Lexipedia

Decisione

14.2007.35

Sospensione per mancanza di attivi di un fallimento secondario.

10 maggio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP il fallimento di PI 1, di PI 2 e

di PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di __________, Sezione

fallimentare (FUC 24/2007 del 23 marzo 2007, p. 2360; FUSC 61/2007 del 28 marzo

2007). Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre

le liquidazioni fallimentari in via sommaria, limitatamente ai beni dei falliti

situati in Svizzera.

B. Procedendo

nei propri incombenti, l'AP 1 provvedeva ad interpellare la Banca __________, __________.

Dalla documentazione fornita, risultava che il conto corrente n° __________ di PI

2 presentava un saldo negativo di US$ 557.--, un saldo attivo di € 16.-- e un

saldo nullo in franchi svizzeri, che sulla relazione “B__________”, aperta il

13 dicembre 1999 ed estinta il 2 novembre 2001 non erano mai state eseguite

operazioni, che il conto corrente n° __________ di PI 3 presentava un saldo

nullo e che la relazione “M__________” registrava un saldo passivo di US$

410.-- e un saldo attivo di € 1.--.

C. Preso

atto della dichiarazione della banca con cui ha compensato i saldi attivi con i

saldi negativi dei conti in questione, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di

voler sospendere la liquidazione di tutti e tre fallimenti secondari per

mancanza di attivi.

D. Dopo

aver rilevato che sulle relazioni __________ di PI 2 e “M__________” erano stati

accreditati nel 2006 importi poi immediatamente reinvestiti in obbligazioni, la

Camera ha chiesto all’Ufficio un completamento istruttorio, da cui è risultato

che la banca, perché aveva inteso che la domanda d’estratto formulata

dall’Ufficio dovesse limitarsi ai conti correnti, aveva omesso di comunicare

che sulle relazioni in questione erano anche depositati fondi obbligazionari ed

altri titoli per un totale di fr. 115'341.-- per quanto riguarda il conto di PI

2 e di fr. 65'805.-- per il conto “M__________” di PI 3. Preso atto di tale

situazione, l’Ufficio ha deciso di continuare la liquidazione dei fallimenti di

PI 2 e PI 3 in via sommaria e di mantenere l’istanza in esame unicamente per il

fallimento della società.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.

LDIP (cfr. Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170, con

rif.), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da

seguire (cfr. Berti/Bürgi, op.

cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron,

op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede

l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento

analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera

(art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa

di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC). Questa norma non regola invece

il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi.

Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto

quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura

dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito

sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti

(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di

contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del

fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei

fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una

comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di

mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve

essere pubblicata (art. 93 RUF).

3.

Nel

caso concreto, non sono stati reperiti in Svizzera beni di PI 1 Si giustifica

pertanto la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, in conformità

dell'art. 230 cpv. 1 LEF.

4.

La

pubblicazione della sospensione della procedura fallimentare sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione

in Svizzera del fallimento di PI 1, __________.

2.

L'IS

1.

procederà alle pubblicazioni di legge.

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione a:

AP 1;

avv. RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster