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Decisione

14.2006.8

rigetto provvisorio dell'opposizione: presupposti formali dell'appello

11 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza

di contraddittorio del 2 dicembre 2005, il procedente ha confermato la sua

richiesta. Il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo che sarebbe ancora

pendente una causa civile e una denuncia penale nei confronti di terzi. A detta

dell'istante le eccezioni non erano rese verosimili e, ad ogni modo, vertenze tra

l'escusso e terze persone esulavano dalla procedura esecutiva in corso.

C. Con

sentenza 2 dicembre 2005 il Pretore del Distretto __________ ha accolto

l'istanza, in quanto la documentazione prodotta costituiva un valido

riconoscimento di debito, osservando che i procedimenti civili e penali

promossi dall'escusso verso terzi non potevano inficiare i diritti dell'istante.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava AP 1, affermando che essa è nulla poiché -diversamente

da quanto stabilito dalla legge- è sprovvista di qualsiasi indicazione sui

mezzi e sulle autorità di ricorso. L'escusso contesta poi il foro della Pretura

di __________il suo domicilio legale essendo a __________.

E. Con

le osservazioni 10 marzo 2006 AO 1 postula la reiezione del gravame. Reputa il

ricorso tardivo e inefficace l'argomentazione secondo cui i rimedi di diritto

andavano specificati sulla sentenza. Contesta che l'escusso abbia dimostrato di

avere il domicilio a __________, tesi in ogni caso sollevata per la prima volta

in appello.

Considerato

in diritto: 1. Nel caso specifico -come a ragione osserva l'istante- l'appello è

tardivo, in quanto introdotto ben oltre il termine di 10 giorni previsto

dall'art. 22 cpv. 1 LALEF (art. 25 n. 2 lett. a LEF). In

effetti la sentenza impugnata è stata intimata il 2 dicembre 2005, mentre

l'appello è del 2 febbraio 2006 (cfr. act. IV: busta allegata al ricorso). E in

concreto l'appellante non pretende che la sentenza non gli sia stata notificata,

né sostiene di averla ricevuta solo dopo il 23 gennaio 2006.

Dev'essere

inoltre puntualizzato che secondo l'art. 285 cpv. 2 CPC -applicabile in virtù

dell'art. 25 LALEF- la mancanza di indicazioni sui rimedi di diritto e

sull'autorità di ricorso non rendono nulla la sentenza. La norma indicata del

codice di rito civile ticinese non prevede infatti fra le cause di nullità di

una decisione quella rilevata dall'appellante; la cosiddetta Rechtsmittelbelehrung

costituisce un presupposto formale nell'ambito della procedura amministrativa,

ma non in quella civile; di conseguenza, la mancata indicazione dei rimedi di

diritto non comporta la ricevibilità in ordine di un gravame tardivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m.,

22; art. 308 CPC, m. 3; CEF [14.2001.34] 22 maggio 2001).

2. A prescindere dalla tardività dell'appello, può essere ancora

ricordato che, giusta l'art. 97 n. 3 CPC, il giudice esamina d'ufficio, in ogni

stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, fra cui anche la sua competenza

territoriale quando il foro è imperativo. Ciò è il caso per la procedura di

rigetto dell'opposizione (Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep.

1989 pag. 343; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, N. 19 ad art. 84 LEF). In

effetti, secondo l'art. 84 cpv. 1 LEF il giudice competente per pronunciarsi

sulla domanda di rigetto dell'opposizione è il giudice del luogo d'esecuzione, ossia

quello in cui si trova l'ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto

Considerandi

esecutivo (Staehelin, op. cit.,

n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 84). Qualora l'escusso non abbia tempestivamente

contestato la competenza del predetto ufficio con il ricorso previsto dall'art.

17.

LEF (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, n. 4 § 6;

Rep. 1996 n. 88 consid. 1a) o non abbia notificato un

cambiamento di domicilio (art. 53 e contrario LEF), non gli sarà più permesso

in seguito di contestare il foro esecutivo, né quindi la competenza del giudice

del rigetto dell'opposizione (DTF 112 III 9 consid. 2; Staehelin, op. cit., n. 20 e 22 ad art.

84.

LEF; Gilliéron, op. cit., n.

24.

e 25 ad art. 84 LEF).

In concreto l'appellante

non pretende che, una volta ricevuto il

precetto

esecutivo intimatogli dall'UE __________, egli abbia

contestato

il foro esecutivo davanti all'autorità di vigilanza. Ne

consegue

che, per quanto emerge dall'incarto, l'eccezione

relativa

al foro era già perenta al momento dell'introduzione

dell'istanza

di rigetto provvisorio dell'opposizione. Ogni rilievo

sull'irricevibilità

della censura in virtù dell'art. 321 CPC, ossia

perché

formulata per la prima volta in questa sede, diventa così

abbondanziale.

3.

Per i motivi appena visti, anche i documenti prodotti solo in

appello devono essere estromessi dall'incarto.

4.

L'appello 2 febbraio 2006 di AP 1

deve di conseguenza essere respinto anzitutto poiché tardivo. La tassa di

giustizia segue la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa

indennità, tenuto tuttavia conto dei limiti della contestazione d'appello (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 97 n. 3, 285 cpv. 2 CPC, 84 cpv. 1 LEF, __________

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

2.

febbraio 2006 di AP 1 __________ è respinto

poiché

tardivo.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, già anticipata

dall'appellante in misura di fr. 500.-, resta a carico di AP 1. Questi

rifonderà a AO 1 __________ fr. 500.- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: –

AP 1 __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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