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Decisione

14.2007.108

Rigetto provvisorio dell'opposizione: prestazioni alberghiere - concetto di riconoscimento di debito costituito da un insieme di documenti

23 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B.

La pretesa si fonda sull'estratto conto riassuntivo 28 dicembre 2006 e le

relative fatture (doc. C-I), concernenti prestazioni alberghiere (residenza,

garage, ristorante, bar, lavanderia, wellness, beauty center, solarium) di cui l'escusso

avrebbe usufruito tra il 1° agosto e l'11 ottobre 2006, nel corso del suo

soggiorno presso __________, gestito dall'istante. La documentazione si

completa di un “secondo richiamo” di pagamento 5 dicembre 2006 della procedente

(doc. J), della relativa risposta 23 dicembre 2006 dell'escusso (doc. K), della

diffida di pagamento 28 dicembre 2006 dell'istante (doc. L) ed infine dello

scritto 11 gennaio 2007 del debitore (doc. M).

C. All'udienza di contraddittorio 31 ottobre 2007, cui l'escusso non

ha partecipato, l'istante ha confermato la sua richiesta sulla scorta dei documenti

già prodotti.

D. Con

sentenza del medesimo giorno, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli

atti costituisse valido riconoscimento di debito e ha quindi rigettato in via

provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. La decisione è stata

notificata al patrocinatore dell'escusso, venutosi quest'ultimo a trovare in

stato di detenzione, il 15 novembre 2007.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, contestando l'esistenza di un

valido riconoscimento di debito e lamentando carenza di motivazione della

decisione da cui deduce una violazione del suo diritto di essere sentito.

Delle

osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep

1989.

pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

2.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere considerato quale valido riconoscimento di

debito lo scritto 11 gennaio 2007, mentre il 23 dicembre 2006 egli avesse

segnalato alla società istante di avere subito da parte del servizio di

lavanderia dell'albergo danni a capi di abbigliamento del valore complessivo di

fr. 7'969.–. Ma, anche volendo prescindere da questa sua contestazione, quel

documento non sarebbe comunque un riconoscimento di debito dell'escusso: in

effetti, con riferimento a un non meglio precisato pagamento fatture, si

è limitato a dichiarare: provvedo al pagamento di quanto da voi dovuto nei

prossimi giorni (doc. M).

3.

Invero,

il primo giudice ha considerato che l'insieme della documentazione prodotta

dalla creditrice -e non solo lo scritto 11 gennaio 2007- fosse un riconoscimento

di debito. E, in questo contesto, se è vero che il debitore deve avere firmato lo

scritto con cui si è impegnato a pagare, non è affatto indispensabile che nel

medesimo egli abbia altresì quantificato l'importo riconosciuto: è però essenziale

un rinvio o un riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo

chiaro e preciso la cifra dovuta al creditore (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 82

e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf, La

mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents [JdT 2008 II 23, pag. 26

e nota 28] e in: Muster, Développements

récents en matière de mainlevée de l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]).

4.

In

concreto, il 5 dicembre 2006 l'istante ha inviato al debitore il sommario

relativo alle fatture scoperte il cui totale ammonta a CHF 11'938.30 con i

relativi giustificativi, invitandolo a versare l'importo summenzionato entro

e non oltre il 30 dicembre 2006 (doc. J). In merito, tuttavia, l'appellante

ha formulato le contestazioni espresse nella presa di posizione 23 dicembre

2006, di cui già s’è detto, precisando che l'importo da Voi addebitato non

corrisponde a verità, per aver subito dei danni materiali a capi di

abbigliamento di una certa importanza, di non avere ricevuto nessuna

comunicazione in merito e di essere a disposizione per risolvere tale

problema e definire la questione (doc. K).

Certo,

il 28 dicembre 2006, l'istante ha obiettato che alla partenza dall'albergo l'escusso

non aveva accennato al danno causatogli dal servizio lavanderia, che la

notifica sarebbe quindi tardiva, che ad ogni modo -esperiti i necessari

controlli- nessun danno era stato comunicato né alla governante né al personale

responsabile dei piani e che -pertanto- se non dovesse pervenirci il

pagamento di CHF 11'938.30 entro il 7 gennaio 2007, proseguiremo per le vie

legali (doc. L). Ma, vista la genericità dello scritto 11 gennaio 2007, viene

meno un chiaro e preciso rinvio a quella diffida di pagamento. Ciò posto, nulla

consente di ritenere che l'escusso abbia espresso qualsiasi impegno a versare alcunché

all'istante. Di modo che -diversamente dalle conclusioni del Pretore- l'insieme

dei documenti prodotti dalla procedente non costituisce valido riconoscimento

di debito del convenuto.

5.

Considerato

che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun

riconoscimento di debito, l'appello deve così essere accolto. Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Nondimeno, davanti al

Pretore, il convenuto non ha partecipato al contraddittorio e non ha affrontato

alcun costo: questo esclude l'assegnazione di un'indennità in suo favore.

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

26.

novembre 2007 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi

n. 1 e 2 della sentenza 31 ottobre 2007 del Pretore __________, sono così

riformati:

“1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 7

settembre 2007 di AO 1, __________, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico. Non si assegnano indennità.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 270.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, fr. 300.– a

titolo di indennità.

3.

Intimazione:

–RA

2;

–RA

1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

11'938.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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