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Decisione

14.2006.87

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica di atti giudiziari (citazione all'udienza di contraddittorio).

27 marzo 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ la AO 1 ha chiesto il

fallimento di AP 1 per fr. 3'530.35 compresi interessi e spese.

B. Ricevuta

la domanda di fallimento il Pretore __________ con ordinanza 24 agosto 2006 ha

trasmesso l’istanza a AP 1, citandola per l’udienza di contraddittorio fissata

per il 6 settembre 2006 alle ore 09.00. La raccomandata contenente la citazione

per l’udienza destinata alla debitrice è stata consegnata alla Posta __________

lo stesso 24 agosto 2006 ed è stata retrocessa alla Pretura - come comunicato

con scritto 10 ottobre 2006 dal primo giudice a questa Camera – il 4 settembre

2006 con l’indicazione “Non ritirato”.

C. All’udienza

di contraddittorio del 6 settembre 2006 nessuno è comparso.

D. Con

sentenza 26 settembre 2006 il Pretore __________ ha accolto la domanda della

creditrice, decretando il fallimento di AP 1 a far tempo dal 26 settembre 2006

alle ore 11.00.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1, asserendo, per

quanto di rilevanza ai fini della presente decisione, di non avere ricevuto

l’istanza con la relativa citazione all’udienza e di essere pertanto lesa nei

propri diritti: chiede l'annullamento del decreto di fallimento, proponendo che

il Pretore citi nuovamente le parti per il contraddittorio ed emani un nuovo

giudizio.

Considerato

Considerandi

1.

Nella

procedura civile ticinese, la notificazione di atti giudiziari avviene di

regola mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in

conformità con i regolamenti postali (art. 124 CPC,

applicabile in materia di fallimento in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio

giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato

notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al

numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali”, edizione gennaio

2004: ne è condizione che un avviso di ritiro -ai sensi del numero 2.3.7a.

delle medesime condizioni generali- sia stato depositato nella cassetta delle

lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61, cons. 1b).

La prova

del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (DTF 122

I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 23

gennaio 2002 [14.01.98]; 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, ad art. 124 m. 14; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, 6 ad art. 124; Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 2002, n. 1230 e segg.; Gilliéron,

Comm. de la LP, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della

raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario

non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (CEF 23

gennaio 2002 [14.01.98] cons. 1b; CEF 15 maggio 2000 [14.99.101] cons.

1b; CEF 26 aprile 1991 in re Franke AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; Donzallaz, op. cit., n. 1250 e segg.).

2.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti della Pretura, la

citazione 24 agosto 2006 per

l'udienza fissata per il 6 settembre 2006 alle ore 09.00 è stata inviata con lettera raccomandata lo stesso giorno ed è pervenuta

alla Posta di __________ il 25 agosto 2006; è rimasta in giacenza presso

l'ufficio postale fino al 2 settembre 2006, giorno in cui la Posta ha

retrocesso l’invio raccomandato alla Pretura con

l’indicazione “__________”. Secondo la surriferita

giurisprudenza la notificazione deve così considerarsi avvenuta il primo giorno

di settembre 2006, settimo e ultimo giorno di giacenza presso la Posta

dell'invio raccomandato in esame.

3.

Con

l'appello, la convenuta -negando che la citazione le sia mai pervenuta- non

afferma di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata, ma adduce

tutt'altri argomenti, segnatamente di essersi recata in data 4 ottobre 2006

presso l'Ufficio postale di __________ e di aver ritirato un plico di

corrispondenza in giacenza, nonché quattro buste della Pretura di __________

(prodotte in questa sede) che contengono la citazione per l'udienza

del 6 settembre 2006 e quattro inviti di ritiro datati 4.10.2006. A

ciò aggiunge di aver richiesto al proprio patrocinatore di aprire la busta e di

controllarne il contenuto; in seguito a questa operazione lo stesso

patrocinatore, nella veste di notaio afferma (al punto 3 dell'appello) di aver

controllato la busta e di aver potuto constatare che tra i documenti

contenuti … vi è la convocazione per l'udienza del 6.9.2006 …. .

4.

Sennonché,

al di là di ogni considerazione sulla possibilità processuale di produrre

documenti nuovi in sede di appello, non v'è prova che le quattro buste chiuse

(prodotte in questa sede), inviate all'appellante dalla Pretura di __________ e

ritirate il 4 di ottobre, abbiano a che fare con la notificazione controversa:

si tratta infatti di invii prioritari (A) -e non di raccomandate- che recano

date di spedizione diverse da quella indicata dalla Pretura relativamente alla

citazione per la discussione dell'istanza di fallimento; né esse possono essere

poste in relazione con i quattro inviti di ritiro di "invii contro firma"

di cui nemmeno si conoscono i mittenti, né con la raccomandata di spedizione

della citazione che ha le caratteristiche di cui s'è detto al precedente punto

2.

E' ben vero che sulla fotocopia della busta della raccomandata inviata il 24

agosto 2006, appare un'annotazione a penna "04.09.2006 spedita posta

A" (verosimilmente successiva al ritorno della raccomandata alla Pretura),

ma nemmeno di questo invio v'è traccia, rispettivamente l'appellante non vi

allude. Di nessuna portata probatoria è infine l'argomento riferito alla

constatazione notarile descritta con l'appello: infatti, il brevetto n. 51586

del notaio RA 1 si limita a dire che tra 29 lettere indirizzate all'appellante

vi era un avviso di ritiro di data 18 agosto 2006, relativo a una spedizione

della Pretura di __________. Sennonché tale data nulla ha a che fare con la

citazione controversa, spedita il 24 agosto, ossia successivamente all'avviso

di ritiro oggetto del brevetto: in altre parole, l'accertamento del notaio non

concerne -come affermato nell'appello- la convocazione per l'udienza del 6

settembre 2006. D'altra parte, si fosse trattato veramente dell'avviso di

ritiro relativo alla citazione in esame, ecco che all'appellante verrebbe a

mancare l'unico argomento atto a scardinare la validità della notifica

controversa, non potendo sostenere (ma non l'ha mai fatto) di non aver ricevuto

l'invito di ritiro del relativo invio raccomandato.

A fronte

delle inconsistenti eccezioni dell'appellante, dev'essere considerata valida la

notificazione della citazione, così come affermato al precedente punto 2. Non

v'è pertanto motivo per annullare quell'atto processuale, ossia la citazione

per l'udienza di contraddittorio del 6 settembre 2006 e la successiva sentenza

che ha decretato il fallimento dell'appellante.

5.

Al

di là della pretesa lesione del proprio diritto di essere sentita, l'appellante

non ha proposto altre censure nei confronti della dichiarazione di fallimento. Dal

momento che all'appello -che dev'essere respinto- è stato concesso effetto

sospensivo parziale, s'impone di pronunciare nuovamente il fallimento.

Tassa di

giustizia e indennità sono poste a carico dell'appellante (art. 49 e 62 cpv. 2

OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 34, 64 LEF; 25 LALEF; 124,

143.

CPC; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’appello 6 ottobre 2006 di AP 1, è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da

lunedì

2.

aprile 2007 alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

Non si assegna indennità.

3.

Intimazione a:

- RA 2-

AO 1, __________;

- Ufficio esecuzione e

fallimenti di __________;

- Ufficio del Registro

fondiario, Locarno;

- Ufficio cantonale del

Registro di Commercio, __________;

Comunicazione

alla Pretura della __________ __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi

implicati

terzi implicati

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni della notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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