14.2006.98
Revoca della moratoria concordataria. Appello. Legittimazione dei creditori e degli ex amministratori. Diritto di essere sentito. Divieto di addurre fatti, prove ed eccezioni nuovi. Principio inquisit
15 dicembre 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
14.2006.98
Data decisione, Autorità:
15.12.2006, CEF
Titolo:
Revoca della moratoria concordataria. Appello. Legittimazione dei creditori e degli ex amministratori. Diritto di essere sentito. Divieto di addurre fatti, prove ed eccezioni nuovi. Principio inquisitorio. Onere delle parti di allegare i fatti pertinenti e di proporre i mezzi di prova.
MORATORIA CONCORDATARIA
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 18 LALEF
art. 20 LALEF
art. 22 LALEF
art. 25 LEF
art. 295 LEF
art. 308 LEF
Incarto n.
14.2006.98
Lugano
15 dicembre
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2005.309) promossa con istanza 25 settembre 2006 del commissario del
concordato
AO 1
chiedente la revoca della moratoria a scopo di
concordato concessa a
AO 2
atteso che con sentenza
18 ottobre 2006 il Pretore __________ ha revocato la moratoria concordataria
con effetto immediato;
sentenza dedotta
tempestivamente in appello da:
1. AP 2;
2. AP 1;
che con atto 24 ottobre
2006 chiedono sia giudicato:
“1. Il decreto 18 ottobre 2006 del Pretore __________
è annullato.
2. L’incarto è ritornato al Pretore affinché abbia a
pronunciare:
2.1. Il commissario e amministratore AO 1 è
destituito e sostituito con il signor ...
2.2. Alla AO 2 è concessa una proroga della
moratoria a scopo di concordato di 6 mesi a far tempo dal ...
3. Al ricorso in esame è concesso l’effetto
sospensivo.
4. Spese tutte a carico dello Stato”;
ricordato che all’appello è stato concesso effetto
sospensivo il 30 ottobre 2006;
ritenuto
Fatti
A. Il
24 ottobre 2005, accogliendo tre istanze presentate dal lic. oec. DE 2,
amministratore unico di AO 2, __________ e __________, il Pretore __________ ha
concesso a queste società una moratoria di quattro mesi in vista
dell’omologazione di un concordato ordinario (rispettivamente di un concordato
con abbandono dell’attivo per quanto concerne __________) e ha nominato
commissari i signori __________ (per AO 2 e __________) ed __________ (per __________).
B. Già
il 26 ottobre 2005, ossia due giorni dopo, i due commissari hanno chiesto la
revoca delle moratorie e la liberazione dai rispettivi mandati. Il 28 ottobre
il Pretore ha così nominato l’avv. CO 1 commissario straordinario nelle tre
procedure. All’udienza di discussione delle istanze, tenutasi il 4 novembre 2005,
il Pretore ha revocato il mandato dei commissari __________ e __________, ha
nominato l’avv. CO 1 commissario ordinario con effetto retroattivo dal 28
ottobre, ha preso atto del ritiro, da parte di quest’ultimo, delle istanze di
revoca delle moratorie e ha autorizzato il nuovo commissario, con il consenso
dell’amministratore unico DE 2, a continuare l’attività aziendale in luogo
delle società debitrici in pendenza di moratoria, ovvero in conformità
dell’art. 298 cpv. 1 LEF. Queste decisioni sono state confermate con decreto
del 7 novembre 2005. Su istanza del commissario del 17 febbraio 2006, le
moratorie concordatarie sono poi state prorogate di otto mesi con decreto 3
marzo 2006 del Pretore __________.
C. Il 25 settembre 2006,
il commissario ha chiesto la revoca delle tre moratorie concordatarie. A
sostegno dell’istanza, egli ha fatto valere, per quanto concerne AO 2, che a
fronte di un passivo complessivo di fr. 10'320'065.65 (di cui fr. 4'757'549.64 garantiti
da pegno ipotecario, fr. 695'292.05 inseriti in prima classe e fr. 74'156.50 in
seconda classe), erano stati inventariati attivi per un valore contabile di
circa fr. 1'000'000.--, ed erano stati incassati fatture per fr. 29'618.95. Non
sono invece stati stimati i terreni di __________ in quanto essi risultano
ampiamente ipotecati e su uno di essi è stata costituita una discarica abusiva
il cui costo di eliminazione pregiudica seriamente il valore di realizzazione.
