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Decisione

14.2007.2

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Esigibilità. Prescrizione. Interruzione della prescrizione. Rappresentanza

18 luglio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 22 maggio/7 giugno 2006 dell’UEF di __________

la Comunione ereditaria del __________, composta da AO 4, AO 1, AO 3 e AO 2, ha

escusso AP 1 per l’incasso di fr. 110'000.-- oltre interessi al 5% dal 15

maggio 2006, indicando quale titolo di credito: “Schuldanerkennungen und

Schreiben vom 20. März 2006”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto al

Pretore.

B. La procedente fonda la sua istanza su tre ricevute di diversa data,

ossia: del 5/7 settembre 1975 relativa a fr. 40'000.-- (doc. A), del 17 aprile

1976 relativa a fr. 23'000.-- (doc. B) e del 15 agosto 1976 relativa a fr.

15'000.--(doc. C), complessivamente fr. 78'000.--, che CC 1 ha di volta in

volta -ma per lo stesso motivo- versato a titolo di mutuo a AP 1, al tasso

d’interesse del 6%. Per quanto riguarda il pagamento degli interessi, l’escutente

ha prodotto le fotocopie di due ricevute 23 gennaio 1984 per fr. 4’680.-- e per

fr. 42.-- (doc. D), una ricevuta 8 gennaio 1988 di fr. 4'680.-- (doc. E) e una

ricevuta 8 gennaio 1999 per fr. 5'000.-- (doc. F). Ha rilevato inoltre che nel corso

del 1999 era stato concordato fra le parti il rimborso del mutuo, che però non si

è avverato; anzi dal 1999 il debitore non ha più pagato nemmeno gli interessi.

Il

19 settembre 2003 CC 1 è deceduto, lasciando quali

eredi legali i quattro figli indicati in ingresso.

La

creditrice ha poi asserito che in seguito le parti avrebbero concordato la

restituzione di un importo di fr. 110'000.-, comprensivo della somma mutuata e

degli interessi, importo che tuttavia non è mai stato pagato.

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che

controparte ha dimostrato il pagamento di interessi da parte sua mediante la

produzione di tre avvisi di accredito 23 gennaio 1984 (doc. D), 8 gennaio 1988

(doc. E) e 8 gennaio 1999 (doc. F). Non essendo stato documentato il pagamento

di interessi dall’8 gennaio 1988 fino al gennaio 1999, e pertanto per un

periodo di 11 anni, ne discenderebbe che il credito principale di originari fr.

78'000.-- risulti definitivamente prescritto ai sensi dell’art. 127 CO, non essendo

intervenuta alcuna interruzione della prescrizione, come prevede l’art. 135

cifra 1 CO. Prescritto il credito principale, risultano prescritti pure gli

interessi come previsto dall’art. 133 CO.

Il

convenuto ha inoltre negato di aver mai pattuito con la controparte

la restituzione di un importo di fr. 110'000.--, né

controparte ha prodotto alcun documento al riguardo. AP 1 ha comunque

contestato il conteggio degli interessi pretesi dalla procedente,

sostenendo che ai sensi dell’art. 128 n. 1 CO gli

interessi di capitali si prescrivono con il decorso

di 5 anni, per cui avendo egli versato interessi ammontanti

a fr. 5'000.-- il 6 gennaio 1999, i rimanenti

interessi

sarebbero prescritti dal gennaio 2004 e pertanto dopo tale data non

sarebbero più esigibili.

Replicando

la procedente ha respinto l’eccezione di prescrizione, non essendo mai stata

sollevata prima della causa. La creditrice ha rilevato inoltre che il convenuto

ha sempre subordinato la restituzione del mutuo alla vendita di un fabbricato

sito a __________.

In

duplica l’escusso ha ribadito che gli interessi si prescrivono con il decorso

di 5 anni.

D. Con sentenza 22 dicembre 2006 il Pretore del Distretto di __________

ha accolto parzialmente, l’istanza ritenendo i documenti prodotti (doc. A, B e

C) validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. D'altra

parte, ha respinto l’eccezione di prescrizione, rilevando che l’ultimo

riconoscimento di debito è avvenuto con il pagamento degli interessi l’8 gennaio

1999, giorno in cui -ai sensi degli art. 135 n. 1 CO (interruzione della

prescrizione) e art. 137 CO- il termine di prescrizione ha ricominciato a

decorrere, indipendentemente dal fatto che nei 10 anni precedenti sia o no

stato compiuto alcun atto interruttivo. In merito agli interessi, il Pretore ha

considerato dovuti quelli maturati fra il 2001 e il 2006, ritenendo prescritti

gli interessi relativi agli anni che precedono di oltre 5 anni la data della

decisione, ossia anteriori al 2001. L’istanza è stata quindi accolta per fr.

78'000.-- oltre a fr. 25'000.-- per interessi: in totale fr. 103'000.-- oltre

interessi al 5% dal 15 maggio 2006. Ha comunque accertato l'inesistenza agli

atti di un riconoscimento di debito per fr. 110'000.--.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato

l’escusso eccependo dapprima la mancanza di identità tra i dati indicati sul precetto

esecutivo e quelli emergenti dalla documentazione prodotta. L’appellante ripropone

l'eccezione di prescrizione del credito posto in esecuzione, rilevando che la

prescrizione può essere interrotta soltanto durante il suo decorso e non quando

giunge a scadenza. Secondo AP 1, giacché il credito principale è prescritto già

nel corso del 1998, prescritti sono pure gli accessori. L’escusso contesta

infine il calcolo degli interessi in fr. 5'000.-, ammontando gli stessi a fr.

4'680.- per ogni anno (6% di fr. 78'000.-).

F. Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep 1989, 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag.

331). Quando non vi può essere dubbio sul credito oggetto dell’esecuzione, è

irrilevante un’inesattezza nell’indicazione del precetto esecutivo, rispetto al

titolo di credito prodotto (Rep 1968, 322; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 40 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 24 n. 5 pag. 59).

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione

(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 1 n. 7, pag.

3). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto

provvisorio non consente infatti l’indagine volta a stabilire quale sia il

reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,

ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., pag. 330).

2.

Un

contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario e relativo a un mutuo fruttifero

costituisce in via di principio titolo di rigetto per gli interessi e per il

rimborso del mutuo. Il creditore deve dimostrarne solo l’esigibilità. Deve

provare il trasferimento della somma mutuata solo nel caso in cui il mutuatario

nella procedura di rigetto lo contesta (CEF 29 gennaio 2003 [14.02.58], cons.

1c; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 82 LEF).

La

pretesa posta in esecuzione deve essere esigibile il giorno della presentazione

della domanda di esecuzione (Cometta, op. cit., pag. 347).

3.

Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

4.

Con

riferimento all'eccezione sollevata in concreto, si puntualizza che, secondo

l’art. 127 CO si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le

quali il diritto civile federale non dispone diversamente. Ai sensi dell’art.

130.

cpv. 1 CO il termine di prescrizione inizia a decorrere quando il credito è

esigibile. Se la scadenza dell’obbligazione dipende da disdetta, la

prescrizione comincia dal primo giorno per il quale poteva essere data disdetta

(art. 130 cpv. 2 CPO).

Nel caso

di un contratto di mutuo, il diritto del mutuante alla restituzione della somma

mutuata si prescrive nel termine di dieci anni (art. 127 CO), il decorso del

termine iniziando con l'esigibilità, se per la restituzione è stato pattuito un

termine determinato. Altrimenti, il decorso del termine decennale inizia al

momento in cui il mutuante poteva disdire il mutuo. Nel caso in cui il mutuo è

stato contratto, senza nessuna indicazione sulla restituzione, ossia né entro

un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della

richiesta a gradimento del mutuante, la prescrizione del credito inizia sei

settimane dopo la prima richiesta (art. 318 CO). Infine, nel caso in cui la

restituzione della somma mutuata sia stata fatta dipendere dalla volontà (dal

gradimento) del mutuante, il termine di prescrizione inizia a decorrere con la

consegna del mutuo al mutuatario (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 2003, n. 15 ad art. 130; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 377). In virtù

dell’art. 133 CO, prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli

interessi e le altre prestazioni accessorie.

Secondo

l’art. 135 CO la prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante

riconoscimento del debito da parte del debitore, in ispecie mediante il

pagamento di interessi o di acconti.

5.

Sul

precetto esecutivo in oggetto, quali titoli di credito, sono indicati

riconoscimenti di debito (“Schuldanerkennungen”) e uno scritto 20 marzo 2006

dell’avv. __________, patrocinatore degli CC 1 (doc. M). Questo scritto

menziona, oltre ai tre contratti di mutuo stipulati tra CC 1 e AP 1, un accordo

concluso tra le parti relativo al rimborso di fr. 110'000.--. Orbene sulla base

di queste indicazioni, l’escusso non poteva avere alcun dubbio in merito al

credito posto in esecuzione. Non può pertanto esservi ragionevole dubbio sull'identità

tra il titolo di credito indicato sul precetto esecutivo e il credito di cui ai

documenti prodotti.

6.

Gli

scritti già menzionati 7 settembre 1975 (doc. A), 17 aprile 1976 (doc. B) e 15

agosto 1976 (doc. C), sottoscritti da AP 1 relativamente alla concessione da

parte di CC 1 di prestiti per fr. 40'000.--, fr. 23'000.-- rispettivamente fr.

15'000.-- (complessivamente fr. 78'000.--) a un tasso d'interesse del 6% annuo,

costituiscono senz'altro contratti di mutuo ai sensi dell’art. 312 e segg. CO.

Per rappresentare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, dovrebbero

essere confortati da una corrispondente richiesta di restituzione della somma

mutuata, almeno i primi due, dal momento che il rimborso è stato pattuito con

un preavviso di sei mesi, ma dietro richiesta del mutuante. La terza

ricevuta (doc. C) può essere considerata appartenere al mutuo complessivo, dal

momento che è definita "acconto", e sottostare alle stesse condizioni

delle precedenti, ancorché non rechi nessun accenno alla restituzione; oppure

costituire un mutuo a sé stante e allora la restituzione sarebbe regolata dal

menzionato art. 318 CO.

Mentre la

prima richiesta di restituzione, a prescindere dall'ammontare del credito

indicato in fr. 110'000.-, è del 20 marzo 2006 per il 15 aprile successivo

(doc. M), rispettivamente del 18 aprile 2006 per il successivo 30 aprile (doc.

O), è pacifico che il mutuatario ha pagato al mutuante interessi in data 23

gennaio 1984 (doc. D), in data 8 gennaio 1988 (doc. E) e infine il 5 gennaio

1999.

(doc. F).

Orbene,

ritenuto che secondo l’art. 130 cpv. 2 CO se la scadenza dell’obbligazione

dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno per il quale

poteva darsi la disdetta, per i citati contratti doc. A e B la prescrizione di

10.

anni ha iniziato a decorrere trascorsi sei mesi dalla loro stipulazione e

per il contratto doc. C trascorse sei settimane dalla sua stipulazione,

rispettivamente (ed eventualmente sei mesi dopo la stipula). Nel caso di specie,

al più tardi, i 10 anni di prescrizione sarebbero scaduti -nella seconda

ipotesi- il 15 febbraio 1986. Il termine è però stato interrotto dal pagamento di

interessi avvenuto il 23 gennaio 1984 (doc. D) rispettivamente l’8 gennaio 1988

(doc. E); anche da tale seconda data, esso ha ricominciato a decorrere

nuovamente per altri 10 anni ai sensi dell’art. 137 CO. Considerato che, dopo questo

secondo versamento di interessi e fino al 5 gennaio 1999 (doc. F) non vi sono

più stati atti interruttivi della prescrizione (art. 135 CO), 10 anni dopo l'ultimo

pagamento di interessi (doc. E)- ossia il 9 gennaio 1998 (art. 132 CO) i

crediti e i relativi interessi sono prescritti. La relativa eccezione sollevata

dall’escusso va pertanto pienamente accolta.

