14.2006.99
rigetto provvisorio opposizione: contratto di lavoro (qualifica del contratto) - respinta l'inadempienza contrattuale per mancata prestazione lavorativa
15 marzo 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2006.99
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio opposizione: contratto di lavoro (qualifica del contratto) - respinta l'inadempienza contrattuale per mancata prestazione lavorativa
CONTRATTO
INADEMPIMENTO
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
LAVORO
QUALIFICA
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 18 cpv. 1 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.99
Lugano
15 marzo 2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 31 luglio 2006 da
AO 1
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/17 luglio 2006
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 18 ottobre 2006 (EF.2000.2210), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 19'600.– lordi.
2. La tassa di giustizia in fr. 210.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 30 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese,
e ripetibili di primo e di secondo grado;
viste le osservazioni 22 novembre 2006 della parte appellata,
chiedente la reiezione del gravame e il rigetto definitivo dell'opposizione,
protestate tasse e spese;
richiamato il decreto presidenziale 3 novembre 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/17
luglio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr.
19'600.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di impiego, mancato
versamento del salario da dicembre 2005. Importo residuo a fronte di importi
singoli pagati occasionalmente. L'importo residuo è riferito al salario non
versato ma in maniera lorda, in quanto la titolare non versa contributi sociali
per i dipendenti. Provvederò io al versamento degli stessi, in caso di
pagamento.”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con la AP 1 il
16 novembre 2005 (doc. C), che lo ha assunto per svolgere mansioni di contabilità
e di gestione informatica, per un salario mensile lordo di fr. 4'900.–, "comprensivo
della tredicesima distribuita sui 12 mesi". Con diffida 26 giugno 2006 egli
ha rivendicato il pagamento del salario maturato tra dicembre 2005 e maggio
2006, dedotti fr. 9'800.– di acconti, per un importo residuo di fr. 19'600.– (doc.
B).
C. All'udienza di contraddittorio del 18
ottobre 2006, l'istante ha ribadito la sua pretesa. La convenuta ha contestato
l'esistenza di un valido titolo di rigetto. La relazione contrattuale fra le
parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18
CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto
era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di
risultato", ciascuno con un preciso compito. Questo il motivo per cui
l'istante era poco presente in ufficio e non aveva rivendicato il salario
mensile. Di fatto, l'importo di fr. 9'800.– rappresenta la retribuzione per la
creazione del sito internet della datrice di lavoro, unico lavoro ch'egli aveva
portato a termine. Si è quindi opposta ad ogni ulteriore versamento. Il
procedente ha ribadito la validità del contratto di lavoro, evidenziando che la
sua assenza dall'ufficio nei mesi di gennaio e febbraio 2006 era stata imposta
dalla titolare della società per mancanza di lavoro.
D. Con
sentenza 18 ottobre 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha
ritenuto la documentazione agli atti valido titolo di rigetto. La convenuta -da
parte sua- non aveva reso credibile che l'istante non avesse lavorato nel
periodo in questione. La tesi secondo cui il contratto di lavoro sarebbe stato
sostituito da singoli contratti poi, era rimasta priva di riscontro oggettivo. E,
di fatto, l'escussa non aveva contestato di non avere versato il salario
oggetto dell'esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che il titolo
di rigetto deve essere interpretato, facendo capo all'art. 18 CO. Rileva che l'assenza
dall'ufficio e di solleciti di pagamento del salario, il compenso di fr.
9'800.– versato per l'elaborazione del sito internet, come pure l'assenza di licenziamento
rispettivamente di dimissioni, sono caratteristici dell'appalto. Ipotizza, in
via subordinata, l'eventualità di un “contratto di lavoro a domicilio”. Ma, il
versamento del salario presupponeva comunque che prima l'istante ultimasse e
consegnasse i compiti ricevuti. E l'elaborazione del sito internet era appunto
stata retribuita nel solco di questa intesa.
F. Delle
osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
Il
contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in
forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal
datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da
parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di
lavoro (Cometta, op. cit., pag.
341; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
2. Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 s. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, p. 350 con rif.).
Nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale
l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di
non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82
LEF).
3. Il contratto 16 novembre 2005, è stato esplicitamente designato dalle
Considerandi
parti quale “contratto di lavoro” e concluso per una durata indeterminata (doc.
C). Con il medesimo la convenuta si è impegnata a corrispondere ogni mese
all'istante, chiamato ad occuparsi genericamente di contabilità e di gestione
informatica, un salario lordo di fr. 4'900.– (tredicesima già compresa). Non vi
può pertanto essere dubbio sulla qualifica giuridica di questa pattuizione. Né,
in sé, l'appellante ha mai preteso il contrario (verbale, pag. 8), affermando
tuttavia che quel rapporto sarebbe stato immediatamente superato da un'altra
realtà contrattuale. L'art. 18 cpv. 1 CO (invocato dall'appellante) indica che,
per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve
indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché
stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo
scopo di nascondere la vera natura del contratto. Sennonché l'appellante non
afferma che sottoscrivendo il contratto di lavoro due settimane prima del suo
inizio -il 1° dicembre 2005- le parti avessero inteso pattuire un rapporto del
tutto diverso: già per questa ragione il ricorso all'art. 18 CO non appare
calzante nella fattispecie, riguardando l'interpretazione dei contratti.