Considerando poi quale valore determinante dell’attivo di AO 2 l’importo di fr.
2'250'935.62, pari a un terzo dell’importo complessivo delle singole offerte
pervenutegli per l’acquisto di tutti gli attivi delle tre società – semplificazione
dettata da ragioni di economia e di celerità della procedura –, e all’ammontare
delle liquidità (fr. 29'618.95), l’avv. AO 1 ha ritenuto che “le liquidità a
disposizione di AO 2 non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi minimi
di un concordato con abbandono dell’attivo" (recte: concordato ordinario).
D. All’udienza di
discussione dell’11 ottobre 2006, il commissario ha precisato che le fatture
incassate per conto di AO 2 ammontavano a circa fr. 29’000.-- e ha ipotizzato
ulteriori incassi, a favore delle tre ditte, per circa fr. 150'000.--. Nessun
creditore si è opposto alla revoca della moratoria concordataria.
E. Con decreto 18
ottobre 2006, il Pretore __________ ha revocato le tre moratorie concordatarie
con effetto immediato. Per quanto riguarda AO 2, il primo giudice ha ritenuto
che la conclusione di un concordato che possa garantire ai creditori di terza
classe un dividendo minimo del 10% non era manifestamente più possibile perché
avrebbe richiesto risorse finanziarie pari a fr. 2'829'327.76 (pari a un terzo
dell’importo dei crediti garantiti da ipoteche convenzionali e legali e al 10%
dei crediti chirografari), mentre il valore dell’inventario di tutti i beni
delle tre società può essere valutato in fr. 1'000'000.-- e la liquidità
complessiva ipotizzabile non supera fr. 700'000.--.
F. Il 24 ottobre 2006, __________
AP 1 e AP 2, con un unico allegato, hanno interposto appello contro i tre
decreti di revoca delle moratorie concordatarie, chiedendone l’annullamento;
postulano inoltre la sostituzione del commissario e la concessione di una
proroga delle moratorie di ulteriori sei mesi. In particolare, gli appellanti
rimproverano al giudice di prime cure di aver “fatto proprio un resoconto del
commissario assolutamente lacunoso, tenuto conto delle innumerevoli critiche di
cattiva amministrazione che gli venivano regolarmente mosse”, segnatamente
riferendosi alle due segnalazioni di natura disciplinare, da loro stessi
presentate il 10 aprile e il 19 ottobre 2006. Essi ritengono “a titolo di
esempio” impossibile che l’avv. AO 1 abbia incassato solamente circa fr.
260'000.-- durante undici mesi in favore delle tre ditte, “quando vi è un
credito di fr. 700'000.--, scaduto, derivante dal Consorzio __________, quando
il Patriziato di __________ deve ancora (da tempo) fr. 160'000.--, quando il
Consorzio __________ deve cifre importanti, quando i lavori allora soggetti a
ipoteca legale erano di circa fr. 600'000.--, quando la macchina __________,
praticamente nuova, valeva, anche a parere del __________, fr. 3'000'000.--,
svenduta a fr. 40'000.-- !, e via discorrendo”.
G. Agli appelli è stato concesso
effetto sospensivo il 30 ottobre 2006.
considerato
Considerandi
1.
Contro la revoca della moratoria concordataria, come contro la
sua concessione (art. 294 cpv. 3 LEF), è data facoltà d'appello alla Camera di
esecuzione e fallimenti quale autorità giudiziaria superiore dei concordati
(cfr. art. 295 cpv. 5 LEF e il rinvio all’art. 307 LEF; art. 18 cpv. 2, 20 cpv.
1.
LALEF; CEF 31 luglio 2002 [14.02.46], cons. 1). Il termine per l'appellazione
è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 295 cpv. 5 e
art. 307 LEF, nonché art. 22 cpv. 1 LALEF).
2.
