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Decisione

14.2006.89

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

29 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 2'477.60 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio di mercoledì 20 settembre 2006

nessuno è comparso.

C. Con sentenza 4 ottobre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

D. Con atto d’appello 12 ottobre 2006 AP 1 ha asserito di non essere

assicurata presso la AO 1 e di non essere debitrice nei confronti di quest’ultima.

E.

Con le sue osservazioni la parte appellata

ha rilevato che AP 1 è debitrice solidale per premi e partecipazioni ai costi

non pagati dal marito.

Considerati

Considerandi

1.

a) La

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3)

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’appellante non si è avvalsa

di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF (pseudonova o fatti nuovi impropri) e nemmeno di

fatti nuovi autentici ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, per cui la norma

citata non può trovare applicazione e di conseguenza il fallimento non può

essere annullato. La contestazione dell’appellante, che pretende di non essere

debitrice dell’importo posto in esecuzione da AO 1, doveva essere sollevata

nell’ambito della procedura di opposizione al precetto esecutivo, rispettivamente

di ricorso contro la decisione 5 ottobre 2005 di AO 1. In mancanza di impugnazione

la citata decisione è passata in giudicato come risulta dall’attestazione 16

dicembre 2005 della creditrice.

2.

L’appello

12.

ottobre 2006 di AP 1 va quindi respinto.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento va

confermato a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.

L'appello

12.

ottobre 2006 di AP 1 __________, è respinto.

1.1

Di

conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far

tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

AP

1AP 1, __________;

- AO 1, __________;

-

Ufficio __________

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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