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Decisione

14.2006.84

Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di fallimento italiana.

20 marzo 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza del 4 maggio 2000 (inc. 5593/1998, doc. B), il Tribunale di __________

(I), Sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento di PI 1, __________, ed

in proprio dei soci PI 3 e PI 2, allora entrambi in __________, e ha nominato

quale curatore l’avv. IS 1, __________.

B. Con istanza 4 ottobre

2006, quest’ultima ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della sentenza del

Tribunale di __________.

C. L’udienza del 30

gennaio 2007 ha avuto luogo alla sola presenza dell’istante, poiché PI 2, in __________,

e PI 3, in Santo Domingo, regolarmente citati (quest’ultimo nelle vie

rogatoriali), avevano comunicato con fax del giorno precedente, di non potervi

presenziare, senza peraltro chiedere il rinvio dell’udienza. L’istante si è riconfermato

nella propria memoria 4 ottobre 2006.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per

riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.

LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo

gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).

2.

Le

condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero

di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali

trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).

Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in

materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera

e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto

unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei

creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei

crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono,

non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

3.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

2) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

3) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

4) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

5) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

6) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il

riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico

materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,

all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte

contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora

abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie

difese;

7) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

2.1

In

virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento

straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare

nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È

sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF

5P.284/2004, c. 4.2; CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/c; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra

2004, n. 22 art. 167; Berti,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).

L’istante

fa valere a questo proposito che PI 2 e PI 3 sono titolari di conti presso la

Banca __________, sede di __________. Tale affermazione è confermata dallo

scritto 14 dicembre 2005 della banca in questione (doc. C) e dall’estratto

conto di cui al doc. D.

2.2

Dalla

sentenza da delibare (doc. B) si evince che la società fallita aveva la sede

principale in Italia al momento della dichiarazione del fallimento e che i soci

PI 2 e PI 3 erano a quel momento entrambi domiciliati a __________.

Questi ultimi d’altronde non lo contestano. Il Tribunale di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1

principio LDIP per emanare la decisione in esame (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).

2.3

L'istante è stato regolarmente nominato curatore del fallimento (doc.

B) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).

2.4

La

sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una fotocopia dell’originale, ma la sua

conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 21

luglio 2006 dal cancelliere del Tribunale di __________. Tale autenticazione è

sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il

rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale

relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta

dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che

la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia

del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

(RS 0.172.030.4).

2.5

Il

carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il

riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come

del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze

civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia

definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).

2.6

Non appaiono

dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. Né i convenuti ne hanno allegato.

2.7

È

garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s.,

cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti,

op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets d’une faillite

ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 46).

3.

Essendo realizzati tutti i

presupposti di legge, l’istanza va pertanto accolta.

Per

analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre

a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale

sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della

grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico delle masse

fallimentari, che le devono anticipare (cfr. Walder,

Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in:

Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Parte delle spese possono

essere messe a carico del fallito personalmente solo se egli si è opposto

all’istanza (cfr. CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 3), ciò che non è il

caso nella fattispecie. Anche i costi di traduzione rimangono pertanto a carico

delle masse fallimentari.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

decreta:

1.

L’istanza

di delibazione 4 ottobre 2006 delle Masse fallimentari di PI 1, __________, PI

2, __________, e PI 3, __________, è accolta.

1.1

Di

conseguenza, il fallimento di PI 1, PI 2 e PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal

Tribunale di __________, Sezione fallimentare, è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione

fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in

Svizzera.

1.1.2

Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del

fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalle Masse fallimentari,

nella misura richiesta dall’Ufficio __________.

2.

È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di pubblicazione sono poste a

carico delle Masse fallimentari.

4.

Intimazione:

– RA 1, __________;

– PI 2, __________, per raccomandata con ricevuta di

ritorno;

– PI 3, __________, in via rogatoriale;

Ufficio del registro fondiario di __________, sede;

UEF di __________, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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