7.

Come già

detto, l’8 gennaio 1999 il debitore ha versato nuovamente fr. 5'000.-- al

mutuante CC 1 (doc. F). Questo versamento non costituisce tuttavia

un’interruzione della prescrizione, poiché può essere interrotta solo la prescrizione

corrente e non la prescrizione già intervenuta. Un riconoscimento più

tardivo del credito potrebbe significare al limite una nuova costituzione di

debito, oppure una rinuncia all’eccezione di prescrizione (DTF 122 III 10 p.

20). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

tuttavia l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

siffatta dichiarazione di volontà, ossia del pagamento di fr. 5'000.--

effettuato allorquando i crediti erano prescritti, ritenuto che tale

accertamento ricade semmai nella competenza del giudice di merito.

8.

Oltre al

pagamento di fr. 5'000.--, effettuato da CC 1 a favore del mutuante (doc. F),

agli atti si trova la corrispondenza tra l’erede AO 1 e l’avv. __________ (doc.

H, I e L) e tra quest’ultimo e l’avv. __________ in merito alla richiesta di

pagamento di un importo complessivo di fr. 110'000.--, che le parti avrebbero

concordato e il cui pagamento sarebbe stato previsto per fine estate 2004 (doc.

M, N e O). Dagli atti non risulta tuttavia nessun consenso al riguarda da parte

dell'escusso, nè una procura scritta, né vi è ammissione esplicita in documenti,

né vi è stata ammissione esplicita all’udienza del conferimento di un mandato da

parte di AP 1 all’avv. __________ di rappresentarlo nella vertenza, per cui,

nell’ambito di questa procedura sommaria, non è possibile ritenere che l’avv. __________

comunque potesse vincolare validamente l’escusso con lo scambio di

corrispondenza riferita all’importo di fr. 110'000.--

Inoltre,

lo scritto 7 settembre 2006 (doc. Q) dell’avv. __________ -al

quale con procura 1. giugno 2006 AP 1 ha conferito mandato a rappresentarlo in

relazione alla vertenza in esame-, di risposta alla lettera 4 settembre 2006 dell’avv.

PA 2, in cui era indicato l’importo di fr. 110'000.-- di cui veniva chiesto il

pagamento (doc. P), non può nemmeno essere considerato riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 LEF, essendo stato redatto il 7 settembre 2006 (doc. Q) e

pertanto posteriormente all’emissione del PE, avvenuta il 22 maggio 2006,

ritenuto che il credito posto in esecuzione deve essere esigibile già al

momento dell’invio della domanda di esecuzione (Cometta, op. cit. in

Rep 1989, 347). __________

L’appello

8.

gennaio 2007 di AP 1 va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità

seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. L’appello 8 gennaio 2007 di AP 1, __________, è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 22 dicembre 2006 del Pretore di __________ è così riformata:

“1. L’istanza

1.

novembre 2006 della Comunione ereditaria del fu CC 1 è respinta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico

della CC 1 CC 1, la quale rifonderà a AP 1 complessivamente fr. 350.-- a titolo

di indennità.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 750.-, anticipata dall'appellante, è posta

solidalmente a carico di CC 1. Essi rifonderanno a AP 1omplessivamente fr.

500.

- a titolo di indennità

III. Intimazione:

- avv. dr. PA 1, __________

- avv.

PA 2, __________

Comunicazione

alla Pretura di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è

di fr. 103'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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