14.2006.95
rigetto definitivo dell'opposizione: transazione giudiziale (protezione unione coniugale) omologata dal giudice
4 gennaio 2007Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.95
Data decisione, Autorità:
04.01.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: transazione giudiziale (protezione unione coniugale) omologata dal giudice
ABUSO DI DIRITTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TRANSAZIONE GIUDIZIALE OGIUDIZIARIA
art. 2 cpv. 2 CC
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.95
Lugano
4 gennaio
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 giugno 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente a ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 17/18 maggio 2006
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura
__________, con sentenza 17 ottobre 2006 (EF.2006.255), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta.
§ È rigettata in via definitiva
l'opposizione interposta da AP 1, __________, avverso il precetto esecutivo no.
__________ dell'UEF __________ per l'importo di fr. 33'566.– oltre interessi al
5% dal 17 maggio 2006 e fr. 1'748.25 di interessi sugli importi mensili
scaduti, più tasse e spese esecutive.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 170.–, da
anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla
controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 25 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese
e ripetibili;
viste le osservazioni 20 novembre 2006 della parte appellata che
postula la reiezione dell'appello;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 17/18 maggio 2006 dell'UEF __________, AO 1
ha escusso il marito AP 1 per l'incasso dell'importo di fr. 33'566.– oltre
interessi al 5% dal 17 maggio 2006 e fr. 1'748.25 di interessi capitalizzati.
Quale titolo di credito ha indicato: “ Sentenza 12 luglio 2000 Pretore di __________
– differenza contributi alimentari arretrati dal mese di aprile 2004 al mese di
maggio 2006 + interessi sugli arretrati”. Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale 8 giugno 2000, conclusa dalle
parti nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale
che prevedeva -fra l'altro- l'obbligo del marito di versare alla moglie in via
anticipata un contributo alimentare di fr. 2'450.– mensili. Il giudice, omologando
questo accordo, aveva decretato che avesse valore di sentenza esecutiva (doc.
B).
C. All'udienza
di contraddittorio 2 ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua richiesta,
mentre l'escusso ha obiettato che la transazione giudiziale omologata dal giudice
non era più valida in quanto le parti avrebbero deciso di ridurre il contributo
alimentare con effetto dal 1° aprile 2004, giorno in cui la moglie è stata
posta al beneficio di una rendita AVS, a fr. 1'240.– al mese. Considerati i
versamenti mensili di fr. 1'159.– da lui effettuati sino al 1° ottobre 2006 , il
debito residuo a suo carico assommerebbe pertanto a fr. 2'511.–. L'escusso ha così
riconosciuto l'istanza limitatamente a questo importo. Nonostante le trattative
avvenute fra le parti, la procedente ha contestato di avere concordato il
versamento di un contributo alimentare inferiore a quello pattuito con la
transazione 8 giugno 2000.
D. Con
sentenza 17 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura __________, ha
accolto integralmente l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Il
primo giudice ha ritenuto la transazione giudiziale 8 giugno 2000 valido titolo
di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre ha considerato che non esiste
titolo che indichi un impegno diverso del marito, rispettivamente la decadenza
del primo impegno. Secondo il primo giudice, l'escusso ha solo dimostrato che
vi sono stati tentativi volti a concordare un nuovo contributo alimentare, ma nulla
indica che le proposte, rispettivamente le controproposte, fossero mai state
accettate. L'eccezione sollevata dal convenuto è stata pertanto respinta.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'escusso, sostenendo che l'insieme
dei documenti agli atti (successivi alla fine di febbraio 2004) dimostra
inequivocabilmente l'intenzione delle parti, segnatamente il consenso della
moglie, di rivedere al ribasso -e con effetto dal 1° aprile 2004- il contributo
alimentare in discussione, così che la transazione 8 giugno 2000 non potrebbe
più essere considerata determinante ai fini dell'esigibilità del credito
vantato da controparte. Del resto, a partire da quel giorno egli ha versato
ogni mese fr. 1'159.–, senza che l'istante abbia sollevato obiezione alcuna.
F. Nelle
osservazioni, l'istante chiede la reiezione dell'appello con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell'art.
80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza
esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto
ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di
prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg.
e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF). In
particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto
definitivo dell'opposizione, se è stata omologata dal giudice (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia
tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr.
Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione.
2. In
concreto, la transazione giudiziale omologata dal giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale in occasione dell'udienza 8 giugno 2000 è
stata letta, approvata e firmata all'originale (doc. B, pag. 2): dal relativo
verbale risulta che il giudice ha esplicitamente conferito all'accordo il
valore di sentenza esecutiva (doc. B, pag. 2), ciò che peraltro l'appellante non
ha mai contestato. In sé e per sé, esso costituisce quindi un valido titolo di
rigetto definitivo per la somma capitale di fr. 63'700.– (ossia fr. 2'450.– per
26 mensilità, dal 1° aprile 2004 al 1° maggio 2006), importo esigibile al momento
dell'esecuzione. Il rigetto dell'opposizione va tuttavia limitato a quanto
chiesto dall'istante che già considera i versamenti mensili di fr. 1'159.–
effettuati dal marito durante lo stesso periodo.
3. Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, l'opposizione è rigettata
in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza
il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato,
ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Il motivo di estinzione va provato per il tramite di documenti
assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”: DTF
115 III 100, cons. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005
[14.04.101], cons. 5; Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 3 ad art. 81; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,
op. cit., n. 57 ad art. 81).
4. In
concreto, l'escusso nemmeno solleva una di tali eccezioni, ma mette in
discussione la validità del titolo di rigetto posto alla base dell'esecuzione
non per sé stesso, ma perché lo ritiene superato da un successivo accordo delle
parti sullo stesso tema. In particolare, l'appellante rimprovera al Segretario
assessore di aver accolto l'istanza quando mancava l'accordo delle parti
sull'ammontare del nuovo contributo alimentare, senza esaminare se, di fatto,
la transazione giudiziale 8 giugno 2000 fosse o meno valida dopo il 1° aprile
2004.
Se
si può condividere (genericamente) l'opinione dell'appellante secondo cui un
titolo esecutivo può essere costituito di un insieme di documenti (anche se il
discorso vale sicuramente in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione) e
se tale insieme, nel caso concreto, potrebbe rendere verosimile la convergenza
delle parti sul principio di un diverso calcolo del contributo di mantenimento
della moglie, ciò ancora non basta -dato il carattere formale della procedura
di rigetto dell'opposizione- per concludere che, dopo il 1° aprile 2004, la
convenzione 8 giugno 2000 non vale più come titolo esecutivo. In particolare,
le iniziative dell'escusso relative alla ricalcolazione, se non sono state
osteggiate (almeno in un primo tempo) dall'istante, non hanno sicuramente mai
portato a un secondo accordo formale che debba essere considerato sostitutivo
della transazione giudiziale precedente, o anche semplicemente alla decadenza
di tale accordo. Potrebbe essere persino provato che fossero date premesse
oggettive per una mutazione della situazione fra i coniugi, ma ciò atterrebbe
sempre ancora al merito della controversia (sul quale peraltro l'appellante non
può essere seguito) e non inciderebbe sui presupposti del rigetto
dell'opposizione. Comunque, almeno a titolo aggiuntivo, si può osservare che
anche gli scritti del patrocinatore dell'istante cui l'appellante dà particolare
rilievo a sostegno della sua tesi, tanto determinati non sono: così lo scritto
14 aprile 2004 dell'avv. __________ patrocinatore della moglie (doc. 3/GG), che
dopo aver preso atto della proposta di nuovo calcolo, rileva apertamente ciò
che non può essere condiviso, rispettivamente formula una controproposta,
anche per semplificare il componimento della vertenza, che non avrà però
nessun seguito. Conseguendone che l'accostamento di tale documento con i
documenti 1/EE e 2/FF non hanno nessun valore ai fini dell'appello, non
foss'altro per il motivo che i primi rappresentano entrambi l'opinione
dell'escusso, mentre dell'ultimo si è appena detto. Tutto ciò è ben lontano dai
presupposti di chiarezza e di univocità che deve caratterizzare la
documentazione in base alla quale decidere un rigetto definitivo
dell'opposizione, rispettivamente e in concreto che permetta di concludere che
la procedente ha rinunciato al contributo alimentare di fr. 2'450.– omologato
dal giudice competente (Staehelin, op.
cit., n. 15 ad art. 81 LEF).
5. L'appellante
invoca l'abuso di diritto e la mala fede dell'istante, in particolare per aver
accettato senza reagire un contributo alimentare di fr. 1'159.- per venticinque
mesi. Orbene, ancorché il divieto dell'abuso di diritto (art.
2 cpv. 2 CC) valga anche in ambito esecutivo, nella procedura di rigetto
definitivo dell'opposizione il debitore -contrariamente a ciò che vale nel
rigetto provvisorio- può farvi capo solo in modo estremamente limitato (nur
in ganz eingeschränktem Umfang: Staehelin,
op. cit., n. 17 ad art. 81 LEF; CEF 22 aprile 2004
[14.2004.1], cons. 2.1. con numerosi rif.): ciò in particolare poiché non si
considera compito del giudice del rigetto di verificare la decisione da
eseguire sotto l'angolazione dell'abuso di diritto. Fossero intervenute
circostanze tali da rendere abusiva la richiesta del creditore, il debitore
avrebbe la possibilità di chiedere la modifica della sentenza di merito che ne
sta alla base (Staehelin, op. cit., ibidem). In concreto, l'appellante pretende di
individuare l'abuso di diritto nella circostanza dei menzionati pagamenti e
nella relativa accettazione da parte dell'istante: ma, ancora una volta, si
tratta di elementi atti appena a costituire indizi sul merito della vertenza,
ma che non intaccano la transazione giudiziale come titolo per il rigetto
definitivo dell'opposizione.
6. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 25 ottobre 2006 di AP
1 deve così essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamato l'art. 80, 81 cpv. 1 LEF; art. 2
cpv. 2 CC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello
25 ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.–, già anticipata
dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,
fr. 600.– di indennità.
3.
Intimazione a: – RA 1, __________; –
RA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
35'314.25, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta)
giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster