14.2007.26
Rigetto definitivo dell'opposizione: contributi alimentari per figli - maggior età - legittimazione attiva a procedere del genitore
19 novembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2007.26
Data decisione, Autorità:
19.11.2007, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: contributi alimentari per figli - maggior età - legittimazione attiva a procedere del genitore
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIPETIBILI
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 289 cpv. 1 CC
art. 296 cpv. 1 CC
art. 297 cpv. 2 CC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2007.26
Lugano
19 novembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 febbraio 2007 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 27 ottobre/4
dicembre 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 14 marzo 2007 (EF.2007.509), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico con
l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 290.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con
atto 27 marzo 2007 postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto definitivo,
protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che l'escusso con osservazioni 16 aprile 2007 si oppone
all'appello, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27 ottobre/4 dicembre 2006 dell'UE __________,
AP 1 ha escusso l'ex marito AO 1 per l'incasso dell'importo di fr. 15'643.–
oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2006. Quale titolo di credito ha indicato:
“Contributi alimenti arretrati. Sentenza cresciuta in giudicato del
24.06.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla modifica della sentenza di divorzio 23 giugno 2005 con
cui il Pretore __________, ha aumentato a fr. 800.– mensili il contributo
alimentare per le figlie __________ (27 aprile 1987) e __________ (6 giugno
1988) da febbraio 2003 e fino alla maggior età o, rispettivamente fino a
indipendenza economica (doc. C). Questa decisione è stata confermata dalla
Prima camera civile del Tribunale d'appello il 7 luglio 2006 (doc. B). L'istante
produce altresì una distinta dei contributi alimentari arretrati rivendicati
con l'esecuzione (doc. D e F) e degli estratti bancari (doc. E).
C. All'udienza
di contraddittorio 9 marzo 2007, il convenuto ha contestato la legittimazione
attiva dell'istante in quanto le figlie, uniche creditrici delle pretese alimentari,
erano già maggiorenni e non avevano mai autorizzato la madre ad agire in tal
senso. L'aumento degli alimenti era poi effettivo dal 1° febbraio 2003 e non
dal 1° gennaio 2003. In ogni caso, un'analoga istanza di rigetto definitivo era
già stata introdotta e ritirata: l'escusso ha pertanto sollevato l'eccezione di
cosa giudicata. Difettando della legittimazione attiva poi, l'istante non
poteva nemmeno esigere l'incasso delle ripetibili riconosciute nella sentenza
di primo e di secondo grado. La procedente ha replicato che il divorzio era
stato pronunciato il 22 gennaio 1993 e che allora i contributi erano stati
fissati fino alla maggior età, quindi fino ai 20 anni. Ha inoltre prodotto un
conteggio dettagliato da cui risultava che, perlomeno, il rigetto avrebbe
dovuto essere concesso per fr. 9'600.– oltre interessi, ossia il credito
maturato dalle due figlie prima dei 18 anni. L'escusso, confermata la sua tesi,
ha evidenziato come il precetto esecutivo fosse stato emesso allorquando le
figlie avevano già compiuto i 18 anni, e come il calcolo del credito e degli
interessi fosse errato.
D. Con
sentenza 14 marzo 2007 il Pretore __________ ha respinto l'istanza per carenza
di legittimazione attiva della madre. La procedura esecutiva era stata promossa
il 27 ottobre 2006, quindi dopo la maggior età di __________ e __________, e agli
atti mancava il consenso delle figlie a che la madre richiedesse gli alimenti
in qualità di loro sostituta processuale.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'istante sostenendo che,
indipendentemente dall'età delle figlie, la sentenza pretorile, e di riflesso
quella in appello, sono state emesse in suo favore nel senso che hanno
condannato l'escusso a versarle il contributo alimentare per le figlie, motivo
per cui essa poteva far valere le pretese alimentari a loro favore.
L'appellante rimprovera altresì al primo giudice di non essersi espresso in
merito alle indennità per ripetibili a lei riconosciute nella procedura di
modifica di sentenza di divorzio.
F. Con
le sue osservazioni 16 aprile 2007, AO 1 chiede la reiezione dell'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù
dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto
ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di
prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/
Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg.
e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda
ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere
esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò
presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici.
Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad
agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin,
op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80; ), perlomeno quale
rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta,
Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler,
Scheidunsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83° (1987)
pag. 253).
2. La
Considerandi
decisione di modifica 22 giugno 2005 della sentenza di divorzio 22 gennaio 1993
obbliga il convenuto a pagare per il mantenimento delle due figlie, a far tempo
dal 1° febbraio 2003, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ciascuna,
fino al raggiungimento della loro maggior età rispettivamente fino a
indipendenza economica (doc. C, n. 2.1). Fino alla data indicata il padre era
tenuto a un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.- mensili per
ogni figlia (compresi gli assegni familiari).
Controversa
nella fattispecie è la legittimazione attiva dell'istante a chiedere in
giudizio l'incasso di contributi alimentari a favore delle figlie. La
maggior età comporta la fine dell'assoggettamento dei figli all'autorità
parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC); ciò che, per il detentore di tale
autorità, significa fra l'altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi
maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e quindi unico creditore
di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare
dell'autorità parentale -dopo la maggiore età del figlio- ha ancora facoltà propria
di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi
scaduti prima della maggiore età (Staehelin,
op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80); la
stessa norma di legge stabilisce -d'altra parte- che, per la durata della
minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante
legale oppure al detentore della custodia.
3.
