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Decisione

14.2007.26

Rigetto definitivo dell'opposizione: contributi alimentari per figli - maggior età - legittimazione attiva a procedere del genitore

19 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sulla modifica della sentenza di divorzio 23 giugno 2005 con

cui il Pretore __________, ha aumentato a fr. 800.– mensili il contributo

alimentare per le figlie __________ (27 aprile 1987) e __________ (6 giugno

1988) da febbraio 2003 e fino alla maggior età o, rispettivamente fino a

indipendenza economica (doc. C). Questa decisione è stata confermata dalla

Prima camera civile del Tribunale d'appello il 7 luglio 2006 (doc. B). L'istante

produce altresì una distinta dei contributi alimentari arretrati rivendicati

con l'esecuzione (doc. D e F) e degli estratti bancari (doc. E).

C. All'udienza

di contraddittorio 9 marzo 2007, il convenuto ha contestato la legittimazione

attiva dell'istante in quanto le figlie, uniche creditrici delle pretese alimentari,

erano già maggiorenni e non avevano mai autorizzato la madre ad agire in tal

senso. L'aumento degli alimenti era poi effettivo dal 1° febbraio 2003 e non

dal 1° gennaio 2003. In ogni caso, un'analoga istanza di rigetto definitivo era

già stata introdotta e ritirata: l'escusso ha pertanto sollevato l'eccezione di

cosa giudicata. Difettando della legittimazione attiva poi, l'istante non

poteva nemmeno esigere l'incasso delle ripetibili riconosciute nella sentenza

di primo e di secondo grado. La procedente ha replicato che il divorzio era

stato pronunciato il 22 gennaio 1993 e che allora i contributi erano stati

fissati fino alla maggior età, quindi fino ai 20 anni. Ha inoltre prodotto un

conteggio dettagliato da cui risultava che, perlomeno, il rigetto avrebbe

dovuto essere concesso per fr. 9'600.– oltre interessi, ossia il credito

maturato dalle due figlie prima dei 18 anni. L'escusso, confermata la sua tesi,

ha evidenziato come il precetto esecutivo fosse stato emesso allorquando le

figlie avevano già compiuto i 18 anni, e come il calcolo del credito e degli

interessi fosse errato.

D. Con

sentenza 14 marzo 2007 il Pretore __________ ha respinto l'istanza per carenza

di legittimazione attiva della madre. La procedura esecutiva era stata promossa

il 27 ottobre 2006, quindi dopo la maggior età di __________ e __________, e agli

atti mancava il consenso delle figlie a che la madre richiedesse gli alimenti

in qualità di loro sostituta processuale.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'istante sostenendo che,

indipendentemente dall'età delle figlie, la sentenza pretorile, e di riflesso

quella in appello, sono state emesse in suo favore nel senso che hanno

condannato l'escusso a versarle il contributo alimentare per le figlie, motivo

per cui essa poteva far valere le pretese alimentari a loro favore.

L'appellante rimprovera altresì al primo giudice di non essersi espresso in

merito alle indennità per ripetibili a lei riconosciute nella procedura di

modifica di sentenza di divorzio.

F. Con

le sue osservazioni 16 aprile 2007, AO 1 chiede la reiezione dell'appello con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. In virtù

dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una

sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto

ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di

prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/

Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg.

e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF).

Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di

causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda

ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere

esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22

ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò

presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici.

Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad

agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin,

op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin,

op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80; ), perlomeno quale

rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta,

Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler,

Scheidunsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83° (1987)

pag. 253).

2. La

Considerandi

decisione di modifica 22 giugno 2005 della sentenza di divorzio 22 gennaio 1993

obbliga il convenuto a pagare per il mantenimento delle due figlie, a far tempo

dal 1° febbraio 2003, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ciascuna,

fino al raggiungimento della loro maggior età rispettivamente fino a

indipendenza economica (doc. C, n. 2.1). Fino alla data indicata il padre era

tenuto a un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.- mensili per

ogni figlia (compresi gli assegni familiari).

Controversa

nella fattispecie è la legittimazione attiva dell'istante a chiedere in

giudizio l'incasso di contributi alimentari a favore delle figlie. La

maggior età comporta la fine dell'assoggettamento dei figli all'autorità

parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC); ciò che, per il detentore di tale

autorità, significa fra l'altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi

maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e quindi unico creditore

di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare

dell'autorità parentale -dopo la maggiore età del figlio- ha ancora facoltà propria

di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi

scaduti prima della maggiore età (Staehelin,

op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80); la

stessa norma di legge stabilisce -d'altra parte- che, per la durata della

minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante

legale oppure al detentore della custodia.

3.

Al

momento della notifica del precetto esecutivo in esame, entrambe le figlie

dell'istante erano maggiorenni. In concreto, __________ ha compiuto 18

anni il 27 aprile 2005, mentre __________ il 6 giugno 2006. Da queste diverse

date, esse sono diventate singolarmente le uniche titolari del credito per

alimenti in loro favore: in particolare, __________ soltanto sarebbe legittimata

a procedere all'incasso di eventuali crediti alimentari diventati esigibili dopo

il 27 aprile 2005, rispettivamente soltanto__________, relativamente a quelli dovuti

dopo il 6 giugno 2006. Limitatamente a tali crediti, la sentenza impugnata

merita conferma, in quanto nega alla madre la facoltà di procedere in luogo

delle figlie.

