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Decisione

14.2007.115

Fallimento internazionale. Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo

12 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 22 novembre 2007 (inc. CEF 14.06.123), questa Camera ha riconosciuto

in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, il fallimento della società

CO 1, __________, decretato il 15 febbraio 2006 dal

competente tribunale delle Isole Vergini Britanniche, ovvero “The Eastern Carribean

Supreme Court in the High Court of Justice”. Gli atti sono

stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione fallimentare in

via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.

B. Procedendo

nei propri incombenti, l'IS 1 ha ordinato alla __________ di __________ il

blocco dei conti della fallita e la produzione dei relativi estratti conto

degli ultimi cinque anni. Il 3 dicembre 2007, la banca ha trasmesso gli estratti

riferiti alla relazione n. __________, da cui risulta che i 6 conti correnti

della fallita presentavano, a quella data, un saldo complessivo negativo di fr.

206,97, mentre le 20'000 azioni della società A__________ e le 500 azioni della

società J__________ erano valutate in fr. 0.--; la banca ha poi precisato di

non potersi esprimere sul valore dei titoli, poiché essi non sono oggetto di

quotazione in un mercato regolare. La banca ha inoltre comunicato di essere

depositaria di un vaglia cambiario emesso il 12 dicembre 2000 da P__________

all’ordine di __________ per l’importo di fr. 50'000.--, confermando per il

resto di non intrattenere altre relazioni bancarie con CO 1.

Il

16 gennaio 2008, così come richiesto dalla Camera, l’Ufficio ha interrogato F__________,

sorella dell’amministratore della fallita, G__________, che ha dichiarato che

tutta la contabilità della società si trova presso il liquidatore __________,

che la quotazione delle azioni di A__________. è sospesa, perché la concessione

petrolifera che possedeva in Kazakhstan è stata ripresa dall’ente pubblico ed è

tuttora oggetto di contenzioso, che la società J__________ (Germania) non

risulta più iscritta a registro di commercio e che P__________ è nel frattempo

deceduto. F__________ ha inoltre indicato che la società è titolare di un conto

presso la banca __________, che presenta tuttavia un saldo negativo, ciò che la

banca ha confermato con scritto 28 gennaio 2008. Lo stesso giorno, G__________

ha confermato le dichiarazioni di sua sorella.

Non sono d’altronde stati reperiti altri beni della fallita in

Svizzera.

C. L'Ufficio

chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento

secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e

segg. LDIP (Volken, Zürcher Kommentar

zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,

p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per

quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.

170; Gilliéron, op. cit., n. 26

ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della

sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento

analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria

estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola

invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di

attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF

per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la

procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue

il rito sommario. La procedura è unilaterale (Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti

(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di

contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento

per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti

(art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione

individuale al fallito (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di

mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve

essere pubblicata (art. 93 RUF).

3.

L’istruttoria

non ha rivelato mezzi liquidi sufficienti a coprire le spese della procedura di

liquidazione. Occorre pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo,

in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di equivoci, va precisato che

l’odierna decisione non si pone in contrasto con la decisione di apertura del

fallimento secondario del 22 novembre 2007: l’istante conserva infatti la

facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari che fisserà l’Ufficio

in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del caso, ottenere la

cessione dei titoli depositati presso la banca __________.

4.

La

pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione

in Svizzera del fallimento di CO 1, __________ (Isole Vergini Britanniche).

2.

L’IS

1.

procederà alle pubblicazioni di legge.

§. In quell’ambito indicherà i rimedi di diritto

contro la presente decisione di sospensione, ossia: Contro la decisione di sospensione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e

segg. LTF).

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione all'IS 1, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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