14.2007.116
Istanza di prestazione di una cauzione a carico della sequestrante, a copertura di eventuali danni causati da sequestro infondato (art. 273 LEF)
13 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2007.116
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, CEF
Titolo:
Istanza di prestazione di una cauzione a carico della sequestrante, a copertura di eventuali danni causati da sequestro infondato (art. 273 LEF)
CAUZIONE
GARANZIA PER LA RESPONSABILITÀ DEL SEQUESTRO
art. 20 LALEF
art. 273 LEF
art. 278 LEF
Incarto n.
14.2007.116
Lugano
13 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 ottobre 2007 da
AP 1
patrocinata da: PA 2
contro
AO 1
patrocinata da: PA 1
tendente ad ottenere la prestazione di una cauzione ai
sensi dell'art. 272 LEF;
che la Pretore del
distretto di __________, ha respinto con sentenza 30 novembre 2007;
appellante la
società italiana istante che, in riforma della decisione pretorile, postula in
via principale che controparte sia astretta a prestare una prima cauzione di
fr. 40'000.- e, in via subordinata, che l'incarto sia rinviato al primo giudice
per determinare l'importo della garanzia;
lette le
osservazioni 7 gennaio 2008 con cui la convenuta chiede l'irricevibilità, subordinatamente
la reiezione dell'appello;
considerato
Fatti
1. AO
1 ha chiesto e ottenuto nei confronti di AP 1 il sequestro di un aeromobile
marca Beechcraft, __________ (immatricolato in __________), che si trovava
presso l'aeroporto di __________, sulla base di un preteso credito per lavori
di manutenzione e di riparazione da lei effettuati al velivolo. Il sequestro è
avvenuto in data 11 settembre 2007.
Considerandi
2.
L'istanza
in discussione si fonda sull'art. 273 LEF ed è intesa a ottenere una decisione
del giudice che imponga alla società svizzera procedente il versamento di una
garanzia per eventuali danni causati da un sequestro infondato. La prima
giudice ha respinto la richiesta, fondamentalmente escludendo il presupposto
dell'infondatezza del sequestro: preso atto che la proprietaria del velivolo
aveva presentato opposizione al sequestro per poi ritirarla in data 1° ottobre
2007, ne ha concluso che -così agendo- essa aveva implicitamente ammesso il
benfondato del provvedimento. Veniva pertanto a mancare un presupposto
essenziale per un risarcimento danni sulla base della norma menzionata.
3.
Con
il presente appello, l'istante censura la decisione del pretore, ritenendo in
diritto irrilevante per la presente procedura il ritiro dell'opposizione al
sequestro; ritiro peraltro giustificato nel concreto -secondo la stessa
appellante- dall'esclusiva necessità di abbreviare il più possibile il periodo
di sequestro, onde limitare i danni all'oggetto sequestrato, nemmeno riparato
in un hangar, ma che si trova all'esterno, esposto alle intemperie.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
4.
La
cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al sequestrante dalla
parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere decisa d'ufficio dal
giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in generale al momento di
decretare il sequestro. Essa può però essere chiesta e decisa anche in un
secondo tempo, così come può essere modificata nell'importo. Nell'ambito della
decisione sulla cauzione, il giudice del sequestro deve considerare la
verosimiglianza del credito, della presenza di un motivo di sequestro, così
come dell'insorgere di un danno a causa del sequestro: quest'ultimo elemento
occorre in particolare per stabilire l'importo della cauzione e dipende sia dal
credito su cui si fonda il sequestro, sia sul significato che riveste
concretamente l'oggetto sequestrato per il debitore (Stoffel, in Comm. di
Basilea, art. 273, N. 18, 21 e 22). La cauzione, rispettivamente un suo adeguamento,
possono essere richieste anche con l'opposizione prevista dall'art. 278 LEF,
oppure (com'è avvenuto qui) in una procedura a sé stante; nel nostro Cantone
quest'ultima è retta dall'art. 20 LALEF, ancorché la norma non vi faccia
esplicito riferimento (CEF 15 aprile 1999 in 14.1999.11; 7 agosto 2002
in 14.2002.35). La relativa decisione emessa dal giudice del sequestro è
appellabile (CEF 29 maggio 2000 in 14.1999.83).
5.
