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Decisione

14.2007.116

Istanza di prestazione di una cauzione a carico della sequestrante, a copertura di eventuali danni causati da sequestro infondato (art. 273 LEF)

13 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. AO

1 ha chiesto e ottenuto nei confronti di AP 1 il sequestro di un aeromobile

marca Beechcraft, __________ (immatricolato in __________), che si trovava

presso l'aeroporto di __________, sulla base di un preteso credito per lavori

di manutenzione e di riparazione da lei effettuati al velivolo. Il sequestro è

avvenuto in data 11 settembre 2007.

Considerandi

2.

L'istanza

in discussione si fonda sull'art. 273 LEF ed è intesa a ottenere una decisione

del giudice che imponga alla società svizzera procedente il versamento di una

garanzia per eventuali danni causati da un sequestro infondato. La prima

giudice ha respinto la richiesta, fondamentalmente escludendo il presupposto

dell'infondatezza del sequestro: preso atto che la proprietaria del velivolo

aveva presentato opposizione al sequestro per poi ritirarla in data 1° ottobre

2007, ne ha concluso che -così agendo- essa aveva implicitamente ammesso il

benfondato del provvedimento. Veniva pertanto a mancare un presupposto

essenziale per un risarcimento danni sulla base della norma menzionata.

3.

Con

il presente appello, l'istante censura la decisione del pretore, ritenendo in

diritto irrilevante per la presente procedura il ritiro dell'opposizione al

sequestro; ritiro peraltro giustificato nel concreto -secondo la stessa

appellante- dall'esclusiva necessità di abbreviare il più possibile il periodo

di sequestro, onde limitare i danni all'oggetto sequestrato, nemmeno riparato

in un hangar, ma che si trova all'esterno, esposto alle intemperie.

Delle

osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

4.

La

cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al sequestrante dalla

parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere decisa d'ufficio dal

giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in generale al momento di

decretare il sequestro. Essa può però essere chiesta e decisa anche in un

secondo tempo, così come può essere modificata nell'importo. Nell'ambito della

decisione sulla cauzione, il giudice del sequestro deve considerare la

verosimiglianza del credito, della presenza di un motivo di sequestro, così

come dell'insorgere di un danno a causa del sequestro: quest'ultimo elemento

occorre in particolare per stabilire l'importo della cauzione e dipende sia dal

credito su cui si fonda il sequestro, sia sul significato che riveste

concretamente l'oggetto sequestrato per il debitore (Stoffel, in Comm. di

Basilea, art. 273, N. 18, 21 e 22). La cauzione, rispettivamente un suo adeguamento,

possono essere richieste anche con l'opposizione prevista dall'art. 278 LEF,

oppure (com'è avvenuto qui) in una procedura a sé stante; nel nostro Cantone

quest'ultima è retta dall'art. 20 LALEF, ancorché la norma non vi faccia

esplicito riferimento (CEF 15 aprile 1999 in 14.1999.11; 7 agosto 2002

in 14.2002.35). La relativa decisione emessa dal giudice del sequestro è

appellabile (CEF 29 maggio 2000 in 14.1999.83).

5.

L'argomento

addotto dal primo giudice per respingere l'istanza, come sostiene l'appellante,

è almeno opinabile: sia perché -come s'è detto- la procedura di opposizione non

è in alcun modo vincolata alla procedura di cauzione, sia perché non si può far

obbligo alla parte di formulare opposizione al sequestro, sia ancora perché la

decisione sull'opposizione -semmai- deciderebbe in modo definitivo soltanto la

questione della causa del sequestro (Reiser, in Comm. cit., art. 278 LEF, N. 3).

Ma tant'è, poiché per rendere verosimile il pregiudizio causatole dal sequestro

dell'aereo, l'istante si fonda essenzialmente su tre "accettazioni di

volo" prodotte sub doc. C, D ed E e su una richiesta di noleggio del

velivolo, inviata alla qui istante dalla società __________. (doc. F).

Sennonché, come ha rilevato controparte relativamente a tali documenti, essi

sono evidentemente inadeguati anche solo per rendere verosimile che

l'aeromobile sequestrato abbia avuto un significato economico concreto per la

società proprietaria. Premesso che il fermo della macchina è durato dall'11

settembre 2007 (giorno del sequestro) al 16 gennaio 2008 quando -secondo

decisione dell'Ufficio di esecuzione di __________ - "in sostituzione

dell'aeromobile … è stata prestata una garanzia bancaria della __________ …

dell'importo di fr. 45'000.-", onde un eventuale pregiudizio relativo al

mancato uso dell'aereo potrebbe essere limitato a tale periodo, balzano

all'occhio le seguenti caratteristiche delle accettazioni di volo (doc. C, D ed

E): esse appaiono emesse non dalla società istante, ma da __________, __________,

a firma di __________, comunque comproprietario di AP 1 (doc. B, pag. 3); esse

indicano il solo nome del cliente (senza altre specifiche), ma purtroppo non la

data della rispettiva richiesta di uso del velivolo; infine esse sono tutte

state emesse in date successive a quella di sequestro dell'aereo, ossia quando

con tutta evidenza chi firmava doveva sapere che la macchina non era a

disposizione e non lo sarebbe stata almeno in tempi brevi: il doc. C reca la

data del 26 settembre 2007 e prevede voli il successivo giorno 30; il doc. D

-di ugual data- prevede voli per il 28 settembre e il doc. E, emesso il 5

ottobre 2007 prevede voli per il 6 e il 7 successivi. E nemmeno è immaginabile

che chi ha sottoscritto quelle conferme -tanto più a fronte della sua posizione

nella società titolare- fosse all'oscuro di un fatto tanto grave come il

sequestro dell'aereo. D'altra parte, nella stessa ottica, proprio l'avvocata

dell'istante ha comunicato alla Pretura che la sua patrocinata era venuta a

conoscenza del fermo già venerdì 21 settembre 2007 (doc. 9), ossia pochi giorni

prima delle pretese conferme. Infine il documento F rappresenta una

trasmissione fax di data 17 novembre "2005" con cui __________ e per

essa tale __________ chiedeva l'uso dell'aereo per i giorni 8 e 9 ottobre 2007.

Orbene, in sede di contraddittorio, è stato chiarito -ossia ammesso

dall'istante- che la data del documento è errata poiché la riservazione non

è stata effettuata due anni prima. Sennonché l'istante non si è poi

premurata di indicare un'altra verosimile data, così che quell'elemento (rilevante)

viene a mancare: ciò che basta per rendere inattendibile anche questo documento,

al di là di ogni considerazione sui pretesi legami fra l'istante e __________

6.

Tutto

ciò non solo rende impossibile la determinazione dell'importo della richiesta

cauzione, ma lascia un dubbio importante -perché non è stato reso nemmeno

verosimile- sulla circostanza secondo cui l'oggetto sequestrato avesse,

relativamente al limitato periodo di fermo, un significato economico per

l'istante, almeno prima facie. Questo motivo, ancorché diverso dalle

considerazioni della decisione impugnata, non ne permette la riforma, dovendosi

così respingere l'appello con il carico di spese e indennità all'appellante.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 48, 49 cpv. 1, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello

14.

dicembre 2007 di AP 1, è respinto.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 345.-, anticipati

dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre ad AO 1, la somma

di fr. 600.- a titolo di indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- Studio

legale PA 2;

- Avv. PA

1.

Comunicazione

alla Pretura del distretto di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

In virtù dell'art. 98 LTF, contro la presente

decisione è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTG) entro 30 giorni

dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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