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Decisione

14.2006.94

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo - valida cessione di credito e legittimazione attiva riconosciuta al nuovo creditore

15 marzo 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

procedente fonda la sua pretesa su due scritti datati 28 ottobre 2004. Nel

primo __________ dichiara di concedere a AP 1 -per la gestione di un bar- un

prestito di fr. 23'000.– (doc. B). Nel secondo, la società escussa si impegna a

restituirlo senza interessi, entro il 30 ottobre 2005 (doc. D). L'istante produce

pure uno scritto 3 novembre 2005 con cui __________ attesta di avergli ceduto

il suo credito (doc. C).

C. All'udienza

di contraddittorio del 9 ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua richiesta.

L'escussa vi si è opposta, poiché l'istante non aveva prodotto un valido atto

di cessione, e quindi non aveva dimostrato di essere legittimato ad incassare

il credito di fr. 23'000.–. Lo scritto 3 novembre 2005 sarebbe in particolare

una dichiarazione inidonea a provare la pretesa avvenuta cessione del credito.

D. Con

sentenza 10 ottobre 2006 il Pretore __________ ha accolto l'istanza,

respingendo le eccezioni dell'escussa. Secondo il primo giudice, lo scritto 3

novembre 2005 costituisce l'atto con cui il credito di fr. 23'000.– era di

fatto stato ceduto all'istante e ne dimostra la legittimazione attiva. L'esistenza

della pretesa, scaduta il 30 ottobre 2005 poi, era comprovata dalle due lettere

28 ottobre 2004.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta la cessione di

credito e la legittimazione dell'istante, fondate su una dichiarazione scritta di

__________ in relazione ad una non meglio specificata e “avvenuta” cessione. Contesta

infine che l'istante abbia agito quale rappresentante del cedente.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare,

con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro

dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con

rinvii).

Il

contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso

della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti

(cfr. CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo

scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o

da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il

capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno

1990 in re J./W. SA; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

2. Non

è contestato che __________ e AP 1 abbiano concluso un contratto di mutuo, come

emerge dai due scritti 28 ottobre 2004 prodotti agli atti. L'uno prova

l'effettiva consegna alla società escussa, e per essa a un suo rappresentante, di

fr. 23'000.– a titolo di mutuo (doc. B): il documento è firmato da __________

quale creditore e, in segno di ricevuta, dalla persona nelle cui mani è stato versato

Considerandi

il mutuo. Con il secondo, la convenuta, per il tramite dell'allora

amministratore unico, conferma di essere entrata in possesso di quell'importo, impegnandosi

a restituirlo entro il 30 ottobre 2005, senza computo di interessi (doc. D). Ne

segue che, il credito è diventato esigibile il 1° novembre 2005. Non pone

problemi l'identità della società escussa con la debitrice della restituzione

del mutuo.

3.

L'appellante

contesta invece la legittimazione dell'istante che, in assenza di un valido

contratto di cessione di credito, non riconosce quale cessionario e quindi quale

titolare del credito di fr. 23'000.-

a) Giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito

se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.

Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la

forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto

dal solo cedente (Girsberger, in Comm. di Basilea, Art. 165 CO, N. 2). Il rigetto provvisorio

dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore

indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione ex art.

165.

CO, solo se il trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 81 a pag. 41). Irrilevante per contro che

la cessione sia comunicata al debitore prima dell'avvio dell'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82).

b) Lo scritto 3

novembre 2005, redatto e sottoscritto da __________, ha il seguente tenore: “Con

la presente attesto l'avvenuta cessione del mio credito nei confronti della

società AP 1 di CHF 23'000.– al succitato AO 1 in conformità del Art. 164 CO.”

(doc. C). Queste parole provano che __________, quale mutuante originario, ha

ceduto all'istante, cessionario e quindi nuovo creditore, il credito di fr.

23'000.– che egli aveva nei confronti dell'escussa. Di fronte questa chiara

espressione di volontà, la censura dell'appellante che tenta di equivocare tra

questa che indica come "dichiarazione di parte" e un formale atto di

cessione diviene incomprensibile. E ciò già perché la stessa dichiarazione

(doc. C) altro non configura che la cessione del credito posto in esecuzione al

qui istante, espressa nella forma richiesta dalla legge. Che poi la cessione

sia avvenuta al momento della firma da parte del signor __________ o prima

(come sembra sostenere l'appellante), a dipendenza dell'allusione a una

cessione "avvenuta", ben poco conta, dal momento che -ai fini del

rigetto dell'opposizione- la cessione così accertata è comunque precedente non

solo all'istanza in esame, ma anche all'esecuzione. Non v'è pertanto nessun

motivo per non confermare la sentenza impugnata, respingendo un appello invero

ai limiti del pretesto.

4.

La

tassa di giustizia segue l'integrale soccombenza dell'appellante, mentre non si

assegnano indennità, avendo la controparte rinunciato a formulare osservazioni (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

23.

ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

__________ RA 1, __________;

–RA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

23'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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