14.2007.109
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19 maggio 2008Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2007.109
Lugano
19 maggio 2008
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF. 2007.281 della Pretura __________)
promossa con opposizione 3 settembre 2007 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 2)
contro
il sequestro 6 agosto 2007
(inc. EF.2007.281) richiesto nei confronti dell'opponente da
AO
1
(patrocinato
dall' PA 1)
in
cui il Segretario assessore della Pretura __________, con decisione 13 novembre
2007, ha respinto l'opposizione e, di conseguenza, confermato il sequestro;
appellante
AP 1 con allegato 26 novembre 2007, in cui postula la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro;
lette
le osservazioni 7 gennaio 2008 con cui il sequestrante chiede la reiezione
dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 3 agosto 2007
diretta contro il fratello AP 1, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base
all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “presso __________, ogni
e qualsiasi conto ed avere intestato e/o a beneficio economico del sig. AP 1,
in specie il conto n. __________”, fino a concorrenza di fr. 27'438.93 oltre
interessi. Egli fonda il suo credito su una nota dell'avv. __________ del 15
giugno 2007 depositata presso il Tribunale __________ (doc. B) relativa al rendiconto
delle rimesse pervenute dal __________ dal 01/01/1994 al 15/01/2003 e dove
il fratello si sarebbe riconosciuto suo debitore di USD 19'465.80, importo
maturato negli anni 1998/2001/2002/2003.
B. Il 6 agosto 2007, il
Segretario assessore __________, ha decretato il sequestro dell'importo di fr.
27'438.93 oltre interessi al 5% su fr. 5'343.– dal 1° gennaio 1999, su fr.
6'483.75 dal 1° gennaio 2002, su fr. 10'775.31 dal 1° gennaio 2003 e su fr.
4'836.87 dal 1° gennaio 2004, imponendo al creditore l'obbligo di prestare una
garanzia bancaria di fr. 4'000.–.
C. Il 3 settembre 2007 AP
1 ha formulato opposizione al sequestro, contestando che il documento in
questione sia un riconoscimento di debito immediatamente esigibile e quindi che
si realizzi la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Il
rendiconto 15 giugno 2007, in effetti, riassumeva i proventi da lui conseguiti tra
il 1° gennaio 1994 e il 15 gennaio 2003 quale amministratore di beni immobili
situati in __________, ed era stato redatto nell'ambito della divisione della
successione dei loro genitori da lui promossa in Italia a febbraio 2004 e
rimasta, fino a quel momento, di proprietà comune con il fratello. Se non che, il
giudice italiano, non si era pronunciato né sul rendiconto né sulla divisione di
quella successione. E, a priori, questo escludeva l'esigibilità del credito, anche
secondo il diritto italiano. Al contraddittorio del 10 ottobre 2007, l'opponente
ha altresì sollevato eccezione di incompetenza territoriale e sostanziale del giudice
adito, oltre alla carenza di legittimazione attiva del sequestrante.
AO 1 ha evidenziato come
il rendiconto 15 giugno 2007 fosse chiaro ed incontestabile nel suo contenuto,
e come l'importo così riconosciuto fosse immediatamente esigibile ed indipendente
dalla vertenza in corso in Italia. Peraltro, in quello stesso documento, controparte
ammetteva di avere già versato la metà dei guadagni conseguiti durante gli
altri anni. Egli ha poi osservato che oggetto del sequestro non era affatto una
quota parte di eredità, escludendo così l'eccezione di incompetenza del giudice
svizzero e di una sua carenza di legittimazione attiva. Di fatto, controversa
in Italia era semmai la divisione degli immobili __________, non quella dei
utili che essi avevano prodotto.
Davanti al pretore l’opponente
ha obiettato che la richiesta di estendere l'azione di divisione anche agli immobili
e ai proventi __________ era stata formulata esplicitamente dal sequestrante,
che davanti al giudice italiano egli aveva contestato la completezza del
rendiconto e che, comunque sia, gli utili facevano parte dell'asse ereditario
da ripartire. Il sequestrante, contestando queste argomentazioni, ha osservato
come l'opponente avesse occultato gli utili provenienti dal __________ su un
conto bancario svizzero a lui intestato.
