14.2007.35
Sospensione per mancanza di attivi di un fallimento secondario.
10 maggio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2007.35
Data decisione, Autorità:
10.05.2007, CEF
Titolo:
Sospensione per mancanza di attivi di un fallimento secondario.
ITALIA
art. 170 LDIP
art. 230 LEF
Incarto n.
14.2007.35
Lugano
10 maggio
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla
causa a procedura sommaria promossa con istanza 13 aprile 2007 da
IS 1
tendente alla sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione del
fallimento secondario di
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________, ora in __________ (__________)
rappr. dal curatore fallimentare, CO 1
a sua volta patr. dall’ RA 1
decretata dalla scrivente Camera il 20 marzo 2007;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP il fallimento di PI 1, di PI 2 e
di PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di __________, Sezione
fallimentare (FUC 24/2007 del 23 marzo 2007, p. 2360; FUSC 61/2007 del 28 marzo
2007). Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre
le liquidazioni fallimentari in via sommaria, limitatamente ai beni dei falliti
situati in Svizzera.
B. Procedendo
nei propri incombenti, l'AP 1 provvedeva ad interpellare la Banca __________, __________.
Dalla documentazione fornita, risultava che il conto corrente n° __________ di PI
2 presentava un saldo negativo di US$ 557.--, un saldo attivo di € 16.-- e un
saldo nullo in franchi svizzeri, che sulla relazione “B__________”, aperta il
13 dicembre 1999 ed estinta il 2 novembre 2001 non erano mai state eseguite
operazioni, che il conto corrente n° __________ di PI 3 presentava un saldo
nullo e che la relazione “M__________” registrava un saldo passivo di US$
410.-- e un saldo attivo di € 1.--.
C. Preso
atto della dichiarazione della banca con cui ha compensato i saldi attivi con i
saldi negativi dei conti in questione, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di
voler sospendere la liquidazione di tutti e tre fallimenti secondari per
mancanza di attivi.
D. Dopo
aver rilevato che sulle relazioni __________ di PI 2 e “M__________” erano stati
accreditati nel 2006 importi poi immediatamente reinvestiti in obbligazioni, la
Camera ha chiesto all’Ufficio un completamento istruttorio, da cui è risultato
che la banca, perché aveva inteso che la domanda d’estratto formulata
dall’Ufficio dovesse limitarsi ai conti correnti, aveva omesso di comunicare
che sulle relazioni in questione erano anche depositati fondi obbligazionari ed
altri titoli per un totale di fr. 115'341.-- per quanto riguarda il conto di PI
2 e di fr. 65'805.-- per il conto “M__________” di PI 3. Preso atto di tale
situazione, l’Ufficio ha deciso di continuare la liquidazione dei fallimenti di
PI 2 e PI 3 in via sommaria e di mantenere l’istanza in esame unicamente per il
fallimento della società.
Considerando in diritto
1. Questa
Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente
per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;
CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii
non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.
LDIP (cfr. Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170, con
rif.), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da
seguire (cfr. Berti/Bürgi, op.
cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron,
op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede
l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento
estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento
analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera
(art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC). Questa norma non regola invece
il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi.
Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto
quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura
dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito
sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti
(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di
contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del
fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei
fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una
comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di
mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve
essere pubblicata (art. 93 RUF).
3.
Nel
caso concreto, non sono stati reperiti in Svizzera beni di PI 1 Si giustifica
pertanto la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, in conformità
dell'art. 230 cpv. 1 LEF.
4.
La
pubblicazione della sospensione della procedura fallimentare sarà effettuata
dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.
5.
La
questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto
dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il
fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.
art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et
al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,
op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione
in Svizzera del fallimento di PI 1, __________.
2.
L'IS
1.
procederà alle pubblicazioni di legge.
3.
Non
si percepiscono tassa né spese.
4.
Intimazione a:
–
AP 1;
–
avv. RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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