14.2007.14
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di falso e di non conformità di un riconoscimento di debito con l'originale
31 ottobre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
14.2007.14
Data decisione, Autorità:
31.10.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di falso e di non conformità di un riconoscimento di debito con l'originale
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 3 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2007.14
Lugano
31 ottobre
2007
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 novembre 2006 da
AP 1
patr. dall’ PA 2
contro
AO 1
patr. dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 ottobre 2006 dell’UEF
__________;
sulla quale istanza la Pretore __________ con sentenza
15 febbraio 2007 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2.
Le spese di fr.
30.-- e la tassa di giustizia di fr. 650.--, sono poste a carico
della parte istante, la quale
rifonderà a controparte fr. 625.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dal procedente che con atto 23 febbraio 2007 postula l’accoglimento
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
lette le osservazioni 22 marzo 2007 della
parte appellata;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 19/23 ottobre 2006 dell’UEF __________ AP 1 ha escusso AO
1 per l’importo di fr. 125'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006,
indicando quale titolo di credito: “Commissioni come da accordo del 20 dicembre
2004 sottoscritto dalle parti”. Interposta opposizione dall’escussa, il
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B.
AP 1 è stato assunto in qualità di responsabile amministrativo da AO 1 con
contratto 8 marzo 2001. Il salario mensile è stato concordato in fr. 8'000.-- lordi
per 13 mensilità oltre a fr. 500.-- mensili di rimborso spese per i primi 4
mesi di prova. Il contratto prevedeva inoltre che al termine del periodo di
prova della durata di 4 mesi sarebbe stato discusso “un sistema di incentivi
determinati dagli obiettivi fissati di comune accordo con la direzione”
(doc. A e B). Il 30 marzo 2006 le parti hanno sottoscritto un accordo di rescissione
consensuale del contratto di lavoro per il 31 maggio 2006 (doc. I). Con
l’esecuzione in oggetto il procedente chiede il pagamento di fr. 125'000.--,
corrispondenti a commissioni di fr. 25'000.-- annui per gli anni 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005, che gli sarebbero state riconosciute con accordo 20 dicembre
2004, sottoscritto dal direttore della convenuta __________ (doc. F).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il doc. F non sarebbe conforme
con l’originale, sollevando inoltre l’eccezione di falsità di questo accordo.
Secondo AO 1 questo documento è stato indebitamente compilato da controparte
allo scopo di confezionare un riconoscimento di debito in realtà mai
sottoscritto nei termini illustrati. Il doc. F risulta essere la trascrizione
sotto forma di appunti di un accordo concluso con un altro dipendente, __________,
di cui è stata prodotta una dichiarazione (doc. 2). L’accordo con __________ è
stato perfezionato in deroga a quanto stabilito dal contratto concluso a suo tempo
con quegli che prevedeva altre percentuali per il computo delle provvigioni
(doc. 3). Secondo l’escussa il contenuto e la disposizione del testo che appare
sul doc. F sono singolari come pure singolari sono le ulteriori circostanze.
Replicando
il procedente ha ribadito la conformità del doc. F che rappresenta un chiaro
riconoscimento di debito di AO 1 nei suoi confronti. Secondo AP 1 l’originale
si troverebbe presso l’escussa, che non l’ha prodotto. Il procedente ha poi
contestato l’eccezione di falso e ha ribadito che il doc. F si riferisce a lui
stesso e non al dipendente __________, rilevando che controparte d’altro canto
non spiega come mai un documento tanto importante, riguardante __________, sia
potuto finire nelle sue mani. AP 1 ha poi contestato la dichiarazione (doc. 2),
di __________ trattandosi di una dichiarazione di parte.
Con
la duplica AO 1 si è riconfermata nelle sue eccezioni, sostenendo di non
essere in possesso del preteso doc. F, il quale è stato consegnato a AP 1 nella
sua qualità di responsabile amministrativo, che doveva disporre di tale atto
per poter allestire i conteggi. Pertanto soltanto l’istante poteva disporre del
doc. F in originale e modificarlo in modo da allestire l’accordo che mai è
intervenuto tra le parti.
D. Con
sentenza 15 febbraio 2007 la Pretore __________ ha respinto l’istanza,
ritenendo la dichiarazione doc. 2 di __________ sufficiente ad inficiare la
validità del riconoscimento di debito (doc. F); essa considera che in tale
documento viene infatti indicato uno stipendio di fr. 95'500.-- , importo che
non corrisponde al salario effettivamente percepito da AP 1 nel 2004 che
ammontava invece a fr. 110’500.-- (doc. 6), né a quello del 2005 di fr.
114'000.-- (doc. E). Lo stipendio indicato nel doc. F corrisponde invece, come
affermato da __________, al salario da lui percepito nel 2005 di fr. 7'350.-- per
13 mensilità (doc. 4). In prima sede è poi stato osservato che l’accordo tra il
procedente e il direttore __________ sarebbe stato stipulato il 20 dicembre
2004, proprio il medesimo giorno in cui a AP 1 è stato notificato l’adeguamento
del suo stipendio con lettera ufficiale di AO 1, sottoscritta da entrambe le
parti, e nella quale non risulta alcun accenno alle asserite commissioni di fr.
25'000.-- annui (doc. E). La prima giudice ha poi rilevato che il doc. F è
costituito di due parti distinte, la parte di calcolo delle provvigioni scritta
in nero e la parte relativa all’accordo per la commissione annua di fr. 25'000.--
scritta in blu. Questo importo si riferisce a calcoli effettuati sulla base di
dati non conformi alla situazione di fatto dell’istante, dati cancellati da AP
1, il quale non si è peritato ad apportarvi la relativa correzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. A proposito
della dichiarazione di __________, AP 1 ha rilevato che quest’ultimo è fratello
del genero di __________, pure dipendente di AO 1. AP 1 ha poi sostenuto che __________
ha acconsentito a pagargli commissioni di fr. 25'000.-- all’anno soltanto sulla
base di un salario più basso, che è quello che compare nella parte alta del
doc. F. Che tale salario corrisponderebbe a quello percepito da __________ può
essere un caso oppure una precisa volontà di __________ di mettere i due
dipendenti in una condizione identica. L’appellante ha dichiarato di non essere
stato d’accordo, per cui ha scritto di proprio pugno quanto pattuito sulla
parte bassa del doc. F e __________ vi ha apposto la sua firma.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
L’escutente
pretende che l’accordo redatto a mano su un foglio di un bloc notes illustrato,
pubblicato dalla Fondazione __________, recante la data 20 dicembre 2004, firmato
da __________, direttore di AO 1 (doc. F e doc. 5), secondo il quale gli sarebbero
state riconosciute commissioni ammontanti a fr. 25'000.-- all’anno più rimborso
spese a decorrere dal 2001, costituisce valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò in particolare per le commissioni poste in
esecuzione di fr. 25'000.-- all’anno dal 2001 al 2005, ossia per complessi fr.
125'000.-
AO 1 solleva l’eccezione di falso e di
non conformità del doc. F con l’originale. In sostanza, motivo del contendere è
la presenza o no all'incarto di un valido riconoscimento di debito, indicato in
quel documento.
2.
Secondo
l’art. 20 cpv. 3 LALEF nella procedura sommaria in tema di esecuzione e
fallimento nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale
dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente
all’istanza scritta, se dall’attore, rispettivamente al principio dell’udienza,
se proposta dal convenuto. All’udienza di contraddittorio l’istante può
produrre qualsiasi nuovo documento, comprese deposizioni testimoniali in forma
scritta la cui efficacia probatoria è però minore (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, n. 10 ad art. 20 LALEF). Comunque,
al di là della questione della forza probatoria di tali dichiarazioni scritte e
della almeno apparente diversificazione della stessa a seconda del momento in
cui il rispettivo documento viene prodotto, sta il fatto che la dichiarazione
scritta di una persona, idealmente sostitutiva di una testimonianza davanti al
giudice, non è ammissibile se il dichiarante è escluso dalla possibilità di
testimoniare (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, Appendice,
n. 54 ad art. 20 LALEF).
L’escussa
ha prodotto al contraddittorio una dichiarazione di __________, pure suo
dipendente (doc. 2). A questo proposito AP 1 sostiene, per la prima volta in
sede di appello, che __________ è fratello del genero di __________, direttore
di AO 1. Sennonché, questa allegazione è irricevibile ai sensi dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre, la prima volta in sede
di appello, nuovi fatti, prove ed eccezioni. Né si pone in concreto il problema
dell'applicabilità di questa norma a fronte di una caso di impossibilità
assoluta a testimoniare, prevista nella forma dell'esclusione dall'art. 228
CPC, dal momento che il preteso rapporto di parentela fra il dichiarante e il
direttore della datrice di lavoro è di tale grado da non rientrare nella norma
in esame.
3.
A
proposito del doc. F, __________ ha attestato che:
- gli
appunti indicati riguardano la calcolazione pattuita con __________ per quel
che riguarda il mio operato, valida per la determinazione dell’acconto di
giugno 2005;
- sul
foglio in questione erano riportate originariamente soltanto le parti
scritte in nero, di proprio pugno da __________, in mia presenza;
- lo
scritto è stato stilato in occasione di un incontro tenutosi nel corso del
mese di giugno 2005;
- sia
l’importo indicato alla voce stipendio (Fr. 95'500.00) sia il totale (Fr.
120'000.00) non sono stati cancellati da __________ in mia presenza;
- gli
importi riportati, compresa la voce “stipendio” sono quelli discussi in
occasione dell’incontro.