D. Con sentenza 13
novembre 2007 il Segretario assessore __________, ha respinto l’opposizione e confermato
il sequestro. Egli si è dichiarato competente a pronunciare il sequestro del conto
bancario localizzato presso il __________ e intestato all'opponente, in quanto
non era certo che l'avere complessivo depositatovi appartenesse esclusivamente alla
successione estera indivisa dei genitori delle parti. Ha quindi ritenuto pacifica
la causa del sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e l'esistenza del credito,
in quanto la chiara ed esplicita dichiarazione contenuta nel rendiconto 15
giugno 2007 costituiva valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
cpv. 1 LEF. La pretesa del sequestrante poi era immediatamente esigibile, in
quanto estranea alla procedura di divisione ereditaria pendente in Italia. Di
fatto, il sequestro era inteso a garantire una pretesa scaduta ed esigibile
anche secondo il diritto italiano (art. 1183 CCit). In definitiva, ha ritenuto
sufficientemente verosimili i presupposti dell'art. 272 LEF.
E. Con
il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare il
sequestro. Ribadisce che è stato il fratello AO 1 ad integrare nell'azione di
divisione pendente in Italia la ripartizione degli immobili __________ e dei
loro proventi, e che sul rendiconto 15 giugno 2007 presentato al giudice
italiano nulla era stato deciso. Contesta che questo documento costituisca un
valido riconoscimento di debito, sostenendo che quei proventi fanno parte della
successione dei loro genitori. Irrilevante invece che una parte di essi sia già
stata suddivisa e versata in ragione di metà ciascuno, trattandosi di una decisione
presa di comune accordo prima dell'inoltro dell'azione di divisione e prima che
Fatti
i rapporti tra lui e il fratello si deteriorassero. Essendo il conto
sequestrato -seppur localizzato in una banca svizzera- quota parte in una successione
estera indivisa e avendo entrambe le parti domicilio all'estero, la questione è
di esclusiva competenza del giudice italiano. Non l'opponente poi, ma la
comunione ereditaria sarebbe legittimata a chiedere il sequestro mentre, in
mancanza una decisione definitiva emessa in Italia, quel credito non sarebbe
nemmeno esigibile.
Delle osservazioni della
procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione
del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro
(cfr. Reiser, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che
statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal
debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro
dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il
rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora
il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
482).
2.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des
tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con
rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad
cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice
può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove
(art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3.
Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
In
concreto, l'appellante contesta che le condizioni legali dell'art. 271 LEF
siano adempiute e segnatamente: la competenza territoriale del
Segretario assessore, la qualità di riconoscimento
di debito del rendiconto 15 giugno 2007, la legittimazione attiva del
sequestrante e l'esigibilità del credito a fondamento del sequestro.
4.
Non è controverso che oggetto del sequestro sia il conto
intestato all'appellante presso la succursale del __________. Ora, dal punto di vista esecutivo, i crediti di debitori domiciliati
all'estero diretti contro filiali o succursali bancarie sono da ritenersi
localizzati sia alla sede principale della banca (terza debitrice) sia,
alternativamente, nella misura in cui il credito derivi da relazioni giuridiche
intrattenute con la sola succursale, nel luogo in cui quest'ultima ha i propri
sportelli; prassi questa che non corrisponde solo a quella delle autorità
giudiziarie ed esecutive ticinesi, ma anche di altri Cantoni e che trova
conferma anche in dottrina (CEF 24 aprile 2007 [14.2005.150/
14.2005
/14.2006.35] consid. 3.2.d; Meier-Dieterle, Formelles Arrestrecht -
Eine Checkliste, AJP/PJA 2002, pag. 1225 e seg., ad 3; Jeanneret/De Both, Séquestre international, for du séquestre
en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 pag.