Secondo giurisprudenza e dottrina, la legittimazione a
ricorrere contro la decisione di omologazione del concordato -laddove esiste
un'istanza superiore dei concordati- dev'essere riconosciuta al debitore e a
quei creditori che si sono esplicitamente opposti all’omologazione durante
l’udienza di discussione dell’istanza (DTF 122 III 398; 129 III 758; Marchand, Commentaire romand de la LP,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 307, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 ad art. 307; Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 6-8 ad art. 307; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III,
ed. 4, n. 3, 6 e 7 ad art. 307; Hunkeler,
Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, N. 1068, 1069
e segg.; Cometta, La procedura
concordataria nel nuovo diritto, in La revisione della legge federale
sull'esecuzione e sul fallimento, CFPG, pag. 150).
3.
La legittimazione a
ricorrere contro la decisione di revoca della moratoria concordataria viene
determinata allo stesso modo poiché l’art. 295 cpv. 5 LEF -che prevede appunto
tale possibilità- rinvia esplicitamente all’art. 307 LEF: sono quindi
legittimati all'appello sia il debitore sia i creditori, alla condizione -per
quest'ultimi- che si siano esplicitamente opposti alla revoca della moratoria
concordataria e -in particolare- che si siano espressi in tal senso nell'ambito
del contraddittorio davanti al primo giudice (Gilliéron,
op. cit., n. 25 ad art. 295; Hunkeler,
op. cit., n. 825, nota 577 e n. 831). Questa limitazione alla legittimazione
attiva ad impugnare la decisione di revoca del giudice del concordato appare
ragionevolmente conforme all'analoga fattispecie summenzionata e a quanto
indicato in quel caso dalla giurisprudenza federale; il parere contrario, ossia
che la legittimazione all'appello sia genericamente riconosciuta ai creditori,
volendo con ciò (comunque non esplicitamente) togliere ogni specificazione del
concetto, non solo appare scostarsi da quel sistema, ma è indicata -in parte
peraltro contradditoriamente- da dottrina minoritaria (Gani, in Comm. romand, 2005, n. 22 ad art. 295; Jaeger/ Walder, Kull/ Kottmann, op.
cit., n. 55 ad art. 295; Jeanneret/
Cavadini-Bircher, Quelques aspects pratiques du nouveau droit de la
procédure concordataire, in SJ 1999 II, 205 ad 3).
Per quanto riguarda il
debitore, la dottrina non è unanime nel porre condizioni alla sua
legittimazione a impugnare una decisione di revoca della moratoria
concordataria, nel senso che anch'egli debba essersi esplicitamente opposto
alla domanda del commissario, segnatamente esprimendosi in tal senso
nell'ambito del contraddittorio davanti al primo giudice (Hardmeier, op. cit., n. 8 ad art. 307).
La questione, nel concreto e come si vedrà nel seguito, può tuttavia restare
irrisolta.
4.
Dal verbale 11
ottobre 2006 dell'udienza di discussione tenuta dal Pretore __________ risulta
che né AP 1, né AP 2 hanno presenziato alla discussione. Entrambi gli
appellanti erano per contro bene informati di quell'atto processuale: AP 1 vi
era stato convocato nella forma edittale, almeno come creditore delle società
in moratoria. Il suo silenzio, rispettivamente la sua assenza dal
contraddittorio, per quanto esposto ai punti precedenti, ne compromettono la
legittimazione attiva a presentare l'appello in esame che, in quanto da lui
sottoscritto, potrebbe essere respinto già per questo motivo.
Diversa la posizione di AP
2, già amministratore unico delle tre società e quindi da considerare
sostanzialmente rappresentante delle debitrici. Orbene nei suoi confronti,
valesse il principio che riconosce al debitore facoltà di presentare appello
solo alla condizione che abbia partecipato nel senso indicato alla discussione
davanti al Pretore, occorrerebbe osservare che, ancorché non sia stato citato
personalmente all'udienza, egli né denuncia in questa sede di essere stato leso
nei suoi diritti, né potrebbe farlo senza incorrere in un abuso di diritto.