- Durante
il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 il mio salario percepito ammontava
esattamente a Fr. 95'500.00.“
Orbene
esaminando il doc. F risulta che la prima parte, sui cui sono stati scritte le
percentuali della provvigione, la provvigione stessa di fr. 25'000.- e
l’importo dello stipendio di fr. 95'000.- è stata scritta con penna nera verosimilmente
da __________, direttore di AO 1, il quale ha apposto la sua firma, che appare
al di sotto della seconda parte del foglio. La seconda parte del documento, del
seguente tenore: “OK Va bene frs. 25'000.-- annui di commissioni + rimborso
spese come da contratto 08/03/2001, decorrenza 2001” più la data “20/12/2004”,
la menzione “ Per accordo” e la firma “AP 1” è stata invece scritta
con penna blu e calligrafia diversa, verosimilmente da AP 1, che vi ha apposto pure
la sua firma. L’indicazione del salario di fr. 95'500.- risulta essere stata cancellata
da un tratto di penna blu così come l’importo di fr. 120'000.- (stipendio di
fr. 95'500.-- + fr. 25'000.-- di provvigione). Orbene, a proposito dello
stipendio, cancellato con tratto di penna blu, di fr. 95'500.--, va rilevato
che questo corrisponde allo stipendio di __________ di fr. 7'350.-- per 13
mensilità, che risulta dal suo conteggio per giugno 2005 (cfr. doc. 2 e 4),
mentre non corrisponde allo stipendio percepito da AP 1 al 20 dicembre 2004
ammontante a fr. 8'500.-- al mese, ossia a fr. 110'500.-- annui, come emerge
dallo scritto 20 dicembre 2004, con cui AO 1 ha notificato ad AP 1 l’adeguamento
del suo salario per il 2005 da fr. 8'500.-- a fr. 8'800.-- (doc. E). Lo
stipendio di fr. 8'500.- percepito da AP 1 fino a dicembre 2004 corrisponde a
quanto appare apposto a lato a matita sul doc. F, ossia: “fino al 20.12.04”
poi l’importo di “fr. 110'000.-- stip.” e “fr. 6'000.-- spese”. Appare
pertanto verosimile che il doc. F sia stato originariamente redatto da __________
nell’ambito di un incontro, forse proprio con __________, per discutere le
provvigioni da pagare a quest’ultimo e che l’originale di questo documento sia fors'anche
stato consegnato ad AP 1, che nella sua funzione di responsabile amministrativo
(cfr. conferma di assunzione doc. A), doveva occuparsi della contabilità. Non
sembra invece credibile che il giorno stesso, il 20 dicembre 2004, in cui AO 1
ha notificato a __________ il predetto aumento di stipendio (doc. E), con
l’indicazione “le altre condizioni richiamate nel contratto restano immutate”,
sia stato allestito a suo favore il doc. F, con cui gli sarebbero state riconosciute
provvigioni, ritenuto che il contratto di lavoro doc. A nemmeno le prevedeva.
D’altro
canto non è il doc. G, relativo ad una “Due diligence” del 2 settembre
2005, in cui viene menzionato “Lettere di incarico e tutti i contratti di
lavoro con i dirigenti, incluso gli accordi per benefici aggiuntivi” e
indicati, scritti a mano, i nomi “__________, __________, __________, AP 1 e
__________”, che possa indurre a considerare il doc. F un riconoscimento
nei confronti dell’appellante di una provvigione annua di fr. 25'000.--, atteso
che il doc. F è stato allestito, secondo AP 1, precedentemente, ossia il 20
dicembre 2004, mentre nel doc. G non ne viene fatta menzione. In una
attestazione 19 gennaio 2007 (doc. 11) l’avv. __________ ha dichiarato in
merito al doc. G: “con riferimento al documento allegato alla presente (doc.
G), posso confermare che l’aggiunta manoscritta riguarda i nominativi dei dirigenti
in essere al momento presso AO 1 senza indicazioni circa eventuali benefici
aggiuntivi in natura o in denaro a favore delle persone menzionate”.
Per
un'ulteriore ragione appare inverosimile che il doc. F sia stato allestito al
fine di riconoscere provvigioni a AP 1. Infatti, con scritto 10 marzo 2006 a AO
1.
(doc. H), questi così si è espresso: “Con la presente Le chiedo gentilmente
di poter sistemare la pendenza contrattuale ancora aperta. Il nostro accordo
sottoscritto prevede determinati punti e l’anno scorso (più o meno di questi
tempi), avendoglielo chiesto, mi ha confermato che la AO 1 rispettava gli
accordi sottoscritti e mi ha anche invitato ad operare e proseguire in tal
senso”. In questo scritto l’appellante non fa infatti alcun riferimento alle
provvigioni, che egli pretende gli siano state concesse con il documento in
esame (doc. F) già il 20 dicembre 2004.
Sulla
base di tutte queste considerazioni, ma anche (va pur detto) a dipendenza della
mancanza di determinate caratteristiche formali del preteso accordo, altrimenti
ossequiata nei rapporti fra le parti, si deve concludere che AO 1 ha fornito elementi
più che sufficienti, atti a rendere verosimile che il doc. F non è stato
allestito allo scopo di riconoscere al procedente provvigioni per l’importo
posto in esecuzione. L’istanza di AP 1 è stata pertanto correttamente respinta
dal primo giudice, data l'assenza dall'incarto di un valido riconoscimento di
debito.
4.
L’appello
23.
febbraio 2007 di AP 1 va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48,
49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82
LEF
pronuncia:
1.
L’appello
23.
febbraio 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 fr. 625.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
-
avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________;
Comunicazione
alla Pretura di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.
125'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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