14.2006.73
rigetto provvisorio dell'opposizione: diritto di essere sentito - rinvio al primo giudice per mancata citazione al contraddittorio
15 marzo 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.73
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: diritto di essere sentito - rinvio al primo giudice per mancata citazione al contraddittorio
CITAZIONE
DECISIONE NULLA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NULLITÀ
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
14.2006.73
Lugano
15 marzo 2007
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 aprile 2006 da
AO 1
(rappr. dall' e RA 1 )
contro
AP 1
(rappr. dal curatore __________, __________, )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 25/26 aprile 2005
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 22 agosto 2006 (EF.2006.1219);
“1. L'istanza è accolta nel senso
dei surriferiti considerando: di conseguenza l'opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti __________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr.
22'782.55 oltre interessi al 5% a far capo dal 21.05.2004.
Fatti
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 350.– a titolo di
indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 24 agosto 2006 ne postula l'annullamento e il rinvio alla Pretura affinché
proceda ad una nuova udienza di contraddittorio;
preso atto che la procedente con osservazioni 6 settembre 2006, si è
opposta al gravame auspicando, in via subordinata, che una nuova udienza venga
semmai indetta in tempi brevi;
richiamato il decreto presidenziale del 29 agosto 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in
diritto:
che con PE n. __________ del 25/26 aprile 2005 dell'UE __________ AO
1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 22'782.55 oltre interessi al 6% dal 21
aprile 2004, indicando come titolo di credito: “Fattura del 06.09.2001 e del
10.12.2001: lavori eseguiti presso il capannone della AP 1 – Mappale __________
- __________”;
che,
interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio con istanza 25 aprile 2006;
che
all'udienza di contraddittorio del 21 agosto 2006, l'escussa non ha partecipato;
che
con sentenza 22 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura __________,
ha accolto l'istanza, ritenendo presente all'incarto documentazione tale da
costituire valido titolo di rigetto;
che
contro tale sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, lamentando di non essere
stata citata per il contraddittorio e quindi di essere stata lesa nel suo
diritto di essere sentita in giudizio;
che,
non affrontando il merito della controversia, chiede di poter essere messa in
condizione di contestare davanti al Pretore l'istanza di controparte;
che,
con osservazioni 6 settembre 2006, AO 1, pur rilevando la correttezza della
decisione pretorile quanto alla presenza agli atti di ben cinque riconoscimenti
di debito, non si oppone al rinvio dell'incarto al primo giudice, nel caso in
cui il carente contraddittorio potesse essere sanato solo in tal modo;
che
l'appellante osserva come AP 1 sia stata priva di rappresentante legale dal 17
maggio 2006, data in cui la precedente amministratrice unica è stata radiata
dal Registro di commercio, fino al 20 giugno 2006, giorno della decisione della
Commissione tutoria regionale __________, con sede ad __________, che ha
designato __________ -estensore dell'appello- curatore della società ai sensi
dell'art. 393 n. 4 CC;
che
tale stato di cose non ha tuttavia nessuna ripercussione sulla procedura di
rigetto dell'opposizione, dal momento che l'unico atto processuale cui
l'escussa avrebbe potuto partecipare -ossia la discussione dell'istanza di
rigetto dell'opposizione tenutasi il 21 agosto 2006- è stato compiuto quando
essa era già debitamente rappresentata dal menzionato curatore;
che
è invece pacifico che __________ non è stato citato per il contraddittorio
nella presente procedura, malgrado l'accennata decisione dell'autorità tutoria
e la successiva rettifica 26 giugno 2006 siano state comunicate anche alla Pretura
__________;
che
tale omissione del giudice rappresenta una lesione del diritto dell'escussa di
essere sentita in giudizio che può comportare la nullità della decisione presa
ciò nonostante (art. 84 e 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che,
al fine di garantire i diritti processuali dell'appellante e per ovviare alla
nullità del contraddittorio e della successiva sentenza, la causa dev'essere
retrocessa al primo giudice, affinché provveda a una regolare citazione di
entrambe le parti per la discussione ed emetta un nuovo giudizio sull'istanza
di rigetto dell'opposizione;
che,
data la particolarità del motivo per cui l'appello dev'essere accolto, si prescinde
dal prelevare spese e tasse di giustizia, e anche dall'assegnare indennità alla
parte vincente (Chiesa, Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al
rimborso di ripetibili, in NRCP 2003, pag. 227).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 20 e 25 LALEF, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49,
61 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
24 agosto 2006 di AP 1, __________, è accolto.
Considerandi
2.
La
sentenza 22 agosto 2006 (inc. EF. 2006.1219) del Segretario assessore della Pretura
__________ è nulla.
3.
L'incarto
è rinviato allo stesso giudice affinché proceda nel senso dei considerandi ed
emetta un nuovo giudizio.
4.
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.
5.
Intimazione:
–
__________, ;
–
RA 1, .
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
22'782.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster