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Decisione

14.2007.14

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di falso e di non conformità di un riconoscimento di debito con l'originale

31 ottobre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 19/23 ottobre 2006 dell’UEF __________ AP 1 ha escusso AO

1 per l’importo di fr. 125'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006,

indicando quale titolo di credito: “Commissioni come da accordo del 20 dicembre

2004 sottoscritto dalle parti”. Interposta opposizione dall’escussa, il

procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B.

AP 1 è stato assunto in qualità di responsabile amministrativo da AO 1 con

contratto 8 marzo 2001. Il salario mensile è stato concordato in fr. 8'000.-- lordi

per 13 mensilità oltre a fr. 500.-- mensili di rimborso spese per i primi 4

mesi di prova. Il contratto prevedeva inoltre che al termine del periodo di

prova della durata di 4 mesi sarebbe stato discusso “un sistema di incentivi

determinati dagli obiettivi fissati di comune accordo con la direzione”

(doc. A e B). Il 30 marzo 2006 le parti hanno sottoscritto un accordo di rescissione

consensuale del contratto di lavoro per il 31 maggio 2006 (doc. I). Con

l’esecuzione in oggetto il procedente chiede il pagamento di fr. 125'000.--,

corrispondenti a commissioni di fr. 25'000.-- annui per gli anni 2001, 2002,

2003, 2004 e 2005, che gli sarebbero state riconosciute con accordo 20 dicembre

2004, sottoscritto dal direttore della convenuta __________ (doc. F).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il doc. F non sarebbe conforme

con l’originale, sollevando inoltre l’eccezione di falsità di questo accordo.

Secondo AO 1 questo documento è stato indebitamente compilato da controparte

allo scopo di confezionare un riconoscimento di debito in realtà mai

sottoscritto nei termini illustrati. Il doc. F risulta essere la trascrizione

sotto forma di appunti di un accordo concluso con un altro dipendente, __________,

di cui è stata prodotta una dichiarazione (doc. 2). L’accordo con __________ è

stato perfezionato in deroga a quanto stabilito dal contratto concluso a suo tempo

con quegli che prevedeva altre percentuali per il computo delle provvigioni

(doc. 3). Secondo l’escussa il contenuto e la disposizione del testo che appare

sul doc. F sono singolari come pure singolari sono le ulteriori circostanze.

Replicando

il procedente ha ribadito la conformità del doc. F che rappresenta un chiaro

riconoscimento di debito di AO 1 nei suoi confronti. Secondo AP 1 l’originale

si troverebbe presso l’escussa, che non l’ha prodotto. Il procedente ha poi

contestato l’eccezione di falso e ha ribadito che il doc. F si riferisce a lui

stesso e non al dipendente __________, rilevando che controparte d’altro canto

non spiega come mai un documento tanto importante, riguardante __________, sia

potuto finire nelle sue mani. AP 1 ha poi contestato la dichiarazione (doc. 2),

di __________ trattandosi di una dichiarazione di parte.

Con

la duplica AO 1 si è riconfermata nelle sue eccezioni, sostenendo di non

essere in possesso del preteso doc. F, il quale è stato consegnato a AP 1 nella

sua qualità di responsabile amministrativo, che doveva disporre di tale atto

per poter allestire i conteggi. Pertanto soltanto l’istante poteva disporre del

doc. F in originale e modificarlo in modo da allestire l’accordo che mai è

intervenuto tra le parti.

D. Con

sentenza 15 febbraio 2007 la Pretore __________ ha respinto l’istanza,

ritenendo la dichiarazione doc. 2 di __________ sufficiente ad inficiare la

validità del riconoscimento di debito (doc. F); essa considera che in tale

documento viene infatti indicato uno stipendio di fr. 95'500.-- , importo che

non corrisponde al salario effettivamente percepito da AP 1 nel 2004 che

ammontava invece a fr. 110’500.-- (doc. 6), né a quello del 2005 di fr.

114'000.-- (doc. E). Lo stipendio indicato nel doc. F corrisponde invece, come

affermato da __________, al salario da lui percepito nel 2005 di fr. 7'350.-- per

13 mensilità (doc. 4). In prima sede è poi stato osservato che l’accordo tra il

procedente e il direttore __________ sarebbe stato stipulato il 20 dicembre

2004, proprio il medesimo giorno in cui a AP 1 è stato notificato l’adeguamento

del suo stipendio con lettera ufficiale di AO 1, sottoscritta da entrambe le

parti, e nella quale non risulta alcun accenno alle asserite commissioni di fr.

25'000.-- annui (doc. E). La prima giudice ha poi rilevato che il doc. F è

costituito di due parti distinte, la parte di calcolo delle provvigioni scritta

in nero e la parte relativa all’accordo per la commissione annua di fr. 25'000.--

scritta in blu. Questo importo si riferisce a calcoli effettuati sulla base di

dati non conformi alla situazione di fatto dell’istante, dati cancellati da AP

1, il quale non si è peritato ad apportarvi la relativa correzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente

riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. A proposito

della dichiarazione di __________, AP 1 ha rilevato che quest’ultimo è fratello

del genero di __________, pure dipendente di AO 1. AP 1 ha poi sostenuto che __________

ha acconsentito a pagargli commissioni di fr. 25'000.-- all’anno soltanto sulla

base di un salario più basso, che è quello che compare nella parte alta del

doc. F. Che tale salario corrisponderebbe a quello percepito da __________ può

essere un caso oppure una precisa volontà di __________ di mettere i due

dipendenti in una condizione identica. L’appellante ha dichiarato di non essere

stato d’accordo, per cui ha scritto di proprio pugno quanto pattuito sulla

parte bassa del doc. F e __________ vi ha apposto la sua firma.

F. Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla

legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del

suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.

330).

L’escutente

pretende che l’accordo redatto a mano su un foglio di un bloc notes illustrato,

pubblicato dalla Fondazione __________, recante la data 20 dicembre 2004, firmato

da __________, direttore di AO 1 (doc. F e doc. 5), secondo il quale gli sarebbero

state riconosciute commissioni ammontanti a fr. 25'000.-- all’anno più rimborso

spese a decorrere dal 2001, costituisce valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò in particolare per le commissioni poste in

esecuzione di fr. 25'000.-- all’anno dal 2001 al 2005, ossia per complessi fr.

125'000.-

AO 1 solleva l’eccezione di falso e di

non conformità del doc. F con l’originale. In sostanza, motivo del contendere è

la presenza o no all'incarto di un valido riconoscimento di debito, indicato in

quel documento.

2.

Secondo

l’art. 20 cpv. 3 LALEF nella procedura sommaria in tema di esecuzione e

fallimento nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale

dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente

all’istanza scritta, se dall’attore, rispettivamente al principio dell’udienza,

se proposta dal convenuto. All’udienza di contraddittorio l’istante può

produrre qualsiasi nuovo documento, comprese deposizioni testimoniali in forma

scritta la cui efficacia probatoria è però minore (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, n. 10 ad art. 20 LALEF). Comunque,

al di là della questione della forza probatoria di tali dichiarazioni scritte e

della almeno apparente diversificazione della stessa a seconda del momento in

cui il rispettivo documento viene prodotto, sta il fatto che la dichiarazione

scritta di una persona, idealmente sostitutiva di una testimonianza davanti al

giudice, non è ammissibile se il dichiarante è escluso dalla possibilità di

testimoniare (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, Appendice,

n. 54 ad art. 20 LALEF).

L’escussa

ha prodotto al contraddittorio una dichiarazione di __________, pure suo

dipendente (doc. 2). A questo proposito AP 1 sostiene, per la prima volta in

sede di appello, che __________ è fratello del genero di __________, direttore

di AO 1. Sennonché, questa allegazione è irricevibile ai sensi dell’art. 321

cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre, la prima volta in sede

di appello, nuovi fatti, prove ed eccezioni. Né si pone in concreto il problema

dell'applicabilità di questa norma a fronte di una caso di impossibilità

assoluta a testimoniare, prevista nella forma dell'esclusione dall'art. 228

CPC, dal momento che il preteso rapporto di parentela fra il dichiarante e il

direttore della datrice di lavoro è di tale grado da non rientrare nella norma

in esame.

3.

A

proposito del doc. F, __________ ha attestato che:

- gli

appunti indicati riguardano la calcolazione pattuita con __________ per quel

che riguarda il mio operato, valida per la determinazione dell’acconto di

giugno 2005;

- sul

foglio in questione erano riportate originariamente soltanto le parti

scritte in nero, di proprio pugno da __________, in mia presenza;

- lo

scritto è stato stilato in occasione di un incontro tenutosi nel corso del

mese di giugno 2005;

- sia

l’importo indicato alla voce stipendio (Fr. 95'500.00) sia il totale (Fr.

120'000.00) non sono stati cancellati da __________ in mia presenza;

- gli

importi riportati, compresa la voce “stipendio” sono quelli discussi in

occasione dell’incontro.

- Durante

il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 il mio salario percepito ammontava

esattamente a Fr. 95'500.00.“

Orbene

esaminando il doc. F risulta che la prima parte, sui cui sono stati scritte le

percentuali della provvigione, la provvigione stessa di fr. 25'000.- e

l’importo dello stipendio di fr. 95'000.- è stata scritta con penna nera verosimilmente

da __________, direttore di AO 1, il quale ha apposto la sua firma, che appare

al di sotto della seconda parte del foglio. La seconda parte del documento, del

seguente tenore: “OK Va bene frs. 25'000.-- annui di commissioni + rimborso

spese come da contratto 08/03/2001, decorrenza 2001” più la data “20/12/2004”,

la menzione “ Per accordo” e la firma “AP 1” è stata invece scritta

con penna blu e calligrafia diversa, verosimilmente da AP 1, che vi ha apposto pure

