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Decisione

14.2006.99

rigetto provvisorio opposizione: contratto di lavoro (qualifica del contratto) - respinta l'inadempienza contrattuale per mancata prestazione lavorativa

15 marzo 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con la AP 1 il

16 novembre 2005 (doc. C), che lo ha assunto per svolgere mansioni di contabilità

e di gestione informatica, per un salario mensile lordo di fr. 4'900.–, "comprensivo

della tredicesima distribuita sui 12 mesi". Con diffida 26 giugno 2006 egli

ha rivendicato il pagamento del salario maturato tra dicembre 2005 e maggio

2006, dedotti fr. 9'800.– di acconti, per un importo residuo di fr. 19'600.– (doc.

B).

C. All'udienza di contraddittorio del 18

ottobre 2006, l'istante ha ribadito la sua pretesa. La convenuta ha contestato

l'esistenza di un valido titolo di rigetto. La relazione contrattuale fra le

parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18

CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto

era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di

risultato", ciascuno con un preciso compito. Questo il motivo per cui

l'istante era poco presente in ufficio e non aveva rivendicato il salario

mensile. Di fatto, l'importo di fr. 9'800.– rappresenta la retribuzione per la

creazione del sito internet della datrice di lavoro, unico lavoro ch'egli aveva

portato a termine. Si è quindi opposta ad ogni ulteriore versamento. Il

procedente ha ribadito la validità del contratto di lavoro, evidenziando che la

sua assenza dall'ufficio nei mesi di gennaio e febbraio 2006 era stata imposta

dalla titolare della società per mancanza di lavoro.

D. Con

sentenza 18 ottobre 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha

ritenuto la documentazione agli atti valido titolo di rigetto. La convenuta -da

parte sua- non aveva reso credibile che l'istante non avesse lavorato nel

periodo in questione. La tesi secondo cui il contratto di lavoro sarebbe stato

sostituito da singoli contratti poi, era rimasta priva di riscontro oggettivo. E,

di fatto, l'escussa non aveva contestato di non avere versato il salario

oggetto dell'esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che il titolo

di rigetto deve essere interpretato, facendo capo all'art. 18 CO. Rileva che l'assenza

dall'ufficio e di solleciti di pagamento del salario, il compenso di fr.

9'800.– versato per l'elaborazione del sito internet, come pure l'assenza di licenziamento

rispettivamente di dimissioni, sono caratteristici dell'appalto. Ipotizza, in

via subordinata, l'eventualità di un “contratto di lavoro a domicilio”. Ma, il

versamento del salario presupponeva comunque che prima l'istante ultimasse e

consegnasse i compiti ricevuti. E l'elaborazione del sito internet era appunto

stata retribuita nel solco di questa intesa.

F. Delle

osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

Il

contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in

forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal

datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da

parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di

lavoro (Cometta, op. cit., pag.

341; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).

2. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 s. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, p. 350 con rif.).

Nell'esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale

l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di

non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF).

3. Il contratto 16 novembre 2005, è stato esplicitamente designato dalle

Considerandi

parti quale “contratto di lavoro” e concluso per una durata indeterminata (doc.

C). Con il medesimo la convenuta si è impegnata a corrispondere ogni mese

all'istante, chiamato ad occuparsi genericamente di contabilità e di gestione

informatica, un salario lordo di fr. 4'900.– (tredicesima già compresa). Non vi

può pertanto essere dubbio sulla qualifica giuridica di questa pattuizione. Né,

in sé, l'appellante ha mai preteso il contrario (verbale, pag. 8), affermando

tuttavia che quel rapporto sarebbe stato immediatamente superato da un'altra

realtà contrattuale. L'art. 18 cpv. 1 CO (invocato dall'appellante) indica che,

per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve

indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché

stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo

scopo di nascondere la vera natura del contratto. Sennonché l'appellante non

afferma che sottoscrivendo il contratto di lavoro due settimane prima del suo

inizio -il 1° dicembre 2005- le parti avessero inteso pattuire un rapporto del

tutto diverso: già per questa ragione il ricorso all'art. 18 CO non appare

calzante nella fattispecie, riguardando l'interpretazione dei contratti.

