14.2006.87
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica di atti giudiziari (citazione all'udienza di contraddittorio).
27 marzo 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2006.87
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica di atti giudiziari (citazione all'udienza di contraddittorio).
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 124 CPC-TI
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2006.87
Lugano
27 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
26 settembre 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza il Pretore __________ ha così
deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo dal giorno
26 settembre 2006 alle ore 11.00
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 6 ottobre 2006 ne postula l’annullamento e il rinvio alla Pretura
per la convocazione di un’ulteriore udienza di contraddittorio;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 11 ottobre
2006 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ la AO 1 ha chiesto il
fallimento di AP 1 per fr. 3'530.35 compresi interessi e spese.
B. Ricevuta
la domanda di fallimento il Pretore __________ con ordinanza 24 agosto 2006 ha
trasmesso l’istanza a AP 1, citandola per l’udienza di contraddittorio fissata
per il 6 settembre 2006 alle ore 09.00. La raccomandata contenente la citazione
per l’udienza destinata alla debitrice è stata consegnata alla Posta __________
lo stesso 24 agosto 2006 ed è stata retrocessa alla Pretura - come comunicato
con scritto 10 ottobre 2006 dal primo giudice a questa Camera – il 4 settembre
2006 con l’indicazione “Non ritirato”.
C. All’udienza
di contraddittorio del 6 settembre 2006 nessuno è comparso.
D. Con
sentenza 26 settembre 2006 il Pretore __________ ha accolto la domanda della
creditrice, decretando il fallimento di AP 1 a far tempo dal 26 settembre 2006
alle ore 11.00.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1, asserendo, per
quanto di rilevanza ai fini della presente decisione, di non avere ricevuto
l’istanza con la relativa citazione all’udienza e di essere pertanto lesa nei
propri diritti: chiede l'annullamento del decreto di fallimento, proponendo che
il Pretore citi nuovamente le parti per il contraddittorio ed emani un nuovo
giudizio.
Considerato
Considerandi
1.
Nella
procedura civile ticinese, la notificazione di atti giudiziari avviene di
regola mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in
conformità con i regolamenti postali (art. 124 CPC,
applicabile in materia di fallimento in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio
giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato
notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al
numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali”, edizione gennaio
2004: ne è condizione che un avviso di ritiro -ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali- sia stato depositato nella cassetta delle
lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61, cons. 1b).
La prova
del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (DTF 122
I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 23
gennaio 2002 [14.01.98]; 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, ad art. 124 m. 14; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, 6 ad art. 124; Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 1230 e segg.; Gilliéron,
Comm. de la LP, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della
raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario
non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (CEF 23
gennaio 2002 [14.01.98] cons. 1b; CEF 15 maggio 2000 [14.99.101] cons.
1b; CEF 26 aprile 1991 in re Franke AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; Donzallaz, op. cit., n. 1250 e segg.).
2.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti della Pretura, la
citazione 24 agosto 2006 per
l'udienza fissata per il 6 settembre 2006 alle ore 09.00 è stata inviata con lettera raccomandata lo stesso giorno ed è pervenuta
alla Posta di __________ il 25 agosto 2006; è rimasta in giacenza presso
l'ufficio postale fino al 2 settembre 2006, giorno in cui la Posta ha
retrocesso l’invio raccomandato alla Pretura con
l’indicazione “__________”. Secondo la surriferita
giurisprudenza la notificazione deve così considerarsi avvenuta il primo giorno
di settembre 2006, settimo e ultimo giorno di giacenza presso la Posta
dell'invio raccomandato in esame.
3.
Con
l'appello, la convenuta -negando che la citazione le sia mai pervenuta- non
afferma di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata, ma adduce
tutt'altri argomenti, segnatamente di essersi recata in data 4 ottobre 2006
presso l'Ufficio postale di __________ e di aver ritirato un plico di
corrispondenza in giacenza, nonché quattro buste della Pretura di __________
(prodotte in questa sede) che contengono la citazione per l'udienza
del 6 settembre 2006 e quattro inviti di ritiro datati 4.10.2006. A
ciò aggiunge di aver richiesto al proprio patrocinatore di aprire la busta e di
controllarne il contenuto; in seguito a questa operazione lo stesso
patrocinatore, nella veste di notaio afferma (al punto 3 dell'appello) di aver
controllato la busta e di aver potuto constatare che tra i documenti
contenuti … vi è la convocazione per l'udienza del 6.9.2006 …. .
4.
Sennonché,
al di là di ogni considerazione sulla possibilità processuale di produrre
documenti nuovi in sede di appello, non v'è prova che le quattro buste chiuse
(prodotte in questa sede), inviate all'appellante dalla Pretura di __________ e
ritirate il 4 di ottobre, abbiano a che fare con la notificazione controversa:
si tratta infatti di invii prioritari (A) -e non di raccomandate- che recano
date di spedizione diverse da quella indicata dalla Pretura relativamente alla
citazione per la discussione dell'istanza di fallimento; né esse possono essere
poste in relazione con i quattro inviti di ritiro di "invii contro firma"
di cui nemmeno si conoscono i mittenti, né con la raccomandata di spedizione
della citazione che ha le caratteristiche di cui s'è detto al precedente punto
2.
E' ben vero che sulla fotocopia della busta della raccomandata inviata il 24
agosto 2006, appare un'annotazione a penna "04.09.2006 spedita posta
A" (verosimilmente successiva al ritorno della raccomandata alla Pretura),
ma nemmeno di questo invio v'è traccia, rispettivamente l'appellante non vi
allude. Di nessuna portata probatoria è infine l'argomento riferito alla
constatazione notarile descritta con l'appello: infatti, il brevetto n. 51586
del notaio RA 1 si limita a dire che tra 29 lettere indirizzate all'appellante
vi era un avviso di ritiro di data 18 agosto 2006, relativo a una spedizione
della Pretura di __________. Sennonché tale data nulla ha a che fare con la
citazione controversa, spedita il 24 agosto, ossia successivamente all'avviso
di ritiro oggetto del brevetto: in altre parole, l'accertamento del notaio non
concerne -come affermato nell'appello- la convocazione per l'udienza del 6
settembre 2006. D'altra parte, si fosse trattato veramente dell'avviso di
ritiro relativo alla citazione in esame, ecco che all'appellante verrebbe a
mancare l'unico argomento atto a scardinare la validità della notifica
controversa, non potendo sostenere (ma non l'ha mai fatto) di non aver ricevuto
l'invito di ritiro del relativo invio raccomandato.
A fronte
delle inconsistenti eccezioni dell'appellante, dev'essere considerata valida la
notificazione della citazione, così come affermato al precedente punto 2. Non
v'è pertanto motivo per annullare quell'atto processuale, ossia la citazione
per l'udienza di contraddittorio del 6 settembre 2006 e la successiva sentenza
che ha decretato il fallimento dell'appellante.
5.
Al
di là della pretesa lesione del proprio diritto di essere sentita, l'appellante
non ha proposto altre censure nei confronti della dichiarazione di fallimento. Dal
momento che all'appello -che dev'essere respinto- è stato concesso effetto
sospensivo parziale, s'impone di pronunciare nuovamente il fallimento.
Tassa di
giustizia e indennità sono poste a carico dell'appellante (art. 49 e 62 cpv. 2
OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 34, 64 LEF; 25 LALEF; 124,
143.
CPC; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’appello 6 ottobre 2006 di AP 1, è respinto.
1.1
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da
lunedì
2.
aprile 2007 alle ore 10.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
Non si assegna indennità.
3.
Intimazione a:
- RA 2-
AO 1, __________;
- Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________;
- Ufficio del Registro
fondiario, Locarno;
- Ufficio cantonale del
Registro di Commercio, __________;
Comunicazione
alla Pretura della __________ __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
terzi
implicati
terzi implicati
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni della notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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