14.2006.86
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
7 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.86
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.86
Lugano
7 dicembre
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
31 luglio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 29 settembre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da venerdì
29 agosto (recte: settembre) 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
5 ottobre 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 9 ottobre
2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 499.-- oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 settembre 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 29 settembre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato
il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 29 settembre 2006 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 5 ottobre 2006 AP 1 ha prodotto copia di una ricevuta postale 4
ottobre 2006 (doc. C) relativa al pagamento alla creditrice di fr. 720.--.
Inoltre l’appellante ha prodotto una ricevuta 31 agosto 2006 relativa al pagamento
dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da __________ (doc.
F).
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi
impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.
2.
n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla copia della ricevuta __________(doc.
C) relativa al versamento a AO 1 di fr. 720.-- emerge che l’esecuzione in
oggetto n. __________ è stata saldata da AP 1 il 4 ottobre 2006 e quindi
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il
presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 28 novembre 2006 si evince che a carico di AP 1
sono pendenti 8 esecuzioni, di cui 3 procedure, ossia la procedura n. __________
promossa dalla __________, la n. __________ promossa da __________ - pagata con
versamento 31 agosto 2006 (doc. F) - e quella in oggetto risultano essere state
saldate. Le 5 ulteriori procedure sono giunte allo stadio di opposizione totale,
così che, in questa fase di procedura non può ancora essere ritenuto che i
crediti posti in esecuzione siano accertati. Di conseguenza il fatto che la
debitrice sia stata in grado di saldare i summenzionati debiti porta a ritenere
che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari
per far fronte ai suoi impegni.
Avendo
pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2.
L'appello
5.
ottobre 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
LEF
pronuncia:
I. L'appello
5 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza:
“1. La dichiarazione
di fallimento 29 settembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________
nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico
di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese
dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP
1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
RA 1
-
__________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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