Piuttosto, l'appellante sostiene che, successivi accordi fra le parti, avrebbero

sostituito il contratto originario con singoli appalti. Ma, nessuna delle

argomentazioni avanzate dall'escussa -come rilevato dal Pretore- è fondata su

elementi oggettivi sufficienti, tali da rendere verosimile quella diversa situazione

giuridica. Infatti, nulla agli atti indica che l'istante (lavoratore) avesse

l'obbligo di svolgere i suoi compiti presso la sede della società, né il luogo

in cui il lavoro viene prestato costituisce elemento essenziale di quel

contratto. E' invece caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro la

retribuzione di un salario (art. 322 cpv. 1 CO) che concretamente è venuta meno.

Ma tale mancato pagamento del salario (dovuto mese per mese) dipende

esclusivamente dal comportamento anticontrattuale della datrice di lavoro e non

da un accordo intervenuto fra le parti. E nemmeno l'appellante, accennando a

lavori “commissionati” all'istante, spiega perché essi fossero tipicamente oggetto

di appalti e non rientrassero invece fra le incombenze lavorative previste

contrattualmente e di volta in volta corrispondenti a disposizioni della

datrice di lavoro.

In

definitiva, il contratto di lavoro (doc. C) costituisce valido titolo di

rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 19'600.–, ovvero, dedotti fr.

9'800.– già versati, per sei mensilità lorde di fr. 4'900.- cadauna; somma

posta in esecuzione e di per sé non contestata dall'appellante. A dipendenza

della messa in mora 26 giugno 2006 (doc. B), l'importo è esigibile dal 7 luglio

2006.

4.

Le

eccezioni sollevate dall'appellante -stabilita la validità del contratto di lavoro-

possono essere considerate alla stregua di argomenti a sostegno dell'inadempimento

contrattuale da parte del procedente, non avendo egli prestato il proprio lavoro

all'infuori dell'elaborazione della piattaforma internet. Egli stesso non

pretenderebbe di aver lavorato, segnatamente di essersi presentato al posto di

lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2006, rispettivamente di aver svolto

lavoro regolare presso la sede della convenuta. Dal canto suo, il Pretore non

ha ritenuto credibile l'inadempienza dell'istante; a ragione.

L'istante

non ha in effetti mai preteso di essere stato presente a tempo pieno nell'“ufficio”

dell'escussa, situato in concreto presso l'abitazione della sua titolare. Anzi,

nel pro memoria prodotto all'udienza di discussione, egli ha affermato di avere

svolto le sue mansioni, inizialmente del tutto e nel seguito in parte, al

proprio domicilio, vuoi perché in questo modo egli poteva usufruire delle

proprie risorse informatiche, vuoi per decisione della titolare secondo cui egli

doveva rimanere a disposizione della società, vuoi ancora perché la stessa

titolare era assente all'estero -e quindi da casa propria- per motivi sia privati

sia professionali. Fatti che in sostanza trovano conferma nella dichiarazione

scritta 4 settembre 2006 di__________, a quel tempo, come si evince dalla copia

del suo contratto di lavoro, vicedirettore responsabile per il marketing e le

vendite della società escussa (doc. D). Esposto testimoniale su cui l'escussa non

spende una parola.

A

sostegno della sua tesi l'appellante ha prodotto a sua volta una dichiarazione scritta

12.

ottobre 2006 di tale __________ (doc. 1) che tuttavia non appare

sufficientemente verosimile da invalidare il contratto di lavoro agli atti. Nella

stessa, redatta qualche giorno prima del contraddittorio, la dichiarante

afferma di aver frequentato quotidianamente gli uffici di __________ e di aver

notato che l'istante vi era presente solo raramente e per nulla durante i primi

due mesi del 2006, fatto questo che -come già visto- non é controverso e

nemmeno rilevante. Nulla invece è dato sapere a proposito delle “prestazioni

specifiche” che l'escussa avrebbe a più riprese richiesto all'istante e che

questi non avrebbe mai eseguito.

In

conclusione, a conferma della decisione impugnata, l'escussa e qui appellante

non ha per nulla reso verosimile né la pattuizione di un contratto sostitutivo

del contratto di lavoro agli atti, né l'inadempienza del lavoratore di cui non

ha potuto dimostrare che non fosse a disposizione della datrice di lavoro,

ossia che non abbia offerto la propria prestazione lavorativa, corrisposto o

meno dalla controparte.

5.

A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 30 ottobre 2006 di AP 1, __________,

dev'essere respinto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

30.

ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 315.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 200.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

RA 1;

AO 1, .

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia

di diritto del lavoro- è di fr. 19'600.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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