Infatti, in data 6 ottobre 2006 egli aveva presentato -insieme aAP 1 - un
ricorso a questa Camera fondato sull'art. 17 LEF (peraltro respinto con
decisione 20 novembre 2006) nel quale affermava di essere venuto a
conoscenza della richiesta di revoca concordataria il lunedì 2 ottobre 2006
tramite la lettura in ufficio del Foglio ufficiale ticinese N. 78 …. mediante
il quale .... venivano convocate le udienze per la discussione delle domande di
revoca della moratoria …." (Ricorso, pag. 2). Pertanto AP 2, non
presenziando alla discussione, avrebbe tacitamente rinunciato a esprimersi sul
tema della revoca delle moratorie e tanto meno vi si sarebbe opposto. E nemmeno
potrebbe pretendere di averlo fatto (in qualche modo) per mezzo di quel ricorso
che aveva tutt'altro scopo, ossia quello di ottenere dall'autorità cantonale di
vigilanza in materia di LEF l'annullamento delle istanze presentate dal
commissario e intese alla revoca delle moratorie e al conseguente annullamento
dell'udienza dell'11 ottobre successivo (Ricorso, pag. 6). E' opportuno
osservare al proposito che -vigendo nella procedura in esame le norme della
procedura civile in virtù del rinvio dell'art. 25 LALEF- la giurisprudenza
sorta sul tema ha da tempo relativizzato l'apparente rigore dell'art. 142 cpv.
1.
lett. b) CPC (atti di procedura nulli): anzitutto, al di là delle forme,
indica il contenuto del diritto delle parti di essere sentite essenzialmente
nel diritto di essere poste a conoscenza di ogni domanda o presa di posizione
del tribunale e di potersi esprimere al riguardo (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 84, m. 21),
puntualizzando che -nella disamina delle fattispecie- il giudice non deve
perdere di vista il principio della buona fede (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 142, N. 488) e rilevando l'importanza dell'onere di diligenza
processuale delle parti, ossia imponendo loro -ad esempio- di chiedere al
tribunale la notifica di atti del processo di cui sono a conoscenza e che il
giudice non ha loro trasmesso, rispettivamente di vedersi assegnato un termine
per prendere posizione al riguardo. Con la conseguenza che, se una parte omette
di agire in tal senso, la sua successiva eccezione di essere lesa nel diritto
di essere sentita non potrà essere presa in considerazione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art.
84, m. 22). Nel solco di queste considerazioni e sempre nell'ipotesi
considerata, AP 2, informato com'era dell'imminente discussione sulla domanda
di revoca delle moratorie, avrebbe dovuto presentarsi in Pretura, chiedere al
giudice di potersi esprimere sul merito delle istanze e -se del caso-
opporvisi. Non avendolo fatto, avrebbe anch'egli colpevolmente compromesso la
propria legittimazione a impugnare in questa sede il decreto pretorile 18
ottobre 2006.
Volendo per contro
ammettere comunque la legittimazione del AP 2 a impugnare la stessa decisione,
l'appello dovrebbe comunque essere respinto per i motivi esposti nel seguito.
5.
L’appello non è
stato notificato né al commissario, né agli altri creditori, dal momento che
essi non erano abilitati a ricorrere contro la decisione impugnata (per quanto
concerne il commissario, cfr. Marchand,
op. cit., n. 15 ad art. 307; Gilliéron,
op. cit., n. 13 ad art. 307; Hardmeier,
op. cit., n. 9 ad art. 307, con rif.; per quanto concerne i creditori, si
rinvia al precedente considerando 3, con il rilievo che, nella fattispecie,
nessuno dei creditori presenti all’udienza dell’11 ottobre 2006 si è opposto
alla revoca della moratoria).
6.
Nel
merito, gli appellanti rimproverano al Pretore di aver “fatto proprio un
resoconto del commissario assolutamente lacunoso, tenuto conto delle
innumerevoli critiche di cattiva amministrazione che gli venivano regolarmente
mosse” ed elencano a sostegno della loro affermazione tutta una serie di attivi
delle società che il commissario non avrebbe colpevolmente realizzati. A parere
degli appellanti, il Pretore avrebbe fondato la sua decisione su cifre
“fasulle”, “senza preoccuparsi di controllare o approfondire alcunché”. Avrebbe
invece dovuto “destituire il commissario, reintegrare il Consiglio
d’amministrazione con l’amministratore precedente, nominare un nuovo
commissario competente, serio e affidabile, e prorogare la moratoria di quel
tanto che bastava per rifare e sanare il percorso concordatario su basi
oggettive”.
