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Decisione

14.2006.75

rigetto definitivo dell'opposizione: sentenza di divorzio passata in giudicato - rendita d'indigenza per la moglie vita natural durante - estinzione del credito per rinuncia della creditrice

12 marzo 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di estinzione rientra la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 6 ad art. 81).

La prova documentale deve essere rigorosa; non è sufficiente rendere

verosimile un motivo di estinzione: esso va pertanto provato per il tramite di

documenti chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 3 ad art. 81; Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,

op. cit., n. 57 ad art. 81).

5. Invano

l'appellante ripropone la tesi secondo cui il suo obbligo di mantenimento nei

confronti dell'ex moglie sarebbe decaduto con il proprio pensionamento. Come

evidenziato dal Segretario assessore e come risulta dal dispositivo della

sentenza di divorzio, l'obbligo posto a carico del marito è inteso vita natural

durante (doc. C, pag. 9 n. 2). Poco importa che nelle motivazioni della

decisione, si prospettasse all'escusso la possibilità di postulare una nuova

definizione della rendita d'indigenza, a seconda dei cambiamenti finanziari che

sarebbero potuti intervenire una volta raggiunta, da parte dell'uno o

dell'altra, l'età del pensionamento. Di fatto l'escusso ha fatto uso di questa facoltà

solo il 24 agosto 2006, giorno dell'udienza di discussione, introducendo

l'istanza volta a sopprimere la rendita d'indigenza, e sulla quale solo al

competente giudice di merito incombe pronunciarsi; pronuncia tuttavia

inesistente ai fini del presente giudizio.

L'escusso

ha invero tentato un esperimento di conciliazione svoltosi il 23 gennaio 2004

(doc. 1: allegato H). Ma, allora, la richiesta di sopprimere il contributo alimentare,

non aveva trovato il benché minimo consenso nella controparte. Poco cambia che l'istante

non abbia reclamato o rivendicato alcunché, nonostante l'escusso non avesse

versato la rendita d'indigenza per ben due anni. Come si è detto, l'estinzione

Considerandi

di un credito, nel caso specifico la rinuncia da parte dell'ex moglie alla

propria rendita, va documentata in modo chiaro e univoco. In mancanza di altri

elementi, la semplice allegazione secondo cui per atti concludenti essa ne avrebbe

accettato la soppressione, non soddisfa questo requisito.

6.

A conferma della sentenza impugnata, l'appello 7 settembre 2006 di AP

1, __________, deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

7.

settembre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.–, già anticipata

dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

fr. 500.– di indennità.

3.

Intimazione a: – RA 2, ;

RA 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

65'087.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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