la sua firma. L’indicazione del salario di fr. 95'500.- risulta essere stata cancellata

da un tratto di penna blu così come l’importo di fr. 120'000.- (stipendio di

fr. 95'500.-- + fr. 25'000.-- di provvigione). Orbene, a proposito dello

stipendio, cancellato con tratto di penna blu, di fr. 95'500.--, va rilevato

che questo corrisponde allo stipendio di __________ di fr. 7'350.-- per 13

mensilità, che risulta dal suo conteggio per giugno 2005 (cfr. doc. 2 e 4),

mentre non corrisponde allo stipendio percepito da AP 1 al 20 dicembre 2004

ammontante a fr. 8'500.-- al mese, ossia a fr. 110'500.-- annui, come emerge

dallo scritto 20 dicembre 2004, con cui AO 1 ha notificato ad AP 1 l’adeguamento

del suo salario per il 2005 da fr. 8'500.-- a fr. 8'800.-- (doc. E). Lo

stipendio di fr. 8'500.- percepito da AP 1 fino a dicembre 2004 corrisponde a

quanto appare apposto a lato a matita sul doc. F, ossia: “fino al 20.12.04”

poi l’importo di “fr. 110'000.-- stip.” e “fr. 6'000.-- spese”. Appare

pertanto verosimile che il doc. F sia stato originariamente redatto da __________

nell’ambito di un incontro, forse proprio con __________, per discutere le

provvigioni da pagare a quest’ultimo e che l’originale di questo documento sia fors'anche

stato consegnato ad AP 1, che nella sua funzione di responsabile amministrativo

(cfr. conferma di assunzione doc. A), doveva occuparsi della contabilità. Non

sembra invece credibile che il giorno stesso, il 20 dicembre 2004, in cui AO 1

ha notificato a __________ il predetto aumento di stipendio (doc. E), con

l’indicazione “le altre condizioni richiamate nel contratto restano immutate”,

sia stato allestito a suo favore il doc. F, con cui gli sarebbero state riconosciute

provvigioni, ritenuto che il contratto di lavoro doc. A nemmeno le prevedeva.

D’altro

canto non è il doc. G, relativo ad una “Due diligence” del 2 settembre

2005, in cui viene menzionato “Lettere di incarico e tutti i contratti di

lavoro con i dirigenti, incluso gli accordi per benefici aggiuntivi” e

indicati, scritti a mano, i nomi “__________, __________, __________, AP 1 e

__________”, che possa indurre a considerare il doc. F un riconoscimento

nei confronti dell’appellante di una provvigione annua di fr. 25'000.--, atteso

che il doc. F è stato allestito, secondo AP 1, precedentemente, ossia il 20

dicembre 2004, mentre nel doc. G non ne viene fatta menzione. In una

attestazione 19 gennaio 2007 (doc. 11) l’avv. __________ ha dichiarato in

merito al doc. G: “con riferimento al documento allegato alla presente (doc.

G), posso confermare che l’aggiunta manoscritta riguarda i nominativi dei dirigenti

in essere al momento presso AO 1 senza indicazioni circa eventuali benefici

aggiuntivi in natura o in denaro a favore delle persone menzionate”.

Per

un'ulteriore ragione appare inverosimile che il doc. F sia stato allestito al

fine di riconoscere provvigioni a AP 1. Infatti, con scritto 10 marzo 2006 a AO

1.

(doc. H), questi così si è espresso: “Con la presente Le chiedo gentilmente

di poter sistemare la pendenza contrattuale ancora aperta. Il nostro accordo

sottoscritto prevede determinati punti e l’anno scorso (più o meno di questi

tempi), avendoglielo chiesto, mi ha confermato che la AO 1 rispettava gli

accordi sottoscritti e mi ha anche invitato ad operare e proseguire in tal

senso”. In questo scritto l’appellante non fa infatti alcun riferimento alle

provvigioni, che egli pretende gli siano state concesse con il documento in

esame (doc. F) già il 20 dicembre 2004.

Sulla

base di tutte queste considerazioni, ma anche (va pur detto) a dipendenza della

mancanza di determinate caratteristiche formali del preteso accordo, altrimenti

ossequiata nei rapporti fra le parti, si deve concludere che AO 1 ha fornito elementi

più che sufficienti, atti a rendere verosimile che il doc. F non è stato

allestito allo scopo di riconoscere al procedente provvigioni per l’importo

posto in esecuzione. L’istanza di AP 1 è stata pertanto correttamente respinta

dal primo giudice, data l'assenza dall'incarto di un valido riconoscimento di

debito.

4.

L’appello

23.

febbraio 2007 di AP 1 va quindi

respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48,

49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82

LEF

pronuncia:

1.

L’appello

23.

febbraio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 fr. 625.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

-

avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

125'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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