14.2006.84
Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di fallimento italiana.
20 marzo 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2006.84
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di fallimento italiana.
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 166 LDIP
Incarto n.
14.2006.84
Lugano
20 marzo 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Jaques
statuendo
sull'istanza presentata il 4 ottobre 2006 da
IS 1 (I), curatore fallimentare
rappr. dall’ RA 1
tendente al riconoscimento in Svizzera della sentenza
di fallimento 4 maggio 2000 emanata dal Tribunale di Roma nei confronti di
PI 1, __________
nonché, in proprio,
dei soci
1. PI 2, __________
2. PI 3, __________, ora in __________ (__________)
ritenuto
Fatti
A. Con
sentenza del 4 maggio 2000 (inc. 5593/1998, doc. B), il Tribunale di __________
(I), Sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento di PI 1, __________, ed
in proprio dei soci PI 3 e PI 2, allora entrambi in __________, e ha nominato
quale curatore l’avv. IS 1, __________.
B. Con istanza 4 ottobre
2006, quest’ultima ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della sentenza del
Tribunale di __________.
C. L’udienza del 30
gennaio 2007 ha avuto luogo alla sola presenza dell’istante, poiché PI 2, in __________,
e PI 3, in Santo Domingo, regolarmente citati (quest’ultimo nelle vie
rogatoriali), avevano comunicato con fax del giorno precedente, di non potervi
presenziare, senza peraltro chiedere il rinvio dell’udienza. L’istante si è riconfermato
nella propria memoria 4 ottobre 2006.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.
LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo
gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).
2.
Le
condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero
di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali
trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).
Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in
materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera
e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto
unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei
creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei
crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono,
non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
2) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
3) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
5) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il
riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,
all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte
contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora
abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie
difese;
7) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
2.1
In
virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento
straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare
nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È
sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF
5P.284/2004, c. 4.2; CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/c; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra
2004, n. 22 art. 167; Berti,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).
L’istante
fa valere a questo proposito che PI 2 e PI 3 sono titolari di conti presso la
Banca __________, sede di __________. Tale affermazione è confermata dallo
scritto 14 dicembre 2005 della banca in questione (doc. C) e dall’estratto
conto di cui al doc. D.
2.2
Dalla
sentenza da delibare (doc. B) si evince che la società fallita aveva la sede
principale in Italia al momento della dichiarazione del fallimento e che i soci
PI 2 e PI 3 erano a quel momento entrambi domiciliati a __________.
Questi ultimi d’altronde non lo contestano. Il Tribunale di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1
principio LDIP per emanare la decisione in esame (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).
2.3
L'istante è stato regolarmente nominato curatore del fallimento (doc.
B) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
2.4
La
sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una fotocopia dell’originale, ma la sua
conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 21
luglio 2006 dal cancelliere del Tribunale di __________. Tale autenticazione è
sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il
rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale
relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta
dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che
la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia
del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri
(RS 0.172.030.4).
2.5
Il
carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il
riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come
del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze
civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia
definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).
2.6
Non appaiono
dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. Né i convenuti ne hanno allegato.
2.7
È
garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s.,
cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti,
op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets d’une faillite
ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 46).
3.
Essendo realizzati tutti i
presupposti di legge, l’istanza va pertanto accolta.
Per
analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre
a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale
sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della
grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico delle masse
fallimentari, che le devono anticipare (cfr. Walder,
Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in:
Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Parte delle spese possono
essere messe a carico del fallito personalmente solo se egli si è opposto
all’istanza (cfr. CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 3), ciò che non è il
caso nella fattispecie. Anche i costi di traduzione rimangono pertanto a carico
delle masse fallimentari.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta:
1.
L’istanza
di delibazione 4 ottobre 2006 delle Masse fallimentari di PI 1, __________, PI
2, __________, e PI 3, __________, è accolta.
1.1
Di
conseguenza, il fallimento di PI 1, PI 2 e PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal
Tribunale di __________, Sezione fallimentare, è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione
fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in
Svizzera.
1.1.2
Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalle Masse fallimentari,
nella misura richiesta dall’Ufficio __________.
2.
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di pubblicazione sono poste a
carico delle Masse fallimentari.
4.
Intimazione:
– RA 1, __________;
– PI 2, __________, per raccomandata con ricevuta di
ritorno;
– PI 3, __________, in via rogatoriale;
–
Ufficio del registro fondiario di __________, sede;
–
UEF di __________, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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