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Decisione

14.2006.92

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - mancata costituzione della garanzia (deposito presso una banca) e compensazione

20 marzo 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente produce il contratto 15 marzo 2004 con cui ha ceduto in uso all'escussa

l'esercizio pubblico __________ (doc. B). A comprova dei mancati pagamenti

della convenuta produce anche una diffida 30 novembre 2004, da cui risulta un

saldo scoperto di complessivi fr. 22'750.– (doc. C) e un riassunto dei

versamenti sul conto “ricavi affitto Ristorante __________” per i mesi da marzo

a luglio 2004 (doc. G).

C. All'udienza di contraddittorio del 13

ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. L'escussa, sulla base di

una dichiarazione scritta, ha sollevato eccezione di inadempimento contrattuale

ai sensi dell'art. 82 CO, l'istante non avendo mai depositato su un conto

vincolato l'importo consegnato in contanti a titolo di garanzia. In via

subordinata, ne propone la compensazione, il contratto essendo nel frattempo

estinto e la cauzione non essendo mai stata restituita alla conduttrice. L'istante

ha obiettato che il deposito della cauzione non rappresentava un elemento

essenziale del contratto di locazione, che la convenuta aveva versato solo

parzialmente le pigioni dovute, opponendosi alla compensazione.

D. Con

sentenza 17 giugno 2006 il Pretore __________ ha accolto l'istanza. Egli ha considerato

la documentazione agli atti un valido riconoscimento di debito per la somma capitale

di fr. 22'400.–. Non ha invece ritenuto verosimile il preteso inadempimento

contrattuale dell'istante, l'obbligo di depositare la cauzione su un conto

vincolato non costituendo un essentialia negotii del contratto di

locazione. Ha pure respinto l'eccezione di compensazione, poiché fondata sulla sola

dichiarazione di un ex amministratore dell'escussa.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che sia

l'inadempienza contrattuale della procedente sia la proposta di compensazione,

formulata in via subordinata, sono fondate. Colui che avrebbe consegnato la

cauzione alla procedente, firmatario della dichiarazione, a quel momento non

era affatto amministratore unico dell'escussa; men che meno, allorquando era

stata redatta. L'istante oltretutto, non aveva contestato la validità di tale

documento, e nemmeno di avere ricevuto in contanti fr. 21'000.– a titolo di

cauzione.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

Il

contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati

(staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP,

Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).

2. In

concreto, non è contestato che il contratto di locazione 15 marzo 2004, di durata

indeterminata e che fissa in fr. 7'100.– mensili l'importo da versare in via

anticipata per l'uso del ristorante, dell'inventario e a titolo di acconto per

le spese accessorie (doc. B, pag. 1, punti 4 e 5), sia un valido riconoscimento

di debito per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004. È altresì

pacifico che si tratta di pretese sorte prima della decadenza del contratto -intervenuta

nel frattempo- scadute all'inizio del rispettivo mese ed esigibili. Vi è pertanto

un valido titolo di rigetto provvisorio per la somma capitale di fr. 22'400.–,

dedotto l'acconto di fr. 6'000.– versato dalla convenuta a luglio 2004 (plico doc.

G).

3. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 s. ad art. 82 LEF, Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui

le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo

della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna,

secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione

rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non

solo asserita (Rep. 1986 pag.

112-113; Cometta, op. cit., pag. 348;

Staehelin, op. cit., n. 105 ad

art. 82 LEF).

4. L'appellante

sostiene anzitutto che, non avendo controparte provveduto a costituire la

Considerandi

garanzia pattuita con il denaro consegnatole a quello scopo ai sensi dell'art.

257e CO, essa non avrebbe adempiuto al contratto. Di conseguenza lo

stesso non potrebbe essere assunto come base per ottenere il rigetto

dell'opposizione relativamente alle pigioni non pagate. Sennonché l'istante evidenzia,

a ragione (verbale, pag. 3 e osservazioni, pag. 4), che questa circostanza non

è tale da rendere nullo un contratto di locazione: le prestazioni essenziali di

un simile rapporto sono infatti -da un lato- il pagamento della pigione e,

dall'altro, la concessione in uso di beni immobili per un determinato periodo (art.

253.

cpv. 1 CO; Tercier, Les

contrats spéciaux, ed. 3, Zurigo 2003, n. 1731, pag. 252). Quanto alla garanzia

di cui all'art. 257e CO, essa rappresenta una possibilità di ulteriore pattuizione,

le cui modalità di costituzione sono indicate dalla legge (Lachat, Commentaire romand CO, vol. I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 257e ; Weber, Basler Kommentar zum OR, vol. I, Basilea

2003, n. 1 ad art. 257e). Il fatto che la garanzia non costituisca

elemento essenziale del contratto fa sì che il mancato versamento del

corrispondente importo, stabilito nel contratto, comporti inadempimento solo

relativamente a quella prestazione; in particolare il locatore che trattiene il

corrispettivo nel suo patrimonio, invece di costituire la garanzia pattuita,

può esservi costretto giudizialmente (Lachat,

op. cit., n. 7 ad art. 257e).

