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Decisione

14.2007.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i produttori cui è affidata la produzione degli articoli finiti rispettano gli

standard imposti dalla titolare del marchio. Considera inoltre che il documento

sarebbe stato predisposto dalla sequestrante ad uso e consumo della presente

causa (osservazioni, pag. 4 e seg.). Ma, la censura non regge. Infatti, al

di là dello scopo che ha determinato la produzione in causa della dichiarazione

in esame, determinante ne è il contenuto, osservando che -anche nell'ipotesi

che il suo firmatario non sia un perito esterno- i compiti che l'opponente

vuole attribuire al controllore della qualità dei prodotti di un certa azienda

sono sicuramente tali da creare in lui provata esperienza su quella stessa

merce e sulle sue caratteristiche. Ciò che certamente basta per rendere

verosimile questo momento della fattispecie, ossia la condizione che la merce

controllata risulti contraffatta e per quel motivo sorga il credito di chi ha

chiesto e ottenuto il sequestro. D'altra parte dello stesso documento, redatto

su carta intestata __________ SpA, società terza ed estranea alla presente

causa, non è stata pretesa né falsità, né contraffazione. Infine, non è vero

che la dichiarazione controversa definisce la merce falsa "o"

contraffatta, ma genericamente "falsa/contraffatta", ovvero -ed è ciò

che conta ai fini della presente decisione- non autentica, dal momento che la

differenza fra l'un termine e l'altro non è oggetto del litigio.

9. Vero

è che l'opponente si è assunto l'onere di risarcire solo i prodotti che il

cliente della sequestrante avrebbe ritornato e che, previa verifica, si fossero

rivelati non autentici (cfr. consid. 8). Orbene, fra gli articoli di

pelletteria esaminati da __________ presso la ditta __________, definiti non

autentici quanto al marchio __________, vi sono i seguenti: mod. 20201

(portafogli da donna in granulato nero), mod. 20401 (borsellino da donna

"long treble" in granulato nero), mod. 20065 (borsellino da uomo

italiano in granulato color ambra), mod. 20080 (portafogli da donna in

granulato color ambra), mod. 20234 (piccolo portachiavi in granulato nero) e

mod. 20079 (portafogli da donna liscio nero). Lo stesso documento afferma che

-a detta di AP 1 - si tratterebbe di merce da lei acquistata da AO 1 "in

relazione alle fatture 0306 dell'11 ottobre 2006, 1006 di data 8 novembre 2006

e 2606 di data 18 maggio 2006" (doc. N). Sennonché il riferimento a queste

fatture (doc. E ed E1, esclusa la fattura del 18 maggio 2006, non prodotta)

emesse da AO 1 all'indirizzo di AP 1, non è rilevante. Infatti, la stessa

appellante afferma che l'impegno alla rifusione del prezzo (doc. H) si

riferisce alla merce resa dal suo cliente giapponese, di cui alla nota di

credito (doc. G) (cfr. appello, ad 3, 4 e 5). Al proposito non possono essere

sollevati dubbi sulla circostanza che la sequestrante abbia acquistato da

controparte quantità maggiori di merce, ma la disponibilità al risarcimento

-come detto, per implicita ammissione della stessa creditrice- non è stata

formulata in relazione a tutta la merce vendutale: ne consegue che, al di là

della verosimiglianza sulla non autenticità dei prodotti, il credito per tutto

l'importo (fr. 108'331.79) non sussiste, dovendo essere a sua volta reso

verosimile anche da una causa giuridica. Dev'essere invece precisato che la

merce resa dal cliente giapponese corrisponde a modelli che si trovano nella

lista delle contraffazioni indicate nella dichiarazione doc. N, ad eccezione

del no. 20253, il cui prezzo corrispondente dev'essere espunto dalla somma di

cui alla nota di credito 5 marzo 2007, emessa a favore della __________ (doc.

G). Ciò posto, visto l'impegno assunto dall'escussa di risarcire il costo degli

articoli verificati insieme all'attestazione 11 ottobre 2007 di non autenticità

della merce, il credito deve perlomeno ritenersi verosimile ed esigibile ai sensi

dell'art. 272 LEF per l'importo di Euro 34'588.75 (12'127.50 + 11'392.50 + 11'068.75:

doc. G), ossia fr. 57'351.60 (doc. G1: tasso di cambio del 1.65810), cifra per

la quale il sequestro merita conferma.

10. L'appello

22 ottobre 2007 di AP 1, __________, va pertanto parzialmente accolto. Tassa di

giustizia e indennità di primo e di secondo grado, seguono il rispettivo grado

di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 22 ottobre 2007 di AP 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 9 ottobre 2007

del Pretore __________, vengono riformati come segue:

“1.1. L'opposizione 27 luglio

2007 di AO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza, il sequestro 17

luglio 2007 n° __________ della Pretura __________, è confermato limitatamente

a fr. 57'351.60, oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2007.

1.2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla

parte opponente, restano per metà a suo carico e per l'altra metà a carico di AP

1, __________, compensate le indennità.”

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta per metà

a suo carico, e per metà a carico di AO 1, __________, compensate le indennità.

3.

Intimazione:

–PA 2;

–PA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

108'331.79, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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