L'argomento
addotto dal primo giudice per respingere l'istanza, come sostiene l'appellante,
è almeno opinabile: sia perché -come s'è detto- la procedura di opposizione non
è in alcun modo vincolata alla procedura di cauzione, sia perché non si può far
obbligo alla parte di formulare opposizione al sequestro, sia ancora perché la
decisione sull'opposizione -semmai- deciderebbe in modo definitivo soltanto la
questione della causa del sequestro (Reiser, in Comm. cit., art. 278 LEF, N. 3).
Ma tant'è, poiché per rendere verosimile il pregiudizio causatole dal sequestro
dell'aereo, l'istante si fonda essenzialmente su tre "accettazioni di
volo" prodotte sub doc. C, D ed E e su una richiesta di noleggio del
velivolo, inviata alla qui istante dalla società __________. (doc. F).
Sennonché, come ha rilevato controparte relativamente a tali documenti, essi
sono evidentemente inadeguati anche solo per rendere verosimile che
l'aeromobile sequestrato abbia avuto un significato economico concreto per la
società proprietaria. Premesso che il fermo della macchina è durato dall'11
settembre 2007 (giorno del sequestro) al 16 gennaio 2008 quando -secondo
decisione dell'Ufficio di esecuzione di __________ - "in sostituzione
dell'aeromobile … è stata prestata una garanzia bancaria della __________ …
dell'importo di fr. 45'000.-", onde un eventuale pregiudizio relativo al
mancato uso dell'aereo potrebbe essere limitato a tale periodo, balzano
all'occhio le seguenti caratteristiche delle accettazioni di volo (doc. C, D ed
E): esse appaiono emesse non dalla società istante, ma da __________, __________,
a firma di __________, comunque comproprietario di AP 1 (doc. B, pag. 3); esse
indicano il solo nome del cliente (senza altre specifiche), ma purtroppo non la
data della rispettiva richiesta di uso del velivolo; infine esse sono tutte
state emesse in date successive a quella di sequestro dell'aereo, ossia quando
con tutta evidenza chi firmava doveva sapere che la macchina non era a
disposizione e non lo sarebbe stata almeno in tempi brevi: il doc. C reca la
data del 26 settembre 2007 e prevede voli il successivo giorno 30; il doc. D
-di ugual data- prevede voli per il 28 settembre e il doc. E, emesso il 5
ottobre 2007 prevede voli per il 6 e il 7 successivi. E nemmeno è immaginabile
che chi ha sottoscritto quelle conferme -tanto più a fronte della sua posizione
nella società titolare- fosse all'oscuro di un fatto tanto grave come il
sequestro dell'aereo. D'altra parte, nella stessa ottica, proprio l'avvocata
dell'istante ha comunicato alla Pretura che la sua patrocinata era venuta a
conoscenza del fermo già venerdì 21 settembre 2007 (doc. 9), ossia pochi giorni
prima delle pretese conferme. Infine il documento F rappresenta una
trasmissione fax di data 17 novembre "2005" con cui __________ e per
essa tale __________ chiedeva l'uso dell'aereo per i giorni 8 e 9 ottobre 2007.
Orbene, in sede di contraddittorio, è stato chiarito -ossia ammesso
dall'istante- che la data del documento è errata poiché la riservazione non
è stata effettuata due anni prima. Sennonché l'istante non si è poi
premurata di indicare un'altra verosimile data, così che quell'elemento (rilevante)
viene a mancare: ciò che basta per rendere inattendibile anche questo documento,
al di là di ogni considerazione sui pretesi legami fra l'istante e __________
6.
Tutto
ciò non solo rende impossibile la determinazione dell'importo della richiesta
cauzione, ma lascia un dubbio importante -perché non è stato reso nemmeno
verosimile- sulla circostanza secondo cui l'oggetto sequestrato avesse,
relativamente al limitato periodo di fermo, un significato economico per
l'istante, almeno prima facie. Questo motivo, ancorché diverso dalle
considerazioni della decisione impugnata, non ne permette la riforma, dovendosi
così respingere l'appello con il carico di spese e indennità all'appellante.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 48, 49 cpv. 1, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L'appello
14.
dicembre 2007 di AP 1, è respinto.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 345.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre ad AO 1, la somma
di fr. 600.- a titolo di indennità ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- Studio
legale PA 2;
- Avv. PA
1.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
In virtù dell'art. 98 LTF, contro la presente
decisione è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTG) entro 30 giorni
dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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