7.
La procedura in
esame è retta dal diritto cantonale e in particolare dalla procedura sommaria
(art. 25 n. 2 lett. a LEF e 20 cpv. 1 LALEF; cfr. pure: Marchand, op. cit., n. 20 ad art. 307; Gilliéron, op. cit., vol. IV, n. 6 ad art. 307; Hardmeier, op. cit., vol. III, n. 12 ad art.
307). L’autorità di ricorso esamina quindi solo le censure d'appello
esplicitamente allegate (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. d CPC per il rinvio
dell’art. 25 LALEF) e si fonda sui fatti –non contestati in sede d’appello–
così come stabiliti in prima istanza (cosiddette massime dispositiva e
attitatoria). In particolare, le parti non sono autorizzate ad addurre fatti,
prove ed eccezioni nuovi nella seconda sede cantonale (art. 22 cpv. 4 LALEF;
CEF 31 luglio 2002 [14.02.46], cons. 6; Cometta, op.
cit., pag. 153 ad 11.1.4). Infatti, contrariamente a quanto previsto in materia
di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 LEF), il diritto federale
non impone ai Cantoni l’ammissione di fatti nuovi nelle procedure come quella
in concreto applicabile (cfr. Marchand,
op. cit., n. 22 ad art. 307; Gilliéron,
n. 14 ad art. 307; Hardmeier, op.
cit., n. 13 ad art. 307).
8.
Nel caso concreto,
tutte le critiche rivolte dagli appellanti all’operato del commissario
costituiscono fatti nuovi, ossia non addotti davanti al Pretore, segnatamente
all’udienza dell’11 ottobre 2006, e pertanto sono inammissibili in questa sede.
In particolare, anche nel caso in cui si riconoscesse a AP 2 la legittimazione
all'appello, prescindendo cioè dalla sua mancata partecipazione e dalla sua
mancata presa di posizione in prima sede, le sue allegazioni in questa sede
costituiscono fatti nuovi e non possono essere prese in considerazione.
9.
A titolo aggiuntivo
-viste le precedenti conclusioni- si potrebbe porre il quesito di un obbligo
del Pretore di verificare d’ufficio le cifre esposte dal commissario a sostegno
dell’istanza di revoca delle moratorie.
La procedura di revoca
della moratoria concordataria, come quella tendente alla sua concessione o
all’omologazione del concordato, è retta dal principio inquisitorio (cfr. DTF
59.
III 37; CEF 10 marzo 2003 [14.03.3], cons. 3; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna
2003, n. 10 ad § 54; Gilliéron,
op. cit., n. 17 ad art. 293 e 10 ad art. 294; Vollmar,
in Comm. di Basilea, vol. III, n. 10 ad art. 294 e n. 32 ad art. 295): ne
consegue che il giudice deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti per la
decisione d’omologazione (Hohl,
Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 846 e segg.). Ciò non significa
tuttavia che le parti possano restare inattive nella procedura: loro spetta
infatti di allegare i fatti della controversia e di proporre i mezzi di prova
(cfr. Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 54 ad cap. 6).
10.
Nella fattispecie, il
giudice che -a dipendenza della procedura sommaria applicabile- può limitarsi
ad esaminare i fatti pertinenti sotto l’angolo della verosimiglianza (CEF 10
marzo 2003 [14.03.3], cons. 5.1), ha avuto senz'altro facoltà di affidarsi ai
dati fornitigli dal commissario, in particolare dal momento che né il debitore,
né i creditori, li hanno contestati in sede di contraddittorio. D’altronde, gli
appellanti -nemmeno in questa sede- non allegano che i dati figuranti
nell’istanza di revoca della moratoria non trovino riscontro negli inventari
allestiti dal commissario e nelle offerte di acquisto degli attivi allegate
all’istanza. Mentre sarebbe semmai spettato a loro, al di là degli aspetti
formali dell'operato del commissario, di contestare puntualmente l’istanza in
sede di discussione, in modo tale da fornire al giudice i motivi di quella
verifica che essi auspicano solo genericamente. Non va d'altra parte dimenticato
che -analogamente- l’onere della prova dei presupposti per la concessione,
rispettivamente per la proroga della moratoria concordataria grava sull’istante
e che la legge pone severi requisiti in merito alla
motivazione dell’istanza e alle prove da produrre (cfr. art. 293 cpv. 1 LEF; CEF
31.
luglio 2002 [14.02.46], cons. 3 e 4; Cometta, op. cit., p. 122, n.