In

concreto, la situazione venutasi a creare in seguito al comportamento

anticontrattuale della locatrice non è tale da compromettere la validità del

contratto di locazione in esame che mantiene così la sua qualità di titolo

esecutivo nei termini già esposti, ossia per l’importo di fr. 22'400.--.

5.

Subordinatamente,

la convenuta rileva di avere consegnato alla controparte fr. 21'000.– per

costituire la cauzione, ma che quest'ultima non ha mai depositato il denaro ai

sensi dell'art. 257e cpv. 1 CO e che, malgrado la locazione abbia preso

fine al più tardi il 31 settembre 2006 (pag. 2 del verbale), nemmeno le è mai

stato restituito. L'escussa chiede pertanto, di compensare le pigioni arretrate

(fr. 22'400.–) con questo importo (fr. 21'000.–).

In

particolare, essa intende rendere verosimile la fattispecie

all'appoggio

di una dichiarazione scritta di __________, ex

amministratore

unico di AP 1, che attesta di aver consegnato

la

somma contante di fr. 21'000.- a __________, nella sua

veste

di rappresentante della locatrice, di averlo fatto -come

richiestogli

dall'amministratore- a titolo di garanzia prestata dal

conduttore,

di sapere che controparte non ha mai depositato

quel

denaro, né ha mai proceduto altrimenti alla costituzione di

una

garanzia sostitutiva e che la stessa somma non è mai stata

restituita

(doc. 4). E, al contraddittorio, in sede di replica, la

procedente

si è limitata a puntualizzare altri argomenti, senza

contestare

né commentare l'accennata dichiarazione e

nemmeno

ha rilevato la mancanza di una ricevuta o altro. Poco

importa

che, genericamente, essa abbia contestato “le

allegazioni

di parte convenuta”: così formulata la censura non

corrisponde

ai canoni procedurali di una valida contestazione

(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

170) e, in assenza di una

contestazione

specifica, quei fatti valgono per ammessi (art. 170

cpv.

2.

CPC).

6.

Il

locatore che -contrariamente al dettato dell'art. 257e CO-

non

deposita la cauzione presso un istituto bancario, ossia non

costituisce

la garanzia pattuita, può avere conseguenze penali,

oppure

l'avvio di un procedimento esecutivo civile, oppure

ancora

deve contare sul diritto del conduttore di porre in

compensazione

l'importo corrispondente con debiti propri nei

confronti

del locatore (SVIT-Kommentar Mietrecht II, Zurigo

1998,

n. 16 e 18 ad art. 257e; Weber, op.

cit., n. 5 ad art. 257e).

Se

ne deve quindi concludere, essendo pacifica la fattispecie

di

cui alla dichiarazione __________, che la convenuta ha reso

verosimile

la sua tesi difensiva e, di conseguenza, il suo diritto

di

compensare il credito posto in esecuzione con il proprio

credito

di fr. 21'000.– (Panchaud/

Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo

1980, § 36 n. 1 segg. pag. 80 segg.; Staehelin,

op. cit.,

n. 93 ad art. 82

LEF).

Ne

consegue che il rigetto dell'opposizione può essere ammesso

limitatamente

alla differenza tra il credito fondato sul contratto,

ossia

fr. 22'400.– e la somma affidata senza esito alla locatrice e

mai

restituita di fr. 21'000.–.

7.

L'appello

20.

ottobre 2006 di AP 1 va di conseguenza parzialmente accolto. In prima sede

come in appello, la tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza

della procedente, con l'obbligo di rifondere alla controparte indennità ridotte

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

20.

ottobre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 17 giugno 2006 del Pretore __________,

vengono riformati come segue:

“1. L'istanza 16 giugno 2006 di AO 1, __________

è parzialmente accolta.

1.1. L'opposizione

interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 2/9

giugno 2006 dell'UE __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.

1'400.–.

1.2. La

tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico per fr. 200.- e per fr. 50.- è posta a carico di AP 1 L'istante è

inoltre tenuta a rifondere ad AP 1 fr. 450.– a titolo di indennità parziali.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, in misura di fr. 350.- e per il resto a carico di AP

1. AO 1 rifonderà ad AP 1, fr. 400.– a titolo di indennità parziali.

III. Intimazione:

– RA 2, ;

RA 1, .

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia

di diritto della locazione- è di fr. 22'400.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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