177.
segg.). Ciò posto, essendo gli sportelli della succursale
localizzati a __________, non può esservi dubbio sulla competenza del
Segretario assessore __________ (art. 32 cpv. 4 LOG).
5.
Il
Segretario assessore considera il rendiconto 15 giugno 2007 quale valido riconoscimento
di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, in quanto AP 1 avrebbe segnalato in
modo chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad
interpretazione di dover riconoscere al convenuto [AO 1] USA $
19'465.80 a titolo di rimesse per gli anni 1998, 2001, 2002 e 2003 (sentenza
impugnata, consid. 8). Egli reputa così realizzata la causa del sequestro
dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, tesi che però l'appellante contesta.
a) Ora,
è ben vero che a febbraio 2004 l'opponente ha citato il sequestrante davanti al
Tribunale __________ (Italia) chiedendo con riferimento a immobili situati in
Italia (enumerati da 2 a 49) e appartenenti pro indiviso ai due fratelli,
di ordinare la loro divisione ai sensi di legge ed emanare ogni inerente e
conseguente pronuncia anche per quanto attiene il rendimento dei conti di
quelli di cui AO 1 aveva usufruito (doc. 3, pag. 4 e 5). Ed è pacifico che,
nella sua comparsa di risposta del 16 aprile 2004, quest'ultimo abbia aderito alla
domanda di divisione e -in aggiunta- l'abbia estesa a tutti gli altri beni
di proprietà comune dei due fratelli provenienti dalle successioni dei genitori
e non indicati nella citazione introduttiva (doc. 4, pag. 1 e 2), fra
cui appunto due edifici contigui siti in __________ (doc. 4, pag. 3)
precisando che il fratello -responsabile della loro gestione- si era rifiutato
di allestire il rendiconto sui proventi conseguiti (doc. 4, pag. 3). Altresì indiscusso
è che, proprio in questo contesto, si inserisce la nota 15 giugno 2007
presentata davanti al medesimo tribunale dove si dà atto che per l'attore AP
1.
si deposita rendiconto delle rimesse pervenute dal __________ con allegata
documentazione (doc. B, pag. 1).
Ciò
non toglie che nel rendiconto in esame l'opponente elenca in dettaglio gli
utili conseguiti tra il 1994 e il 15 gennaio 2003 grazie agli immobili __________
di cui egli si occupava, e conclude segnalando che debbo riconoscere al
convenuto USA $ 19'465.80 per ½ delle seguenti rimesse: anno 1998 USA $ 7'800 +
anno 2001 USA $ 7'800 + anno 2002 USA $ 15'554.40 + anno 2003 USA $ 7'777.20” (doc.
B, pag. 2), esprimendo così una sua volontà e un suo impegno personale,
perlomeno entro quei limiti, a versare quella cifra. Visto poi che il medesimo rendiconto
attesta l'avvenuto versamento al sequestrante di metà delle altre rimesse
conseguite, e in particolare quelle sorte dopo il 15 gennaio 2003 (doc. B, pag.
2.
in fondo), nessun ragionevole motivo consente di escludere che crediti
precedenti non siano altresì esigibili. Così come formulato, il rendiconto 15
giugno 2007 costituisce pertanto riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
cpv. 1 LEF, concetto che il primo giudice ha già compiutamente spiegato e sul
quale non occorre dilungarsi oltre.
