14.2006.89
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
29 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2006.89
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.89
Lugano
29 novembre
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
21 luglio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 4 ottobre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che
con atto 12 ottobre 2006 ne postula
l’annullamento;
lette le osservazioni 8 novembre 2006 della parte
appellata;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 2'477.60 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio di mercoledì 20 settembre 2006
nessuno è comparso.
C. Con sentenza 4 ottobre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 12 ottobre 2006 AP 1 ha asserito di non essere
assicurata presso la AO 1 e di non essere debitrice nei confronti di quest’ultima.
E.
Con le sue osservazioni la parte appellata
ha rilevato che AP 1 è debitrice solidale per premi e partecipazioni ai costi
non pagati dal marito.
Considerati
Considerandi
1.
a) La
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’appellante non si è avvalsa
di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento ai
sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF (pseudonova o fatti nuovi impropri) e nemmeno di
fatti nuovi autentici ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, per cui la norma
citata non può trovare applicazione e di conseguenza il fallimento non può
essere annullato. La contestazione dell’appellante, che pretende di non essere
debitrice dell’importo posto in esecuzione da AO 1, doveva essere sollevata
nell’ambito della procedura di opposizione al precetto esecutivo, rispettivamente
di ricorso contro la decisione 5 ottobre 2005 di AO 1. In mancanza di impugnazione
la citata decisione è passata in giudicato come risulta dall’attestazione 16
dicembre 2005 della creditrice.
2.
L’appello
12.
ottobre 2006 di AP 1 va quindi respinto.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento va
confermato a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.
L'appello
12.
ottobre 2006 di AP 1 __________, è respinto.
1.1
Di
conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far
tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
AP
1AP 1, __________;
- AO 1, __________;
-
Ufficio __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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