14.2007.117
Riconoscimento in Svizzera di "stati passivi" italiani (graduatorie)
3 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2007.117
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di "stati passivi" italiani (graduatorie)
RICONOSCIMENTO GRADUATORIA ESTERA
art. 173 LDIP
Incarto n.
14.2007.117
Lugano
3 aprile 2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 10 dicembre 2007 delle
Masse
fallimentari di
1. IS 1
2. IS 2
3. IS 3 , ora in __________ (__________)
tutti rappr. dal curatore RA 1
a sua volta patr. dall’ RA 2
chiedente
che gli “stati passivi” dei tre fallimenti depositati il 18 gennaio 2001 nella
procedura italiana vengano riconosciuti in Svizzera e il saldo di due relazioni
bancarie messo a disposizione delle relative masse fallimentari;
richiamato il decreto
presidenziale 11 febbraio 2008;
ritenuto
Fatti
A. Il 4 maggio 2000, il Tribunale di __________, Sezione fallimentare,
ha decretato il fallimento di IS 1, di PI 2 e di PI 3, nominando quale
amministratore del fallimento (“curatore fallimentare”) l’avv. RA 1, __________.
B. Il
18 gennaio 2001, sono state depositate presso il
Tribunale di __________ le graduatorie (“stati passivi”) dei fallimenti in
questione. Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.
C. Con sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), la Camera ha
riconosciuto la procedura fallimentare aperta in Italia, con effetto sui
beni dei falliti situati in Svizzera. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano,
incaricato della liquidazione dei fallimenti secondari, ha immediatamente proceduto
all’inventario dei beni e, l’11 maggio 2007, ha pubblicato l’apertura dei
fallimenti di IS 2 e di IS 3 in via sommaria (FUC __________, p. __________;
FUSC n° __________, p. __________), mentre il fallimento
secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza di attivo il 5 giugno 2007 (cfr.
CEF 10 maggio 2007 [14.07.35]).
Nel
termine impartito non è stato insinuato alcun credito.
D. Con
ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2007 (pubblicata sul FUSC __________,
p. __________, e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali
creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del
fallimento principale in Italia tenesse adeguatamente conto dei loro crediti.
Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.
E. Con
l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il
riconoscimento della graduatoria estera e la messa a disposizione del Tribunale
di __________ del saldo derivante dai conti inventariati dall’Ufficio presso la
Banca de Gottardo, ovvero le relazioni n. __________ c/c Euro a nome di IS 2 e
n. __________ c/c $ __________, di pertinenza di IS 3.
Considerato
Considerandi
1.
L’istante
chiede sia il riconoscimento delle graduatorie dei creditori ("stati
passivi") sia la consegna del saldo dei conti inventariati alle masse
fallimentari italiane.
1.1
Come
ricordato sopra, il fallimento secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza
di attivo il 5 giugno 2007. L’istanza, per quanto concerne tale società,
risulta quindi priva di oggetto.
1.2
Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è
messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei
creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
1.3
La
messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia
stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del
decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1
CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura
d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla
osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono
che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a
disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance
d’une faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri
termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale.
Entrambe le conclusioni dell’istanza in esame (limitatamente alle procedure
dirette contro IS 2 e IS 3) sono pertanto ricevibili.
1.4
La
legittimazione dell’avv. RA 1, quale curatore (amministratore) del fallimento
principale italiano, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 5 ad art. 173).
2.
Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto
dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento
secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere
sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori
omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia
esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana
CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215-216).
2.1
Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la
quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera
di consiglio ex art. 361 segg. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul
FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro
diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,
Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.
Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire
et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;
Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.
173.
LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria
estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare
in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
(Cometta, op. cit., p. 216 s.).
Nel
caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito
nell’ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2008.
2.2
Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale
graduatoria:
– tiene
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori
dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi
domiciliati;
– è
esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,
op. cit., p. 217);
– è
conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto
infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.
11.
ad art. 173 LDIP; Marchand,
op. cit., p. 181 ad 43; Volken,
op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 7 ad art. 173);
Nel
caso di specie, gli “stati passivi” relativi al fallimento di IS 2 (doc. Q e il
rinvio al doc. P) e IS 3 (doc. R e il rinvio al doc. P) – che dal profilo
funzionale corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera – risultano
conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde non sembra emergere
da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio o sede in Svizzera
e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da questa Camera
con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali discriminazioni è
pertanto priva di oggetto, come quella di sapere se gli “stati passivi” in
questione sono definitivi o no.
3.
Verificati
i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare all’Ufficio
dei fallimenti di Lugano il trasferimento all’amministratore estero del saldo
dei conti inventariati nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento
delle tasse e delle spese (cfr. Volken,
op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit,
op. cit., n. 1 ad art. 173), comprese quelle della presente procedura e quelle
derivanti dalla sua esecuzione.
4.
La
presente decisione non viene pubblicata. L’Ufficio dei fallimenti di Lugano è
tuttavia invitato a chiedere la chiusura dei fallimenti di IS 2 e IS 3 dopo
aver consegnato il saldo al curatore fallimentare, producendo i relativi
giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura dei fallimenti secondari
e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.
5.
L'istanza
è parzialmente accolta.
La
tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a
carico delle masse fallimentari.
Richiamati gli
art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC
pronuncia:
1.
L'istanza
10.
dicembre 2007 dell’avv. RA 1, __________, curatore dei fallimenti di IS 1, IS
2.
e IS 3, è parzialmente accolta.
1.1
Di
conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del
fallimento di IS 2, __________, depositata il 18 gennaio 2001
presso il Tribunale di __________, Sezione fallimentare.
1.2
Parimenti,
è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del fallimento di IS
3, __________ (Repubblica Domenicana), depositata il 18 gennaio 2001 presso il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare.
1.3
È
ordinata all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dopo prelevamento di tasse e
spese, la trasmissione all’avv. RA 1, Roma, del saldo dei conti inventariati
nelle procedure di fallimento secondario.
1.4
Per
quanto concerne IS 1, l’istanza è priva di oggetto.
2.
L’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1,
procederà come indicato al considerando 4.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico delle
Masse fallimentari.
4.
Intimazione:
– avv.
RA 2, __________;
– IS
2, __________, per raccomandata.
– PI
3, __________, in via rogatoriale;
– Ufficio
dei fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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