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Decisione

14.2007.117

Riconoscimento in Svizzera di "stati passivi" italiani (graduatorie)

3 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 4 maggio 2000, il Tribunale di __________, Sezione fallimentare,

ha decretato il fallimento di IS 1, di PI 2 e di PI 3, nominando quale

amministratore del fallimento (“curatore fallimentare”) l’avv. RA 1, __________.

B. Il

18 gennaio 2001, sono state depositate presso il

Tribunale di __________ le graduatorie (“stati passivi”) dei fallimenti in

questione. Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.

C. Con sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), la Camera ha

riconosciuto la procedura fallimentare aperta in Italia, con effetto sui

beni dei falliti situati in Svizzera. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano,

incaricato della liquidazione dei fallimenti secondari, ha immediatamente proceduto

all’inventario dei beni e, l’11 maggio 2007, ha pubblicato l’apertura dei

fallimenti di IS 2 e di IS 3 in via sommaria (FUC __________, p. __________;

FUSC n° __________, p. __________), mentre il fallimento

secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza di attivo il 5 giugno 2007 (cfr.

CEF 10 maggio 2007 [14.07.35]).

Nel

termine impartito non è stato insinuato alcun credito.

D. Con

ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2007 (pubblicata sul FUSC __________,

p. __________, e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali

creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del

fallimento principale in Italia tenesse adeguatamente conto dei loro crediti.

Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.

E. Con

l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il

riconoscimento della graduatoria estera e la messa a disposizione del Tribunale

di __________ del saldo derivante dai conti inventariati dall’Ufficio presso la

Banca de Gottardo, ovvero le relazioni n. __________ c/c Euro a nome di IS 2 e

n. __________ c/c $ __________, di pertinenza di IS 3.

Considerato

Considerandi

1.

L’istante

chiede sia il riconoscimento delle graduatorie dei creditori ("stati

passivi") sia la consegna del saldo dei conti inventariati alle masse

fallimentari italiane.

1.1

Come

ricordato sopra, il fallimento secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza

di attivo il 5 giugno 2007. L’istanza, per quanto concerne tale società,

risulta quindi priva di oggetto.

1.2

Cresciuta

in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui

risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è

messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei

creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

1.3

La

messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia

stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del

decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1

CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura

d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla

osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono

che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a

disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance

d’une faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri

termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale.

Entrambe le conclusioni dell’istanza in esame (limitatamente alle procedure

dirette contro IS 2 e IS 3) sono pertanto ricevibili.

1.4

La

legittimazione dell’avv. RA 1, quale curatore (amministratore) del fallimento

principale italiano, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 5 ad art. 173).

2.

Il

riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto

dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento

secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere

sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori

omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia

esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria

internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana

CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215-216).

2.1

Occorre

quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la

quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera

di consiglio ex art. 361 segg. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul

FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro

diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,

Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.

Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire

et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;

Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.

173.

LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria

estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare

in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

(Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel

caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito

nell’ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2008.

2.2

Il

tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale

graduatoria:

– tiene

adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in

Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori

dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi

domiciliati;

– è

esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di

persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,

op. cit., p. 217);

– è

conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.

11.

ad art. 173 LDIP; Marchand,

op. cit., p. 181 ad 43; Volken,

op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel

caso di specie, gli “stati passivi” relativi al fallimento di IS 2 (doc. Q e il

rinvio al doc. P) e IS 3 (doc. R e il rinvio al doc. P) – che dal profilo

funzionale corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera – risultano

conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde non sembra emergere

da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio o sede in Svizzera

e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da questa Camera

con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali discriminazioni è

pertanto priva di oggetto, come quella di sapere se gli “stati passivi” in

questione sono definitivi o no.

3.

Verificati

i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare all’Ufficio

dei fallimenti di Lugano il trasferimento all’amministratore estero del saldo

dei conti inventariati nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento

delle tasse e delle spese (cfr. Volken,

op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit,

op. cit., n. 1 ad art. 173), comprese quelle della presente procedura e quelle

derivanti dalla sua esecuzione.

4.

La

presente decisione non viene pubblicata. L’Ufficio dei fallimenti di Lugano è

tuttavia invitato a chiedere la chiusura dei fallimenti di IS 2 e IS 3 dopo

aver consegnato il saldo al curatore fallimentare, producendo i relativi

giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura dei fallimenti secondari

e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

5.

L'istanza

è parzialmente accolta.

La

tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a

carico delle masse fallimentari.

Richiamati gli

art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:

1.

L'istanza

10.

dicembre 2007 dell’avv. RA 1, __________, curatore dei fallimenti di IS 1, IS

2.

e IS 3, è parzialmente accolta.

1.1

Di

conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del

fallimento di IS 2, __________, depositata il 18 gennaio 2001

presso il Tribunale di __________, Sezione fallimentare.

1.2

Parimenti,

è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del fallimento di IS

3, __________ (Repubblica Domenicana), depositata il 18 gennaio 2001 presso il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare.

1.3

È

ordinata all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dopo prelevamento di tasse e

spese, la trasmissione all’avv. RA 1, Roma, del saldo dei conti inventariati

nelle procedure di fallimento secondario.

1.4

Per

quanto concerne IS 1, l’istanza è priva di oggetto.

2.

L’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1,

procederà come indicato al considerando 4.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico delle

Masse fallimentari.

4.

Intimazione:

– avv.

RA 2, __________;

– IS

2, __________, per raccomandata.

– PI

3, __________, in via rogatoriale;

– Ufficio

dei fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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