3.1.2.1
b). Gli appellanti non possono pertanto ora pretendere –a dire il vero
senza eccessiva convinzione– di delegare al giudice o al commissario loro
compiti processuali, in particolare per quanto concerne la questione della
determinazione degli attivi della società in moratoria. In altri termini, il
principio inquisitorio non deve rappresentare una soluzione di comodo
per le parti, già per fatto che la sua applicazione è semmai prevista per
garantire gli interessi delle persone che non sono parte nella procedura, pur
avendovi interessi propri, rispettivamente per tutelare l'interesse pubblico
(cfr. Gani, op. cit., n. 8 ad
art. 294).
11.
Per completezza,
occorre inoltre precisare che le critiche formulate dagli appellanti
sull'operato del commissario nella procedura disciplinare sfociata nella
decisione 5 ottobre 2006 (inc. CEF 15.2006.52), con cui l’autorità di vigilanza
non ha dato seguito alla loro segnalazione, sono irrilevanti nella procedura in
esame, in particolare a causa della diversa natura delle due procedure (la
presente e quella disciplinare), ma anche perché è processualmente
inammissibile motivare un appello, rinviando ad allegazioni espresse in altre
memorie e in altra sede (Cocchi/
Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309 CPC). Non v'era pertanto motivo
perché il primo giudice le dovesse prendere in considerazione; tanto meno se si
considera che -per un motivo o per l'altro- gli appellanti non hanno impugnato
quella decisione.
12.
Da
ultimo, non si può non rilevare come gli appellanti non abbiano nemmeno tentato
di dimostrare il buon fondamento delle loro affermazioni. Infatti,
nell’appello, non propongono alcuna prova a sostegno delle critiche rivolte
all’operato del commissario, limitandosi a un irrituale richiamo di “tutti gli
atti citati nel presente esposto nonché di tutti i loro allegati”. I due
documenti annessi all’appello, comunque di data successiva all’udienza dell’11
ottobre 2006, non rivestono nessun valore probatorio circa l’effettivo valore
dei beni formalmente intestati a P__________, anzi confermano semmai la
cifra di fr. 400'000.-- indicata dal commissario nell’istanza di revoca della
moratoria. E in ogni caso, secondo gli stessi appellanti, la vendita di questi
beni nuocerebbe ai creditori e agli azionisti di __________ e non di AO 2.
13.
L’appello va quindi
respinto, così che viene confermata la revoca della moratoria concordataria
pronunciata dal Pretore __________.
La tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
La pronuncia dev'essere
comunicata all’UEF __________, all’Ufficio del registro di commercio e
all’Ufficio del registro fondiario (art. 308 cpv. 1 LEF, per il rinvio
dell’art. 295 cpv. 5 LEF; cfr. Hardmeier,
op. cit., n. 1 ad art. 308).
Il dispositivo della
sentenza verrà pubblicato sul FUC e sul FUSC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25,
295.
e 308 LEF; 18, 20, 22 e 25 LALEF, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’appello 24 ottobre
2006.
del lic. oec. AP 2, __________, e dell’avv. AP 1, __________, è respinto.
1.1
Di conseguenza,
la moratoria a scopo di concordato concessa a AO 2,
__________, è revocata con effetto immediato.
2.
Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 600.-, anticipate dagli appellanti, restano a
loro carico.
3.
È ordinata la
pubblicazione dei dispositivi n. 1 e 1.1 sul Foglio ufficiale cantonale e sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio.
4.
Intimazione a:
– AP 2, __________;
– avv.
AP 1, __________;
Comunicazione a:
– Pretura
__________;
– avv.
AO 1, __________;
– Ufficio
di esecuzione e fallimenti __________;
– Ufficio
del registro di commercio, Lugano;
– Ufficio
del registro fondiario __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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