
atto il primo giudice ha fissato alla parte debitrice un ultimo termine
scadente il 25 luglio 2006 per saldare il suo debito.
C. Avendo
la creditrice con scritto 11 agosto 2008 comunicato alla Pretura il mancato
pagamento da parte dell’escussa, con sentenza 22 agosto 2008 il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far
tempo da giovedì 22 agosto 2006 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 24 agosto 2006 AP 1 ha prodotto un telefax 23 agosto 2006 della
creditrice, da cui risulta che l’importo residuo ammontava a fr. 18'200.65
(doc. 2), e una ricevuta postale 24 agosto 2006 relativa al versamento del
predetto importo a __________ in favore dell’appellata (doc. 3).
E. Con
scritto 7 settembre 2006 la creditrice ha confermato il pagamento del suo
debito da parte di AP 1.
Considerato
in diritto: 1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
Considerandi
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dal fax 23
agosto 2006 della creditrice inviato all’appellante indicante l’importo residuo
ammontante a fr. 18'200.65 (doc. 2) e dalla ricevuta __________relativa al
pagamento del predetto importo a favore della creditrice (doc. 3) emerge che
l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 24 agosto 2006, e
quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
2.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
26.
settembre 2006 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono
pendenti 40 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 203'713.95, di cui 7
promosse nel 2004, 14 nel 2005 e ben 19 nel 2006. Nel caso di specie
determinante è che nell’anno in corso sono già state presentate 3 domande di
proseguire l’esecuzione, che due pignoramenti sono già stati eseguiti e che
sono stati già emessi 2 ulteriori avvisi di pignoramento e 4 comminatorie di
fallimento. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria dell’escussa è
andata via via deteriorandosi e che non dispone della liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della solvibilità non appare di
conseguenza sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi
trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
3.
L'appello
24.
agosto 2006 di AP 1 va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
24 agosto 2006 di AP 1, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì
3 ottobre 2006 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
RA
1AP 1;
AO
1__________;
– Ufficio __________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
rzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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