14.2007.120
Contratto di leasing quale tiolo di rigetto provvisorio
17 giugno 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2007.120
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, CEF
Titolo:
Contratto di leasing quale tiolo di rigetto provvisorio
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
art. 61 cpv. 1 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2007.120
Lugano
17 giugno
2008
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini presidente,
Walser e Ermotti
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 novembre 2007 da
AP 1
Contro
AO 1
patr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 25/29 ottobre 2007 __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 12 dicembre 2007 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
320.--, da anticipare dalla
parte istante, restano a carico di quest’ultima,
che inoltre rifonderà alla controparte
fr. 600.-- di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che
con atto 21 dicembre 2007 postula l’accoglimento
dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
lette le osservazioni 24 gennaio 2008 della parte
appellata;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 25/29 ottobre 2007 __________
AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 19'479.25 oltre interessi al 5% dal
19 ottobre 2007, indicando quale titolo di credito: “1) Contratto leasing no.
461113 2) Spese d’incasso.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la
creditrice ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. AP 1
fonda la sua pretesa su un contratto di leasing sottoscritto dall’escusso il 13
luglio 2005, relativo ad una vettura Alfa Romeo 147 3.2 GTA, della durata di 60
mesi, che prevede il pagamento di una rata mensile ammontante a fr. 640.40, IVA
inclusa, ed un valore residuo di fr. 19'368.-- IVA inclusa (doc. A).
Contemporaneamente al contratto di leasing AO 1 ha sottoscritto le relative
Condizioni generali (doc. G). In seguito al mancato pagamento da parte del
debitore delle rate da dicembre 2006 a marzo 2007, AP 1 (SA), con lettera
raccomandata 2 aprile 2007, è retrocessa dal contratto (doc. C), chiedendo la
restituzione della vettura. Dopo il deposito del veicolo da parte del
convenuto, AP 1 ne ha chiesto una perizia, da cui è risultato che il veicolo
aveva riportato danni per fr. 2'530.85 IVA inclusa. Il 9 ottobre 2007 AP 1 SA
ha inviato a AO 1 il conteggio finale, allestito secondo la clausola B. 2 delle
Condizioni generali, chiedendo il pagamento di fr. 19'479.25 entro 10 giorni
(doc. E). Il ricalcolo delle rate leasing è stato eseguito come segue:
“Effettiva
durata del contratto leasing:
01.08.2005
– 01.04.2007 = 21 mesi
Nuova
rata mensile (condizioni generali, lett. B art.
2)
CHF
43'680.30 escl. 7.6% Iva x 2.95 (fattore) = CHF
1'288.55
escl.
7.6% Iva.
Canoni
definitivi
21
mesi x CHF 1'288.55 CHF 27'059.55
+ 7.6
Iva su CHF 27'059.55 CHF 2'056.55
./. Canoni
pagati durante la durata
effettiva, 7.6% Iva Incl. CHF 12'167.60
./.
cauzione
+ spese di
riparazione
riportate
dalla perizia del 18.04.2007,
7.6% Iva incl. CHF
2'530.75
Total,
inkl.7.6% MwSt. CHF 19'479.25”
C. All’udienza di contraddittorio, AO 1 ha sostenuto che il contratto
di leasing prevedeva una copertura assicurativa in caso di incapacità di
guadagno e/o disoccupazione, nel senso che in tali casi le rate di leasing
sarebbero state pagate, al suo posto, da tale assicurazione. Un caso di
copertura assicurativa era già stato aperto nel mese di dicembre 2006 e, dopo i
necessari chiarimenti, la parte istante aveva accettato l’avverarsi dei casi di
malattia e disoccupazione, accettando la copertura assicurativa prevista
contrattualmente (doc. da 1 a 8). Secondo l’escusso la disdetta del contratto
di leasing non è pertanto valida come non è stato corretto da parte della
creditrice notificargli il conteggio finale 9 ottobre 2007 con la richiesta di pagamento.
Infatti, per gli accordi in seguito intervenuti, le premesse per la disdetta
del contratto di leasing non erano adempiute. AO 1 ha poi rilevato che diverse
rate di leasing sono state pagate dall’assicurazione a copertura delle rate
rimaste impagate e che altri versamenti sarebbero stati effettuati sulla base
delle attestazioni della Cassa disoccupazione.
D. Con sentenza 12 dicembre 2007, il Pretore della __________ ha
respinto l’istanza, ritenendo che il contratto di leasing doc. A non può
costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le rate
ricalcolate secondo la formula contenuta nelle condizioni generali, seppure
sottoscritte dall’escusso, in quanto la verifica di tale conteggio si è
rivelata eccessivamente complicata e quindi inconciliabile con il carattere
sommario della procedura di rigetto dell’opposizione.
E. Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata AP 1 riconfermandosi in sostanza nelle sue
allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep
1989.
pag. 338 con riferimenti).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330).
L’ammontare della pretesa
deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro
documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Un
contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento
di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001
[14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).
Nel
presente caso il 13 luglio 2005 AO 1 ha sottoscritto il contratto di leasing
doc. A, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’Alfa Romeo 147 3.2 GTA –
rate leasing mensili di fr. 640.40, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente
egli ha sottoscritto le Condizioni generali (doc. G), che contengono tra
l’altro una tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata
del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della
durata del leasing (clausola B. 2.). Questi documenti costituiscono, in via di
principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In particolare, è innegabile
che, sottoscrivendo i predetti documenti, l’escusso si è dichiarato d’accordo
con ogni clausola contrattuale ivi contenuta, compresa la predetta tabella che
indica le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del
leasing.
