14.2006.92
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - mancata costituzione della garanzia (deposito presso una banca) e compensazione
20 marzo 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2006.92
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - mancata costituzione della garanzia (deposito presso una banca) e compensazione
COMPENSAZIONE
COSTITUZIONE
GARANZIA
INADEMPIMENTO
LOCAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 257 agg. 3 cpv. 1 CO
art. 257e CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.92
Lugano
20 marzo 2007
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 giugno 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 2/9 giugno 2006
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
17 giugno 2006 (EF.2006.1772) ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 22'400.–
oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 20 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese
e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 22 novembre 2006 si
oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e congrue ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 25 ottobre 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 2/9 giugno
2006 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di complessivi fr.
22'400.– oltre interessi al 5%. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto
di locazione 15.3.04 afferente il Ristorante __________: pigioni maturate e
rimaste impagate fr. 7'100.– x 3 (agosto-settembre-ottobre 2004 + interessi) +
fr. 1'100.– + interessi (quale residuo di pigione dovuto per il mese di luglio
2004)”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
procedente produce il contratto 15 marzo 2004 con cui ha ceduto in uso all'escussa
l'esercizio pubblico __________ (doc. B). A comprova dei mancati pagamenti
della convenuta produce anche una diffida 30 novembre 2004, da cui risulta un
saldo scoperto di complessivi fr. 22'750.– (doc. C) e un riassunto dei
versamenti sul conto “ricavi affitto Ristorante __________” per i mesi da marzo
a luglio 2004 (doc. G).
C. All'udienza di contraddittorio del 13
ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. L'escussa, sulla base di
una dichiarazione scritta, ha sollevato eccezione di inadempimento contrattuale
ai sensi dell'art. 82 CO, l'istante non avendo mai depositato su un conto
vincolato l'importo consegnato in contanti a titolo di garanzia. In via
subordinata, ne propone la compensazione, il contratto essendo nel frattempo
estinto e la cauzione non essendo mai stata restituita alla conduttrice. L'istante
ha obiettato che il deposito della cauzione non rappresentava un elemento
essenziale del contratto di locazione, che la convenuta aveva versato solo
parzialmente le pigioni dovute, opponendosi alla compensazione.
D. Con
sentenza 17 giugno 2006 il Pretore __________ ha accolto l'istanza. Egli ha considerato
la documentazione agli atti un valido riconoscimento di debito per la somma capitale
di fr. 22'400.–. Non ha invece ritenuto verosimile il preteso inadempimento
contrattuale dell'istante, l'obbligo di depositare la cauzione su un conto
vincolato non costituendo un essentialia negotii del contratto di
locazione. Ha pure respinto l'eccezione di compensazione, poiché fondata sulla sola
dichiarazione di un ex amministratore dell'escussa.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che sia
l'inadempienza contrattuale della procedente sia la proposta di compensazione,
formulata in via subordinata, sono fondate. Colui che avrebbe consegnato la
cauzione alla procedente, firmatario della dichiarazione, a quel momento non
era affatto amministratore unico dell'escussa; men che meno, allorquando era
stata redatta. L'istante oltretutto, non aveva contestato la validità di tale
documento, e nemmeno di avere ricevuto in contanti fr. 21'000.– a titolo di
cauzione.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati
(staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).
2. In
concreto, non è contestato che il contratto di locazione 15 marzo 2004, di durata
indeterminata e che fissa in fr. 7'100.– mensili l'importo da versare in via
anticipata per l'uso del ristorante, dell'inventario e a titolo di acconto per
le spese accessorie (doc. B, pag. 1, punti 4 e 5), sia un valido riconoscimento
di debito per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004. È altresì
pacifico che si tratta di pretese sorte prima della decadenza del contratto -intervenuta
nel frattempo- scadute all'inizio del rispettivo mese ed esigibili. Vi è pertanto
un valido titolo di rigetto provvisorio per la somma capitale di fr. 22'400.–,
dedotto l'acconto di fr. 6'000.– versato dalla convenuta a luglio 2004 (plico doc.
G).
3. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 s. ad art. 82 LEF, Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo
della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna,
secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione
rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non
solo asserita (Rep. 1986 pag.
112-113; Cometta, op. cit., pag. 348;
Staehelin, op. cit., n. 105 ad
art. 82 LEF).
4. L'appellante
sostiene anzitutto che, non avendo controparte provveduto a costituire la
Considerandi
garanzia pattuita con il denaro consegnatole a quello scopo ai sensi dell'art.
257e CO, essa non avrebbe adempiuto al contratto. Di conseguenza lo
stesso non potrebbe essere assunto come base per ottenere il rigetto
dell'opposizione relativamente alle pigioni non pagate. Sennonché l'istante evidenzia,
a ragione (verbale, pag. 3 e osservazioni, pag. 4), che questa circostanza non
è tale da rendere nullo un contratto di locazione: le prestazioni essenziali di
un simile rapporto sono infatti -da un lato- il pagamento della pigione e,
dall'altro, la concessione in uso di beni immobili per un determinato periodo (art.
253.
cpv. 1 CO; Tercier, Les
contrats spéciaux, ed. 3, Zurigo 2003, n. 1731, pag. 252). Quanto alla garanzia
di cui all'art. 257e CO, essa rappresenta una possibilità di ulteriore pattuizione,
le cui modalità di costituzione sono indicate dalla legge (Lachat, Commentaire romand CO, vol. I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 257e ; Weber, Basler Kommentar zum OR, vol. I, Basilea
2003, n. 1 ad art. 257e). Il fatto che la garanzia non costituisca
elemento essenziale del contratto fa sì che il mancato versamento del
corrispondente importo, stabilito nel contratto, comporti inadempimento solo
relativamente a quella prestazione; in particolare il locatore che trattiene il
corrispettivo nel suo patrimonio, invece di costituire la garanzia pattuita,
può esservi costretto giudizialmente (Lachat,
op. cit., n. 7 ad art. 257e).
In
concreto, la situazione venutasi a creare in seguito al comportamento
anticontrattuale della locatrice non è tale da compromettere la validità del
contratto di locazione in esame che mantiene così la sua qualità di titolo
esecutivo nei termini già esposti, ossia per l’importo di fr. 22'400.--.
5.
Subordinatamente,
la convenuta rileva di avere consegnato alla controparte fr. 21'000.– per
costituire la cauzione, ma che quest'ultima non ha mai depositato il denaro ai
sensi dell'art. 257e cpv. 1 CO e che, malgrado la locazione abbia preso
fine al più tardi il 31 settembre 2006 (pag. 2 del verbale), nemmeno le è mai
stato restituito. L'escussa chiede pertanto, di compensare le pigioni arretrate
(fr. 22'400.–) con questo importo (fr. 21'000.–).
In
particolare, essa intende rendere verosimile la fattispecie
all'appoggio
di una dichiarazione scritta di __________, ex
amministratore
unico di AP 1, che attesta di aver consegnato
la
somma contante di fr. 21'000.- a __________, nella sua
veste
di rappresentante della locatrice, di averlo fatto -come
richiestogli
dall'amministratore- a titolo di garanzia prestata dal
conduttore,
di sapere che controparte non ha mai depositato
quel
denaro, né ha mai proceduto altrimenti alla costituzione di
una
garanzia sostitutiva e che la stessa somma non è mai stata
restituita
(doc. 4). E, al contraddittorio, in sede di replica, la
procedente
si è limitata a puntualizzare altri argomenti, senza
contestare
né commentare l'accennata dichiarazione e
nemmeno
ha rilevato la mancanza di una ricevuta o altro. Poco
importa
che, genericamente, essa abbia contestato “le
allegazioni
di parte convenuta”: così formulata la censura non
corrisponde
ai canoni procedurali di una valida contestazione
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
170) e, in assenza di una
contestazione
specifica, quei fatti valgono per ammessi (art. 170
cpv.
2.
CPC).
6.
Il
locatore che -contrariamente al dettato dell'art. 257e CO-
non
deposita la cauzione presso un istituto bancario, ossia non
costituisce
la garanzia pattuita, può avere conseguenze penali,
oppure
l'avvio di un procedimento esecutivo civile, oppure
ancora
deve contare sul diritto del conduttore di porre in
compensazione
l'importo corrispondente con debiti propri nei
confronti
del locatore (SVIT-Kommentar Mietrecht II, Zurigo
1998,
n. 16 e 18 ad art. 257e; Weber, op.
cit., n. 5 ad art. 257e).
Se
ne deve quindi concludere, essendo pacifica la fattispecie
di
cui alla dichiarazione __________, che la convenuta ha reso
verosimile
la sua tesi difensiva e, di conseguenza, il suo diritto
di
compensare il credito posto in esecuzione con il proprio
credito
di fr. 21'000.– (Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo
1980, § 36 n. 1 segg. pag. 80 segg.; Staehelin,
op. cit.,
n. 93 ad art. 82
LEF).
Ne
consegue che il rigetto dell'opposizione può essere ammesso
limitatamente
alla differenza tra il credito fondato sul contratto,
ossia
fr. 22'400.– e la somma affidata senza esito alla locatrice e
mai
restituita di fr. 21'000.–.
7.
L'appello
20.
ottobre 2006 di AP 1 va di conseguenza parzialmente accolto. In prima sede
come in appello, la tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza
della procedente, con l'obbligo di rifondere alla controparte indennità ridotte
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
20.
ottobre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 17 giugno 2006 del Pretore __________,
vengono riformati come segue:
“1. L'istanza 16 giugno 2006 di AO 1, __________
è parzialmente accolta.
1.1. L'opposizione
interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 2/9
giugno 2006 dell'UE __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.
1'400.–.
1.2. La
tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico per fr. 200.- e per fr. 50.- è posta a carico di AP 1 L'istante è
inoltre tenuta a rifondere ad AP 1 fr. 450.– a titolo di indennità parziali.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________, in misura di fr. 350.- e per il resto a carico di AP
1. AO 1 rifonderà ad AP 1, fr. 400.– a titolo di indennità parziali.
III. Intimazione:
– RA 2, ;
–
RA 1, .
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto della locazione- è di fr. 22'400.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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