b) Invero,
a detta dell'appellante la questione al riguardo non sarebbe propriamente pacifica
e liquida. Ma, a torto. Certo, all'udienza 28 settembre 2007 tenutasi in Italia
è emerso che le parti erano ancora in attesa delle questioni inerenti a
tutti i rendiconti di cui è causa ed alla divisione dei beni immobili siti in __________
(doc. 5, pag. 2), e che il sequestrante contestava al fratello AP 1 l'effettivo
ammontare delle rimesse ricevute in __________ …in quanto non esiste certezza
che siano stati presentati tutti gli avvisi di accredito concernenti le rimesse
stesse (doc. 5, pag. 3). Ma, l'appellante non spiega perché circostanze sorte
successivamente all'allestimento del rendiconto 15 giugno 2007 dovrebbero di
fatto intaccare o annullare il credito di USD 19'465.80 esplicitamente riconosciuto
all'istante. E, in particolare, nessun elemento indica che quella dichiarazione
fosse in qualche modo condizionata o subordinata all'esito dell'azione di
divisione pendente in Italia. Di modo che -diversamente da quanto pretende
l'appellante- la causa del sequestro prevista all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF,
fondata su un riconoscimento di debito, è stata senz'altro resa verosimile.
6.
La
legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di
causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base
dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6
luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag.
330; Hohl, Procédure civile, vol.
I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame
va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico
litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251
consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/
Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au
Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435).
In concreto, il sequestrante fonda la sua pretesa sul rendiconto 15
giugno 2006 redatto dall'opponente in qualità -come si è già detto- di persona di
riferimento per gli immobili __________. In questa funzione preminente non è tanto
la procedura di divisione ereditaria pendente in Italia, ma piuttosto il suo incarico
quale responsabile della gestione e dell'amministrazione di quelle proprietà. Ciò
posto, per l'art. 117 cpv. 2 LDIP, applicabile alla fattispecie sembra in
effetti essere il diritto italiano. Ora, l'art. 1988 CCit stabilisce che la
promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore
del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; di modo che
la sua esistenza si presume fino a prova contraria. Nel caso concreto, di fatto
l'opponente non contesta né che il sequestrante sia destinatario della
dichiarazione contenuta nel rendiconto, né l'ammontare della somma dovuta. La
legittimazione attiva del sequestrante gode pertanto della presunzione legale sancita
dall'art. 1988 CCit, senza necessità di un'ulteriore qualifica giuridica del
rapporto fondamentale esistente tra le parti.
7.
Invero
per l'appellante, controversa resta l'esigibilità di quella cifra secondo il
diritto italiano. Ora, in merito il Segretario assessore ha ritenuto che il
rendiconto non prevedesse alcun termine preciso e, pertanto, che il
sequestrante potesse rivendicare immediatamente la sua pretesa (art. 1183
CCit). E, sotto questo profilo, l'appellante non sostiene il contrario né tenta
di spiegare perché questa argomentazione non sarebbe di per sé sostenibile. Di
modo che, la censura andrebbe respinta già solo per questo motivo. Peraltro, i
documenti agli atti dimostrano che gli utili conseguiti negli anni 1998/2001/2002/2003
-e rivendicati per metà dal sequestrante- di fatto sono stati tutti riversati e
accreditati all'opponente (avvisi bancari allegati al doc. B) con valuta 13
ottobre 1998 (7° foglio), 8 gennaio 2001 (26° foglio), 25 febbraio 2002 (27°
foglio), 22 luglio 2002 (28° foglio) e 15 gennaio 2003 (29° foglio). E -come del
resto già emerge dal rendiconto (sopra, consid. 5a)- l'appellante medesimo ribadisce
in questa sede l'avvenuto versamento di prestazioni sorte nel 1999, nel 2000 e dopo
il 15 gennaio 2003 (appello, pag. 7 in mezzo). Indizi questi che, per sua
stessa ammissione, lascerebbero persino sottointendere la pacifica scadenza del
termine di adempimento a suo carico (art. 1184 CCit). Ciò posto, anche secondo
il diritto italiano, l'esigibilità del credito oggetto del sequestro è da
considerare verosimile.
8.
La
sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49,61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 26 novembre 2007 di AP
1, __________, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con
l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 500.– di indennità.
3.
Intimazione:
–PA 2;
–PA 1.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'438.93, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
e segg. LTF).