Al
momento della notifica del precetto esecutivo in esame, entrambe le figlie
dell'istante erano maggiorenni. In concreto, __________ ha compiuto 18
anni il 27 aprile 2005, mentre __________ il 6 giugno 2006. Da queste diverse
date, esse sono diventate singolarmente le uniche titolari del credito per
alimenti in loro favore: in particolare, __________ soltanto sarebbe legittimata
a procedere all'incasso di eventuali crediti alimentari diventati esigibili dopo
il 27 aprile 2005, rispettivamente soltanto__________, relativamente a quelli dovuti
dopo il 6 giugno 2006. Limitatamente a tali crediti, la sentenza impugnata
merita conferma, in quanto nega alla madre la facoltà di procedere in luogo
delle figlie.
4.
Diversa
la situazione, per quanto attiene i contributi di mantenimento maturati in
favore di __________ tra febbraio 2003 e il 27 aprile 2005, rispettivamente __________
tra febbraio 2003 e il 6 giugno 2006. A proposito della possibilità d'incasso
di questi crediti da parte del genitore titolare dell'autorità parentale, già
s'è detto al considerando 2 (in fine), così che in concreto l'istante -contrariamente
all'assunto pretorile- può procedere nei confronti dell'escusso, al di là di ogni
considerazione sulla data alla quale l'esecuzione è stata promossa.
5.
Mentre
l'istanza di rigetto dell'opposizione, relativa al PE __________, indica il
credito da incassare in fr. 15'643.- con interessi al 5% dal 26 ottobre 2006,
al contraddittorio la procedente ha presentato un conteggio dettagliato
(doc. F), da cui si può vedere a pagina 1 come l'importo di fr. 9'600.-
dovrebbe essere quello che la qui istante è legittimata ad incassare se si
dovesse seguire la tesi di parte convenuta per la quale il diritto dell'istante
ad agire per le figlie viene meno al compimento loro dei 18 anni. A tale
importo comunque devono essere aggiunti fr. 1'200.- e fr. 1'300.- per
ripetibili riconosciuti in sentenza di I e II grado, ecc. L'istante ha per contro
omesso di chiedere nuovamente ed esplicitamente la capitalizzazione di
interessi, ma postulando comunque genericamente interessi di mora. Questo
conteggio non è stato contestato nemmeno a titolo subordinato, salvo per quanto
riguarda l'importo richiesto per interessi capitalizzati fino al 30 agosto
2006.
Orbene, fatta una breve verifica e accertata la facoltà della madre ad
agire come indicato, non v'è nessun motivo per ritenere che il capitale qui
indicato non sia il credito per il quale essa chiede il rigetto
dell'opposizione a titolo di alimenti dovuti alle figlie sulla base della
sentenza di modifica della originaria decisione di divorzio. Sentenza di
modifica, confermata dalla Prima Camera civile d'appello che, per tale importo,
costituisce pacificamente valido titolo esecutivo.
6.
In merito agli interessi di mora di cui è controverso il computo,
dev'essere precisato che, secondo la prassi, vale la presunzione che il
debitore sia in mora almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di
merito. I termini fissati dal giudice per il pagamento di contributi di mantenimento
rappresentano scadenze (esigibilità) (Verfalltage), così che il
debitore, tenuto a pagamenti mensili, deve interessi di mora del 5% da ogni
scadenza mancata. Per il calcolo pratico, si tiene generalmente conto di una
scadenza media (Staehelin, op.
cit., ad N. 49). In concreto, dal momento che il periodo riferito al mancato
pagamento, da parte del padre, dell'aumento stabilito con la sentenza di
modifica delle condizioni fissate con il divorzio, si estende dal 1° febbraio
2003.
al mese di maggio 2006, appare equo fissare il calcolo degli interessi di
mora dal 1° ottobre 2004.
7.
Riguardo alle ripetibili delle due cause di merito, basti osservare
che la causa di modifica è stata presentata dalla qui istante il 5 febbraio
2003, quando entrambe le figlie erano minorenni, e che entrambe le sentenze -la
seconda specificando che AP 1 ha agito in sostituzione processuale delle
figlie- hanno riconosciuto alla stessa, vincente nelle due sedi, indennità
ripetibili. E' quindi lei che ha titolo per chiederne il pagamento alla
controparte, pacifica la crescita in giudicato delle due decisioni e la loro
caratteristica di titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione, relativamente agli importi di fr. 1'200.-, rispettivamente
fr. 1'300.- (in totale fr. 2'500.-).
8.
In
tal senso, l'appello 27 marzo 2007 di AP 1, __________, va pertanto
parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità di primo e di secondo
grado, seguono il rispettivo grado di soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamato l'art. 80 LEF; art. 289 cpv. 1 e 296 cpv. 1, 297
cpv. 2 CC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
27.
marzo 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il
Dispositivo
dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 14 marzo 2007 del Segretario assessore
della Pretura __________, vengono riformati come segue:
“1.1. L'istanza 19 febbraio 2007 di AP 1, __________,
è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da AO 1,
__________, al precetto esecutivo n. __________ dell'UE __________, è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 12'100.-, oltre interessi del 5% dal 1°
ottobre 2004 su fr. 9'600.- e dal 4 dicembre 2006 su fr. 2'500.-.
1.2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, sono a carico della
parte istante per fr. 25.–, e per il resto a carico di AO 1, __________; questi
rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità parziali.”.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.–, già anticipata
dall'appellante, resta suo carico per fr. 70.–, mentre la rimanenza è posta
carico di AO 1; questi rifonderà a AP 1 un'indennità parziale di fr. 300.–.
3. Intimazione a:
–
AP 1 __________;
–RA
1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 15'643.–, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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