14.2006.90
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
15 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.90
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.90
Lugano
15 gennaio
2007
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
3 ottobre 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
19 ottobre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento della AP 1, __________, a far tempo dal giorno 19 ottobre 2006
alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
20 ottobre 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23
ottobre 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 3'833.95 compresi interessi e
spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 ottobre 2006 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 19 ottobre 2006 il Pretore __________ ha pronunciato il
fallimento di AP 1 a far tempo dal 19 ottobre 2006 alle ore 15.00.
D. Con atto d’appello 20 ottobre 2006 AP 1 ha dichiarato la sua intenzione
di pagare tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi
impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.
2.
n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L’appellante non
ha dimostrato di avere, dopo la dichiarazione di fallimento, estinto
l’esecuzione in oggetto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato
presso la scrivente Camera l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art.
174.
cpv. 2 n. 2 LEF) e ancor meno ha provato che da parte di quest’ultima sia
stata ritirata la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non
risultando adempiuto nessuno dei presupposti previsti all’art. 174 cpv. 2 LEF,
la dichiarazione di fallimento non può essere annullata.
d) In
via abbondanziale va ritenuto che dall’estratto 2 gennaio 2007 __________ emerge
che nei confronti dell’appellante sono pendenti 33 esecuzioni per un valore
complessivo di fr. 101'869.40, di cui 2 promosse nel 2003, 15 nel 2004, 8 nel
2005.
e 8 nel 2006. Nel caso di specie determinante è che nel corso del 2006
sono stati emessi 2 avvisi di pignoramento e 4 comminatorie di fallimento, il
che porta a concludere che l’escussa non dispone della liquidità sufficiente
per far fronte ai suoi impegni. Va poi osservato che a carico di AP 1 sono già
stati emessi 19 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr.
84'518.89. Nemmeno il presupposto della solvibilità appare di conseguenza reso sufficientemente
verosimile.
2.
L'appello
20.
ottobre 2006 di AP 1 va quindi respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
20 ottobre 2006 di AP 1è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì
16 gennaio 2007 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
RA 1AP 1AP 1, __________;
AO
1AO 1, __________;
– Ufficio __________
Comunicazione alla Pretura __________.
Comunicazione
alla Pretura __________ i implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30(trenta)
giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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