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Decisione

14.2006.86

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

7 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 499.-- oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 20 settembre 2006 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 29 settembre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 29 settembre 2006 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 5 ottobre 2006 AP 1 ha prodotto copia di una ricevuta postale 4

ottobre 2006 (doc. C) relativa al pagamento alla creditrice di fr. 720.--.

Inoltre l’appellante ha prodotto una ricevuta 31 agosto 2006 relativa al pagamento

dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da __________ (doc.

F).

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria

superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,

impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo

di documenti che nel frattempo:

1)

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3)

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi

impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.

2.

n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il

debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre

che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in

senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di

evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può

tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,

concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore

deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un

indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni

pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute

posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere

in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve

essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi

concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al

debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere

troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più

verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già

con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione

della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione

dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla copia della ricevuta __________(doc.

C) relativa al versamento a AO 1 di fr. 720.-- emerge che l’esecuzione in

oggetto n. __________ è stata saldata da AP 1 il 4 ottobre 2006 e quindi

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il

presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto

delle esecuzioni __________ al 28 novembre 2006 si evince che a carico di AP 1

sono pendenti 8 esecuzioni, di cui 3 procedure, ossia la procedura n. __________

promossa dalla __________, la n. __________ promossa da __________ - pagata con

versamento 31 agosto 2006 (doc. F) - e quella in oggetto risultano essere state

saldate. Le 5 ulteriori procedure sono giunte allo stadio di opposizione totale,

così che, in questa fase di procedura non può ancora essere ritenuto che i

crediti posti in esecuzione siano accertati. Di conseguenza il fatto che la

debitrice sia stata in grado di saldare i summenzionati debiti porta a ritenere

che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari

per far fronte ai suoi impegni.

Avendo

pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.

2.

L'appello

5.

ottobre 2006 di AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174

LEF

pronuncia:

I. L'appello

5 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza:

“1. La dichiarazione

di fallimento 29 settembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico

di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.

3. Le spese

dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP

1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

RA 1

-

__________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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