2.
Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il
giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP (art. 1-88) Losanna 1999, n.
82.
ad art. 82; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).
a) L’escusso sostiene che prevedendo il contratto di leasing doc. A una
copertura assicurativa in caso di incapacità di guadagno e/o disoccupazione ed
essendo subentrati tali eventi, le premesse per la disdetta del contratto non
erano adempiute e di conseguenza il conteggio finale 9 ottobre 2007, con la
richiesta di pagamento del relativo importo, non sarebbe corretto. A sostegno
delle sue argomentazioni AO 1ha prodotto una dichiarazione di adesione da parte
sua all’assicurazione Comfort/Comfort Plus, come parte del contratto di
leasing, con le relative Condizioni generali, sottoscritta il 13 luglio 2005
(doc. 1 e 3), in concomitanza con il contratto di leasing, che prevede una
copertura assicurativa in caso di incapacità di guadagno/lavorativa nonché in
caso di disoccupazione. L’assicurazione è stata stipulata tra l’appellante come
contraente dell’assicurazione e la __________, quale assicuratrice. Nello
scritto 23 luglio 2007 della __________ – amministratrice servizi dell’assicurazione
__________ – si evince che AP 1l’ha informata dell’incapacità lavorativa
dell’escusso e che dopo diversi solleciti circa l’invio dei documenti
necessari, la richiesta di assicurazione sulle rate per incapacità lavorativa dello
stesso escusso e per la perdita di lavoro è stata inoltrata all’assicurazione __________
(doc. 4 e 5). Da un ulteriore scritto 28 luglio 2007 della __________ (doc. 6) si
evince poi che l’escusso è stato considerato inabile al lavoro dal 18 luglio
2006.
e che l’assicurazione, trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni, ha
effettuato il pagamento di 3 rate per i mesi di agosto, settembre e ottobre
2006.
di fr. 640.40 l’una, complessivamente di fr. 1'921.20. Da un susseguente
scritto 15 novembre 2007 della __________ doc. 7) emerge che sulla base della
documentazione ricevuta inerente alla disoccupazione dell’escusso,
l’assicurazione ha effettuato il pagamento di 8 ulteriori rate da gennaio fino
ad agosto 2007 di fr. 640.40 l’una, per un importo complessivo di fr. 5'123.20
(7.6 IVA inclusa). Nel predetto scritto la __________ ha chiesto poi l’invio
dei conteggi della cassa disoccupazione per i mesi di settembre e ottobre 2007.
Questi conteggi dell’Ufficio pagamento __________, per i mesi di settembre e
ottobre 2007, sono stati prodotti dal debitore (doc. 8). Dal canto suo, l’appellante
non ha contestato di avere ricevuto i citati pagamenti da parte
dell’assicurazione. Orbene lo scritto 15 novembre 2007 della __________ (doc.
7) indica che la procedente ha ricevuto 8 ulteriori rate per il periodo da
gennaio ad agosto 2007. Quando questi pagamenti sono stati effettuati non è
dato sapere. Questi versamenti rendono tuttavia verosimile che non si sia
avverato un caso di mora e che, di conseguenza, la risoluzione del contratto di
leasing non sia avvenuta vali- damente. D’altro canto è documentato che AO 1ha
aderito al contratto di assicurazione Comfort che prevede una copertura in caso
di incapacità di guadagno/lavorativa nonchè di disoccupazione. Nel suo predetto
scritto 15 novembre 2007 (doc. 7) la __________ ha infatti comunicato
all’escusso che avrebbe informato la AP 1 in quanto “la banca provvederà a
bloccare qualsiasi tipo di sollecitazione durante il periodo del pagamento
delle prestazioni”
b) La
creditrice ha fondato la determinabilità della sua pretesa sulla tabella per il
ricalcolo delle rate in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing,
contenuta nelle Condizioni generali (doc. G clausola B. 2.), ritenendo quale durata
del leasing un periodo di 21 mesi, ossia dall’1. agosto 2005 all’1. aprile 2007,
corrispondente alla percentuale “2.95”. Orbene, come osservato in precedenza, nel
caso di specie l’escusso ha fornito sufficienti riscontri oggettivi atti a
rendere verosimile che il contratto potrebbe essere in effetti durato più a
lungo e che ulteriori rate avrebbero potuto ancora venire pagate. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che nel caso di specie la durata del
contratto e di conseguenza la percentuale per il ricalcolo delle rate ancora da
pagare, non sono facilmente determinabili. Ciò non si concilia con i principi
dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di
principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, per quanto riguarda il pagamento delle rate
esigibili, resta il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. In concreto, il
contratto di leasing e le Condizioni generali sottoscritte dall’escusso possono
offrire indicazioni per determinare la pretesa posta in esecuzione. Nell’ambito
di questa procedura, tale determinazione deve però essere fattibile sulla base
di un calcolo elementare e di immediato esame, il che non si verifica nel caso
concreto. D’altro canto non vi è valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 LEF nemmeno per le spese di riparazione, ritenuto che il loro
ammontare, al momento della firma del contratto di leasing, non era né
determinato, né determinabile.
c) Il
contratto di leasing doc. A non può quindi costituire valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo posto in
esecuzione, come correttamente ritenuto in sede pretorile.
3.
Di conseguenza l’appello va respinto. Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
L’appello è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 480.--,
già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO
1.
fr. 600.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: - AP 1, __________;
-
avv. RA 1, __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
19'479.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversiua concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nelllo stesso termine è possibile proporre al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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