14.2007.12
Appello contro la dichiarazione di fallimento
18 aprile 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2007.12
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2007.12
Lugano
18 aprile
2007
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
30 novembre 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
patr. dall’ PA 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 6 febbraio 2007 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________, __________,
a far tempo da martedì
6 febbraio 2007 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________
che con atto
12 febbraio 2007 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 20
febbraio 2007 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP
1 per fr. 1'065.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 31 gennaio 2007 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 6 febbraio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP
1 a far tempo dal 6 febbraio 2007 alle ore 14.00.
D. Con
l’atto di appello AP 1 asserisce che, come risulta dall’estratto delle sue
esecuzioni al 6 febbraio 2007 (doc. B) 9 di esse hanno potuto essere
cancellate, mentre il giorno della dichiarazione di fallimento altre 4 erano
oggetto di pagamenti rateali. Il 6 febbraio 2006, giorno in cui è stato
dichiarato il suo fallimento, ha inoltre provveduto a pagare l’importo di fr.
7'836.25 (doc. C), purtroppo senza un esplicito riferimento all’esecuzione n. __________
in oggetto, ma indicando solo il nome del debitore. per cui l’UE, non avendo
ricevuto ulteriori riferimenti, ha proceduto a cancellare altre esecuzioni di AO
1, senza provvedere a estinguere quella che ha portato al fallimento. La
procedura in oggetto è stata pagata il 9 febbraio 2007 (doc. E). L’appellante
rileva altresì che dal 29 agosto 2006 ha versato all’UE una somma complessiva
di fr. 38'750.50 (doc. C, E e F), il che dimostra la sua rinata liquidità . Attualmente
l’unico debito di una certa rilevanza è quello nei confronti della __________ ammontanti
a fr. 13'000.--. Questo importo è stato tuttavia contestato con un reclamo. Pertanto
i suoi debiti ammontano a meno di fr. 20'000.--, ovvero una somma pari a circa
la metà di quanto ha rimborsato nel corso degli ultimi 6 mesi.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a
disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________
(doc. E) emerge che l’appellante ha pagato fr. 213.80 a saldo dell’esecuzione
in oggetto n. __________ il 9 febbraio 2007 e quindi posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda il pagamento effettuato il 6 febbraio 2007 di fr. 7’836.25 __________
(doc. C), per quanto asserito dalla debitrice, con l’indicazione solo dei diversi
debitori e non del numero di esecuzione, in particolare del numero dell’esecuzione
in oggetto, si osserva che il citato versamento è avvenuto il 6 febbraio 2006
alla ore 15.51 e pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento
fissata per lo stesso 6 febbraio 2007 alle ore 14.00. Pertanto, se anche
l’appellante avesse indicato il numero dell’esecuzione in esame e questa fosse
stata saldata, applicabile sarebbe stato ugualmente l’art. 174 cpv. 2 LEF, il
pagamento essendo avvenuto posteriormente all’apertura del fallimento (fatto
nuovo autentico e non pseudonovum ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF).
c) Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
27.
marzo 2007 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti
31.
esecuzioni - di cui 17 pagate - per un valore complessivo di fr. 46'530.50.
Determinante è che nell’esecuzione n. __________ promossa da AO 1 per fr.
6'792.45 il 12 gennaio 2007 rispettivamente nell’esecuzione n. __________
promossa dalla __________ per fr. 13'100.-- il 23 gennaio 2007 sono stati
emessi gli avvisi di pignoramento. Che in relazione a al debito __________
oggetto di quest’ultima esecuzione sia stato presentato reclamo non risulta dai
documenti presentati dall’appellante. Inoltre per ulteriori 4 procedure
rispettivamente n. __________ promossa dallo __________ per fr. 1'153.65, n. __________
per fr. 947.90 rispettivamente n. 1209414 per 3’017.90 promosse dalla __________
e n. 1204961 per fr. 2'924.40 promossa da AO 1, nel corso dei mesi di febbraio
rispettivamente marzo 2007, sono state presentate le domande di proseguimento.
Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria dell’escussa è andata via
via deteriorandosi e che non dispone della liquidità sufficiente per far fronte
nemmeno alle predette 6 esecuzioni.
Il
presupposto della solvibilità non appare di conseguenza reso sufficientemente
verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui
il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
3.
L'appello
12.
febbraio 2007 di AP 1 va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
12 febbraio 2007 di AP 1, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
mercoledì
25 aprile 2007 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- avv. PA 1, __________;
- AO 1, __________;
-
Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
rzi implicati
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg.
LTF).
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster