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Decisione

14.2006.83

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

7 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1

per fr. 3'052.--oltre accessori, dedotti eventuali acconti, somma

corrispondente a pigioni arretrate.

B. All’udienza

di contraddittorio la debitrice si è opposta all’istanza di fallimento,

producendo un avviso __________ agli inquilini – segnatamente a AP 1 – relativo

al pagamento delle pigioni (doc. 1).

C. Con

sentenza 29 settembre 2006 la Pretore ha dichiarato il fallimento di AP 1 a

far tempo da venerdì 29 settembre 2006 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 3 ottobre 2006 AP 1 asserisce di avere effettuato, dopo

l’udienza di contraddittorio, il pagamento di fr. 3'067.-- oltre accessori ed

interessi, producendo copia di una ricevuta postale datata 21 settembre 2006

relativa al pagamento dell’importo citato a favore __________ (doc. B).

E. Con

le sue osservazioni AO 1 sostiene che secondo quanto le è stato comunicato __________

il debito in oggetto non è stato pagato. L’appellata si dichiara disposta a

ritirare l’esecuzione in esame, solamente dopo l’incasso dell’importo dovuto

con relativi interessi e spese.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di

fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto.

Occorre

estinguere non solo il debito e gli interessi, ma anche le spese. Quali spese

vanno intese tutte le spese esecutive incluso le spese per la comminatoria di

fallimento, eventuali spese per ordini cautelari, spese per il rigetto

dell’opposizione, l’indennità eventualmente riconosciuta nella procedura di

rigetto e l’anticipo pagato al tribunale che ha decretato il fallimento

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 11 ad

art. 172).

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può

essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) Nel

caso in esame l’importo richiesto ammontava a fr. 3'052.-- oltre interessi al

4% dal 1. giugno 2005, fr. 300.- per spese diverse (quali spese per la

procedura di rigetto dell’opposizione, per nuova notifica ecc.), fr. 70.--

spese per il precetto esecutivo più spese d’incasso di fr. 17.45 e fr. 70.--

spese per la comminatoria di fallimento (cfr. comminatoria di fallimento nella

procedura esecutiva n. __________). Dalla ricevuta postale doc. B risulta che

l’appellante ha versato all’Ufficio __________, che ne ha confermato l’avvenuto

versamento, l’importo di fr. 3'067.-- in data 21 settembre 2006, ossia

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, decretato per il 29 settembre

2006, per cui il pagamento fatto valere dall’appellante costituisce uno

pseudonovum (“unechtes Novum” o fatto nuovo improprio) ai sensi dell’art. 174

cpv. 1 LEF. Come ritenuto al precedente considerando, la prova dell’avvenuta estinzione

del debito deve avvenire tramite documenti (art. 172 n. 3 LEF). Orbene

l’appellante ha prodotto unicamente la ricevuta postale doc. B comprovante il

pagamento di fr. 3'067.--, per cui impagati sono rimasti una parte degli

interessi oltre alle spese di fr. 300.-- per la procedura di rigetto

dell’opposizione e per una nuova notifica, le spese di fr. 70.-- per il

precetto esecutivo, fr. 17.45 per spese d’incasso e fr. 70.-- per la

comminatoria di fallimento. E di questi importi – come indicato sopra –

l’escussa era informata fin dal 28 giugno 2006 quando le è stata notificata la

comminatoria di fallimento. Essendo rimasti scoperti questi importi, non può

essere ritenuto che vi sia stata estinzione del debito anteriormente alla

decisione di prima istanza, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare

applicazione. Il fallimento di AP 1 non può di conseguenza venire annullato.

2.

L’appello

3.

ottobre 2006 di AP 1 va quindi respinto. Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale all’appello,

il

fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Pronuncia:

1.

L’appello

3.

ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo

da

martedì

14.

novembre 2006 alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

Non

si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- AP 1, __________

- AO 1, __________ -

Ufficio __________

- Uffico __________

- Ufficio registri di __________

Comunicazione alla Pretura del __________.

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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