14.2007.108
Rigetto provvisorio dell'opposizione: prestazioni alberghiere - concetto di riconoscimento di debito costituito da un insieme di documenti
23 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2007.108
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: prestazioni alberghiere - concetto di riconoscimento di debito costituito da un insieme di documenti
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2007.108
Lugano
23 aprile
2008
SL/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 settembre 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 10/18 maggio 2007
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 31 ottobre 2007 (EF.2007.2435), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 26 novembre 2007 ne postula la riforma nel senso di respingere l'istanza
di rigetto dell'opposizione, protestate tasse, spese e indennità di primo e di
secondo grado;
preso atto che l'istante con osservazioni 10 gennaio 2008 si oppone
in via principale al ricorso, mentre in via subordinata propone che l'istanza
sia perlomeno confermata per l'importo di fr. 3'969.30, protestate tasse, spese
e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 10/18 maggio 2007 dell'UE __________, AO
1, __________, ha escusso AP 1, __________, per l'incasso di fr. 11'938.30 oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Diverse
fatture come da richiamo del 05.12.2006”. Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B.
La pretesa si fonda sull'estratto conto riassuntivo 28 dicembre 2006 e le
relative fatture (doc. C-I), concernenti prestazioni alberghiere (residenza,
garage, ristorante, bar, lavanderia, wellness, beauty center, solarium) di cui l'escusso
avrebbe usufruito tra il 1° agosto e l'11 ottobre 2006, nel corso del suo
soggiorno presso __________, gestito dall'istante. La documentazione si
completa di un “secondo richiamo” di pagamento 5 dicembre 2006 della procedente
(doc. J), della relativa risposta 23 dicembre 2006 dell'escusso (doc. K), della
diffida di pagamento 28 dicembre 2006 dell'istante (doc. L) ed infine dello
scritto 11 gennaio 2007 del debitore (doc. M).
C. All'udienza di contraddittorio 31 ottobre 2007, cui l'escusso non
ha partecipato, l'istante ha confermato la sua richiesta sulla scorta dei documenti
già prodotti.
D. Con
sentenza del medesimo giorno, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli
atti costituisse valido riconoscimento di debito e ha quindi rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. La decisione è stata
notificata al patrocinatore dell'escusso, venutosi quest'ultimo a trovare in
stato di detenzione, il 15 novembre 2007.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, contestando l'esistenza di un
valido riconoscimento di debito e lamentando carenza di motivazione della
decisione da cui deduce una violazione del suo diritto di essere sentito.
Delle
osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep
1989.
pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
2.
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere considerato quale valido riconoscimento di
debito lo scritto 11 gennaio 2007, mentre il 23 dicembre 2006 egli avesse
segnalato alla società istante di avere subito da parte del servizio di
lavanderia dell'albergo danni a capi di abbigliamento del valore complessivo di
fr. 7'969.–. Ma, anche volendo prescindere da questa sua contestazione, quel
documento non sarebbe comunque un riconoscimento di debito dell'escusso: in
effetti, con riferimento a un non meglio precisato pagamento fatture, si
è limitato a dichiarare: provvedo al pagamento di quanto da voi dovuto nei
prossimi giorni (doc. M).
3.
Invero,
il primo giudice ha considerato che l'insieme della documentazione prodotta
dalla creditrice -e non solo lo scritto 11 gennaio 2007- fosse un riconoscimento
di debito. E, in questo contesto, se è vero che il debitore deve avere firmato lo
scritto con cui si è impegnato a pagare, non è affatto indispensabile che nel
medesimo egli abbia altresì quantificato l'importo riconosciuto: è però essenziale
un rinvio o un riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo
chiaro e preciso la cifra dovuta al creditore (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 82
e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf, La
mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents [JdT 2008 II 23, pag. 26
e nota 28] e in: Muster, Développements
récents en matière de mainlevée de l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]).
4.
In
concreto, il 5 dicembre 2006 l'istante ha inviato al debitore il sommario
relativo alle fatture scoperte il cui totale ammonta a CHF 11'938.30 con i
relativi giustificativi, invitandolo a versare l'importo summenzionato entro
e non oltre il 30 dicembre 2006 (doc. J). In merito, tuttavia, l'appellante
ha formulato le contestazioni espresse nella presa di posizione 23 dicembre
2006, di cui già s’è detto, precisando che l'importo da Voi addebitato non
corrisponde a verità, per aver subito dei danni materiali a capi di
abbigliamento di una certa importanza, di non avere ricevuto nessuna
comunicazione in merito e di essere a disposizione per risolvere tale
problema e definire la questione (doc. K).
Certo,
il 28 dicembre 2006, l'istante ha obiettato che alla partenza dall'albergo l'escusso
non aveva accennato al danno causatogli dal servizio lavanderia, che la
notifica sarebbe quindi tardiva, che ad ogni modo -esperiti i necessari
controlli- nessun danno era stato comunicato né alla governante né al personale
responsabile dei piani e che -pertanto- se non dovesse pervenirci il
pagamento di CHF 11'938.30 entro il 7 gennaio 2007, proseguiremo per le vie
legali (doc. L). Ma, vista la genericità dello scritto 11 gennaio 2007, viene
meno un chiaro e preciso rinvio a quella diffida di pagamento. Ciò posto, nulla
consente di ritenere che l'escusso abbia espresso qualsiasi impegno a versare alcunché
all'istante. Di modo che -diversamente dalle conclusioni del Pretore- l'insieme
dei documenti prodotti dalla procedente non costituisce valido riconoscimento
di debito del convenuto.
5.
Considerato
che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun
riconoscimento di debito, l'appello deve così essere accolto. Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Nondimeno, davanti al
Pretore, il convenuto non ha partecipato al contraddittorio e non ha affrontato
alcun costo: questo esclude l'assegnazione di un'indennità in suo favore.
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
26.
novembre 2007 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi
n. 1 e 2 della sentenza 31 ottobre 2007 del Pretore __________, sono così
riformati:
“1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 7
settembre 2007 di AO 1, __________, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia in fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico. Non si assegnano indennità.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 270.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, fr. 300.– a
titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–RA
2;
–RA
1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
11'938.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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