Piuttosto, l'appellante sostiene che, successivi accordi fra le parti, avrebbero
sostituito il contratto originario con singoli appalti. Ma, nessuna delle
argomentazioni avanzate dall'escussa -come rilevato dal Pretore- è fondata su
elementi oggettivi sufficienti, tali da rendere verosimile quella diversa situazione
giuridica. Infatti, nulla agli atti indica che l'istante (lavoratore) avesse
l'obbligo di svolgere i suoi compiti presso la sede della società, né il luogo
in cui il lavoro viene prestato costituisce elemento essenziale di quel
contratto. E' invece caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro la
retribuzione di un salario (art. 322 cpv. 1 CO) che concretamente è venuta meno.
Ma tale mancato pagamento del salario (dovuto mese per mese) dipende
esclusivamente dal comportamento anticontrattuale della datrice di lavoro e non
da un accordo intervenuto fra le parti. E nemmeno l'appellante, accennando a
lavori “commissionati” all'istante, spiega perché essi fossero tipicamente oggetto
di appalti e non rientrassero invece fra le incombenze lavorative previste
contrattualmente e di volta in volta corrispondenti a disposizioni della
datrice di lavoro.
In
definitiva, il contratto di lavoro (doc. C) costituisce valido titolo di
rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 19'600.–, ovvero, dedotti fr.
9'800.– già versati, per sei mensilità lorde di fr. 4'900.- cadauna; somma
posta in esecuzione e di per sé non contestata dall'appellante. A dipendenza
della messa in mora 26 giugno 2006 (doc. B), l'importo è esigibile dal 7 luglio
2006.
4.
Le
eccezioni sollevate dall'appellante -stabilita la validità del contratto di lavoro-
possono essere considerate alla stregua di argomenti a sostegno dell'inadempimento
contrattuale da parte del procedente, non avendo egli prestato il proprio lavoro
all'infuori dell'elaborazione della piattaforma internet. Egli stesso non
pretenderebbe di aver lavorato, segnatamente di essersi presentato al posto di
lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2006, rispettivamente di aver svolto
lavoro regolare presso la sede della convenuta. Dal canto suo, il Pretore non
ha ritenuto credibile l'inadempienza dell'istante; a ragione.
L'istante
non ha in effetti mai preteso di essere stato presente a tempo pieno nell'“ufficio”
dell'escussa, situato in concreto presso l'abitazione della sua titolare. Anzi,
nel pro memoria prodotto all'udienza di discussione, egli ha affermato di avere
svolto le sue mansioni, inizialmente del tutto e nel seguito in parte, al
proprio domicilio, vuoi perché in questo modo egli poteva usufruire delle
proprie risorse informatiche, vuoi per decisione della titolare secondo cui egli
doveva rimanere a disposizione della società, vuoi ancora perché la stessa
titolare era assente all'estero -e quindi da casa propria- per motivi sia privati
sia professionali. Fatti che in sostanza trovano conferma nella dichiarazione
scritta 4 settembre 2006 di__________, a quel tempo, come si evince dalla copia
del suo contratto di lavoro, vicedirettore responsabile per il marketing e le
vendite della società escussa (doc. D). Esposto testimoniale su cui l'escussa non
spende una parola.
A
sostegno della sua tesi l'appellante ha prodotto a sua volta una dichiarazione scritta
12.
ottobre 2006 di tale __________ (doc. 1) che tuttavia non appare
sufficientemente verosimile da invalidare il contratto di lavoro agli atti. Nella
stessa, redatta qualche giorno prima del contraddittorio, la dichiarante
afferma di aver frequentato quotidianamente gli uffici di __________ e di aver
notato che l'istante vi era presente solo raramente e per nulla durante i primi
due mesi del 2006, fatto questo che -come già visto- non é controverso e
nemmeno rilevante. Nulla invece è dato sapere a proposito delle “prestazioni
specifiche” che l'escussa avrebbe a più riprese richiesto all'istante e che
questi non avrebbe mai eseguito.
In
conclusione, a conferma della decisione impugnata, l'escussa e qui appellante
non ha per nulla reso verosimile né la pattuizione di un contratto sostitutivo
del contratto di lavoro agli atti, né l'inadempienza del lavoratore di cui non
ha potuto dimostrare che non fosse a disposizione della datrice di lavoro,
ossia che non abbia offerto la propria prestazione lavorativa, corrisposto o
meno dalla controparte.
5.
A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 30 ottobre 2006 di AP 1, __________,
dev'essere respinto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
30.
ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 315.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 200.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
RA 1;
–
AO 1, .
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto del lavoro- è di fr. 19'600.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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