14.2006.8
rigetto provvisorio dell'opposizione: presupposti formali dell'appello
11 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.8
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: presupposti formali dell'appello
FORO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TERMINI
art. 97 cf. 3 CPC-TI
art. 285 cpv. 2 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
14.2006.8
Lugano
11 settembre
2006/
LS/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 settembre 2005 da
AO 1AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 14/15 settembre 2005 dell'UE __________;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 2 dicembre
2005 (EF.2005.2980) ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con scritto 2 febbraio
2006 postula l'annullamento della sentenza;
preso atto che il procedente con osservazioni 10 marzo 2006 si oppone
al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 14/15 settembre 2005 dell'UE __________,
AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 323'414.– oltre interessi al 5% dal 28
novembre 2003. Interposta tempestiva opposizione, AO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
Fatti
B. All'udienza
di contraddittorio del 2 dicembre 2005, il procedente ha confermato la sua
richiesta. Il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo che sarebbe ancora
pendente una causa civile e una denuncia penale nei confronti di terzi. A detta
dell'istante le eccezioni non erano rese verosimili e, ad ogni modo, vertenze tra
l'escusso e terze persone esulavano dalla procedura esecutiva in corso.
C. Con
sentenza 2 dicembre 2005 il Pretore del Distretto __________ ha accolto
l'istanza, in quanto la documentazione prodotta costituiva un valido
riconoscimento di debito, osservando che i procedimenti civili e penali
promossi dall'escusso verso terzi non potevano inficiare i diritti dell'istante.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava AP 1, affermando che essa è nulla poiché -diversamente
da quanto stabilito dalla legge- è sprovvista di qualsiasi indicazione sui
mezzi e sulle autorità di ricorso. L'escusso contesta poi il foro della Pretura
di __________il suo domicilio legale essendo a __________.
E. Con
le osservazioni 10 marzo 2006 AO 1 postula la reiezione del gravame. Reputa il
ricorso tardivo e inefficace l'argomentazione secondo cui i rimedi di diritto
andavano specificati sulla sentenza. Contesta che l'escusso abbia dimostrato di
avere il domicilio a __________, tesi in ogni caso sollevata per la prima volta
in appello.
Considerato
in diritto: 1. Nel caso specifico -come a ragione osserva l'istante- l'appello è
tardivo, in quanto introdotto ben oltre il termine di 10 giorni previsto
dall'art. 22 cpv. 1 LALEF (art. 25 n. 2 lett. a LEF). In
effetti la sentenza impugnata è stata intimata il 2 dicembre 2005, mentre
l'appello è del 2 febbraio 2006 (cfr. act. IV: busta allegata al ricorso). E in
concreto l'appellante non pretende che la sentenza non gli sia stata notificata,
né sostiene di averla ricevuta solo dopo il 23 gennaio 2006.
Dev'essere
inoltre puntualizzato che secondo l'art. 285 cpv. 2 CPC -applicabile in virtù
dell'art. 25 LALEF- la mancanza di indicazioni sui rimedi di diritto e
sull'autorità di ricorso non rendono nulla la sentenza. La norma indicata del
codice di rito civile ticinese non prevede infatti fra le cause di nullità di
una decisione quella rilevata dall'appellante; la cosiddetta Rechtsmittelbelehrung
costituisce un presupposto formale nell'ambito della procedura amministrativa,
ma non in quella civile; di conseguenza, la mancata indicazione dei rimedi di
diritto non comporta la ricevibilità in ordine di un gravame tardivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m.,
22; art. 308 CPC, m. 3; CEF [14.2001.34] 22 maggio 2001).
2. A prescindere dalla tardività dell'appello, può essere ancora
ricordato che, giusta l'art. 97 n. 3 CPC, il giudice esamina d'ufficio, in ogni
stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, fra cui anche la sua competenza
territoriale quando il foro è imperativo. Ciò è il caso per la procedura di
rigetto dell'opposizione (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep.
1989 pag. 343; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, N. 19 ad art. 84 LEF). In
effetti, secondo l'art. 84 cpv. 1 LEF il giudice competente per pronunciarsi
sulla domanda di rigetto dell'opposizione è il giudice del luogo d'esecuzione, ossia
quello in cui si trova l'ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto
Considerandi
esecutivo (Staehelin, op. cit.,
n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 84). Qualora l'escusso non abbia tempestivamente
contestato la competenza del predetto ufficio con il ricorso previsto dall'art.
17.
LEF (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, n. 4 § 6;
Rep. 1996 n. 88 consid. 1a) o non abbia notificato un
cambiamento di domicilio (art. 53 e contrario LEF), non gli sarà più permesso
in seguito di contestare il foro esecutivo, né quindi la competenza del giudice
del rigetto dell'opposizione (DTF 112 III 9 consid. 2; Staehelin, op. cit., n. 20 e 22 ad art.
84.
LEF; Gilliéron, op. cit., n.
24.
e 25 ad art. 84 LEF).
In concreto l'appellante
non pretende che, una volta ricevuto il
precetto
esecutivo intimatogli dall'UE __________, egli abbia
contestato
il foro esecutivo davanti all'autorità di vigilanza. Ne
consegue
che, per quanto emerge dall'incarto, l'eccezione
relativa
al foro era già perenta al momento dell'introduzione
dell'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione. Ogni rilievo
sull'irricevibilità
della censura in virtù dell'art. 321 CPC, ossia
perché
formulata per la prima volta in questa sede, diventa così
abbondanziale.
3.
Per i motivi appena visti, anche i documenti prodotti solo in
appello devono essere estromessi dall'incarto.
4.
L'appello 2 febbraio 2006 di AP 1
deve di conseguenza essere respinto anzitutto poiché tardivo. La tassa di
giustizia segue la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa
indennità, tenuto tuttavia conto dei limiti della contestazione d'appello (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 97 n. 3, 285 cpv. 2 CPC, 84 cpv. 1 LEF, __________
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
2.
febbraio 2006 di AP 1 __________ è respinto
poiché
tardivo.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, già anticipata
dall'appellante in misura di fr. 500.-, resta a carico di AP 1. Questi
rifonderà a AO 1 __________ fr. 500.- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: –
AP 1 __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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