4.

Diversa

la situazione, per quanto attiene i contributi di mantenimento maturati in

favore di __________ tra febbraio 2003 e il 27 aprile 2005, rispettivamente __________

tra febbraio 2003 e il 6 giugno 2006. A proposito della possibilità d'incasso

di questi crediti da parte del genitore titolare dell'autorità parentale, già

s'è detto al considerando 2 (in fine), così che in concreto l'istante -contrariamente

all'assunto pretorile- può procedere nei confronti dell'escusso, al di là di ogni

considerazione sulla data alla quale l'esecuzione è stata promossa.

5.

Mentre

l'istanza di rigetto dell'opposizione, relativa al PE __________, indica il

credito da incassare in fr. 15'643.- con interessi al 5% dal 26 ottobre 2006,

al contraddittorio la procedente ha presentato un conteggio dettagliato

(doc. F), da cui si può vedere a pagina 1 come l'importo di fr. 9'600.-

dovrebbe essere quello che la qui istante è legittimata ad incassare se si

dovesse seguire la tesi di parte convenuta per la quale il diritto dell'istante

ad agire per le figlie viene meno al compimento loro dei 18 anni. A tale

importo comunque devono essere aggiunti fr. 1'200.- e fr. 1'300.- per

ripetibili riconosciuti in sentenza di I e II grado, ecc. L'istante ha per contro

omesso di chiedere nuovamente ed esplicitamente la capitalizzazione di

interessi, ma postulando comunque genericamente interessi di mora. Questo

conteggio non è stato contestato nemmeno a titolo subordinato, salvo per quanto

riguarda l'importo richiesto per interessi capitalizzati fino al 30 agosto

2006.

Orbene, fatta una breve verifica e accertata la facoltà della madre ad

agire come indicato, non v'è nessun motivo per ritenere che il capitale qui

indicato non sia il credito per il quale essa chiede il rigetto

dell'opposizione a titolo di alimenti dovuti alle figlie sulla base della

sentenza di modifica della originaria decisione di divorzio. Sentenza di

modifica, confermata dalla Prima Camera civile d'appello che, per tale importo,

costituisce pacificamente valido titolo esecutivo.

6.

In merito agli interessi di mora di cui è controverso il computo,

dev'essere precisato che, secondo la prassi, vale la presunzione che il

debitore sia in mora almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di

merito. I termini fissati dal giudice per il pagamento di contributi di mantenimento

rappresentano scadenze (esigibilità) (Verfalltage), così che il

debitore, tenuto a pagamenti mensili, deve interessi di mora del 5% da ogni

scadenza mancata. Per il calcolo pratico, si tiene generalmente conto di una

scadenza media (Staehelin, op.

cit., ad N. 49). In concreto, dal momento che il periodo riferito al mancato

pagamento, da parte del padre, dell'aumento stabilito con la sentenza di

modifica delle condizioni fissate con il divorzio, si estende dal 1° febbraio

2003.

al mese di maggio 2006, appare equo fissare il calcolo degli interessi di

mora dal 1° ottobre 2004.

7.

Riguardo alle ripetibili delle due cause di merito, basti osservare

che la causa di modifica è stata presentata dalla qui istante il 5 febbraio

2003, quando entrambe le figlie erano minorenni, e che entrambe le sentenze -la

seconda specificando che AP 1 ha agito in sostituzione processuale delle

figlie- hanno riconosciuto alla stessa, vincente nelle due sedi, indennità

ripetibili. E' quindi lei che ha titolo per chiederne il pagamento alla

controparte, pacifica la crescita in giudicato delle due decisioni e la loro

caratteristica di titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo

dell'opposizione, relativamente agli importi di fr. 1'200.-, rispettivamente

fr. 1'300.- (in totale fr. 2'500.-).

8.

In

tal senso, l'appello 27 marzo 2007 di AP 1, __________, va pertanto

parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità di primo e di secondo

grado, seguono il rispettivo grado di soccombenza.

Motivi

per i quali,

richiamato l'art. 80 LEF; art. 289 cpv. 1 e 296 cpv. 1, 297

cpv. 2 CC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

27.

marzo 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

Dispositivo

dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 14 marzo 2007 del Segretario assessore

della Pretura __________, vengono riformati come segue:

“1.1. L'istanza 19 febbraio 2007 di AP 1, __________,

è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da AO 1,

__________, al precetto esecutivo n. __________ dell'UE __________, è rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 12'100.-, oltre interessi del 5% dal 1°

ottobre 2004 su fr. 9'600.- e dal 4 dicembre 2006 su fr. 2'500.-.

1.2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, sono a carico della

parte istante per fr. 25.–, e per il resto a carico di AO 1, __________; questi

rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità parziali.”.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.–, già anticipata

dall'appellante, resta suo carico per fr. 70.–, mentre la rimanenza è posta

carico di AO 1; questi rifonderà a AP 1 un'indennità parziale di fr. 300.–.

3. Intimazione a:

AP 1 __________;

–RA

1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 15'643.–, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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