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Decisione

14.2007.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti tra lui e il fratello si deteriorassero. Essendo il conto

sequestrato -seppur localizzato in una banca svizzera- quota parte in una successione

estera indivisa e avendo entrambe le parti domicilio all'estero, la questione è

di esclusiva competenza del giudice italiano. Non l'opponente poi, ma la

comunione ereditaria sarebbe legittimata a chiedere il sequestro mentre, in

mancanza una decisione definitiva emessa in Italia, quel credito non sarebbe

nemmeno esigibile.

Delle osservazioni della

procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione

del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro

(cfr. Reiser, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che

statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal

debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro

dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.

482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des

tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con

rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,

tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad

cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice

può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove

(art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i

principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

3.

Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Fra

le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge

riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è

altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la

Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

In

concreto, l'appellante contesta che le condizioni legali dell'art. 271 LEF

siano adempiute e segnatamente: la competenza territoriale del

Segretario assessore, la qualità di riconoscimento

di debito del rendiconto 15 giugno 2007, la legittimazione attiva del

sequestrante e l'esigibilità del credito a fondamento del sequestro.

4.

Non è controverso che oggetto del sequestro sia il conto

intestato all'appellante presso la succursale del __________. Ora, dal punto di vista esecutivo, i crediti di debitori domiciliati

all'estero diretti contro filiali o succursali bancarie sono da ritenersi

localizzati sia alla sede principale della banca (terza debitrice) sia,

alternativamente, nella misura in cui il credito derivi da relazioni giuridiche

intrattenute con la sola succursale, nel luogo in cui quest'ultima ha i propri

sportelli; prassi questa che non corrisponde solo a quella delle autorità

giudiziarie ed esecutive ticinesi, ma anche di altri Cantoni e che trova

conferma anche in dottrina (CEF 24 aprile 2007 [14.2005.150/

14.2005

/14.2006.35] consid. 3.2.d; Meier-Dieterle, Formelles Arrestrecht -

Eine Checkliste, AJP/PJA 2002, pag. 1225 e seg., ad 3; Jeanneret/De Both, Séquestre international, for du séquestre

en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 pag.

177.

segg.). Ciò posto, essendo gli sportelli della succursale

localizzati a __________, non può esservi dubbio sulla competenza del

Segretario assessore __________ (art. 32 cpv. 4 LOG).

5.

Il

Segretario assessore considera il rendiconto 15 giugno 2007 quale valido riconoscimento

di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, in quanto AP 1 avrebbe segnalato in

modo chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad

interpretazione di dover riconoscere al convenuto [AO 1] USA $

19'465.80 a titolo di rimesse per gli anni 1998, 2001, 2002 e 2003 (sentenza

impugnata, consid. 8). Egli reputa così realizzata la causa del sequestro

dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, tesi che però l'appellante contesta.

a) Ora,

è ben vero che a febbraio 2004 l'opponente ha citato il sequestrante davanti al

Tribunale __________ (Italia) chiedendo con riferimento a immobili situati in

Italia (enumerati da 2 a 49) e appartenenti pro indiviso ai due fratelli,

di ordinare la loro divisione ai sensi di legge ed emanare ogni inerente e

conseguente pronuncia anche per quanto attiene il rendimento dei conti di

quelli di cui AO 1 aveva usufruito (doc. 3, pag. 4 e 5). Ed è pacifico che,

nella sua comparsa di risposta del 16 aprile 2004, quest'ultimo abbia aderito alla

domanda di divisione e -in aggiunta- l'abbia estesa a tutti gli altri beni

di proprietà comune dei due fratelli provenienti dalle successioni dei genitori

e non indicati nella citazione introduttiva (doc. 4, pag. 1 e 2), fra

cui appunto due edifici contigui siti in __________ (doc. 4, pag. 3)

precisando che il fratello -responsabile della loro gestione- si era rifiutato

di allestire il rendiconto sui proventi conseguiti (doc. 4, pag. 3). Altresì indiscusso

è che, proprio in questo contesto, si inserisce la nota 15 giugno 2007

presentata davanti al medesimo tribunale dove si dà atto che per l'attore AP

1.

si deposita rendiconto delle rimesse pervenute dal __________ con allegata

documentazione (doc. B, pag. 1).

Ciò

non toglie che nel rendiconto in esame l'opponente elenca in dettaglio gli

utili conseguiti tra il 1994 e il 15 gennaio 2003 grazie agli immobili __________

di cui egli si occupava, e conclude segnalando che debbo riconoscere al

convenuto USA $ 19'465.80 per ½ delle seguenti rimesse: anno 1998 USA $ 7'800 +

anno 2001 USA $ 7'800 + anno 2002 USA $ 15'554.40 + anno 2003 USA $ 7'777.20” (doc.

B, pag. 2), esprimendo così una sua volontà e un suo impegno personale,

perlomeno entro quei limiti, a versare quella cifra. Visto poi che il medesimo rendiconto

attesta l'avvenuto versamento al sequestrante di metà delle altre rimesse

conseguite, e in particolare quelle sorte dopo il 15 gennaio 2003 (doc. B, pag.

2.

in fondo), nessun ragionevole motivo consente di escludere che crediti

precedenti non siano altresì esigibili. Così come formulato, il rendiconto 15

giugno 2007 costituisce pertanto riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82

cpv. 1 LEF, concetto che il primo giudice ha già compiutamente spiegato e sul

quale non occorre dilungarsi oltre.

b) Invero,

a detta dell'appellante la questione al riguardo non sarebbe propriamente pacifica

e liquida. Ma, a torto. Certo, all'udienza 28 settembre 2007 tenutasi in Italia

è emerso che le parti erano ancora in attesa delle questioni inerenti a

tutti i rendiconti di cui è causa ed alla divisione dei beni immobili siti in __________

(doc. 5, pag. 2), e che il sequestrante contestava al fratello AP 1 l'effettivo

ammontare delle rimesse ricevute in __________ …in quanto non esiste certezza

che siano stati presentati tutti gli avvisi di accredito concernenti le rimesse

stesse (doc. 5, pag. 3). Ma, l'appellante non spiega perché circostanze sorte

successivamente all'allestimento del rendiconto 15 giugno 2007 dovrebbero di

fatto intaccare o annullare il credito di USD 19'465.80 esplicitamente riconosciuto

all'istante. E, in particolare, nessun elemento indica che quella dichiarazione

fosse in qualche modo condizionata o subordinata all'esito dell'azione di

divisione pendente in Italia. Di modo che -diversamente da quanto pretende

l'appellante- la causa del sequestro prevista all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF,

fondata su un riconoscimento di debito, è stata senz'altro resa verosimile.

6.

La

legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di

causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base

dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6

luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le

norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag.

330; Hohl, Procédure civile, vol.

I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame

va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico

litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251

consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/

Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au

Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435).

In concreto, il sequestrante fonda la sua pretesa sul rendiconto 15

giugno 2006 redatto dall'opponente in qualità -come si è già detto- di persona di

riferimento per gli immobili __________. In questa funzione preminente non è tanto

la procedura di divisione ereditaria pendente in Italia, ma piuttosto il suo incarico

quale responsabile della gestione e dell'amministrazione di quelle proprietà. Ciò

posto, per l'art. 117 cpv. 2 LDIP, applicabile alla fattispecie sembra in

effetti essere il diritto italiano. Ora, l'art. 1988 CCit stabilisce che la

promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore

del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; di modo che

la sua esistenza si presume fino a prova contraria. Nel caso concreto, di fatto

l'opponente non contesta né che il sequestrante sia destinatario della

dichiarazione contenuta nel rendiconto, né l'ammontare della somma dovuta. La

legittimazione attiva del sequestrante gode pertanto della presunzione legale sancita

dall'art. 1988 CCit, senza necessità di un'ulteriore qualifica giuridica del

rapporto fondamentale esistente tra le parti.

7.

Invero

per l'appellante, controversa resta l'esigibilità di quella cifra secondo il

diritto italiano. Ora, in merito il Segretario assessore ha ritenuto che il

rendiconto non prevedesse alcun termine preciso e, pertanto, che il

sequestrante potesse rivendicare immediatamente la sua pretesa (art. 1183

CCit). E, sotto questo profilo, l'appellante non sostiene il contrario né tenta

di spiegare perché questa argomentazione non sarebbe di per sé sostenibile. Di

modo che, la censura andrebbe respinta già solo per questo motivo. Peraltro, i

documenti agli atti dimostrano che gli utili conseguiti negli anni 1998/2001/2002/2003

-e rivendicati per metà dal sequestrante- di fatto sono stati tutti riversati e

accreditati all'opponente (avvisi bancari allegati al doc. B) con valuta 13

ottobre 1998 (7° foglio), 8 gennaio 2001 (26° foglio), 25 febbraio 2002 (27°

foglio), 22 luglio 2002 (28° foglio) e 15 gennaio 2003 (29° foglio). E -come del

resto già emerge dal rendiconto (sopra, consid. 5a)- l'appellante medesimo ribadisce

in questa sede l'avvenuto versamento di prestazioni sorte nel 1999, nel 2000 e dopo

il 15 gennaio 2003 (appello, pag. 7 in mezzo). Indizi questi che, per sua

stessa ammissione, lascerebbero persino sottointendere la pacifica scadenza del

termine di adempimento a suo carico (art. 1184 CCit). Ciò posto, anche secondo

il diritto italiano, l'esigibilità del credito oggetto del sequestro è da

considerare verosimile.

8.

La

sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49,61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 26 novembre 2007 di AP

1, __________, è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con

l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 500.– di indennità.

3.

Intimazione:

–PA 2;

–PA 1.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'438.93, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

e segg. LTF).